DIRITTO D'AUTORE


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28 ottobre 2018

46/18. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 marzo 2018 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2018)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 31 marzo 2018 (1).

Con riferimento al primo trimestre 2018, hanno risposto alla richiesta dati del Ministero 438 Organismi su 609.
Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono quelle in tema di contratti bancari (circa il 17%), di diritti reali (circa il 15%), di condominio (circa il 12%) e di locazione (circa l’11%).
Sopra la soglia del 5% si registrano, tra l’altro anche quelle in tema di successioni ereditarie.
Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti.

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 49,5% dei casi e quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 43,7% dei casi.
Anche tali dati, sebbene leggermente più positivi rispetto ai trimestri precedenti del 2017, sono sostanzialmente in linea con le precedenti rilevazioni che evidenziano, però, un trend lievemente positivo.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti tra parenti, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (patti di famiglia, successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione) (2).

In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti definiti (quasi il 90%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), mentre poco più dell’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010). Poco più del 10% dei procedimenti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa, categoria in cui, di contro, si registra la maggiore percentuale di raggiungimento dell’accordo conciliativo: 39 % (dato che sale al 60% di procedimenti che si chiudono con l’accordo quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione).

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.


Tipologia Organismi di conciliazione

Organismi al 31.3.2018
Procedimenti definiti

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

80
3.496

ORGANISMI PRIVATI

383
21.172

ORDINE AVVOCATI

101
14.852

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

45
314

Totale complessivo

609
39.834

Dopo le scorse rilevazioni statistiche che avevano posto inevidenza un calo del numero degli organismi (specie di quelli privati), i dati relativi al primo trimestre 2018 evidenziano un arresto stabilizzazione di tale fenomeno.

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie ben il 77% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione l’86% è assistito da un avvocato. Si tratta di dati in linea con le rilevazioni trimestrali precedenti.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui detta durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 139 giorni; dato in leggera crescita rispetto ai 129 giorni del 2017, 115 del 2016 e 103 del 2015.


Durata delle procedure:

Contenzioso in Tribunale

882 gg
(dato: 2016)

Procedimento di mediazione

139 gg
(dato: 1.1.2018-31.3.2018;
con aderente comparso e accordo raggiunto)


La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:
https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20-%20Anno%202018%20(primo%20trimestre).pdf

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

(2) In tema di mediazione in materia di successioni si veda, di recente, FOMENTO: Mediazione transfrontaliera e successioni (Osservatorio Mediazione Civile n.42/2018)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2018
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

24 ottobre 2018

45/18. Partecipazione alla mediazione: la procura può essere anche verbale; il mediatore può testimoniare su quanto avvenuto nella fase di identificazione del primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2018)

=> Tribunale di Udine, 7 marzo 2018

La procura a partecipare all’incontro di mediazione, non trattandosi di un mandato a gestire atti per i quali è necessaria la forma scritta, può essere anche verbale, salvo in ogni caso la ratifica, con efficacia retroattiva, della parte che l’ha rilasciata (la pronuncia in commento osserva che nel caso di specie l’attrice, nell’affermare che il proprio delegato era presente all’incontro di mediazione, sebbene sprovvisto di procura speciale notarile, di fatto va a ratificare una procura verbale al medesimo rilasciata).

L’art. 10, d.lgs. n. 28 del 2010 sancisce il divieto di dar corso alla prova testimoniale in ordine alle dichiarazioni delle parti rese nel procedimento medesimo, nonché l’impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Ciò posto, si ritiene che il principio di riservatezza non si possa applicare alla c.d. fase di identificazione (fase preliminare del procedimento di mediazione volta all’identificazione delle parti, dei loro delegati e dei loro difensori, fase necessaria al mediatore per verificare se vi siano i presupposti soggettivi per dar corso alla procedura di mediazione e, quindi, all’informativa di cui al primo comma dell’art. 8, d.lgs. 28/2010). Difatti – aderendo a quanto evidenziato da Tribunale di Roma, 25.1.2016 – se le dichiarazioni delle parti riguardano le modalità della loro partecipazione alla mediazione ed allo svolgimento della stessa, non avendo ad oggetto il merito della lite, dev’essere ammesso non solo l’utilizzo del verbale, ma anche la prova orale volta ad accertare la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione tutte quelle volte in cui il verbale di mediazione risulti lacunoso ed il mediatore non abbia correttamente e dettagliatamente trascritto tutte le circostanze inerenti la partecipazione dei soggetti. Pertanto, il mediatore può essere ammesso a deporre e, quindi, a testimoniare qualora trattasi di deposizione volta a rappresentare al Giudice quanto avvenuto nella fase c.d. di identificazione del primo incontro che, per sua natura, non può e non ha alcun contenuto sostanziale, non avendo ancora affrontato e trattato l’oggetto della lite tra le parti (I) (II).


(II) Si veda Tribunale di Roma, 25 gennaio 2016, in Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2016 (Primo incontro, verbale, ragione del rifiuto a proseguire: il principio di riservatezza è riferito al merito, non allo svolgimento procedimentale).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2018

Tribunale di Udine
Prima sezione civile
7 marzo 2018

Omissis

Il Condominio all’udienza del 31.10.2017 ha eccepito l’improcedibilità della domanda attorea per mancata presenza personale dell’attrice all’incontro di mediazione tenutosi il giorno precedente presso l’Organismo omissis.
L’attrice ha resistito all’eccezione esponendo che:
i) all’incontro del 30.10.2017 hanno partecipato, quale suo procuratore, il Geom. Omissis e, quale suo difensore, l’Avv. omissis;
ii) il Geom. omissis, su richiesta del mediatore, ha esibito una procura speciale da   quest’ultimo già dimessa in una precedente procedura di mediazione tenutasi avanti il medesimo  Organismo;
iii) il Mediatore, reperita la procura ed accertato che la stessa si riferiva ad una precedente procedura  di mediazione, non ne ha consentito l’utilizzazione;
iv) il mediatore ha, quindi, chiesto alle altre parti se autorizzavano il Geom. omissis, a presenziare all’incontro quale parte delegata dell’attrice;
v) le parti presenti hanno acconsentito che il Geom. omissis partecipasse all’incontro quale   delegato dell’attrice;
vi) le parti hanno confermato di voler iniziare il tentativo di mediazione e l’incontro è, pertanto, proseguito per circa due ore;
vii) il mediatore non ha ritenuto opportuno verbalizzare la presenza del Geom. Omissis.
Il Condominio ha confermato la presenza del Geom. omissis ribadendo, però, come lo stesso fosse sprovvisto di procura speciale; circostanza che, a dire del Condominio, non consentirebbe di ritenere l’attrice presente all’incontro di mediazione.
L’attrice, al fine di provare quanto esposto, ha formulato dei capitoli di prova ed ha citato a testimoniare il mediatore e l’assistente tirocinante, chiedendone l’ammissione.
Ciò premesso, occorre preliminarmente dare atto che il Condominio ha ammesso la presenza  del Geom. omissis all’incontro di mediazione del 30.10.2017 precisando, nella memoria autorizzata, che lo stesso era sprovvisto di procura e, nella memoria  di replica, che “il  geom.  omissis proceduralmente non esisteva” e che “il geometra omissis non era presente giuridicamente”.
Il Condominio non ha,  inoltre,  contestato  ex  art.  115  c.p.c.  quanto  affermato dall’attrice nella memoria autorizzata  in  merito  al  fatto  che  il  mediatore  avrebbe chiesto  alle parti  se  volevano  autorizzare il Geom. omissis a  presenziare  all’incontro di mediazione  quale  delegato dell’attrice, né ha contestato di aver negato il consenso e di aver dato corso alla discussione.

E’ pacifico che dal verbale dell’incontro del 30.10.2017 non risulta la presenza del Geom. Omissis.
Dall’esame dello stesso si possono, comunque, dedurre delle circostanze a favore della tesi attoree; circostanze che, diversamente, non troverebbero giustificazione in quanto incompatibili con l’ipotesi di assenza anche di una sola parte.
Ed, infatti, dal verbale risulta che: a) le parti “hanno deciso di iniziare il tentativo di mediazione”; b) le parti “hanno  dichiarato  di  voler  conciliare  nel  luogo  in  cui  -  oggi  - si tiene la procedura”; c) l’incontro  è  durato  circa  due  ore,  dalle  15  alle  16:50;  d) viene dato atto che vi è stata “ampia discussione”.

A ciò  si aggiunga  che,  sebbene il Geom. omissis fosse sprovvisto di procura speciale notarile in quanto quella esibita si riferiva ad una precedente procedura di mediazione promossa sempre dall’attrice nei confronti del Condominio, è pur vero che la procura a partecipare all’incontro di mediazione, non trattandosi di un mandato a gestire atti per i quali è necessaria la forma scritta, può essere anche verbale, salvo in ogni caso la ratifica, con efficacia retroattiva, della parte che l’ha rilasciata. E l’attrice,  nell’affermare  che il Geom. Omissis era presente all’incontro di mediazione quale suo delegato, sebbene sprovvisto di procura speciale notarile, di fatto va a ratificare una procura verbale al medesimo rilasciata.

Quanto, infine, alla richiesta istruttoria attorea, occorre preliminarmente “spendere” due parole in merito al principio di riservatezza al quale è improntato  il procedimento di mediazione ed alle carenze del verbale redatto dal mediatore.
Un’attenta e ben motivata ordinanza  del  Tribunale  di  Roma,  Sezione  XIII,  Giudice Dott. Massimo Moriconi, del 25.1.2016 ha chiarito sia il perimetro del principio di riservatezza, sia il contenuto del verbale.
In tale pronuncia è stato stabilito che “E’ opportuno, a tale proposito, esporre sinteticamente il quadro normativo in tema di mediazione, riservatezza, e verbalizzazione del mediatore. Il procedimento di mediazione è improntato alla riservatezza il che sta a significare che al fine di consentire l’effettiva possibilità delle parti di poter parlare liberamente senza la remora che eventuali dichiarazioni a sé sfavorevoli possano essere utilizzate nella causa, non si devono verbalizzare (da parte del mediatore) né possono essere propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che neppure possono essere oggetto di testimonianza et similia… Occorre però perimetrare con esattezza giuridica tale principio. Che, in primo luogo, non vale, per espressa disposizione di legge (art. 9 cit.) contro la volontà della parte dichiarante. Inoltre, per coerenza logico-giuridica con quanto testé osservato a proposito della tutela della libertà di dialogo che va garantita alle parti, il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite. Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, quand’anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell’utilizzo da parte di chicchessia. Ed invero, in tale ambito una compiuta verbalizzazione è necessaria al fine di consentire al giudice la conoscenza del contenuto  della condotta  delle  parti  nello specifico contesto di cui trattasi: conoscenza indispensabile in relazione alle previsioni del decr.lgsl.28/2010 relative alla procedibilità  delle  domande  ed all’art. 8 co. 4 bis 4 dello stesso decreto, nonché, in via generale, dell’art. 96 III cpc. Sarebbe infatti un’assoluta aporia prevedere da una parte che il giudice debba e possa sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e per contro precludergli la conoscenza e la valutazione degli elementi fattuali che tale ritualità o meno integrano’ …. “Conclusivamente, il mediatore deve trascrivere ogni circostanza - quand’anche consistente in dichiarazioni delle parti  -  utile a consentire (al giudice) le valutazioni di competenza, altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione (o meno) delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo. In relazione al quale la parte che rifiuta di proseguire può esporne la ragione chiedendo che venga trascritta, con il correlativo obbligo del mediatore di verbalizzar/a. Il mediatore non è né un collaboratore del giudice né un suo ausiliario, ma lo schema della legge prevede, in sommo grado nella mediazione demandata, una serie di link che non possono essere ignorati fra il procedimento di mediazione e la causa. Fra essi vanno ricordati in primo luogo la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 commi 1 bis e 2 nonché le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo di cui all’art. 8 co.  4  bis, gli effetti nella causa della proposta del mediatore di cui all’art. 13, l’efficacia di titolo esecutivo del verbale di accordo ove regolarmente asseverato dagli avvocati che abbiano assistito le parti che hanno aderito alla mediazione di cui all’art. 12 e benché non espressamente affermato dalla legge, la producibilità nella causa della relazione de/l’esperto di cui all’art. 8 co. 4. Una corretta verbalizzazione da parte del mediatore delle circostanze  che attengono  a segmenti  del  procedimento  di  mediazione  che, in vario modo, rilevano e si riverberano nella causa, si appalesa quindi più che utile, doverosa e necessaria. Ed il giudice svolge a tale fine una fondamentale attività didattica e di raccordo, nella grande varietà di condotte, non sempre approvabili, che emergono dall’esame dei verbali degli organismi di mediazione”.

Ebbene, nella fattispecie in esame, è evidente che il verbale del 30.10.2017 risulta lacunoso non essendo state correttamente rappresentate tutte le circostanze attinenti alla partecipazione delle parti alla mediazione.
Manca, infatti, ogni riferimento alla presenza per conto dell’attrice del Geom. omissis ed al consenso espresso da tutte le altre parti a considerare quest’ultimo delegato dell’attrice.

L’art. 10 del D. Lsg. n. 28 del 2010 stabilisce  che  “Le  dichiarazioni  rese  o  le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo  l’insuccesso  della mediazione,  salvo  consenso  della  parte  dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul  contenuto  delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione,  ne’ davanti all’autorità  giudiziaria  ne’  davanti  ad  altra  autorità.  Al  mediatore  si  applicano le disposizioni de/l’articolo 200 del codice di procedura  penale e  si  estendono  le  garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del  codice  di procedura penale in quanto applicabili”.
La norma sancisce il principio di riservatezza del procedimento di mediazione,  il divieto di dar corso alla prova testimoniale in ordine alle dichiarazioni delle parti, nonché l’impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Da un’interpretazione letterale della norma, ne deriverebbe il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall’attrice.

La norma, come evidenziato dal Giudice Capitolino, richiede, però, un esame più approfondito che non può essere limitato al solo dato testuale.
Come evidenziato dal Tribunale di Roma il principio di riservatezza  dev’essere perimetrato e non può essere tout court applicato a tutte le fasi del procedimento di mediazione.
Quest’ultimo si caratterizza, infatti, per una fase preliminare volta all’identificazione delle parti, dei loro delegati e dei loro difensori. Questa fase è, pertanto, necessaria al mediatore per verificare se vi siano i presupposti soggettivi per dar corso alla procedura di mediazione e, quindi, all’informativa di cui al primo comma dell’art. 8 del Lgs n. 28 del 2010.
E’ evidente che l’assenza di una parte comporta  l’immediata  chiusura  della  procedura di mediazione e rende non necessaria la suindicata informativa.
Si deve, quindi, valutare se ciò che accade durante questa fase preliminare c.d. di identificazione della presenza dei soggetti partecipanti all’incontro, comporti o meno l’applicazione del disposto di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 28 del 2010.
Si ritiene che il principio di riservatezza non si possa applicare a questa c.d. fase di identificazione, poiché – aderendo a quanto evidenziato dal Tribunale di Roma – il suddetto principio riguarda le dichiarazioni delle parti riferite al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione e cioè al merito della lite.
Se, invece, le dichiarazioni delle parti riguardano le modalità della loro partecipazione alla mediazione ed allo svolgimento della stessa, non avendo ad oggetto il merito della lite, dev’essere ammesso non solo l’utilizzo del verbale, ma anche la prova orale volta ad accertare la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione tutte quelle volte in cui il verbale di mediazione risulti lacunoso ed il mediatore non abbia correttamente e dettagliatamente trascritto tutte le circostanze inerenti la partecipazione dei soggetti.

Ulteriore corollario è che il mediatore possa sul punto essere ammesso a deporre e, quindi, a testimoniare in quanto trattasi di deposizione volta a rappresentare al Giudice quanto avvenuto nella fase c.d. di identificazione che, per sua natura, non può e non ha alcun contenuto sostanziale, non avendo ancora affrontato e trattato l’oggetto della lite tra le parti.
Nel momento in cui, terminata  la  procedura  di  mediazione,  una  delle parti (in  genere la convenuta) all’udienza fissata ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010 eccepisca l’improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione personale della controparte all’incontro della mediazione, il Giudice, prima di chiudere il giudizio con una mera pronuncia di improcedibilità della domanda deve, sulla base delle allegazioni e deduzioni fornitegli, poter verificare l’effettiva presenza o  meno  del  soggetto, accertando e conoscendo gli elementi fattuali di cui alla c.d. fase di identificazione.
Ne consegue che, se tale verifica risulti impedita per un’incompiuta verbalizzazione del mediatore, non si può ritenere di per sé inammissibile l’istanza di prova orale formulata dalla parte destinataria dell’eccezione di improcedibilità volta a provare la propria presenza all’incontro di mediazione.
Il Giudice è, quindi, tenuto a prendere in considerazione l’istanza e, se ne sussistono i presupposti, ad ammettere la prova orale ed il mediatore quale testimone.

Ebbene, venendo alla fattispecie in esame, pur sussistendo numerosi elementi che portano a ritenere che l’attrice fosse presente nella persona del Geom. omissis quale proprio delegato, all’incontro del 30.10.2017 appare, comunque, utile ammettere l’istanza istruttoria attorea.
Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, si ammette la prova orale richiesta dall’attrice con la memoria autorizzata del 5.12.2017 e, precisamente, i capitoli da 1 a 10 con i testi ivi indicati.

Fissa per l’escussione testimoniale l’udienza omissis.
Si comunichi.
Udine, lì 7.3.2018
Il G.O.P.
Avv. Fabio Fuser

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.

16 ottobre 2018

44/18. Partecipazione personale o procura notarile (per ragioni di oggettiva impossibilità) che va menzionata nel verbale del primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2018)

=> Tribunale di Velletri, 22 maggio 2018

La pretesa azionata è improcedibile (ex art. 5, comma 1-bis d.lgs 28/2010) in caso di assenza dell'attore di persona all'incontro fissato dall'organismo di mediazione, in assenza di una valida procura speciale esibita al mediatore e menzionata nel verbale dell'incontro. In particolare, l'assenza dell'attore al primo incontro con il mediatore impone di ritenere non avverata la condizione di procedibilità, non potendosi ritenere che egli sia stato rappresentato dall’avvocato (presente in mediazione) in virtù della procura con firma autenticata dallo stesso difensore allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; ciò sia perché occorre la procura notarile conferita per ragioni di oggettiva impossibilità a presenziare all'incontro, sia in quanto questa deve essere menzionata nel processo verbale dell'incontro come fonte dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti al difensore che sia nominato quale procuratore speciale (I) (II) (III).

Giusto il disposto di cui agli artt. 5, comma 2-bis, e 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, la parte interessata ad assolvere la condizione di procedibilità ha l'onere di partecipare al primo incontro non solo per ricevere dal mediatore le informazioni circa la funzione e le modalità del procedimento di mediazione, ma anche per esprimere le proprie determinazioni in merito alle questioni oggetto di lite (I) (II).


(II) Per l’orientamento citato nella pronuncia in oggetto secondo cui “la funzione deflattiva assegnata dal legislatore all'istituto della mediazione postula che la parte che ha l'onere di instaurare il procedimento deve non solo avviarlo, ma anche parteciparvi personalmente al fine di rendere possibile il raggiungimento dell'accordo” si veda Trib. Firenze, sez. III. 21.4.2015, in Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2015.

(III) Si veda l’art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in Codice di procedura civile de la Nuova Procedura civile (www.lanuovaproceduracivile.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2018

Tribunale di Velletri
Sentenza
22 maggio 2018

Omissis

La pretesa azionata è improcedibile e tale va dichiarata, stante l'assenza dell'attore di persona all'incontro fissato dall'organismo di mediazione adito a seguito dell'ordinanza resa all'udienza del 13.4.2017, in assenza di una valida procura speciale esibita al mediatore e menzionata nel verbale dell'incontro.
Invero, se a norma dell'art. 5 comma 2bis D. Lgs. 28/2010, come modificato dall'art. 84 D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, "la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", è necessario che a detto incontro partecipino le parti, atteso che in difetto di partecipazione nessun accordo può essere raggiunto. Ne consegue che quella interessata ad assolvere la condizione di procedibilità ha l'onere di parteciparvi non solo per ricevere dal mediatore le informazioni circa la funzione e le modalità del procedimento di mediazione, ma anche per esprimere le proprie determinazioni in merito alle questioni oggetto di lite. Tanto si desume dal dettato dell'art. 8 comma I, che recita: "Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento."
Conseguentemente, nel caso che ci occupa, l'assenza dell'attore al primo incontro con il mediatore impone di ritenere non avverata la condizione di procedibilità, non potendosi ritenere che egli sia stato rappresentato dallo stesso avv. omissis in virtù della procura con firma autenticata dallo stesso difensore allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., sia perché occorre la procura notarile conferita per ragioni di oggettiva impossibilità a presenziare all'incontro, sia in quanto questa deve essere menzionata nel processo verbale dell'incontro come fonte dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti al difensore che sia nominato quale procuratore speciale. Orbene, poiché nel caso che ci occupa difettano la procura notarile e la menzione della stessa nel verbale di mediazione per dare contezza della presenza del difensore quale rappresentante sostanziale della parte opponente - si legge infatti che "il mediatore identifica le parti mediante i documenti esibiti in corso di validità allegati agli atti di procedura", senza menzione alcuna della procura speciale - deve ritenersi non avverata la condizione di procedibilità di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria siccome concernente contratti bancari. Né può invocarsi, in senso contrario, la disposizione dell'art. 8 comma 4bis - a tenore della quale dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma II c.p.c., e condannarla al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio all'entrata del bilancio dello stato — riguardando questa soltanto la parte che non è onerata ex lege all'esperimento della mediazione.
Invero, la funzione deflattiva assegnata dal legislatore all'istituto della mediazione postula che la parte che ha l'onere di instaurare il procedimento deve non solo avviarlo, ma anche parteciparvi personalmente al fine di rendere possibile il raggiungimento dell'accordo (v. in tal senso Trib. Firenze, sez. III. 21.4.2015; Trib. Reggio Emilia, 682/2017). La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000.00 di cui al D.M. 55/2014 in considerazione dell'attività concretamente svolta e della semplicità della definizione della controversia.

PQM

Il Tribunale di Velletri II Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara improcedibile la domanda; condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute da controparte, liquidate in euro 7.795.00 per compensi, oltre accessori di legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Grassetti e collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

13 ottobre 2018

43/18. Mediazione obbligatoria, primo incontro condizione di procedibilità: necessaria dualità soggettiva e procura speciale (Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2018)

=> Tribunale di Treviso, 25 maggio 2018

Va ribadito che in caso di mediazione c.d. obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010) la condizione di procedibilità si considera avverata, anzitutto, laddove si sia svolto un primo incontro, in cui le parti si siano incontrate alla presenza del mediatore e con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Stando al tenore letterale del disposto normativo, all'incontro col mediatore devono partecipare le parti personalmente, laddove è testualmente prevista la regola della necessaria dualità soggettiva ("le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato") (I) (II).

In taluni precedenti giurisprudenziali si legge l'affermazione secondo cui la partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la parte non può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità della domanda, non ritenendosi in tal caso espletata la procedura compositiva e di conseguenza assolta la condizione di procedibilità (Trib. Vasto 9 marzo 2015, Trib. Pavia 9 marzo 2015, Tribunale di Ferrara, 28.7.2016). Questo giudice ritiene di non aderire ad un orientamento così rigoroso, atteso che, in particolare ove si controverta di situazioni giuridiche di natura patrimoniale, nulla osta a che la parte rilasci un'apposita procura speciale a terzi o allo stesso avvocato, conferendo a costoro poteri di rappresentanza sostanziale da esercitare in seno al procedimento di mediazione (III).


(II) Il Giudice osserva che “Per la necessaria partecipazione personale delle parti agli effetti del soddisfacimento della condizione di procedibilità, si sta orientando un consistente filone giurisprudenziale che prende le mosse da innumerevoli decisioni del Tribunale di Firenze, a far data dalla nota sentenza Trib. Firenze 19 marzo 2014”: si veda Trib. Firenze, 19 marzo 2014 in Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2014.

(III) Per approfondimenti si veda SPINA, Mediazione e procedibilità della domanda: la questione della comparizione personale delle parti nella giurisprudenza, in La nuova procedura civile 3, 2017 (http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-mediazione-e-procedibilita-della-domanda-la-questione-della-comparizione-personale-delle-parti-nella-giurisprudenza/).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2018

Tribunale di Treviso
Sentenza
25 maggio 2018

Omissis

--- ha convenuto in giudizio --- rassegnando le epigrafate conclusioni. Si è costituito --- resistendo alla pretesa ed eccependo il mancato esperimento della procedura di mediazione.
Assegnato il termine ex art. 5 D.lgs 28 del 2010, le parti son state rimesse avanti il mediatore; all'udienza successiva - il 27.4.2017 - fissata per la eventuale continuazione del processo dopo i tempi tecnici necessari per il completamento della procedura di mediazione, alla luce anche dell'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, che evidenziava mancata partecipazione di parte attrice al procedimento di mediazione, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni con apposita nota con contestuale fissazione dell'udienza del 25.5.2017 per la discussione orale.
Va rilevato come l'attrice abbia depositato, pochi giorni prima della odierna udienza di discussione una nota di precisazione delle conclusioni, in cui peraltro ha rassegnato ulteriori deduzioni in fatto e diritto, allegando contestualmente altri documenti. La nota, eccezion fatta per le conclusioni, è irrituale. Del pari irrituale e inammissibile risulta la produzione di documenti.
In tal contesto il giudice ritiene che la mancata partecipazione all'udienza, a suo tempo fissata dal mediatore dopo l'assegnazione del termine ex art. 5 D.lgs 28 del 2010 renda la causa improcedibile. Il mancato avverarsi della condizione di procedibilità era emerso da una semplice lettura del "Verbale di primo incontro di mediazione stragiudiziale a norma del D.lgs 28 del 2010" del 6.12.2016, nel procedimento n. 571/2016, attestante per l'appunto la mancata comparizione della parte attrice (cfr . doc. 15 poi dimesso da parte convenuta per via telematica su invito del giudice).
Oggi, trascorsi 5 mesi dopo che la procedura di mediazione è fallita per la mancata partecipazione di parte attrice e dopo che la convenuta aveva eccepito l'improcedibilità, la stessa attrice afferma dunque di aver comunque riproposto la domanda di mediazione, pochi giorni prima dell'udienza per riattivare la procedura che era andata perenta per sua responsabilità.
Orbene, pur ritenendo che il termine di cui all'art. art. 5 D.lgs 28 del 2010 che il giudice fissa per attivare la procedura di mediazione non sia perentorio, nella vicenda in esame l'improcedibilità è una conseguenza della mancata partecipazione all'udienza di mediazione.
Precisamente l'attrice aveva tempestivamente attivato la procedura entro il termine fissato, ma non vi ha poi partecipato.
Ora la norma di cui al'art. art. 5 D.lgs 28 del 2010 stabilisce testualmente, tra l'altro, che 1. L'esperimento del procedimento di mediazione e condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 2. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
Ma nella vicenda tale incontro non si è mai verificato per scelta imputabile all'attore, non risultando all'evidenza sufficiente il mero deposito della domanda.
Va ribadito che la condizione di procedibilità si considera avverata, anzitutto, laddove si sia svolto un primo incontro, in cui le parti si siano incontrate alla presenza del mediatore e con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Stando al tenore letterale del disposto normativo, all'incontro col mediatore devono partecipare le parti personalmente, laddove è testualmente prevista la regola della necessaria dualità soggettiva ("le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato"). Diversamente opinando, non avrebbe senso prevedere un onere di attività informativa a cura del mediatore in sede di primo incontro se non a beneficio della parte personalmente comparsa, dovendosi presumere che il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare a sua volta degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3 nei confronti del cliente, non necessita chiaramente alcuna ulteriore delucidazione sulla funzione e modalità di svolgimento della mediazione.
Per la necessaria partecipazione personale delle parti agli effetti del soddisfacimento della condizione di procedibilità, si sta orientando un consistente filone giurisprudenziale che prende le mosse da innumerevoli decisioni del Tribunale di Firenze, a far data dalla nota sentenza Trib. Firenze 19 marzo 2014.
In taluni precedenti giurisprudenziali si legge l'affermazione secondo cui la partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la parte non può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità della domanda, non ritenendosi in tal caso espletata la procedura compositiva e di conseguenza assolta la condizione di procedibilità (Trib. Vasto 9 marzo 2015, Trib. Pavia 9 marzo 2015, Tribunale di Ferrara, 28.7.2016). Questo giudice ritiene di non aderire ad un orientamento così rigoroso, atteso che, in particolare ove si controverta di situazioni giuridiche di natura patrimoniale, nulla osta a che la parte rilasci un'apposita procura speciale a terzi o allo stesso avvocato, conferendo a costoro poteri di rappresentanza sostanziale da esercitare in seno al procedimento di mediazione.
Nel caso di specie, tuttavia, giova ripeterlo - dal verbale di mediazione risulta come addirittura nessuno sia comparso per gli attori avanti al mediatore. La condizione di procedibilità non può quindi ritenersi validamente assolta.
Un ripensamento tardivo, con la presentazione di una nuova domanda al mediatore, in prossimità della udienza di discussione sulla eccezione relativa alla assenza della condizione di procedibilità, è certo possibile e potrà, eventualmente essere utilizzato in futuro; tuttavia esso non può sanare, con efficacia ex tunc, l'improcedibilità della causa già verificatasi. Diversamente risulterebbe palese la violazione del noto divieto, insisto nei principi generali dell'ordinamento, di venire contra factum proprium nonché la violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
Le spese, liquidate in dispositivo, nei mini tariffari con la riduzione per le pronunce in rito, seguono la soccombenza

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara, ai sensi del D.lgs 28/2010, l'improcedibilità dell'azione attorea; condanna --- a rifondere le spese di lite di --- che liquida come segue (omissis).

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Grassetti e collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

10 ottobre 2018

42/18. FOMENTO: Mediazione transfrontaliera e successioni (Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2018)

La mediazione nelle controversie civili transfrontaliere
e gli effetti del Regolamento UE sulle successioni:
sfide, opportunità e raccomandazioni per i legislatori

Pubblicati i risultati della ricerca realizzata dal progetto europeo FOMENTO 
sugli effetti della normativa europea nel campo della mediazione civile
transfrontaliera, in particolare in materia di successioni

La ricerca condotta nell’ambito del progetto europeo FOMENTO – Fostering mediation in cross-border civil and succession matters ha analizzato lo stato di applicazione e gli effetti della direttiva UE 52/2008 sulla mediazione e del Regolamento europeo 650/2012 sulle successioni in 6 Paesi dell’Unione: Austria, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia” (comunicato stampa 26.9.2018).

Per approfondimenti:

Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2018
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

3 ottobre 2018

41/18. MEDIA Magazine n. 8-9-10 del 2018 (Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2018)


MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 8-9-10/18  Ottobre 2018

Eccoci di nuovo!

NORMATIVA



GIURISPRUDENZA

=> Tribunale di Bologna, 25 giugno 2018

=> Tribunale di Taranto, 22 agosto 2017


APPROFONDIMENTI



SEGNALAZIONI 

EVENTI
(link diretto al sito dell'editore)

Invito alla Presentazione del Volume
Interpretazione della legge con modelli matematici
Roma, 19.10.2018
(Ordine degli Avvocati di Roma, 3 crediti formativi)
info.dirittoavanzato@gmail.com
att.culturali@treccani.it

PROPOSTE EDITORIALI
(links diretti al sito dell'editore)

VIOLA, ESAME AVVOCATO 2018, TRACCE DI DIRITTO CIVILE E PENALE con soluzioni schematiche per pareri e atti, Diritto Avanzato, Milano, 2018

VIOLA, INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE CON MODELLI MATEMATICI. Processo, a.d.r., giustizia predittiva, Diritto Avanzato, Milano, 2018

Iannone, LA RIFORMA SANITARIA GELLI-BIANCO. Decreti attuativi e prima giurisprudenza civile e penale, Diritto Avanzato, Milano, 2018

Grassi, MEDIAZIONE 3.0 IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE. Mediazione telematica, web 3.0, Online dispute Resolution e digitalizzazione del procedimento, Diritto Avanzato, Milano, 2018


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2018
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