Il DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio
2018, n. 68 – recante Attuazione
della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
gennaio 2016, relativa alla distribuzione
assicurativa e pubblicato in GU Serie Generale n. 138 del 16-06-2018 – ha
tra l’atro novellato il d.lgs. 28/2010 in tema di mediazione c.d. obbligatoria (o ex
lege o ante causa) come segue.
In sostanza, si aggiunge – al fine della procedibilità della domanda
per le materie d’interesse – la possibilità di esperire, in luogo del tentativo
obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, il nuovo procedimento di cui all’art. 187-ter Cod. Assicurazioni.
Al riguardo si segnala unicamente l’esigenza che l’art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 prenda altresì atto
della l. 24/2017 in tema di responsabilità sanitaria, che incide sul regime
di obbligatorietà della mediazione in tale materia (si veda Mediazione obbligatoria e
nuova responsabilità medica e sanitaria: necessario coordinamento tra d.lgs.
28/2010 e l. 24/2017, in Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2017).
Per il testo aggiornato del d.lgs. 28/2010 si veda D.lgs. 4 marzo 2010n. 28 aggiornato al d.lgs. 21.5.2018 n. 68 – distribuzione assicurativa, in OsservatorioMediazione Civile n. 38/2018.
Di seguito le disposizioni d’interesse di cui al d.lgs. 68/2018.
Art. 1, comma 34, d.lgs. 21
maggio 2018, n. 68
34. Dopo l'articolo 187-bis
del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, è inserito il seguente capo:
«Capo II bis – Controversie
Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). -
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonche' gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai
servizi assicurativi derivanti
da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.
2. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro della
giustizia, su proposta
dell'IVASS, sono determinati, nel
rispetto dei principi,
delle procedure e dei requisiti
di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle
controversie di cui al
comma 1, i
criteri di composizione
dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata
l'imparzialita' dello stesso
e la
rappresentativita' dei soggetti interessati, nonche' la natura
delle controversie, relative
alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un
contratto di assicurazione,
trattate dai sistemi di cui al presente
articolo. Le procedure devono in
ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della
tutela.
3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il
ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.».
4. Alla copertura delle
relative spese di
funzionamento, si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse di cui
agli articoli 335 e 336 del presente Codice.
Art. 2, comma 10, d.lgs. 21
maggio 2018, n. 68
10.
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis,
primo periodo, dopo le parole «di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,» sono
aggiunte le seguenti: «ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».
Art. 4, comma 7, d.lgs. 21
maggio 2018, n. 68
7.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal
1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE)
2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica la direttiva (UE)
2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle
misure di recepimento
degli Stati membri.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 37/2018
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)