Di seguito le principali novità previste dal d.m. 147/2022 con riferimento al compenso d’avvocato per l’assistenza nel procedimento di mediazione.
Decreto Ministero della Giustizia n. 147
del 13.8.2022, recante Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014,
n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in Gazzetta Ufficiale del 8.10.2022, n. 236).
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Art.
2 - Modifiche alla disciplina
dei parametri generali
per la
determinazione dei
compensi relativi all'attivita' civile
e
amministrativa
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro
della giustizia 10 marzo
2014,
n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
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h) il
comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di dichiarata responsabilita' processuale ai sensi
dell'articolo 96 del codice di procedura
civile, il compenso
dovuto
all'avvocato
del soccombente e' ridotto del 75 per
cento rispetto a
quello altrimenti
spettante. Nei casi
d'inammissibilita',
improponibilita'
o improcedibilita' della
domanda il compenso
e'
ridotto,
ove concorrano gravi ed eccezionali
ragioni esplicitamente
indicate
nella motivazione, nella misura del 50
per cento.»;
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Art.
4 - Modifiche alla disciplina
dei parametri generali
per la
determinazione dei compensi relativi
all'attivita' stragiudiziale
omissis
3.
All'articolo 20 del decreto del Ministro
della giustizia 10
marzo
2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «di regola», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
b) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel
caso in
cui il procedimento
di mediazione o
la procedura di
negoziazione
assistita si concludano con un accordo
tra le parti,
fermo
il compenso per la fase di conciliazione,
i compensi per le
fasi
dell'attivazione e di negoziazione sono
aumentati del 30 per
cento.».
[Si riporta il testo dell’art. 20, DM 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal DM
147/2022:
«Art.
20 (Prestazioni stragiudiziali svolte
precedentemente o in
concomitanza con attivita'
giudiziali). - 1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o
in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una
autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' liquidata in
base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
1-bis. L'attivita'
svolta dall'avvocato nel
procedimento di mediazione
e nella procedura
di
negoziazione assistita e' liquidata in
base ai parametri
numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il
procedimento di mediazione o la procedura di
negoziazione
assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo
il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le
fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del
30 per cento.»]
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Art. 5 - Revisione delle tabelle dei
parametri forensi allegate al decreto di
cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55
1.
Le tabelle allegate al
regolamento di cui
al decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55 sono sostituite
da
quelle allegate al presente regolamento.
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Art. 6 - Disposizione temporale
1.
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle
prestazioni
professionali esaurite successivamente alla
sua entrata
in
vigore.
Art. 7 - Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in
vigore il quindicesimo giorno
successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
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AVVISO. Il grassetto
è a cura dell’Osservatorio.
Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2022 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)