DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

28 febbraio 2013

24/13. MEDIA Magazine n. 2 del 2013 (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2013)


MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 2/13 - Febbraio 2013

DATI E DOCUMENTI

·         Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013: la mediazione nell’intervento del Vicepresidente del CSM (Osservatorio MediazioneCivile n. 16/2013)

·         Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013: lamediazione nell’intervento del Procuratore generale della Corte di Cassazione(Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2013)

   
GIURISPRUDENZA

·         Transazione: onorari di avvocato edeterminazione del valore della causa (Osservatorio Mediazione Civile n.24/2013)Abstract della Rivista Navigatore Settimanale del Diritto, fascicolo n. 8 del 2013.

=> Corte di Cassazione, 14 febbraio 2013, n. 3660

·         Richiesta di rinvio dell’udienza pertrattative: è utile che il giudice inviti alla mediazione (OsservatorioMediazione Civile n. 18/2013)

=> Trib. Varese, 13 gennaio 2013

·         Mediazione demandata e “diritto allamediazione” (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2013)

=> Trib. Varese, 14 dicembre 2012

·         Partecipazione alla mediazione ed etàavanzata (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2013)

=> Trib. Palermo (Bagheria), 20 luglio 2012

·         Mediazione, RCA e attività precontenziosaprevista dal codice delle assicurazioni (Osservatorio Mediazione Civile n.14/2013)

=> Trib. Palermo (Begheria), 20 luglio 2011

·         Mediazione e consulenza tecnica preventiva:l’aporia del “mediare per chiedere di mediare” (Osservatorio Mediazione Civilen. 22/2013)

=> Trib. Varese, 24 luglio 2012


APPROFONDIMENTI E SEGNALAZIONI

·         Eccessiva durata del processi e mediazione(Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2013) Abstract della Rivista Navigatore Settimanale del Diritto, fascicolo n. 4 del 2013.

·         La mediazione dopo C. Cost. n. 272 del 2012(Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2013) Abstract della Rivista La Nuova Procedura Civile n. 1 del 2013

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2013

27 febbraio 2013

24/13. Transazione: onorari di avvocato e determinazione del valore della causa (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2013)


=> Corte di Cassazione, 14 febbraio 2013, n. 3660

Recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in tema onorari di avvocato e determinazione del valore della causa in ipotesi di transazione che rappresenta interessante spunto di riflessione anche in tema di mediazione civile.

Nella determinazione degli onorari dell’avvocato in una lite conclusasi con transazione, poiché per la sussistenza delle reciproche concessioni ciascuna parte non è né vincitrice né perdente, la determinazione del valore della causa va compiuta avendo riguardo alla somma effettivamente corrisposta, e non a quella originariamente richiesta (I), a nulla rilevando che il pagamento sia a carico del cliente o dell’avversario (II). Ciò comporta l’esercizio da parte del giudice di un potere non già arbitrario bensì discrezionale, essendo il medesimo tenuto a dare motivazione sia pure succinta delle relative ragioni (III).

(I) In senso conforme si veda Cass. n. 14081/11, Cass. n. 22072/09 e Cass. n. 3804/91.

(II) In senso conforme si veda Cass. n. 348/73.

(III) In senso conforme si veda Cass. n. 15685706 e Cass. n. 844/81.

Fattispecie: la Cassazione, rigettando il ricorso del professionista (che deduceva violazione e/o falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, artt. 8 e 9, in riferimento agli artt. 3 e 5 stessa legge nonché dell’art. 14 c.p.c.), osserva che nel caso di specie il Tribunale non si è discostato dal principio sopra riportato ed ha espresso al riguardo ampia, corretta e congrua motivazione, affermando di ritenere che “non poteva essere condiviso l’assunto del ricorrente in quanto le somme indicate nei singoli ricorsi, siccome superate dall’intervenuta transazione non potevano costituire in alcun modo parametro di riferimento circa la determinazione del valore del giudizio dovendosi, viceversa, ritenere più razionale e congruo tenere conto della diversa somma accettata dalla parte in sede di transazione, valido parametro di riferimento essendo stata accettata dalla parte a seguito di valutazione dell’alea del giudizio”.

Estratto da: Navigatore Settimanale del Diritto, fascicolo n. 8 del 2013.


Cos’è fatta la Rivista
Rivista telematica di aggiornamento sulle recenti sentenze in materia Civile, Penale e Amministrativa, con Massime, originali nella struttura, corredate da:
  • note con giurisprudenza CONFORME o DIFFORME;
  • indicazione della FATTISPECIE coinvolta.
Inoltre, all'inizio di ogni sezione (Civile, Penale, Amministrativo) vi è la SENTENZA DELLA SETTIMANA, con commento graficamente curato.


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2013

22 febbraio 2013

23/13. Mediazione demandata e “diritto alla mediazione” (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2013)


=> Trib. Varese, 14 dicembre 2012

La pronuncia C. Cost. n. 272 del 2012 (1) sull’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 non ha inciso in alcun modo sull’istituto della mediazione su invito del giudice. Anzi, espunto dunque dall’ordinamento l’Obbligo della Mediazione, rimane comunque vivo il Diritto alla Mediazione, che trova respiro attraverso l’eventuale adesione delle parti all’invito sottoposto dal giudice.


In particolare, osserva il Giudice:

  • la mediazione cd. delegata è espressione del diritto del destinatario del Servizio Pubblico di Giustizia a potere beneficiare della procedura di risoluzione amichevole della lite, in linea con la cultura giuridica propria di altri Ordinamenti europei (e non);
  • l’art. 5 comma II, D.lgs. n. 28 del 2010 riconosce il diritto del litigante alla possibilità di sperimentare il tentativo di mediazione e, nel riconoscere questa situazione giuridica soggettiva, conferisce al giudice il potere di farsi veicolo per valorizzare e sfruttare la potenzialità di composizione bonaria della vertenza. Quanto è reso evidente dalla matrice volontaristica dell’istituto che non nasce dalla imposizione del giudice bensì dalla volontà delle parti stesse (totalmente libere, in quanto il rifiuto non deve essere nemmeno motivato e non attrae a sé nessun tipo di conseguenza).
Fattispecie: lite su questioni economiche, nella fase esecutiva (opposizione ad atto di precetto), relativa a parti già coniugi, seppur nella fase successiva alla separazione giudiziale. La pregressa sussistenza di legami familiari e il tipo di difese e contestazioni che sono state introdotte in lite dai litiganti, suggeriscono al giudice di sottoporre alle parti l’opportunità di un percorso di mediazione.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2013

Tribunale di Varese
Sezione prima civile
14 dicembre 2012
Ordinanza

…omissis…

L’odierna lite trae linfa da questioni economiche, nella fase esecutiva (opposizione ad atto di precetto), relativa a parti già coniugi, seppur nella fase successiva alla separazione giudiziale. La pregressa sussistenza di legami familiari e il tipo di difese e contestazioni che sono state introdotte in lite dai litiganti, suggeriscono di sottoporre alle parti l’opportunità di un percorso di mediazione.

Ai sensi dell’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti”. Nel caso di specie, gli elementi sopra indicati effettivamente inducono questo giudice a proporre alle parti di valutare l’opportunità di un percorso di mediazione in vista di una possibile conciliazione, posto che la mediazione, diversamente dalla statuizione giurisdizionale, può guardare anche all’interesse (pubblico) alla “pace sociale”,  favorendo il raggiungimento di una conciliazione che non distribuisce ragioni e torti ma crea nuove prospettive di legame destinate a far sorgere dal pregresso rapporto disgregato nuovi orizzonti relazionali.

La Consulta, in tempi recenti, (con la decisione: Corte Cost., sentenza 27 novembre 2012 n. 272, Pres. Quaranta, est. Criscuolo) ha, come noto, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Sulla scorta dell’opinione giurisprudenziale già emersa (v. Trib. Lamezia Terme, ordinanza 8 novembre 2012; Trib. Varese, sez. I civile, ordinanza 9 novembre 2012 entrambe su: www.ilcaso.it) deve però rilevarsi come la questione non abbia inciso in alcun modo sull’istituto della mediazione su invito del giudice nel senso che la falcidia della incostituzionalità ha colpito solo la mediazione cd. obbligatoria e gli istituti annessi che le orbitavano attorno rafforzandone il regime.
Anzi: deve ravvisarsi, nell’ambito dell’art. 5 comma II dlgs 28/2010, un “diritto” delle parti coinvolte nei processi giurisdizionali, a fronte dell’“obbligo” che animava la previsione del comma I. In altri termini, la mediazione cd. delegata è espressione del diritto del destinatario del Servizio Pubblico di Giustizia a potere beneficiare della procedura di risoluzione amichevole della lite, in linea con la cultura giuridica propria di altri Ordinamenti europei (e non). L’art. 5 comma II cit., insomma, riconosce il diritto del litigante alla possibilità di sperimentare il tentativo di mediazione e, nel riconoscere questa situazione giuridica soggettiva, conferisce al giudice il potere di farsi veicolo per valorizzare e sfruttare la potenzialità di  composizione bonaria della vertenza. Quanto è reso evidente dalla matrice volontaristica dell’istituto che non nasce dalla imposizione del giudice bensì dalla volontà delle parti stesse, totalmente libera in quanto il rifiuto non deve essere nemmeno motivato e non attrae a sé nessun tipo di conseguenza.
E, infatti, secondo la giurisprudenza di questo tribunale, l’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto (v. Tribunale di Varese, sezione prima civile, ordinanza 6 luglio 2011 in www.tribuanle.varese.it; e in Giur. Merito, 2011, 11, 2691). Trattasi di indirizzo a maggior ragione oggi da sostenere, in quanto, altrimenti, vi sarebbe il rischio di veicolare, mediante la mediazione delegata, una forma di surrettizia mediazione obbligatoria.

Ne consegue che, espunto dall’ordinamento l’Obbligo della Mediazione, rimane comunque vivo il Diritto alla Mediazione, che trova respiro attraverso l’eventuale adesione delle parti, all’invito sottoposto dal giudice.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010

1) invita le parti a valutare l’opportunità di procedere alla mediazione nelle debite forme previste dalla Legge, avvisandole che il compenso dei mediatori, in caso di adesione, dovrà essere dalle stesse sostenuto, ai sensi dell’art. 16 DM 180/2010.

2) rinvia la causa all’udienza del 15 febbraio 2013 ore 9.50 per raccogliere gli eventuali consensi o rifiuti. Se le parti aderiscono all'invito, “il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi”, assegnando contestualmente alle stesse il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Varese lì 14 dicembre 2012

Il Giudice,
G. Buffone.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 febbraio 2013

22/13. Mediazione e consulenza tecnica preventiva: l’aporia del “mediare per chiedere di mediare” (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2013)


=> Trib. Varese, 24 luglio 2012

Interessante pronuncia – precedente C. Cost. n. 272 del 2012 (1) (2) – in tema di rapporti tra mediazione e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis c.p.c. (3).

L’ambito dell’art. 696-bis c.p.c. è escluso dall’obbligatorietà della mediazione sancita dall’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010.

Ciò per almeno tre diverse ragioni:
- l’istituto, almeno secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, conserva natura “cautelare formale” (Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2007 n. 14301 in Giur. It., 2007, 11, 2525) e trova quindi applicazione l’esclusione ex lege prevista dall’art. 5, comma IIII, decreto cit.;
- l’istituto disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. non introduce, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 28/2010, una controversia in materia di diritti disponibili e, dunque, non trova applicazione l’art. 5, comma 1, del medesimo decreto (mediazione obbligatoria) in ragione dell’art. 2, comma 1, del decreto cit. (“chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”);
- la consulenza tecnica preventiva, pur non avendo “sostanziale” carattere cautelare, conserva una relazione di accessorietà rispetto all’eventuale futuro giudizio di merito, e incidendo sui tempi di definizione dell’eventuale futuro giudizio di merito, se ne deve quantomeno riconoscere il carattere “urgente”, in adesione alla collocazione formale dell’istituto nell’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva; ne discende l’esclusione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 in ragione della deroga di cui al successivo terzo comma della medesima disposizione (“lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale”).

Inoltre:

non può non segnalarsi l’aporia del “mediare per chiedere di mediare” posto che con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. la parte non chiede la distribuzione di torti e ragioni ma di sperimentare un tentativo di risoluzione della lite con modalità alternative.

Fattispecie: parte ricorrente si duole del fatto che l’assicurazione convenuta non abbia ritenuto indennizzabile l’infortunio per cui è causa, respingendo la richiesta di pagamento presentata dall’assicurato e, pertanto, la invita, in sede conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., a partecipare ad un accertamento tecnico condiviso circa le condizioni di salute dell’assicurato stesso, in vista di una eventuale composizione bonaria della lite insorgenda; l’assicurazione, costituendosi, ha accolto l’invito. Nel caso di specie – osserva il Giudice – il ricorso è procedibile pur non essendovi stato tentativo preliminare di mediazione.


(2) La versione originaria e quella vigente in seguito a C. Cost. n. 272 del 2012 del D.lgs. n. 28 del 2010 è reperibile nella sezione NORMATIVA dell’Osservatorio (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(3) Si veda l’art. 696-bis c.p.c. in La Nuova Procedura Civile (sezione Normativa).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2013

Tribunale di Varese
Sezione prima civile
24 luglio 2012
Decreto

…omissis…

La parte ricorrente si duole del fatto che l’assicurazione convenuta non abbia ritenuto indennizzabile l’infortunio per cui è causa, respingendo la richiesta di pagamento presentata dall’assicurato. La invita, in sede conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., a partecipare ad un accertamento tecnico condiviso circa le condizioni di salute dell’assicurato stesso, in vista di una eventuale composizione bonaria della lite insorgenda. L’assicurazione, costituendosi, ha accolto l’invito.

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La lite trae linfa da un contratto assicurativo e, pertanto, dovrebbe trovare astrattamente applicazione l’art. 5 comma I del d.lgs. 28/2010 che istituisce, per le controversie de quibus, l’obbligo della preventiva mediazione. Nel caso di specie si tratta, tuttavia, di un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. In casi analoghi, questo Tribunale (v. Trib. Varese, 21 aprile 2011 in Foro It., 2012, 1) ha escluso la necessità di “un tentativo di mediazione per provare una mediazione” nel senso di ritenere inapplicabile l’art. 5 cit. allo speciale procedimento tipizzato in seno all’art. 696-bis c.p.c. La giurisprudenza maggioritaria si è pronuncia in senso conforme, seppur con altre motivazioni: in ragione del carattere “urgente della procedura (v. Trib. Pisa, 4 agosto 2011 in Foro It., 2012, 1: tesi salutata con favore anche da Trib. Varese, sez. I civ., decreto 2 marzo 2012) oppure per l’assenza di una controversia in senso tecnico-giuridico (v. Trib. Milano, sez. VI civ., 24 aprile 2012 in www.ilcaso.it, 2012). L’orientamento che richiede invece il preliminare tentativo di mediazione risulta minoritario (v. Trib. Siracusa, sez. II civ., 14 giugno 2012 in www.ilcaso.it, 2012).

Reputa questo giudice di dovere dare continuità all’indirizzo maggioritario. L’ambito dell’art. 696-bis c.p.c. è, infatti, escluso dall’obbligatorietà della mediazione sancita dall’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 per almeno tre diverse ragioni. In primo luogo, l’istituto, almeno secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, conserva natura “cautelare formale” (Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2007 n. 14301 in Giur. It., 2007, 11, 2525) e trova quindi applicazione l’esclusione ex lege prevista dall’art. 5, comma IIII, decreto cit.  Inoltre, in adesione ai puntuali rilievi della Dottrina, resta “ovvia la constatazione secondo cui l’istituto disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. non introduce, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 28/2010, “una controversia in materia di diritti disponibili” e, dunque, non trova applicazione l’art. 5, comma 1, del medesimo decreto (mediazione obbligatoria) in ragione dell’art. 2, comma 1, del decreto cit. (“chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”). In ogni caso, la consulenza tecnica preventiva, pur non avendo “sostanziale” carattere cautelare, conserva una relazione di accessorietà rispetto all’eventuale futuro giudizio di merito, posto che se la conciliazione non riesce, “ciascuna delle parti può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito” (art. 696-bis, comma V, c.p.c.). Incidendo, pertanto, sui tempi di definizione dell’eventuale futuro giudizio di merito, se ne deve quantomeno riconoscere il carattere “urgente”, in adesione alla collocazione formale dell’istituto nell’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, pur là dove non si voglia attribuire alla CTU preventiva la natura “cautelare formale”, proposta dalle Sezioni Unite. Ne discende l’esclusione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 in ragione della deroga di cui al successivo terzo comma della medesima disposizione.

Sul piano squisitamente logico-giuridico, non può poi, comunque, non segnalarsi l’aporia del “mediare per chiedere di mediare” posto che con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. la parte non chiede la distribuzione di torti e ragioni ma di sperimentare un tentativo di risoluzione della lite con modalità alternative. Nel caso di specie, pertanto, pur non essendovi stato tentativo preliminare di mediazione, il ricorso è procedibile.

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Effettivamente le parti controvertono in ordine alla riferibilità causale delle lesioni denunciate dal ricorrente al sinistro occorso  in data 5 novembre 2008, essendovi dubbi circa la loro precisa eziogenesi ed essendosi i periti di parte pronunciati in modo difforme, anche quanto alla complessiva valutazione del danno biologico espresso in termini percentuali secondo i noti Barèmes. Da qui l’adesione ad una CTU d’Ufficio e la concessione di termini per proposte specifico di quesito peritale. L’indagine è ammissibile essendovi la comune intenzione dei litiganti di sperimentare il tentativo di conciliazione, tenuto conto dello specifico atto d’istruzione in via preventiva richiesto al giudice in questa sede.

P.Q.M.

visti gli artt. 696-bis, 191 c.p.c., 22 disp. att. c.p.c.,

Ammette la consulenza tecnica d’Ufficio e Dispone che al consulente tecnico d’ufficio vengano sottoposti i seguenti quesiti:

Il CTU, con gli accertamenti ritenuti necessari,

1) LESIONI: verifichi se la persona offesa abbia riportato lesioni in nesso di causalità con il sinistro per cui è causa, descrivendone in caso affermativo, la natura, entità ed evoluzione e verificando anche l’eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione.

2) INVALIDITÀ TEMPORANEA: ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale.

3) POSTUMI PERMANENTI: ne accerti la eventuale sussistenza ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le conseguenti menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali.

4) DANNO BIOLOGICO: valuti la negativa incidenza percentuale dei postumi permanenti sulla integrità fisio-psichica della persona offesa, sulla base dei riferimenti tabellari indicativi (Legge o barèmes) e con adeguata personalizzazione clinica della voce percentuale dopo accurata descrizione del quadro minorativo.

5)  EZIOGENESI: accerti se le lesioni di cui abbia accertato l’esistenza sono causalmente riconducibili all’infortunio per cui è lite e dica se alla loro causazione hanno concorso altre circostanze, come patologie pregresse; in quel caso percentualizzi, se possibile, la misura del concorso di ciascuna delle cause al comune evento, non escludendo anche l’eventuale ipotesi del concorso del fatto del danneggiato stesso.

Nomina un consulente tecnico d’ufficio, nella persona del dott.---.

Avvisa il consulente nominando che qualora ritenga di avere giustificati motivi per non accettare l'incarico o intenda astenersi, deve farne istanza a questo Giudice, presso la cancelleria, entro e non oltre tre giorni prima dell'udienza di comparizione.

Avvisa che nello stesso termine, a pena di decadenza, le parti hanno facoltà di proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al Giudice.

Fissa l’udienza in data 21 settembre 2012 ore 10.10 per il giuramento del CTU.

Invita il CTU a sperimentare il tentativo di conciliazione di cui all’art. 696-bis c.p.c.

Manda alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia notificata al consulente tecnico ai sensi dell’art. 192, comma I, c.p.c. ed alle parti.

Varese, lì 24 luglio 2012
Il Giudice
dott. Giuseppe Buffone

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

18 febbraio 2013

21/13. Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013: la mediazione nell’intervento del Procuratore generale della Corte di Cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2013)


Nell’ambito della Cerimonia d’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013 anche il Procuratore generale della Corte suprema di cassazione Gianfranco Ciani ha dedicato, nel proprio intervento, qualche riflessione al tema della mediazione civile (1).

Le considerazioni espresse al riguardo concernono, in particolare, la tematica della c.d. mediazione obbligatoria.

In primo luogo, all’interno della parte dell’intervento dedicata alla “produttività della magistratura ed esigenze di efficienza” viene osservato – con riferimento agli interventi volti alla risoluzione della nota “lentezza della giustizia civile” e del “conseguente, inaccettabile arretrato nella definizione dei relativi procedimenti” – la centralità di “interventi mirati” a “snodi essenziali” tra cui, anche, l’istituto della mediazione civile.
Sul punto, il Procuratore generale osserva (cfr. pagg. 41 e ss.) che a causa della recente dichiarazione di incostituzionalità dell’obbligo di mediazione civile C. Cost. n. 272 del 2012 (2), “è rimandata al futuro la valutazione dell’incidenza di tale strumento sull’efficienza e sulla razionalizzazione della giustizia italiana”.
Al riguardo nell’intervento si accenna alla dimensione internazionale dell’istituto, evidenziando le peculiarità (negative) che caratterizzano l’attuale situazione del nostro Paese:  
  • in molti paesi del nord Europa e negli Stati Uniti – si sottolinea – il 90% delle controversie si conclude con la conciliazione: si tratta, dunque, di uno “strumento che trova larga ed efficace applicazione”;
  • ciononostante, “non deve comunque essere dato automaticamente per scontato un suo analogo successo nel nostro paese”, in ragione dell’alta litigiosità rappresentata anche:

  1. dal rapporto avvocati/giudici (32 a 1);
  2. dal rapporto avvocati/abitanti (332 ogni 100.000 abitanti), “che si connota come il più alto in Europa e forse nel mondo".
Di assoluto rilievo è l’auspicio espresso nel prosieguo del medesimo intervento con riferimento alla gravità della crisi della giustizia nel settore civile (p. 78 e ss.), con riferimento al quale si sottolinea come sia “auspicabile … che sia reintrodotta la mediazione civile obbligatoria, non preclusa dalla sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272, che ne ha dichiarato la incostituzionalità per eccesso di delega dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con il quale quello strumento era stato introdotto nel nostro ordinamento”. 



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2013

GIANFRANCO CIANI
Procuratore generale della Corte suprema di cassazione
INTERVENTO
DEL PROCURATORE GENERALE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
nell’Assemblea generale della Corte sull’amministrazione della giustizia
nell’anno 2012
Roma, 25 gennaio 2013

Omissis…

Sono ben noti sia la lentezza della giustizia civile sia il conseguente, inaccettabile
arretrato nella definizione dei relativi procedimenti, peraltro non omogeneamente
distribuiti nel territorio nazionale e con punte di assoluta eccellenza.
Tuttavia deve evidenziarsi come dal recente rapporto CEPEJ 2012, già richiamato,
emergano anche segnali positivi, come quelli relativi alla riduzione della durata
media dei procedimenti di primo grado e all’aumento del tasso di definizione dei
medesimi, con una, pur modesta, riduzione dell’arretrato.
Da qui un dato che deve indurre all’ottimismo: il paese dispone di una magistratura
capace di impegnarsi sino a raggiungere livelli di  produttività straordinariamente
elevati.
In questo quadro vanno registrati con favore i segnali che possono cogliersi nelle
più recenti iniziative del legislatore, alla ricerca di spazi d’innovazione funzionali al
superamento delle ricadute sul servizio giustizia della crisi economico-sociale.

…omissis…

Questo complesso d’interventi non potrà andare disgiunto, perché possano
conseguirsi effettivi benefici di sistema, da interventi mirati ad altri snodi essenziali.
Tra questi, la qualificazione dei professionisti abilitati ad esercitare la funzione
difensiva dinanzi alla giurisdizione di legittimità, riguardo ai quali sarebbe essenziale
– in considerazione anche dell’entità imponente dei ricorsi dichiarati inammissibili –
la rivisitazione dei meccanismi di verifica della professionalità: esigenza che, d’altro
lato, è altresì imposta dall’innegabile connessione fra il numero dei ricorsi per
cassazione e il numero degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte (circa
50.000, che conseguono la qualifica in virtù della semplice anzianità). Si tratta di dati
incomparabili con quelli di qualsiasi altro ordinamento raffrontabile con quello
italiano.
D’altra parte, a causa della recente dichiarazione di incostituzionalità dell’obbligo
di mediazione civile in talune materie (sentenza della Corte costituzionale n. 272 del
2012), è rimandata al futuro la valutazione dell’incidenza di tale strumento
sull’efficienza e sulla razionalizzazione della giustizia italiana: anche se si tratta di
uno strumento che trova larga ed efficace applicazione in molti paesi del nord Europa
e negli Stati Uniti (dove il 90% delle controversie si conclude con la conciliazione),
non deve comunque essere dato automaticamente per scontato un suo analogo
successo nel nostro paese, caratterizzato da peculiarità sue proprie, come l’alta
litigiosità rappresentata anche dal rapporto avvocati/giudici (32 a 1) e soprattutto dal
rapporto avvocati/abitanti (332 ogni 100.000 abitanti), che si connota come il più alto
in Europa e forse nel mondo (per fare un esempio, nella vicina Francia il numero di
cause introdotte annualmente è circa la metà di quello riferito all’Italia, il numero
degli iscritti all’ordine professionale è di 8 per singolo giudice, mentre il rapporto
avvocati/abitanti è di 75 ogni 100.000).

…omissis…

La crisi della giustizia persiste in tutta la sua gravità sia nel settore civile (con
negativa incidenza sulla situazione economica del paese), sia in quello penale. Non
deve essere, peraltro, ignorato che la crisi non è distribuita in maniera omogenea nel
territorio nazionale, nel quale sono presenti anche alcune eccellenze. Sul tema
sarebbe necessario uno studio approfondito, più di quanto sia stato fatto finora.
Nel settore civile, le riforme succedutesi negli ultimi anni, non sempre ispirate da
un coerente disegno strategico, si sono rivelate in larga misura inefficaci. 
È auspicabile che miglior sorte abbia la istituzione del c.d. tribunale dell’impresa
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, nella
legge 24 marzo 2012, n. 27 –, la quale dovrebbe avere una funzione acceleratoria
nella definizione delle controversie commerciali (che tanto interessano anche le
imprese e gli investitori stranieri) e che sia reintrodotta la mediazione civile
obbligatoria, non preclusa dalla sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2012,
n. 272, che ne ha dichiarato la incostituzionalità  per eccesso di delega dell’art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con il quale quello strumento
era stato introdotto nel nostro ordinamento.

…omissis…

AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.

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