DIRITTO D'AUTORE


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31 gennaio 2012

27/12. Chances di conciliazione, mediazione delegata, invito del giudice, ruolo dell’avvocato, competenza territoriale (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2012)

è Trib. Varese 8 luglio 2011

Esaurita l'istruttoria, reputa questo giudice che sia opportuno e utile invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, giusto l'art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, posto che taluni elementi della causa sono indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione: la sentenza, infatti, risolverebbe il problema singolo e attuale ma l'intervento dei mediatori potrebbe, invece, affrontare e ricomporre il rapporto nella sua globalità.

L'adesione all'invito del giudice alla mediazione non costituisce un atto dispositivo del diritto ma solo una precisa scelta in ordine alla strategia di tutela, azione o difesa; deve allora ritenersi che le "parti" del procedimento di "invito" siano gli avvocati (1). Deve, cioè, ritenersi che l'adesione all'invito costituisca una estrinsecazione del potere di cui all'art. 84, comma I, c.p.c.

Là dove la mediazione sia su invito del giudice è conclusione logica quella per cui il tentativo debba tenersi nell'ambito del circondario, anche perché, altrimenti, già gli stretti tempi a disposizione (4 mesi) vanificherebbero il procedimento conciliativo; una interpretazione orientata alla salvaguardia della funzionalità dell'istituto impone, almeno per i Fori inderogabili e almeno per il caso della mediazione su invito del giudice, che il magistrato possa indicare l'ambito territoriale entro cui svolgere la mediazione.

(1) Cfr. art. 5, secondo comma d.lgs. n. 28 del 2010. Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2012
 
Tribunale di Varese
sezione prima civile
8 luglio 2011
Ordinanza

Il fatto storico, nei suoi tratti essenziali, non costituisce motivo di contestazione, essendosi radicata la lite in ordine ad aspetti di diritto che, però, assumono valenza determinante ai fini del giudizio.

In conseguenza del loro matrimonio e per far fronte alla costituzione di un ambiente familiare, SV e FB affrontavano diversi impegni economici: il padre di SV, AV, accendeva un finanziamento di circa 10.000,00 euro per contribuire alle succitate spese e, secondo la prospettazione attorea, acquistava anche per i coniugi una casa mobile di valore poco superiore. In sede di interrogatorio formale, FB ha confermato il finanziamento e la ricezione di parte delle somme e ha anche ammesso di avere restituito gli importi, mensilmente, nel corso di due anni. Ha, però, escluso la sussistenza di un obbligo convenzionale di restituzione degli importi e, quindi, la sussistenza di un mutuo; tesi sostenuta dalla controparte.
Nelle more del processo, AV - che aveva citato in giudizio FB per la restituzione delle somme - è deceduto; e la convenuta si è separata da SV sono intervenuti, in successione nel diritto, i figli di AV.

Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., le parti presentavano memorie e, all'udienza odierna, la causa veniva chiamata per l'assunzione delle prove, ex art. 183, comma VII, c.p.c.

Esaurita l'istruttoria, reputa questo giudice che sia opportuno e utile invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, giusta l'art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, posto che taluni elementi della causa sono indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione.

In primo luogo, la causa interessa, dal punto di vista soggettivo, due litiganti legati da un pregresso rapporto di origine familiare, destinato a proiettarsi nel tempo in modo durevole e, quindi, merita di essere salvaguardata la possibilità di conservazione del vincolo affettivo in essere, posto che la mediazione, diversamente dalla statuizione giurisdizionale, può guardare anche all'interesse (pubblico) alla "pace sociale", favorendo il raggiungimento di una conciliazione che non distribuisce ragioni e torti ma crea nuove prospettive di legame destinate a far sorgere dal pregresso rapporto disgregato nuovi orizzonti relazionali. In tal senso, un segnale può trarsi dal fatto che la convenuta, almeno quanto al presunto finanziamento, ha reso parte delle somme spontaneamente, così disvelando una propensione a raggiungere soluzioni mediate dalla natura dei rapporti (vuoi aderendo alla tesi del mutuo, vuoi a quella della elargizione per fine di liberalità). E, allora, sembra quantomeno opportuno suggerire una mediazione posto che la sentenza risolverebbe il problema singolo e attuale ma l'intervento dei mediatori potrebbe, invece, affrontare e ricomporre il rapporto nella sua globalità.

Vi è, poi, che il valore della causa è modesto e, nelle more, l'attore è deceduto e il rapporto di famiglia della convenuta si è disgregato: fatti storici che possono avere un impatto sulla "vitalità" della lite e segnare il passo verso una maggiore propensione ad un assetto bonario.
Anche il comportamento delle parti e l'attuale stato dell'istruzione della causa convergono nel senso della opportunità dell'invito che, quindi, viene rivolto ai litiganti.
Vanno, però, fatte due premesse.

La legge non specifica quale sia la parte che debba pronunciarsi sull'invito: se quella in senso sostanziale o il rappresentante legale. Giova rilevare, però, che l'adesione all'invito non costituisce un atto dispositivo del diritto ma solo una precisa scelta in ordine alla strategia di tutela, azione o difesa, e deve, allora, ritenersi che le "parti" del procedimento di "invito" siano gli avvocati. Deve, cioè, ritenersi che l'adesione all'invito costituisca una estrinsecazione del potere di cui all'art. 84, comma I, c.p.c.: in tal senso, quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. Depone verso tale soluzione anche il dato normativo che "contestualizza" invito e rinvio per l'adesione, non agevolmente immaginabile ove il Giudice dovesse, invece, rivolgere l'invito alla parte sostanziale, in genere assente dalle udienze civili se non richiesta di comparire (v. artt. 117, 185 c.p.c., etc.).
È, però, ovvio, che, di fronte all'invito, pur se muniti di procura e pur se dotati del relativo potere, gli avvocati abbiano diritto a conferire con il cliente per fare in modo che la loro decisione sia rispettosa dell'attuale desiderio/bisogno del loro assistito. Ciò non può essere trascurato in quanto la mediazione, nel profilo pratico, comporta un esborso economico e un rinvio del processo nel tempo di almeno quattro mesi: elementi che il difensore potrebbe ritenere sia necessario discutere con la parte dove non l'abbia preventivamente fatto. Gli avvocati, pertanto, sono liberi di richiedere un rinvio breve del procedimento per raccogliere il consenso o dissenso del proprio assistito al percorso di mediazione. La Legge non ricollega alcuna conseguenza al rifiuto dell'invito del Giudice (coerentemente con l'istituto della Court Annexed Mediation, di fatto recepito nell'art. 5 comma III cit.) e tale omissione non può essere colmata né con l'art. 116 comma II c.p.c., né con l'art. 88 c.p.c., in quanto il Legislatore ha voluto che la scelta dei litiganti fosse libera e genuina non influenzata dal timore di ricadute sfavorevoli nella futura decisione giurisdizionale (è una mediazione su invito e non comando del giudice). Le parti vengono quindi avvisate che del loro eventuale rifiuto, il giudice non terrà conto nella decisione conclusiva del processo.
Il foro di mediazione - in caso di adesione all'invito - deve essere scelto dai litiganti mediante presentazione di una istanza comune; in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l'Organismo adito per primo (così Trib. Roma, sez. Ostia, ordinanza 6 e 9 dicembre 2010). Deve, però, qui precisarsi quanto segue. Là dove la mediazione sia su invito del giudice, e non si arrivi ad una istanza presentata in modo congiunto (e quindi con completa libertà di scelta proprio poiché condivisa dai litiganti) è conclusione logica quella per cui il tentativo debba tenersi nell'ambito del circondario, anche perché, altrimenti, già gli stretti tempi a disposizione (4 mesi) vanificherebbero il procedimento conciliativo. In tal senso, l'attività interpretativa può essere orientata dalla Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Nell'alveo di tale provvedimento europeo, "il principio di legalità" (quivi scolpito nell'art. 7) vuole che "l'organo extragiudiziale non può adottare una decisione che avrebbe come risultato di privare la parte della protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della legge dello Stato sul territorio del quale l'organo è stabilito". Ebbene: le regole sulla competenza territoriale costituiscono proprio uno di quegli strumenti di favore finalizzate ad evitare che il soggetto debole nel mercato venga "dissuaso" dal ricorso alla Giustizia, ragion per cui le parti vanno inviate a rivolgersi presso un Organismo che abbia sede nel circondario del Tribunale. Taluni, autorevolmente, in Dottrina segnalano come non si possa inserire un referente di competenza territoriale per la mediazione e che la sanzione per l'eventuale uso distorto della libertà di scelta del Foro mediativo è, in seno al processo, la non applicazione delle sanzioni previste per il rifiuto di sedersi al tavolo della conciliazione. Tale pregevole indicazione finisce, però, per cancellare un aspetto importante della mediazione che è, in primis, un servizio a favore del cittadino. Altrimenti detto: con la mediazione viene offerta al soggetto l'opportunità di evitare il processo, comporre la lite e pervenire ad un assetto pacifico del contendere. La Dottrina citata, con la sua interpretazione, di fatto ignora questo aspetto e trascura un dato di rilievo: a foro di mediazione scollato dai criteri territoriali, alla fine al cittadino (specie se soggetto debole, ad es. consumatore) sarà stata "tolta" l'occasione di una mediazione o, comunque, di scegliere se sostenerla o meno (posto che l'avere la controparte adito il foro dissuasivo ha di fatto già deciso le sorti della fase extragiudiziale). Senza considerare che la controparte di un soggetto debole può anche avere interesse a evitare la fase di mediazione e, quindi, può presentare istanze con il solo fine di "saltare" la mediazione.
Applicati al caso di specie, gli effetti rischiano di essere distorsivi in quanto l'invito del magistrato (accolto dai litiganti) verrebbe vanificato poi in concreto se una delle parti, interessata all'allungamento dei tempi del processo, presentasse una istanza in un luogo di grande distanza geografica dal tribunale così ottenendo, come risultato, quello di avere sicuramente dilatato la decisione del giudice e al contempo evitato la mediazione.

Vi è, quindi, che una interpretazione orientata alla salvaguardia della funzionalità dell'istituto impone, almeno per i Fori inderogabili e almeno per il caso della mediazione su invito del giudice, che il magistrato possa indicare l'ambito territoriale entro cui svolgere la mediazione.

PQM

Letto ed applicato l'art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010

Invita le parti a procedere alla mediazione nelle debite forme previste dalla Legge, avvisandole che il compenso dei mediatori, in caso di adesione, dovrà essere dalle stesse sostenuto, ai sensi dell'art. 16 DM 180/2010. Le invita a riferire se intendono avvalersi o meno della possibilità di mediazione, come sollecitata dal giudice. Il foro di mediazione - in caso di adesione all'invito - dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di una istanza comune; in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l'Organismo adito per primo.

L'organismo scelto dovrà trovarsi all'interno del circondario di competenza del Tribunale di Varese.

Abilita i difensori, attesa l'assenza delle parti sostanziali, a richiedere se necessario un breve rinvio per conferire con i rispettivi clienti al fine di raccogliere un consenso attuale all'invito del giudice.

Ordinanza letta in udienza, lì 8 luglio 2011

Il GIUDICE
dott. Giuseppe Buffone

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

30 gennaio 2012

26/12. Mediazione delegata: dall’istruttoria emerge che le parti potrebbero pervenire all’accordo conciliativo (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2012)

è Trib. Roma - Ostia 27 giugno 2011

Considerato che in relazione agli atti, all’istruttoria fin qui espletata ed in particolare ai provvedimenti assunti dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di pervenire rapidamente ad una conclusione, per entrambe le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (1) della controversia in atto e considerato in particolare ed in concreto che sono emersi elementi che ben potrebbero essere valutati dal mediatore al fine di giungere ad un accordo utile per entrambe le parti, il giudice invita ai sensi dell’art. 5 commi primo e quarto decreto legislativo 28/2010 le parti alla media-conciliazione (fattispecie in materia di locazione, dunque nell’ambito dell’art. 5, primo comma  d.lgs. n. 28/2010).

Il giudice avvertite le parti che in tema di mediazione obbligatoria, come nel caso in esame, al fine della procedibilità della domanda si condivide quanto contenuto nella circolare del Ministero della Giustizia del 4.4.2011 (2).

(1) Cfr. artt. 17 e 20 d.lgs. n. 28 del 2010. Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Sull’effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione, nonché in merito alla conclusione del procedimento medesimo in caso di mediazione obbligatoria si veda Circolare ministeriale 4 aprile 2011: ecco i chiarimenti su regolamento di procedura e requisiti dei mediatori, in Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2012

Tribunale  di Roma
Sezione distaccata di Ostia
27 giugno 2011
Ordinanza

Il Giudice,
letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

1. In merito alle eccezioni e richieste della conduttrice va osservato che la proroga di cui al punto uno è richiesta inappropriata in questa fase diretta esclusivamente alla eventuale formazione del titolo esecutivo; che il contratto è del tutto regolare essendo stato sottoscritto liberamente dalle parti con evidente valore novativo dei precedenti rapporti; che la eventuale modesta carenza di manutenzione (solo relativa all’impianto elettrico) indicata al punto sei non è stata certo tale da impedire il pieno godimento dell’immobile da parte della Magnani.
Infine che la richiesta di un termine massimo per l’eventuale rilascio confligge in qualche modo con la strenua opposizione dispiegata.
Ne consegue che difettano validi motivi in contrario va emessa ordinanza di rilascio, considerando il contratto scaduto alla data del 28.2.2011.
Va pertanto disposto ai sensi degli artt. 8, 426, 447 bis e 616 cpc il mutamento del rito; con riserva di concessione di termini per memorie integrative all’esito del tentativo di media conciliazione.

2. Ed inoltre:
considerato che in relazione agli atti, all’istruttoria fin qui espletata ed in particolare ai provvedimenti assunti dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di pervenire rapidamente ad una conclusione, per entrambe le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art. 17 e 20 del decreto legislativo 4.3.2010 n. 28), della controversia in atto;
ritenuto che, ratione materiae e temporis, si intende procedere nell’ambito del primo comma di cui all’art. 5  decreto legislativo n. 28/2010 (mediazione obbligatoria);
considerato in particolare ed in concreto che sono emersi i suddetti elementi che ben potrebbero essere valutati dal mediatore al fine di giungere ad un accordo utile per entrambe le parti;
ritenuto che si fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza  per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al primo comma dell’art. 5 del decreto;
preso atto che sono stati ormai istituiti e sono già operativi, in applicazione del decreto legislativo n. 28/2010, diversi organismi di mediazione;
avvertite infine le parti che in tema di mediazione obbligatoria, come nel caso in esame, al fine della procedibilità della domanda si condivide quanto contenuto nella circolare del Ministero della Giustizia del 4.4.2011 secondo cui … “si ritiene non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.
L’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

ORDINA a E. M. il rilascio dell’immobile per cui è causa libero da persone e cose a favore di M. L.;

DISPONE il mutamento del rito;

INVITA ai sensi dell’art. 5 commi primo e quarto decreto legislativo 28/2010 le parti alla media-conciliazione della controversia;

INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4 3° co. decreto legislativo 28/2010;

FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza  per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al primo comma dell’art. 5 del decreto;

RISERVA all’eventuale insuccesso del tentativo della media-conciliazione la fissazione della data dell’esecuzione del rilascio ed il termine per le memorie integrative; fissando altresì per l’eventuale prosieguo l’udienza del 19.4.2012 h. 10;

AVVERTE le parti, per il caso in cui la causa debba proseguire, che al fine di considerare espletato il tentativo di media conciliazione obbligatoria dovrà essere prodotto il verbale dell’Organismo di Mediazione che attesti  conformemente a quanto indicato supra l’esito del tentativo.

Ostia lì 27.6.2011
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

27 gennaio 2012

25/12. L’azione revocatoria non è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari: non si applica la mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2012)

è Trib. Varese 10 giugno 2011

Nel caso di specie, il contratto di conto corrente dedotto ed allegato dalla Banca attrice nell’odierna lite non è soggetto non è l’oggetto del giudizio e non è nemmeno la materia del contendere: esso viene dedotto quale humus negoziale da cui hanno tratto linfa i titoli esecutivi infruttuosamente portati in esecuzione e quindi quale giustificazione dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. portata alla cognizione di questo Ufficio. Guardando al petitium sostanziale, insomma, la banca chiede esclusivamente la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti indicati nelle conclusioni della citazione, poiché ritenuti lesivi delle ragioni creditorie della creditrice(1).
Reputa questo giudice che, in casi quale quello di specie, la mediazione non sia obbligatoria.

Orbene, l’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 prevede testualmente l’obbligo della mediazione (per quanto qui interessa) per “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari”(2). Ebbene, l’azione revocatoria non è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, essendo in quest’ambito inscrivibili le sole cause con cui si faccia discussione delle obbligazioni negoziali che dal contratto scaturiscono, ovvero ancora si metta in discussione la validità o efficacia della stipula. Esercitando l’azione ex art. 2901 c.c., invece, si attiva un mezzo di tutela del diritto di credito e, quindi, l’actio è relativa ad una controversia in materia di conservazione delle garanzia patrimoniale.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2012


Tribunale di Varese
Sez. I civile
10 giugno 2011
ordinanza

L’atto di citazione è stato notificato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 28/2010 e, dunque nella vigenza della mediazione obbligatoria per le controversie identificate dal Legislatore nell’art. 5 comma 1 del decreto cit.

Tra le cause soggette all’obbligo della preventiva mediazione, rientrano i contratti bancari e, quindi, la materia sostanziale da cui trae linfa l’odierna controversia. Vi è, però, che, nel caso di specie, il contratto di conto corrente dedotto ed allegato dalla Banca attrice nell’odierna lite non è soggetto non è l’oggetto del giudizio e non è nemmeno la materia del contendere: esso viene dedotto quale humus negoziale da cui hanno tratto linfa i titoli esecutivi infruttuosamente portati in esecuzione e quindi quale giustificazione dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. portata alla cognizione di questo Ufficio.
Guardando al petitium sostanziale, insomma, la banca chiede esclusivamente la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti indicati nelle conclusioni della citazione, poiché ritenuti lesivi delle ragioni creditorie della creditrice.

Reputa questo giudice che, in casi quale quello di specie, la mediazione non sia obbligatoria. L’istituto tipizzato dal Legislatore nel decreto 28/2010 va inquadrato sistematicamente nell’ambito delle ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, in cui si frappone tra l’utente e l’accesso alla Giustizia, una condizione di procedibilità. La giurisprudenza Costituzionale, al riguardo, ha, in genere enunciato il principio generale per cui deve essere garantito l’accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, ed ha ammesso che questo può essere ragionevolmente derogato; ha, però precisato che, in questo caso (e, cioè, dove si introduca una giurisdizione cd. condizionata), ciò può avvenire con norme ordinarie che debbono essere considerata di “stretta interpretazione” (Corte cost., sentenza n. 403 del 2007).
Orbene, l’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 prevede testualmente l’obbligo della mediazione (per quanto qui interessa) per “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari”. Ebbene, l’azione revocatoria non è relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, essendo in quest’ambito inscrivibili le sole cause con cui si faccia discussione delle obbligazioni negoziali che dal contratto scaturiscono, ovvero ancora si metta in discussione la validità o efficacia della stipula. Esercitando l’azione ex art. 2901 c.c., invece, si attiva un mezzo di tutela del diritto di credito e, quindi, l’actio è relativa ad una controversia in materia di conservazione delle garanzia patrimoniale.
Non essendo possibile l’interpretazione analogica o estensiva dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, la norma non è quindi applicabile nel caso di specie.

P.Q.M.

CONCEDE alle parti i seguenti termini perentori, a decorrere da oggi:
1.      un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2.      un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e  produzione documentali;
3.      un termine di ulteriore venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria.
RINVIA l’udienza in data 16 dicembre 2011 ore 10.10 per decidere sulle richieste istruttorie e provvedere ai sensi degli artt. 183, comma VII c.p.c.
Visti gli artt. 175 c.p.c., 4 d.l. 193/2004 conv. In l. 24/2010
INVITA i difensori che non lo abbiano fatto ad indicare il codice fiscale richiesto dagli artt. 125,163,167 c.p.c., negli atti ivi indicati
Informativa sulla mediazione

Varese, lì 10 giugno 2011

Il Giudice

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

24/12. Pubblichiamo la direttiva n. 52 del 2008 relativa alla mediazione in materia civile e commerciale (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2012)

Con la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, l’Unione Europea ha fornito agli Stati membri le linee da seguire per facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e per promuovere la composizione amichevole delle medesime.
Assai rilevante è il collegamento tra direttiva e la normativa nazionale. Sebbene infatti la l. n. 69 del 2009 (1) non menzioni specificamente la direttiva n. 52 del 2008, molto stretto è il rapporto tra le due norme; in particolare:
-          il collegamento tra l’ambito oggetto di regolazione comunitaria è pressoché coincidente con quello disciplinato dalla normativa nazionale;
-          la legge delega n. 69 del 2009, al medesimo art. 60, prescrive al legislatore delegato di disciplinare la mediazione nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria;
-          il d.lgs. n. 28 del 2010, nel proprio preambolo, richiama espressamente la direttiva n. 2008/52/CE.
D’altra parte, occorre rilevare che la Direttiva 2008/52/CE fa esplicitamente riferimento alle controversie transfrontaliere, sebbene nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di estenderla ai “procedimenti di mediazione interni”.
Si ricorda infine che ai sensi della direttiva in parola la mediazione è intesa quale procedimento strutturato, indipendentemente dalla sua denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Pertanto:
1)     la mediazione è un percorso, un procedimento finalizzato a raggiungere un accordo per la risoluzione o composizione di una controversia;
2)     detto procedimento prevede l’assistenza di un mediatore;
3)     i protagonisti della mediazione sono le parti.

(1) Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” il Parlamento ha, tra l’altro, delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione in ambito civile e commerciale: a norma dell’art. 60 della menzionata legge n. 69 del 2009 è stato così approvato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2012

DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo
trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 251 del
trattato,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si è prefissa lobiettivo di mantenere e sviluppare
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel
quale sia garantita la libera circolazione delle persone.
A tal fine, la Comunità deve adottare, tra laltro, le misure
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile
necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il principio dellaccesso alla giustizia è fondamentale e, al
fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio
europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre
1999 ha invitato gli Stati membri ad istituire procedure
extragiudiziali e alternative.

(3) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui
metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia
civile e commerciale, sancendo che listituzione di
principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale
verso lappropriato sviluppo e loperatività dei procedimenti
stragiudiziali per la composizione delle controversie
in materia civile e commerciale così come per
semplificare e migliorare laccesso alla giustizia.

(4) Nellaprile del 2002 la Commissione ha presentato un
Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione
delle controversie in materia civile e commerciale, prendendo
in esame la situazione attuale circa i metodi alternativi
di risoluzione delle controversie nellUnione europea
e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con
gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure
per promuovere lutilizzo della mediazione.

(5) Lobiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia,
come parte della politica dellUnione europea di istituire
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe
comprendere laccesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali
di risoluzione delle controversie. La presente direttiva
dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del
mercato interno, in particolare per quanto concerne la
disponibilità dei servizi di mediazione.

(6) La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale
conveniente e rapida delle controversie in materia civile e
commerciale attraverso procedure concepite in base alle
esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione
hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente
e preservano più facilmente una relazione
amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano
anche più evidenti nelle situazioni che mostrano
elementi di portata transfrontaliera.

(7) Al fine di promuovere ulteriormente lutilizzo della mediazione
e per garantire che le parti che vi ricorrono
possano fare affidamento su un contesto giuridico certo
è necessario introdurre un quadro normativo che affronti,
in particolare, gli elementi chiave della procedura civile.

(8) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi
soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere,
ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri
di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di
mediazione interni.

(9) La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire
lutilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione
nei procedimenti di mediazione.

(10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti
in cui due o più parti di una controversia transfrontaliera
tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una
composizione amichevole della loro controversia con
lassistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in
materia civile e commerciale, ma non ai diritti e agli
obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere
da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti
e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di
diritto di famiglia e del lavoro.

(11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative
precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale
quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo
giurisdizionale, i reclami dei consumatori, larbitrato e la
valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone
od organismi che emettono una raccomandazione formale,
sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione
della controversia.

(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un
organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione
o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La
presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto
un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della
legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un
giudice che non sia responsabile di un procedimento
giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto
della controversia. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe
estendersi ai tentativi dellorgano giurisdizionale o
del giudice chiamato a risolvere la controversia nel contesto
del procedimento giudiziario concernente tale controversia,
ovvero ai casi in cui lorgano giurisdizionale o il
giudice adito richiedano lassistenza o la consulenza di
una persona competente.

(13) La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe
essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel
senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento
e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in
qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale,
lorgano giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità
di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre,
lorgano giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare
lattenzione delle parti sulla possibilità di mediazione.

(14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione
nazionale che rende il ricorso alla mediazione
obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni,
purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare
il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del
pari, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli
attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura
in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente
direttiva.

(15) Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva
dovrebbe indicare la data pertinente per determinare se
una controversia che le parti tentano di risolvere con la
mediazione sia una controversia transfrontaliera o meno.
In mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere
che le parti concordino di ricorrere alla mediazione nel
momento in cui intraprendono unazione specifica per
avviare il procedimento di mediazione.

(16) Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in
relazione alla riservatezza, alleffetto sui termini di decadenza
e prescrizione nonché al riconoscimento e allesecuzione
degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati
membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi
ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e lintroduzione
di efficaci meccanismi di controllo della qualità
in merito alla fornitura dei servizi di mediazione.

(17) Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che
possono includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato,
e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento
al riguardo. I meccanismi dovrebbero essere
volti a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione
e lautonomia delle parti e a garantire che la
mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale
e competente. I mediatori dovrebbero essere a conoscenza
dellesistenza del codice europeo di condotta dei
mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet
per il pubblico.

(18) Nellambito della protezione dei consumatori, la Commissione
ha adottato una raccomandazione che stabilisce
i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali
che partecipano alla risoluzione consensuale delle
controversie in materia di consumo dovrebbero offrire
agli utenti. Qualunque mediatore o organizzazione che
rientri nellambito di applicazione di tale raccomandazione
dovrebbe essere incoraggiato a rispettare i principi
in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione
delle informazioni relative a tali organi, la Commissione
dovrebbe predisporre una banca dati di modelli extragiudiziali
di composizione delle controversie che secondo gli
Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.

(19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta unalternativa
deteriore al procedimento giudiziario nel senso che il
rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda
dalla buona volontà delle parti. Gli Stati membri dovrebbero
pertanto garantire che le parti di un accordo scritto
risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto
dellaccordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere
consentito a uno Stato membro di rifiutare di rendere
esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto
con il diritto del suddetto Stato membro, compreso
il diritto internazionale privato, o se tale diritto
non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto
dellaccordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi
qualora lobbligo contemplato nellaccordo non possa
per sua natura essere reso esecutivo.

(20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione
reso esecutivo in uno Stato membro dovrebbe essere
riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri
in conformità della normativa comunitaria o nazionale
applicabile, ad esempio in base al regolamento (CE)
n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(21) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente
che, per essere esecutivi in un altro Stato membro,
gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi nello
Stato membro in cui sono stati conclusi. Conseguentemente,
se il contenuto di un accordo risultante dalla
mediazione in materia di diritto di famiglia non è esecutivo
nello Stato membro in cui laccordo è stato concluso
e in cui se ne chiede lesecuzione, la presente direttiva
non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di
tale Stato membro rendendo laccordo in questione esecutivo
in un altro Stato membro.

(22) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme
vigenti negli Stati membri in materia di esecuzione di
accordi risultanti da una mediazione.

(23) La riservatezza nei procedimenti di mediazione è importante
e quindi la presente direttiva dovrebbe prevedere un
grado minimo di compatibilità delle norme di procedura
civile relative alla maniera di proteggere la riservatezza
della mediazione in un successivo procedimento giudiziario
o di arbitrato in materia civile e commerciale.

(24) Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli
Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro
norme relative ai termini di prescrizione o decadenza
non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale
o di ricorrere allarbitrato in caso di infruttuoso
tentativo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero
assicurarsi che ciò si verifichi anche se la presente direttiva
non armonizza le norme nazionali relative ai termini
di prescrizione e decadenza. Le disposizioni relative ai
termini di prescrizione o decadenza negli accordi internazionali
resi esecutivi negli Stati membri, ad esempio
nella normativa in materia di trasporto, dovrebbero essere
fatte salve dalla presente direttiva.

(25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione
al pubblico di informazioni su come contattare mediatori
e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.
Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto
a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione.

(26) Conformemente al punto 34 dellaccordo interistituzionale
«Legiferare meglio» gli Stati membri sono incoraggiati
a redigere e rendere pubblici, nellinteresse proprio
e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto
possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i
provvedimenti di attuazione.

(27) La presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali
e tiene conto dei principi riconosciuti in particolare
dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea.

(28) Poiché lobiettivo della presente direttiva non può essere
realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può
dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dellintervento,
essere realizzato meglio a livello comunitario, la
Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dallarticolo 5 del trattato; la presente
direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.

(29) A norma dellarticolo 3 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dellIrlanda, allegato al trattato sullUnione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il
Regno Unito e lIrlanda hanno notificato lintenzione di
partecipare alladozione e allapplicazione della presente
direttiva.

(30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca, allegato al trattato sullUnione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
la Danimarca non partecipa alladozione della presente
direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla
sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1  Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente direttiva ha lobiettivo di facilitare laccesso alla
risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la
composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso
alla mediazione e garantendo unequilibrata relazione tra
mediazione e procedimento giudiziario.
2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere,
in materia civile e commerciale tranne per i diritti
e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge
applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale,
doganale e amministrativa né alla responsabilità dello
Stato per atti o omissioni nellesercizio di pubblici poteri (acta
iure imperii).
3. Nella presente direttiva per «Stato membro» si intendono
gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2 Controversie transfrontaliere

1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera
si intende una controversia in cui almeno una delle parti
è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso
da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il
sorgere della controversia;
b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
c) lobbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del
diritto nazionale; o
d) ai fini dellarticolo 5, un invito è rivolto alle parti.
2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per
controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia
in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da
una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro
diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano
abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in
conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n.
44/2001.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) per «mediazione» si intende un procedimento strutturato,
indipendentemente dalla denominazione, dove due o più
parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria,
di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima
con lassistenza di un mediatore. Tale procedimento
può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un
organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato
membro.
Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è
responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente
la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in
atto dallorgano giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di
giungere ad una composizione della controversia in questione
nellambito del procedimento giudiziario oggetto della
medesima;
b) per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di
condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente,
indipendentemente dalla denominazione o dalla
professione di questo terzo nello Stato membro interessato
e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre
la mediazione.

Articolo 4 Qualità della mediazione

1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi
ritenuto appropriato lelaborazione di codici volontari di condotta
da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono
servizi di mediazione nonché lottemperanza ai medesimi,
così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo
della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.
2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e
successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione
sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in
relazione alle parti.

Articolo 5 Ricorso alla mediazione

1. Lorgano giurisdizionale investito di una causa può, se lo
ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del
caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di
dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare
ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se
tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione
nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure
soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo linizio
del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca
alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema
giudiziario.

Articolo 6 Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con
lesplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere
che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione
sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso
esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dellaccordo
è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene
presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non
ne prevede lesecutività.
2. Il contenuto dellaccordo può essere reso esecutivo in una
sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo
giurisdizionale o da unaltra autorità competente in conformità
del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.
3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi
giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste
conformemente ai paragrafi 1 e 2.
4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le
norme applicabili al riconoscimento e allesecuzione in un altro
Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del
paragrafo 1.

Articolo 7 Riservatezza della mediazione

1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare
la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno
che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i
soggetti coinvolti nellamministrazione del procedimento di mediazione
siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario
o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo
alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o
connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:
a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico
dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario
per assicurare la protezione degli interessi superiori
dei minori o per scongiurare un danno allintegrità fisica o
psicologica di una persona; oppure
b) la comunicazione del contenuto dellaccordo risultante dalla
mediazione sia necessaria ai fini dellapplicazione o dellesecuzione
di tale accordo.
2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati
membri di adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza
della mediazione.

Articolo 8 Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e
decadenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono
la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia
non sia successivamente impedito di avviare un procedimento
giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il
fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i
termini di prescrizione o decadenza.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative
ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi
internazionali di cui gli Stati membri sono parte.

Articolo 9 Informazioni al pubblico

Gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano
appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet,
di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori
e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.

Articolo 10 Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità
competenti

La Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite
qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali
o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati
membri ai sensi dellarticolo 6, paragrafo 3.

Articolo 11 Revisione

Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo una relazione sullattuazione della presente direttiva. La
relazione esamina lo sviluppo della mediazione nellUnione europea
e limpatto della presente direttiva negli Stati membri. Se
del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della
presente direttiva.
 
Articolo 12 Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio
2011, fatta eccezione per larticolo 10, per il quale tale data è
fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Articolo 14 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
L 136/8 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea 24.5.2008

AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.

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