DIRITTO D'AUTORE


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31 maggio 2023

23/23. Mediazione e riforma Cartabia: SPINA, Atto di citazione: l'assolvimento degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2023)


Atto di citazione: l'assolvimento degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità

di Giulio SPINA

 


Il contributo integrale – estratto da G. SPINA, Commento all’art. 163 c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile commentato, Milano-Roma, 2023 – è pubblicato nel Settimanale Cartabia n. 8 del 2023 (estratto digitale de LaNuovaProceduraCivile)


NDR: Per approfondimenti si segnala anche lo Speciale dell'Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022


Con il d.lgs. 149 del 2022 di riforma del processo civile è stato inserito un nuovo elemento dell’atto di citazione, ovvero “l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento[1].

Si tratta del nuovo num. 3-bis), del medesimo comma 3 in commento.

Il nuovo requisito richiede, da parte dell’attore, una triplice valutazione operativa:

-         la prima consiste nell’identificare se una domanda è soggetta a condizione di procedibilità;

-         la seconda riguarda il come superare la detta condizione di procedibilità;

-         la terza concerne le modalità con cui indicare nell’atto il detto superamento.

In via preliminare, può osservarsi come trattasi di requisito eventuale dell’atto di citazione in quanto la norma reca l’inciso “nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità”. Pertanto, svolta l’indagine in ordine a tale aspetto, dovrà procedersi, in base all’assoggettamento o meno della domanda giudiziale ad una condizione di procedibilità, all’inserimento o meno dell’indicazione in parola, ferma restando la possibilità per l’avvocato (valutandone pro e contro, a livello strategico) di inserire la detta indicazione in ogni caso (quindi anche nelle ipotesi di non sussistenza di alcuna condizione di procedibilità).

 

Quanto all’identificare se una domanda è soggetta a condizione di procedibilità basti in questa sede fare riferimento agli istituti della mediazione civile e della negoziazione assistita.

Entrambi tali due istituti prevedono alcune ipotesi in cui le parti sono obbligate a tentare la via stragiudiziale prima di adire l’autorità giudiziaria a pena dell’improcedibilità della domanda: si tratta, quindi, di ipotesi di giurisdizione condizionata. In estrema sintesi, se la condizione di procedibilità non è soddisfatta, il giudice, senza decidere la causa nel merito, emette una sentenza in rito di improcedibilità della domanda.

Rimandando a quanto già osservato nel primo paragrafo di commento all’art. 163 c.p.c. in merito alla costituzionalità di tale ipotesi di giurisdizione condizionata, quanto alla mediazione civile, si osserva quanto segue.

La disciplina della mediazione prevede alcune materie con riferimento alle quali la mediazione è, per così dire, obbligatoria (mediazione obbligatoria ante causam): in estrema sintesi, a norma dell’art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010, come riformata ad opera del d.lgs. 149/2022[2], chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia vertente in una di tali materia è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione[3]. In tali materie, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale[4].

Al riguardo è appena il caso di segnalare come, con riferimento al caso di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, posto che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito, sia stato di recente confermato che l'emissione della sentenza di rito di improcedibilità della domanda giudiziale non produce giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) cosicché, salvo che nelle more non sia stato emesso provvedimento idoneo al giudicato (così nel processo di appello rispetto alla sentenza di primo grado, ovvero nell'opposizione a decreto ingiuntivo), e non siano maturate decadenze o prescrizioni sostanziali, la parte interessata ben potrà introdurre nuovo giudizio[5].

Ciò posto, al fine di identificare se una domanda rientra nell’alveo applicativo della mediazione c.d. obbligatoria assume ancora una volta rilievo l’indagine in ordine al petitum sostanziale ed alla causa petendi: è al contenuto dell’atto, si ritiene, che occorre fare riferimento al fine di comprendere se una determinata controversia rientri o meno nella disciplina della mediazione obbligatoria.

Pertanto, nell’indagine circa la perimetrazione applicativa della detta disciplina speciale[6], si dovrà, con riferimento al singolo caso concreto, fare riferimento, a prescindere dalla eventuale qualificazione giuridica indicata dalle parti, ai fatti e alle domande proposte delle parti, e dunque al contenuto sostanziale delle pretese e alla natura delle situazioni dedotte in controversia. Dovrà quindi preferirsi un’indagine interpretativa caso per caso, che consideri il piano sostanziale, piuttosto che quello formale e che, ad ogni modo, ponga l’accento sul concreto rapporto dedotto dalle parti[7].

 

Quanto al secondo profilo d’indagine...

 

Il contributo integrale – estratto da G. SPINA, Commento all’art. 163 c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di procedura civile commentato, Milano-Roma, 2023 – è pubblicato nel Settimanale Cartabia n. 8 del 2023 (estratto digitale de LaNuovaProceduraCivile)

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


[1] Tale novella normativa, giusto il disposto di cui alla disciplina transitoria di cui all’art. 35, d.lgs. 139/2022, come novellata dalla c.d. manovra 2023 (l. bilancio 29 dicembre 2022, n. 197), ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.

[2] Per approfondimenti sulle novità in tema di mediazione si veda altresì SPINA, Riforma del processo civile. Le principali novità in tema di mediazione nel d.lvo 149/2022, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2022, nonché Riforma processo civile, mediazione: tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e post riforma), in La Nuova Procedura Civile, 3, 2022.

[3] Si tratta, come previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, riformato nel 2022, delle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. Si segnala al riguardo che per le novità introdotte alla disciplina della mediazione c.d. obbligatoria (artt. 5 e ss, d.lgs. 28/2010) dalla riforma del 2022, è previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 41, d.lgs. 149/2022, come novellate dalla c.d. manovra 2023 (legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197), che esse si applichino a decorrere dal 30 giugno 2023.

[4] Al riguardo la disciplina di cui agli artt. 5 e ss. d.lgs. 28/2010 cit., come riformati nel 2022, prevede quanto segue:

-         l’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal  giudice non oltre la prima udienza;

-         il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, d.lgs. cit. (secondo cui, come riformato con d.lgs. 149/2022, con disposizione con effetto a decorrere dal 30 giugno 2023, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti);

-         a tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

[5] Trib. Firenze, 14 marzo 2022 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2022); si osserva al riguardo che tale principio risulta applicabile anche al caso della mediazione c.d. obbligatoria (nonché alla negoziazione assistita), sebbene si tratti di pronuncia relativa al caso, non di mediazione ante causam, ma di mediazione demandata dal giudice; ipotesi in cui il giudice nel corso del processo, e non prima, nonché in qualunque materia esso verta, con il solo limite che si tratti di diritti disponibili può disporre l'esperimento di un procedimento di mediazione che diviene in tal modo, secondo la previsione normativa sia precedente sia successiva alla riforma del 2022 (in tal caso si fa riferimento all’5-quater, d.lgs. 28/2010) condizione, sebbene sopravvenuta, di procedibilità della domanda giudiziale.

[6] È appena il caso di segnalare che mediazione e negoziazione assistita non esauriscono tutte le ipotesi di improcedibilità della domanda, così come vi sono altre materie che, pur non esplicitamente richiamate dall’art. 5, d.lgs. 28/2010, possono soggiacere alla disciplina della mediazione obbligatoria. Si pensi, in particolare, alle controversie in tema di responsabilità sanitaria di cui alla l. n. 24 del 2017 (c.d. Gelli-Bianco), il cui art. 8 dispone che, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità ivi prevista, l’esperimento del tentativo di conciliazione tramite l’istituto della mediazione civile costituisce alternativa valida allo svolgimento del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c.

[7] È appena il caso di segnalare come alla medesima conclusione, peraltro, si possa giungere osservando la questione dal punto di vista sostanziale (logica interpretativa che però si attaglia forse meglio alle controversie connesse alla regolazione di una questione contrattuale; meno a quelle in tema risarcimento del danno); la disciplina della mediazione c.d. obbligatoria, infatti, può essere analizzata sia dal punto di vista processuale, ponendo l’attenzione sul termine “controversia”, sia da quello sostanziale, facendo invece riferimento al termine “materia”; d’altronde, se da un lato può essere più agevole ragionare dal punto di vista processuale, prendendo dunque in considerazione l’oggetto delle domande delle parti (quando si parla, ad esempio, di responsabilità), dall’altro potrebbe risultare più appropriato fare riferimento al contenuto del rapporto sostanziale o negoziale intercorrente tra le stesse (quando si parla, ad esempio, di materia condominiale o di contratti bancari). Anche in questi casi, ad ogni modo, oggetto d’indagine dovrà essere il contenuto concreto (sebbene non dell’oggetto della domanda come quando si analizza la questione al punto di vista processuale, ma) del rapporto giuridico intercorrente tra le parti (basti segnalare come al riguardo rilevi l’elemento della causa del contratto). Si rimanda al riguardo a Spina, Brevi note sull’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2012, nonché; Spina, L’obbligatorietà della media-conciliazione ex d.lgs. 28/10 nel processo locatizio ex art. 447-bis in E. Bruno, V. Vasapollo (a cura di), Codice delle locazioni, Parte II – Disciplina processuale, Padova, 2012, p. 576 e ss.

20 maggio 2023

22/23. In mediazione si può chiedere qualcosa di diverso o minore rispetto al petitum immediato processuale: la pretesa risarcitoria generica o inferiore alla domanda giudiziale comporta l’improcedibilità? (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2023)

=> Tribunale di Treviso, 6 ottobre 2022

 

L'obbligo stabilito dall'art. 4 D.Lgs. 28/2010 va riferito al nucleo della controversia, e non necessariamente anche a domande risarcitorie di carattere accessorio che è del tutto prevedibile siano avanzate con il compiuto dispiegarsi dell'attività difensiva delle parti, cioè nella fase giudiziale.

Seppur in fase di mediazione venga chiesto di meno rispetto alla domanda giudiziale, o la pretesa risarcitoria sia volutamente generica, ciò non permette di affermare l'improcedibilità in prima udienza; difatti, è fisiologico che nella fase della mediazione - anche in via di istanza - si possa formalmente chiedere qualcosa di diverso o minore rispetto al petitum immediato processuale. Diversamente, verrebbe del tutto vulnerata la ratio sottesa alla mediazione, rendendola nei fatti un duplicato processuale (A ciò aggiungasi che la resistente, non partecipando alla procedura conciliativa stragiudiziale, si è negata qualsivoglia possibilità di approfondimento riguardo al completo intendimento della controparte).

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Treviso

Sentenza

6 ottobre 2022

 

Omissis

 

Preliminarmente, quanto all'eccepita improcedibilità del giudizio per mancato esperimento da parte del ricorrente del tentativo di mediazione obbligatoria, l'eccezione risulta infondata, visto che il procedimento di mediazione è stato correttamente avviato, con conseguente verificazione dell'adempimento obbligatorio ex lege; infatti, l'obbligo stabilito dall'art. 4 D.Lgs. 28/2010 va riferito al nucleo della controversia, e non necessariamente anche a domande risarcitorie di carattere accessorio che è del tutto prevedibile siano avanzate con il compiuto dispiegarsi dell'attività difensiva delle parti, cioè nella fase giudiziale. Nel caso di specie, era stato preventivamente attivato, alla fine del 2020, dall'odierna ricorrente un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel quale la resistente risulta essersi costituita (cfr. doc. 10 resistente) e dove, peraltro, era indicato lo scaglione di valore entro il quale rientrava la domanda (5.200,00 - 26.000,00, cfr. doc. 16 ricorrente); pertanto, non può condividersi l'assunto di parte resistente secondo cui la mancata indicazione del quantum della domanda risarcitoria nell'invito alla mediazione le avrebbe precluso ogni possibilità di approntare un'adeguata difesa.

A ciò aggiungasi che la resistente, non partecipando alla procedura conciliativa stragiudiziale, si è negata qualsivoglia possibilità di approfondimento riguardo al completo intendimento della controparte. Del resto, seppur in fase di mediazione venga chiesto di meno rispetto alla domanda giudiziale, o la pretesa risarcitoria sia volutamente generica, ciò non permette di affermare l'improcedibilità in prima udienza; è fisiologico, infatti, che nella fase della mediazione - anche in via di istanza - si possa formalmente chiedere qualcosa di diverso o minore rispetto al petitum immediato processuale. Diversamente, verrebbe del tutto vulnerata la ratio sottesa alla mediazione, rendendola nei fatti un duplicato processuale.

L'eccezione proposta da parte resistente è, quindi, infondata e va respinta.

Quanto all'eccepita inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal resistente, l'eccezione di parte ricorrente risulta meritevole di accoglimento.

Infatti, essa non è stata accompagnata dalla necessaria richiesta di spostamento dell'udienza prevista dagli artt. 416 e 418 c.p.c. per il rito locatizio.

Per questo motivo, la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente è inammissibile.

Nel merito, è pacifico che il conduttore non abbia provveduto a corrispondere i canoni di locazione dovuti per i mesi da aprile 2020 ad agosto 2020 e per il periodo 1-20 settembre 2020, sino all'intervenuto rilascio dell'immobile, per un importo pari a complessivi 6.049, 90 (cfr. pag. 9 ricorso, oltre a pag. 19 comparsa di costituzione del resistente), nulla essendo stato allegato dalle parti con riferimento all'eventuale successivo pagamento dei canoni scaduti.

La resistente afferma di non aver adempiuto all'obbligazione di versare i canoni di locazione per il periodo di cui sopra essenzialmente per due ragioni, vale a dire a causa delle restrizioni imposte per il contrasto alla nota pandemia da Covid-19 che hanno determinato la chiusura forzata dell'attività di parrucchiera dalla stessa esercitata nell'immobile locato nonché a causa dei vizi asseritamente presenti nell'immobile e mai risolti dal locatore, che avrebbero impedito il pieno godimento dell'immobile da parte del conduttore.

Entrambe le eccezioni sollevate dalla resistente sono, tuttavia, infondate e non possono trovare accoglimento. omissis

Quanto alla domanda del locatore avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso, quantificata in 6.405, 78 (pari a sei mensilità), è pacifico che la conduttrice abbia comunicato alla locatrice la volontà di rilasciare l'immobile locato "nel minor tempo possibile" con la missiva datata 10.8.2020 (cfr. doc. 5 ricorrente), ancor prima che con la lettera del 15.9.2020, di pochi giorni antecedente all'effettiva riconsegna delle chiavi del locale.

Poiché, ai sensi dell'art. 2 del contratto di locazione (cfr. doc. 1 ricorrente), la conduttrice poteva recedere liberamente dal contratto in ogni momento, con un preavviso di sei mesi, detto termine semestrale deve essere computato dal 17.8.2020 (data in cui la citata missiva fu ricevuta dal locatore, cfr. doc. 23 resistente).

Conseguentemente, la domanda del ricorrente risulta parzialmente meritevole di accoglimento, con riferimento al solo periodo residuale intercorso tra il rilascio dell'immobile (20.9.2020) e la scadenza di dette termine semestrale (17.2.2021), ovvero per 5 mensilità, anziché 6, come richiesto, e per un importo pari ad € 5.338,15 (1.067,63 x 5 mensilità).

Con riferimento alla domanda di rimborso della somma di 197, 15 a titolo di tassa per il rinnovo del contratto e per la sua risoluzione, essa non può trovare accoglimento in quanto l'esborso non è provato.

Parte ricorrente, infatti, allega di aver provveduto al pagamento di detta somma e, nel proprio atto introduttivo (cfr. p. 9 ricorso), cita i docc. 26 e 27 a fondamento della propria allegazione; tuttavia, tali documenti non risultano depositati tra gli atti del presente giudizio, all'interno della cartella zippata allegata al ricorso.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'immobile locato, il consulente tecnico d'ufficio, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ante causam R.G. n. 7652/2020, ha stimato il costo di ripristino dell'immobile già locato alla resistente nell'importo complessivo di Sentenza n. 1871/2022 pubbl. il 06/10/2022 RG n. 7361/2021 6.875, 00, IVA esclusa, così ripartito (cfr. pagg. 12/13 relazione c.t.u. sub doc. 17 ricorrente): -  € 150,00 + IVA per la rimozione, l'asporto e l'eliminazione della pellicola presente sulla vetrina, degli specchi e dello scaffale; - € 960, 00 + IVA ed € 3.240,00 + IVA per il ripristino della pavimentazione, con asporto della precedente e posa di nuova pavimentazione a causa della difficoltà di reperire piastrelle della stessa tipologia di quelle presenti, stante la vetustà delle stesse; - € 150,00 + IVA per la rasatura e la stuccatura dei fori presenti nel controsoffitto e nelle pareti; - € 570,00 + IVA per il ripristino del quadro elettrico e la posa di nuove placche in sostituzione di quanto asportato (di cui 450, 00 + IVA per il ripristino del quadro elettrico ed € 120,00 + IVA per la posa delle placche); - € 945,00 + IVA per il taglio dell' intonaco sulle pareti interessate dall' umidità di risalita, l' applicazione di idoneo prodotto deumidificante/isolante e la successiva intonacatura; - € 560,00 + IVA per la ritinteggiatura delle pareti; - € 300, 00 + IVA per l'eliminazione delle pareti in cartongesso e asporto dei materiali di risulta in discarica.

Nell'odierno giudizio, tuttavia, il ricorrente non chiede il pagamento delle somme relative alla ritinteggiatura delle pareti (peraltro l'art. 7 del contratto stesso prevedeva che l'immobile fosse riconsegnato non ritinteggiato), all'eliminazione delle pareti in cartongesso e all'asporto dei relativi materiali, al taglio dell'intonaco, all'applicazione dell'idoneo prodotto deumidificante/isolante e alla successiva intonacatura, ma soltanto di quelle inerenti l'asporto della pellicola presente sulla vetrina, dei sei specchi e dello scaffale, il ripristino della pavimentazione, la rasatura e la stuccatura dei fori, il ripristino del quadro elettrico e la posa di nuove placche, tenendo conto degli importi medio tempore effettivamente spesi per l'esecuzione di dette attività, quantificati in € 3.153,90, IVA inclusa.

A tale proposito, il ricorrente si è limitato a chiedere l'acquisizione in giudizio della citata relazione peritale redatta in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, che attesta la sussistenza di alcuni danni, mentre la resistente ha formulato alcuni capitoli di prova, ritenuti inammissibili, volti a dimostrare che sin dall'inizio del rapporto l'immobile non si trovava in ottimo stato locativo, con particolare riferimento al quadro elettrico e alla salubrità dei locali concessi in locazione.

In merito al risarcimento dei danni che si verifichino nell'immobile locato, in base a giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6387 del 15/03/2018), incombe sul locatore l'onere della prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè del deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile, mentre sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità.

Peraltro, è nozione pacifica che, tra i danni arrecati all' immobile dei quali il locatore è ammesso a chiedere il risarcimento al termine della locazione, non rientrino i deterioramenti dovuti al normale uso dell'immobile medesimo da parte del conduttore.

Tali principi devono trovare applicazione nel caso di specie. Orbene, quanto alle condizioni del pavimento, il CTU ha verificato il danneggiamento di alcune piastrelle. Atteso che il danneggiamento riguarda solo alcune piastrelle, e non un'intera parte della pavimentazione del locale, il danno ora in esame pare potersi qualificare come normale deterioramento dovuto all'uso ultraventennale dell'immobile oggetto di causa da parte della conduttrice, che lo occupava dal 1998, essendo subentrata nel rapporto ad altra precedente conduttrice e titolare dell'azienda.

Il ricorrente non ha, dunque, alcun diritto risarcitorio in merito. Infatti, sul conduttore, per espressa previsione di legge e costante giurisprudenza, incombe il doveroso obbligo di riconsegnare l'immobile nello stesso stato in cui lo ha ricevuto inizialmente, senza essere responsabile per l'ordinario stato di usura del bene. Il conduttore, quindi, deve sì essere custode diligente dell'immobile, limitandosi ad utilizzarlo secondo le sue caratteristiche e per l'uso pattuito, ma non può ritenersi tenuto a risarcire alcun degrado che sia mera conseguenza del suo normale uso (in questo senso, ex multis, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 6882 del 08/03/2019).

Quanto ai fori presenti nel controsoffitto e nelle pareti, accertati dal CTU in corso di causa, vale analogo discorso.

Infatti, anche alla luce dell'attività regolarmente svolta da parte della conduttrice nei locali ad essa locati, è certo plausibile che siano stati operati alcuni piccoli fori sulle pareti, strumentali ad appendere degli scaffali sospesi alle pareti o altri supporti - verosimilmente fissati tramite viti a pressione - necessari all'attività di parrucchiera.

Sicché la stuccatura e rasatura degli stessi rimane a carico del locatore. Per quanto concerne il costo di rimozione, asporto ed eliminazione della pellicola presente sulla vetrina, dei sei specchi e dello scaffale, la fattura dimessa in giudizio dal ricorrente sub doc. 20 riguarda soltanto la rimozione delle specchiere, rispetto alle quali, sulla base delle allegazioni delle parti, non è dato comprendere quando siano state installate nell'immobile locato, in specie se prima o dopo la consegna dei locali all'attuale conduttrice.

Tuttavia, in entrambi i casi il costo della rimozione delle specchiere non può essere addossato alla resistente. Infatti, ove queste ultime fossero preesistenti al subentro della G.XXX, la rimozione delle suddette non potrebbe, evidentemente, considerarsi onere ricompreso nell'obbligo di riconsegnare l'immobile nello stato in cui le fu consegnato.

Viceversa, ove fossero state da questa installate, troverebbe applicazione l'art. 8, comma secondo, del contratto di locazione, in forza del quale queste ultime andrebbero considerate acquisite alla proprietà della ricorrente, e, di conseguenza, la spesa per la loro rimozione resterebbe a suo carico, visto che il loro asporto avrebbe necessariamente danneggiato i muri su cui erano installate.

In ogni caso, considerato che è pacifico che la pellicola presente sulla vetrina sia stata apposta dalla resistente, il costo di rimozione, per come ritenuto congruo dal c.t.u. all'esito del contraddittorio tra le parti e, dunque, nella misura di 150, 00, oltre IVA al 22%, e, dunque, per € 183,00 può essere riconosciuto al ricorrente.

Quanto all'ulteriore costo richiesto dal ricorrente per la custodia delle suddette specchiere, quantificato nel ricorso nell'importo di € 1.134,60 sino al 31.12.2021, il ricorso non può trovare accoglimento sotto tale profilo, visto quanto già rilevato in ordine all' assenza di un obbligo per la conduttrice di rimozione delle specchiere.

In ogni caso, la spesa di custodia non potrebbe comunque essere addossata alla conduttrice, considerato che il ricorrente ha diffidato la resistente al loro ritiro entro 8 giorni con missiva del 15.11.2021 (cfr. doc. 34 ricorrente), successiva di più di un anno al rilascio dei locali, avvertendola che decorso detto periodo egli si sarebbe ritenuto libero di assumere le conseguenti iniziative: atteso che mai la conduttrice ha risposto a della diffida né ha manifestato alcun interesse al ritiro delle specchiere (avendo, anzi, espressamente optato per il loro smaltimento, cfr. doc. 18 resistente), il costo per la loro conservazione, derivante da una pattuizione intercorsa tra la ricorrente e la terza omissis, non può certo essere posto a suo carico.

Con riferimento al quadro elettrico, le doglianze di parte ricorrente sono fondate e il costo di rimessione in pristino del medesimo va risarcito al locatore da parte resistente.

Infatti, dalla documentazione in atti (cfr. docc. 12, 37 ricorrente, docc. 20, 27 resistente) si evince che sia il locatore sia il conduttore si sono premurati di far eseguire, nel 2014 (verosimilmente proprio a seguito delle missive inviate dalla conduttrice, documentate sub docc. 3 e 5 resistente), degli interventi di manutenzione dell'impianto elettrico e delle relative prese (oltretutto rivolgendosi alla medesima ditta, la omissis di omissis); dunque, non è possibile affermare il diritto della resistente di asportare quadro elettrico e prese di corrente una volta terminato il rapporto, operazione peraltro non eseguibile senza danneggiare i locali, contrariamente a quanto sostenuto dalla conduttrice. Parte resistente, del resto, allega di avere commissionato, all'epoca del suo subentro nell'immobile, la realizzazione del quadro elettrico, delle prese e dei differenziali perché l'impianto non era a norma, ma non documenta in alcun modo l'effettuazione della relativa spesa.

Tuttavia, poiché parte ricorrente allega di aver sostenuto, a detto titolo, una spesa maggiore di quella indicata dal CTU nella propria relazione, ritenuta congrua all' esito del contraddittorio tra le parti, essa ha diritto al minor importo rispetto a quello richiesto, pari ad € 570,00 + IVA, quantificato dal c.t.u. e, dunque, ad 695, 40, IVA compresa.

Quanto alla domanda di parte ricorrente relativa al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione della canna fumaria e la rimozione delle tubazioni realizzate dalla conduttrice, essa è fondata e merita di trovare accoglimento, così come la domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dal locatore per il sopralluogo eseguito dall'omissis presso l'immobile oggetto del contratto, per gli importi richiesti (cfr. docc. 14, 25 ricorrente), pari ad € 183,00 ed € 43,00; si tratta, invero, rispettivamente, di opere di ordinaria manutenzione che gravano sulla conduttrice, sia ai sensi dell'art. 1576 c.c. sia in base all'espressa pattuizione di cui all'art. 8 del contratto, ovvero di innovazioni che, sempre ai sensi dell'art. 8, dovevano essere rimosse a sue spese o, ancora, di un sopralluogo che si è reso necessario in base alle doglianze, poi rivelatesi infondate, della conduttrice medesima. Per tutti i predetti motivi, parte resistente viene condannata a corrispondere a parte ricorrente tutti gli importi sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite per il presente giudizio vanno poste a carico della parte resistente, soccombente con riferimento a quasi tutti le domande formulate nei suoi confronti, e vanno liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto conto del criterio del "decisum" (cfr. SS.UU Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1 , del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale) e della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti  depositati, dell'assenza di attività istruttoria, in misura pari agli importi medi per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase decisoria per i giudizi di cognizione ordinaria, per l'importo di € 2.547,00, oltre alle spese e al compenso per l'attivazione del procedimento di mediazione, in misura pari all' importo medio, pari ad 441,00.

Considerato che nel procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato ante causam il ctu aveva quantificato nell'importo di € 6.875,00, IVA esclusa (€ 8.387, 50 IVA inclusa), i costi di ripristino dei locali, necessari affinché essi potessero essere nuovamente locati, e che lo stesso ricorrente, nell'odierno giudizio, si è limitato a chiedere il ristoro a detto titolo del solo importo di 3.153, 9., IVA compresa, di gran lunga inferiore, e che, peraltro, la sua domanda risarcitoria è stata accolta per un importo inferiore e pari ad e 878,40, le relative spese legali e tecniche sostenute (quantificate dal ricorrente nell'importo di € 6.416,74, da ritenersi congruo) vengono poste a carico della parte resistente soccombente per la sola quota di 1/10 e , dunque, per l'importo di € 641,00 (comprensivo della rifusione di una sola minima parte del compenso liquidato a favore del CTU omissis, anticipato dal ricorrente).

 

PQM

 

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna parte resistente omissis, al pagamento in favore della parte ricorrente omissis della somma di € 878,40 a titolo di risarcimento dei danni subiti; condanna parte resistente omissis, titolare della ditta individuale omissis, al pagamento in favore della parte ricorrente omissis della somma di € 6.049,90 a titolo di canoni di locazione scaduti e non versati; condanna parte resistente omissis, al pagamento in favore della parte ricorrente omissis della somma di € 5.338,15 a titolo di indennità di mancato preavviso; condanna parte resistente omissis, titolare della ditta individuale omissis, alla rifusione in favore della parte ricorrente omissis della somma di € 183,00 a titolo di spese da quest' ultimo sostenute per la manutenzione della canna fumaria e l'eliminazione delle tubazioni poste in essere dalla conduttrice; condanna parte resistente omissis, titolare della ditta individuale omissis, alla rifusione in favore della parte ricorrente omissis della somma di € 43,00 a titolo di spese da quest' ultimo sostenute per il sopralluogo dell'U2 presso l' immobile oggetto del contratto; condanna parte resistente omissis, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente omissis, liquidate nell'importo di € 2.547,00, oltre ad € 264,00 a titolo di spese vive e alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con riferimento al presente giudizio; nell'importo di € 441,00, oltre ad € 48,80 a titolo di spese vive e alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con riferimento al procedimento di mediazione obbligatoria; nell'importo onnicomprensivo di € 1.000,00 con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 maggio 2023

21/23. CNF, parere n. 16 del 2021: organismo di mediazione articolazione interna dell’Ordine degli Avvocati e disponibilità dei locali del Tribunale (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2023)

Di seguito il Parere n. 16 del 2021 del Consiglio nazionale forense.

Per approfondimenti si veda la sezione dell’Osservatorio dedicata agli atti del Consiglio Nazionale Forense in tema di mediazione civile.

Il COA di Chieti formula richiesta di parere nei termini che seguono: «Laddove l’Organismo di Mediazione sia un’articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati, non sia titolare di autonoma partita Iva, eserciti la propria attività con il personale dipendente dell’Ordine degli Avvocati e nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, se possa applicarsi all’OD.Mi con le suddette caratteristiche, la disciplina dettata in materia di organizzazione e istituzione degli Ordini, e nello specifico quanto al diritto di avere a disposizione dei locali all’interno del Tribunale».

PARERE DEL CNF

La destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell’Ordine è prevista e disciplinata dalla l. n. 99 del 1995.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare che tale normativa «non dia luogo a perplessità interpretative. Si legge, invero, nel primo comma dell’art. 1 della stessa che “negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze”» (Consiglio di Stato, n. 8620/2009). La medesima disposizione specifica che l’assegnazione dei locali debba essere tale da assicurare, oltre a specifiche attività enumerate a mero scopo esemplificativo, «ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia».

La l. 99/1995 stabilisce altresì che nell’assegnazione degli spazi si debbano garantire tanto le esigenze connesse al regolare svolgimento delle attività giudiziaria quanto di quella forense e assegna tale valutazione alle commissioni di manutenzione, ove costituite, ovvero al concerto tra i capi degli uffici giudiziari e il presidente del consiglio dell’Ordine interessato. Da tale previsione consegue l’inammissibilità di determinazioni unilaterali dei primi.

A tal proposito val la pena sottolineare come il perseguimento degli scopi istituzionali, di natura pubblica, affidati dall’ordinamento ai Consigli dell’Ordine costituisce «espressione dell’incomprimibile diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost.» (Consiglio di Stato, n. 8620/2009). L’attività degli organismi di mediazione forense rientra senz’altro nel novero dei servizi utili all’amministrazione della giustizia richiamati dall’art. 1 della legge n. 99, ma soprattutto integra, in un sistema che prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda, una manifestazione del diritto di azione e difesa costituzionalmente garantiti. Non a caso l’art 18 del d.lgs. n. 28/2010 dispone espressamente che i Consigli degli Ordini degli Avvocati possano istituire Organismi presso ciascun Tribunale, utilizzando al fine i locali loro messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.

Non vi è, dubbio, pertanto che gli organismi di Mediazione costituiti «come articolazione Interna della struttura dell’Ordine degli Avvocati» debbano trovare sede presso i locali messi all’uopo a disposizione del Tribunale.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2021

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

8 maggio 2023

20/23. Mancato avvertimento dell’avvocato sulla possibilità di esperire la mediazione e annullamento del contratto col cliente: irrilevante stabilire se il giudizio sia o meno sottoposto all'onere di mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2023)

 => Corte di Cassazione, 7 dicembre 2022, n. 35971

 

È infondato il motivo con cui si denuncia la violazione del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 4, comma 3, per avere il giudice ritenuto annullabile il contratto professionale per il mancato avvertimento, rivolto alla parte, della possibilità di esperire la mediazione qualora si deduca che nella specie non trovava applicazione la disciplina della mediazione c.d. obbligatoria. Difatti, l’art. 4, d.lgs. 28/2010 prescrive l'obbligo dell'avvocato di informare il cliente della facoltà di ricorrere alla mediazione e di beneficiare delle agevolazioni fiscali a pena di annullamento del contratto con lo stesso concluso, essendo di conseguenza irrilevante stabilire se il giudizio sia o meno sottoposto all'onere di mediazione obbligatoria.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di cassazione

sezione II

ordinanza n. 35971

7 dicembre 2022

 

Omissis

 

1. Con sentenza n. 1507/2017, la Corte distrettuale, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'avv. F.S.P. un indennizzo ex art. 2041 c.c., pari ad Euro 1990, ridotto ad Euro 490,00 in considerazione dell'anticipo già percepito, per aver difeso il Condominio (Omissis) in un procedimento per accertamento tecnico preventivo, avente ad oggetto vizi costruttivi dell'edificio condominiale e la quantificazione del danno, e nel successivo giudizio di merito.

Anche il giudice distrettuale ha ritenuto che la mancata allegazione all'atto introduttivo del giudizio dell'informativa, in forma scritta, resa alla parte assistita circa la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione civile D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 4, comma 3, fosse causa di annullamento del contratto d'opera professionale anche se detto adempimento non aveva avuto conseguenze sul piano processuale, e che, inoltre, al difensore spettasse solo un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento, che già il tribunale aveva liquidato in base all'attività effettivamente svolta (stesura, notifica e iscrizione a ruolo di un atto di citazione), in applicazione del D.M. n. 55 del 2014.

Per la cassazione della sentenza l'avv. Salvatore Fronte propone ricorso in tre motivi.

Il Condominio è rimasto intimato.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte d'appello emesso due distinte pronunce, depositate lo stesso giorno, la prima delle quali non si riferiva alle parti in causa e esaminava questioni del tutto estranee al presente giudizio.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha depositato, in pari data, due diverse pronunce, aventi il medesimo numero di ruolo generale, la prima delle quali aveva ad oggetto una richiesta di compensi per attività di mediazione o di geometra tra parti diverse da quelle di causa (cfr. pag. 3).

Probabilmente avvedutosi dell'errore, il giudice distrettuale ha depositato una seconda sentenza - oggetto del presente ricorso rinnovando integralmente la decisione.

La pronuncia impugnata in questa sede non è inficiata dai vizi della decisione emessa per prima.

L'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un valido atto conclusivo del giudizio (Cass. 40883/2021; Cass. 32405/2019; Cass. 6162/2014; Cass. 30067/2011; Cass. 27428/2009).

Ferma, quindi, la validità della seconda decisione, qui impugnata, il vizio di quella emessa per prima può esser fatto autonomamente valere, in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") o con i normali mezzi di impugnazione, sempre che sussista un interesse della parte all'espressa rimozione della decisione viziata (Cass. 3010/2022; Cass. 27428/2009).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, comma 3, per aver la Corte ritenuto annullabile il contratto professionale per il mancato avvertimento, rivolto alla parte, della possibilità di esperire la mediazione. Si deduce che - al momento della proposizione del giudizio di merito, in data 22.6.2013 - la norma che prescrive l'obbligatorietà della mediazione non era in vigore, essendo stata dapprima prevista dal D.Lgs. 21 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 272/2012, e quindi reintrodotta con D.L. n. 69 del 2013, con effetto dal 22.6.2013. Il mandato professionale aveva, inoltre, ad oggetto anche un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non sottoposto all'obbligo di mediazione e l'inosservanza della norma non aveva determinato l'improcedibilità della domande in alcuna delle cause in cui il ricorrente aveva esercitato la difesa.

Il motivo è infondato.

L'originaria formulazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, prevedeva che chiunque intendesse esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie ivi indicate era tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda.

La Corte costituzionale, con la pronuncia 6 dicembre 2012 n. 272, ha dichiarato l'illegittimità della norma per eccesso di delega, nonché - "in via consequenziale" - dell'art. 4, comma 3, limitatamente al secondo periodo (ove prevedeva che l'avvocato informasse l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione era condizione di procedibilità della domanda giudiziale") e al sesto periodo (limitatamente alla frase "se non provvede ai sensi dell'art. 5, comma 1"; cfr., in motivazione, Cass. 31852/2019).

Successivamente la mediazione è stata resa nuovamente obbligatoria, per le controversie ivi indicate, con il D.Lgs. n. 28 del 2010, nuovo art. 5, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, art. 84, comma 1, lett. b).

La disposizione nulla ha però innovato riguardo all'obbligo dell'avvocato di informare il cliente della facoltà di ricorrere alla mediazione e di beneficiare delle agevolazioni fiscali, già previsto dal citato art. 4 ed in vigore sin dal 20.3.2010.

E' peraltro indubbio che la Corte di merito, avendo rilevato la mancanza dell'informativa rivolta al cliente della possibilità di avvalersi della mediazione, abbia dichiarato l'annullamento del contratto con riferimento alla mediazione facoltativa; è allora irrilevante stabilire se i giudizi patrocinati dal ricorrente fossero o meno sottoposti all'onere di mediazione obbligatoria o che nessuna delle domande sia stata dichiarata improcedibile per violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1.

Quanto, infine alla sussistenza dell'informativa nella procura sottoscritta dalla resistente, la circostanza di fatto, semplicemente enunciata, è in contrasto con le conclusioni della sentenza, che ha ritenuto inadempiuto l'obbligo di cui al citato art. 4, considerato peraltro il documento contenente l'informativa non può identificarsi con la procura "ad litem", dalla quale si distingue per oggetto e funzione (Cass. 13886/2016).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, lamentando che la pronuncia, nel liquidare i compensi, abbia applicato retroattivamente le previsioni del decreto, benché l'attività difensiva si fosse esaurita prima della loro entrata in vigore.

Il motivo non merita accoglimento.

Sebbene il ricorrente affermi che l'attività si era esaurita nel marzo 2014, si evince dalla sentenza che la revoca del mandato - e quindi la cessazione del rapporto professionale - era intervenuta il 4.4.2014, nel pieno regime del D.M. n. 55 del 2014, entrato in vigore il giorno precedente (ossia il 3.4.2014; cfr. sentenza, pag. 2).

Il citato decreto disciplina, peraltro, i compensi dell'avvocato per le prestazioni professionali (art. 1) e non è direttamente invocabile per monetizzare l'utilità ricavata dall'amministrazione per l'opera prestata dal professionista, dopo che il contratto di incarico era stato annullato.

L'eventuale impiego dei criteri tabellari era in funzione della mera liquidazione equitativa dell'ammontare dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., non configurandosi - neppure in astratto - un contrasto con il regime intertemporale fissato dall'art. 28 del decreto (secondo cui le relative disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).

Le deduzioni del ricorrente in merito all'incongruità delle somme liquidate appaiono - infine - motivatamente disattese dalla Corte di merito, evidenziando che l'attività si era esaurita nella sola stesura, notifica e iscrizione a ruolo della citazione, con apprezzamento di merito, logicamente motivato.

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo il Condominio svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

PQM

 

Rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

6 maggio 2023

19/23. MEDIA Magazine n. 5 del 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2023)

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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N. 5/23  Maggio 2023

 

Bona lettura.

  

Giurisprudenza

Mediazione obbligatoria, il termine di 15 giorni non ha natura perentoria: rileva l’utile esperimento della procedura entro l'udienza fissata dal giudice (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2023)

=> Corte di Cassazione, 31 marzo 2023 


NORMATIVA

Registro degli organismi di mediazione, mantenimento iscrizione: circolare 14.4.2023 che revoca la circ. 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2023)

Riforma del processo civile, mediazione telematica e requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione: Ministero della giustizia, circolare 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2023)

 

DATI E DOCUMENTI

Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2022 (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2023)

 

SEGNALAZIONI dal Centro Studi Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore)

NOVITA’ EDITORIALE: SETTIMANALE CARTABIA”. Settimanale digitale sui profili applicativi del d.lgs. 149/2022 per accompagnare il Professionista nella transizione tra pre e post riforma (GIURISPRUDENZA – COMMENTI – SCHEMI & FORMULE – PRASSI & CHIARIMENTI). Estratto della Rivista Scientifica La Nuova Procedura Civile (ISSN 2281-8693).

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2023

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