In tema di novità in materia di “Credito
di imposta per le procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato”, l’Ordine
degli Avvocati di Firenze in data 18.3.2024 ha reso noto quanto segue: “dovranno
essere presentate entro il 31.03.2024 le domande di
riconoscimento di crediti di imposta per le mediazioni concluse entro
il 31.12.2023 ed avviate dall’08.08.2023”.
NOTA: per approfondimenti si veda il Focus
tematico Speciale MEDIAZIONE E
RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022.
Di seguito l’intera comunicazione dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze.
“Credito di imposta per le procedure di
mediazione, negoziazione e arbitrato
18
Marzo 2024
MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE L’art. 20
comma 1 D.Lgs 28/2010 succ mod ha previsto che alle parti del procedimento di
mediazione è riconosciuto:
- a) un credito
di imposta commisurato all’indennità versata all’organismo di
mediazione, per le
spese di propria spettanza, credito che, in caso di accordo, è
riconosciuto fino alla concorrenza di euro 600, e in caso di mancato
raggiungimento dell’accordo, è pari alla metà dell’indennità
versata, fino al tetto massimo di euro 300,00;
- b) nei casi
di mediazione cosiddetta obbligatoria, ossia
quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale (art. 5 comma 1), e quando è demandata dal giudice (art.
5-quater) è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’importo
del compenso versato al proprio avvocato da ciascuna
parte per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione, fino
alla concorrenza di euro 600 in caso di accordo, e in caso
di mancato accordo fino ad euro 300,00;
I
crediti di cui sopra, tuttavia, sono cumulabili entro un tetto massimo
di utilizzo pari a euro 600 a persona per procedura e un tetto massimo
annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone
giuridiche.
Ed
ancora, l’art. 20 comma 3 D.Lgs. 28/2010 ha previsto
- c) nei casi di
mediazione che si conclude con un accordo che porta all’estinzione
della causa giudiziale, è riconosciuto un ulteriore
credito di imposta commisurato al contributo unificato versato
dalla parte in relazione al giudizio dichiarato estinto entro il limite di
euro 518,00.
Tali
previsioni, e quelle relative al credito di imposta per l’esperimento dei
procedimenti di negoziazione assistita ed arbitrato, hanno trovato attuazione
con il D.M. 01.08.2023 rubricato “Incentivi fiscali nella forma del credito di
imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione
assistita” (23A04557) pubblicato in GU n.183 del 7-8-2023.
Ai
sensi dell’art. 3 comma 1 e 5 di detto decreto, la domanda di attribuzione dei
crediti di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilità,
tramite la piattaforma accessibile dal sito lsg.giustizia.it entro
il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di
mediazione, negoziazione e arbitrato.
Negoziazione
assistita e arbitrato E’ previsto
un credito d’imposta commisurato al compenso fino a un massimo di 250 euro per
le parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli
avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento e alle parti che
corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, in
caso di successo o di conclusione dell’arbitrato con lodo.
Ai
sensi dell’art. 19 del D.M., le disposizioni del decreto si applicano alle
domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva
alla sua entrata in vigore.
Di
conseguenza, dovranno essere presentate entro il 31.03.2024 le
domande di riconoscimento di crediti di imposta per le mediazioni concluse
entro il 31.12.2023 ed avviate dall’ 08.08.2023”.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 12/2024