Con la scheda del 26.1.2024 il sito
istituzionale del Ministero della giustizia rende noto quanto segue.
“CREDITO DI IMPOSTA nei procedimenti di
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE e di NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Le
modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta
sono attualmente disciplinate dal decreto interministeriale 1 agosto
2023 “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei
procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, che
da attuazione a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, lett. bb) del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché a quanto stabilito dall’articolo
21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in
legge 6 agosto 2015, n. 132.
In
particolare, l’art. 20 del d.lgs. n. 28/2010, con riguardo alle
procedure di mediazione, riconosce:
- alle parti di
una procedura di mediazione, quando è raggiunto l'accordo di
conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta
agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del
medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di € 600,00
- alle parti di
una procedura di mediazione, nei casi in cui la mediazione costituisce
condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 5-quater
del predetto decreto legislativo, in caso di raggiungimento dell'accordo,
un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al
proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei
limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00;
- Ai sensi
dell’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 28/2010, i crediti di imposta indicati
alle lett. a) e b) sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di
€ 600,00 per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00
per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche; gli
stessi crediti di imposta, in caso di insuccesso della mediazione, sono
ridotti della metà.
- alle parti del
procedimento di mediazione, un ulteriore credito di imposta commisurato al
contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito
della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo
versato e fino a concorrenza di € 518,00
- agli organismi
di mediazione un credito di imposta commisurato all'indennità dovuta, ma
non esigibile, dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino
a un importo massimo annuale di € 24.000,00.
L’art.
21-bis del d.l. n. 83/2015, a sua volta, riconosce:
- alle parti che
corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati
ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo
II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in caso di successo
della negoziazione, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a
concorrenza di € 250,00, nel limite di spesa di € 5.000.000 annui a
decorrere dall'anno 2016
- alle parti che
corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel
procedimento arbitrale di cui al Capo I del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di
imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di € 250,00, nel
limite di spesa di € 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016.
Ai
sensi dell’art. 3, commi 1 e 5 del d.m. 1 agosto 2023, la domanda di attribuzione
dei crediti di imposta di cui sopra, a pena di inammissibilità, è
presentata online tramite l’apposita piattaforma entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione,
negoziazione e arbitrato.
L’accesso
è possibile solo con identità digitale.
Quando
la domanda è presentata per conto di un organismo di mediazione o di una
persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando
l'identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della
persona giuridica.
Ai
sensi dell’art. 3, comm 6 del d.m. cit., salvo che sia diversamente disposto,
quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta,
egli è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione
specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che
intende far valere.
Determinazione,
liquidazione e pagamento dell'ONORARIO SPETTANTE all’AVVOCATO della parte
ammessa al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Le
modalità di determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante
riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli
articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e
dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono attualmente
disciplinate dal decreto interministeriale del 1° agosto 2023.
Ai
sensi dell’art. 3 di detto decreto, mediante l’apposita piattaforma on line, a
pena di inammissibilità, l’avvocato può presentare:
- l'istanza di
conferma prevista
dall'art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010
e dall'art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014,
contestualmente dichiarando la propria volontà di avvalersi,
alternativamente, del credito di imposta ovvero del pagamento, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, lett. g) del d.m. 1 agosto 2023
- l’istanza di
riconoscimento del credito di imposta di
cui all’art. 8 del d.m. 1 agosto 2023, dopo l’adozione del provvedimento
di convalida previsto dall’art. 7, comma 2 del medesimo decreto
La domanda di cui alla lett. b) è presentata, a pena di
inammissibilità, tra il 1 gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1 settembre e il
15 ottobre di ciascun anno.
- la richiesta
di pagamento di cui
all’art. 13 del d.m. 1 agosto 2023, dopo l’adozione del provvedimento di
convalida previsto dall’art. 7, comma 2 del medesimo decreto.
L’accesso
è possibile solo con identità digitale”
NOTE: qui il link alla scheda ministeriale; qui il link alla pagina ministeriale per la presentazione della domanda on line; per
approfondimenti si veda il Focus tematico Speciale MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 11/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)