DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

30 novembre 2012

126/12. Le questioni interpretative sottoposte dall’Italia alla Corte di giustizia UE in materia di mediazione civile e commerciale (Osservatorio Mediazione Civile n. 126/2012)

Numerosi sono i dubbi interpretativi suscitati dalle disposizioni dettate in tema di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali dal D.lgs. n. 28 del 2010, tra cui anche quelli relativi ai rapporti tra normativa nazionale e norme europee.
Innanzitutto, il Tribunale di Palermo (sezione distaccata di Bagheria), con provvedimento del 16 agosto 2011 ha disposto, a norma dell’art. 267 TFUE, la remissione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di alcune questioni di interpretazione relative ai temi delle competenze giuridiche del mediatore, della competenza territoriale degli organismi di mediazione e della proposta conciliativa del mediatore. Con una pronuncia di poco successiva, poi, il Giudice di Pace di Mercato San Severino, con provvedimento del 21 settembre 2011, ha posto alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale relativa al rapporto tra mediazione obbligatoria e principio di tutela giurisdizionale effettiva (toccando, in parte, alcune delle tematiche già affrontate dal Tribunale di Palermo), tematica oggetto di un ambio ed acceso dibattito anche sul piano nazionale[1]”.

Estratto del contributo “Le questioni interpretative sottoposte dall’Italia alla Corte di giustizia UE in materia di mediazione civile e commerciale” (di G. Spina) pubblicato sulla Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, Giuffré, fascicolo 4/2012.

Sommario: 1. Premessa. Gli alternative means of dispute resolution e i recenti interventi normativi in tema di mediazione. – La normativa europea: la direttiva 2008/52/CE. – 3. La normativa nazionale. – 3.1. La legge delega n. 69 del 2009 ed il d.lgs. n. 28 del 2010. – 3.2. Cenni sulla disciplina della mediazione in Italia. – 4. Il rapporto tra normativa nazionale ed europea. – 5. Le questioni sollevate innanzi alla Corte di giustizia da parte dei giudici italiani. – 5.1. Le competenze giuridiche del mediatore. – 5.2. La competenza territoriale degli organismi di mediazione. – 5.3. La proposta conciliativa del mediatore. – 5.4. Il principio di tutela giurisdizionale effettiva in relazione alla mediazione obbligatoria. 6. Breve nota conclusiva.


In argomento si veda il taeg: Corte di Giustizia.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 126/2012
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com




[1] Le richiamate pronunce sono tra l’altro reperibili, con relative massime, rispettivamente in Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2012 e n. 37/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.bligspot.com).  

27 novembre 2012

125/12. Udienza pubblica della Consulta del 23 ottobre 2012: cronistoria, video e comunicato stampa (Osservatorio Mediazione Civile n. 125/2012)


Come noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione per eccesso di delega legislativa (1).

È quanto per ora si sa in merito alla decisione della Consulta che, all’esito dell’udienza del 23 ottobre scorso, ha scelto di rendere note tali informazioni a mezzo comunicato stampa. L’insolito modus operandi è probabilmente dovuto alla condivisibile preoccupazione circa l’impatto che avrebbe avuto la decisione della Corte se non fosse stata previamente resa nota; la Consulta, in pratica, potrebbe aver voluto dare il tempo alle istituzioni (in particolare al Parlamento) di riparare all’illegittimità rilevata dalla propria pronuncia prima che la decisione acquisti effetti giuridici; ciò nell’ottica di una maggior certezza dei diritti ed al fine di evitare che nascano dunque eccessive discontinuità ed incertezze, soprattutto dal punto di vista processuale, quando la pronuncia della Corte – in seguito alla pubblicazione – produrrà i propri effetti giuridici sul d.lgs. n. 28 del 2010.   

In attesa che la pronuncia venga pubblicata, riportiamo il link ai video dell’udienza pubblica del 23 ottobre scorso nonché la descrizione degli avvenimenti in udienza.

Cronistoria dell’udienza(2).

“Le cause iscritte ai nn. 3 e 4 del ruolo sono chiamate congiuntamente.

Ruolo nn. 3-4

Ordinanze:
ord. 268/2011 e ord. 108/2012
ord. 12 aprile 2011 Tribunale amministrativo regionale del Lazio
- Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri c/ Ministero della giustizia ed altri; ord. 18 novembre 2011 Tribunale di Genova
- Sbragi Fioravante, Giavarini Fernanda e Verusio Francesca c/ Condominio Villini di Pieve Ligure, Via Coriolano Bozzo n. 25

Oggetto ruolo:
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Prevista abilitazione degli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza a costituire gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione
-----------------------------------
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria;
Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 - Prevista onerosità congiuntamente alla obbligatorietà - Subordinazione dell'accesso alla funzione giurisdizionale al pagamento di una somma non irrisoria di denaro ad un organismo che potrebbe avere natura privata;
Indennità spettanti agli organismi di mediazione - Possibilità di non aderire al procedimento di mediazione ed evitare il pagamento delle "spese di mediazione" - Espressa previsione per la parte convenuta e non per la parte attrice;
Procedimento di mediazione per le controversie in materia di diritti reali - Possibilità di trascrivere la domanda di mediazione e direttamente il verbale di mediazione, con efficacia "prenotativa" della prima anche rispetto al provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento giudiziario - Omessa previsione.

ALESSANDRO CRISCUOLO (GIUDICE RELATORE)

Terminata la relazione, il Presidente chiede ai difensori degli intervenienti se insistono per prendere la parola sulla sola ammissibilità del loro intervento. Tutti confermano; prendono la parola gli avvocati:

Marilisa D'Amico e Lotario Dittrich per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (AVVOCATI)
Maria Cristina Stravaganti per la Società Italiana Conciliazione Mediazione e Arbitrato Srl (SIC&A) e per l'Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori(AVVOCATO)
Francesco Franzese per  l'Assomediazione - Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione (AVVOCATO)
Beniamino Caravita di Toritto per l'Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri  (AVVOCATO)
Massimo Luciani per il Consiglio nazionale forense (AVVOCATO)

La Corte alle ore 10:48, si ritira per deliberare sulla ammissibilità degli atti di intervento.
Alle ore 11:03, la Corte rientra ed il Presidente dà lettura dell'ordinanza dibattimentale con la quale vengono dichiarati inammissibili tutti gli interventi.

Giorgio Orsoni per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri  e, per delega dell'avv. Gaetano Viciconte, per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (AVVOCATI)
Giuliano Scarselli per l'AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AVVOCATO)
Giampiero Amorelli per l'"Associazione degli Avvocati Romani" e "Agire e Informare" (AVVOCATO)
Antonio De Notaristefani di Vastogirardi per l'Unione Nazionale delle Camere Civili (AVVOCATO)
Rodolfo Cicchetti per l'Organismo di mediazione ADR Center spa (AVVOCATO)
Maurizio Di Carlo per il Ministero della Giustizia, per il Ministero dell'Economia e per il Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

Video dell’udienza.

(1) Si rimanda al riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTECOSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile.

(2) Fonte: sito web istituzionale della Corte Costituzionale.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 125/2012

125/12. Udienza pubblica della Consulta del 23 ottobre 2012: cronistoria, video e comunicato stampa (Osservatorio Mediazione Civile n. 125/2012)


Come noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione per eccesso di delega legislativa (1).

È quanto per ora si sa in merito alla decisione della Consulta che, all’esito dell’udienza del 23 ottobre scorso, ha scelto di rendere note tali informazioni a mezzo comunicato stampa. L’insolito modus operandi è probabilmente dovuto alla condivisibile preoccupazione circa l’impatto che avrebbe avuto la decisione della Corte se non fosse stata previamente resa nota; la Consulta, in pratica, potrebbe aver voluto dare il tempo alle istituzioni (in particolare al Parlamento) di riparare all’illegittimità rilevata dalla propria pronuncia prima che la decisione acquisti effetti giuridici; ciò nell’ottica di una maggior certezza dei diritti ed al fine di evitare che nascano dunque eccessive discontinuità ed incertezze, soprattutto dal punto di vista processuale, quando la pronuncia della Corte – in seguito alla pubblicazione – produrrà i propri effetti giuridici sul d.lgs. n. 28 del 2010.   

In attesa che la pronuncia venga pubblicata, riportiamo il link ai video dell’udienza pubblica del 23 ottobre scorso nonché la descrizione degli avvenimenti in udienza.

Cronistoria dell’udienza(2).

“Le cause iscritte ai nn. 3 e 4 del ruolo sono chiamate congiuntamente.

Ruolo nn. 3-4

Ordinanze:
ord. 268/2011 e ord. 108/2012
ord. 12 aprile 2011 Tribunale amministrativo regionale del Lazio
- Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri c/ Ministero della giustizia ed altri; ord. 18 novembre 2011 Tribunale di Genova
- Sbragi Fioravante, Giavarini Fernanda e Verusio Francesca c/ Condominio Villini di Pieve Ligure, Via Coriolano Bozzo n. 25

Oggetto ruolo:
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Prevista abilitazione degli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza a costituire gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione
-----------------------------------
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria;
Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 - Prevista onerosità congiuntamente alla obbligatorietà - Subordinazione dell'accesso alla funzione giurisdizionale al pagamento di una somma non irrisoria di denaro ad un organismo che potrebbe avere natura privata;
Indennità spettanti agli organismi di mediazione - Possibilità di non aderire al procedimento di mediazione ed evitare il pagamento delle "spese di mediazione" - Espressa previsione per la parte convenuta e non per la parte attrice;
Procedimento di mediazione per le controversie in materia di diritti reali - Possibilità di trascrivere la domanda di mediazione e direttamente il verbale di mediazione, con efficacia "prenotativa" della prima anche rispetto al provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento giudiziario - Omessa previsione.

ALESSANDRO CRISCUOLO (GIUDICE RELATORE)

Terminata la relazione, il Presidente chiede ai difensori degli intervenienti se insistono per prendere la parola sulla sola ammissibilità del loro intervento. Tutti confermano; prendono la parola gli avvocati:

Marilisa D'Amico e Lotario Dittrich per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (AVVOCATI)
Maria Cristina Stravaganti per la Società Italiana Conciliazione Mediazione e Arbitrato Srl (SIC&A) e per l'Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori(AVVOCATO)
Francesco Franzese per  l'Assomediazione - Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione (AVVOCATO)
Beniamino Caravita di Toritto per l'Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri  (AVVOCATO)
Massimo Luciani per il Consiglio nazionale forense (AVVOCATO)

La Corte alle ore 10:48, si ritira per deliberare sulla ammissibilità degli atti di intervento.
Alle ore 11:03, la Corte rientra ed il Presidente dà lettura dell'ordinanza dibattimentale con la quale vengono dichiarati inammissibili tutti gli interventi.

Giorgio Orsoni per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri  e, per delega dell'avv. Gaetano Viciconte, per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (AVVOCATI)
Giuliano Scarselli per l'AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AVVOCATO)
Giampiero Amorelli per l'"Associazione degli Avvocati Romani" e "Agire e Informare" (AVVOCATO)
Antonio De Notaristefani di Vastogirardi per l'Unione Nazionale delle Camere Civili (AVVOCATO)
Rodolfo Cicchetti per l'Organismo di mediazione ADR Center spa (AVVOCATO)
Maurizio Di Carlo per il Ministero della Giustizia, per il Ministero dell'Economia e per il Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)

Video dell’udienza.

(1) Si rimanda al riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTECOSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile.

(2) Fonte: sito web istituzionale della Corte Costituzionale.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 125/2012

22 novembre 2012

124/12. Emendamento alla Conversione del Decreto Crescita 2.0: mediazione obbligatoria sino al 31 dicembre 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 124/2012)


La reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione (1) potrebbe avvenire con la conversione in legge del c.d. Decreto Crescita 2.0.

Tra gli emendamenti presentati in seno alla Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese vi è infatti anche l’emendamento 16.0.2 Chigo, De Lillo, Latronico (art. 16-bis) che, in sostanza, prevede (2):  
a)    una nuova formulazione dell’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2012 nell’ottica della reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione in via solo transitoria (sino al 31 dicembre 2012);
b)    una nuova formulazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 28 del 2010 secondo cui quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se le parti sono assistite da un avvocato.

Al riguardo può molto brevemente osservarsi che:

-      quanto alla lett. a):
o    da un lato la soluzione di compromesso parrebbe solo aggirare il problema dell’obbligatorietà, senza in realtà risolverlo, lasciando forse scontenti sia i “pro-mediazione”, sia “i contro-mediazione”;
o    dall’altro la temporaneità dell’obbligo di esperire il procedimento di mediazione appare coerente con la ratio sottesa a detta obbligatorietà, peraltro già presente nel d.lgs. n. 28 del 2010: diffondere l’istituto della mediazione;

-      quanto alla lett. b):
o    da un lato con tale previsione si rafforza, e non poco, la presenza degli avvocati in mediazione (in contrasto, almeno in parte, con la ratio dell’istituto);
o    dall’altro è pur vero che la proposta di accordo del mediatore ha notevoli ripercussioni in termini giuridici (sia sul versante sostanziale, sia su quello processuale).

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è attualmente in Senato (Atto Senato n. 3533) ed è stato assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).
Si ricorda, da ultimo che il decreto-legge scadrà il 18 dicembre 2012.

Riportiamo di seguito il testo dell’emendamento 16.0.2, così come pubblicato sul sito del Senato della Repubblica.

(1) Si rimanda al riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTE COSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Si vedano gli artt. art. 5, comma I, e 11, comma I, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 124/2012

Proposta di modifica n. 16.0.2 al DDL n. 3533

16.0.2
GHIGO, DE LILLO, LATRONICO

Dopo l'articolo 16aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) l'articolo 5, comma 1, è sostituto dal seguente: ''1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.'';
        b) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'' e prima delle parole: ''può formulare una proposta di conciliazione.'', sono inserite le seguenti: '', se le parti sono assistite da un avvocato,''».

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 novembre 2012

123/12. Mediazione delegata: rimane valida ed efficace nonostante la pronuncia della Consulta (Osservatorio Mediazione Civile n. 123/2012)


=> Trib. Varese, 9 novembre 2012

Ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (1), il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione. Al riguardo, in nessun modo incide la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art.5 comma I d.lgs. 28/2010: in primis, poiché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mancando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità e l’efficacia dell’istituto della mediazione c.d. delegata (2) (3).

(1) Si veda l’art. art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


(3) Sul punto mi si permetta di segnalare G. Spina, Incostituzionalitàdella mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 123/2012

Tribunale di Varese
9 novembre 2012
Ordinanza
(est. G. Buffone)

…Omissis…

Ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti”.

L’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto (v. Tribunale di Varese, sezione prima civile, ordinanza 6 luglio 2011 in www.tribunale.varese.it; e in Giur. Merito, 2011, 11, 2691).

Nel caso di specie le parti hanno aderito all’invito.

In nessun modo incide sulla questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art.5 comma I d.lgs. 28/2010: in primis, poiché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mancando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità e l’efficacia dell’istituto della mediazione c.d. delegata.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. n. 28/2010:

1)    Fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quindi, in data --;
2)    Invita le parti alla presentazione dell’istanza presso l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni.
Varese lì 9 novembre 2012.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 novembre 2012

122/12. Circolare ministeriale del 12 novembre 2012: prime indicazioni sulla decisione della Consulta (Osservatorio Mediazione Civile n. 122/2012)


Come noto, con comunicato stampa del 24 ottobre scorso la Corte Costituzionale ha reso noto di aver dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione (1) (2).

Ciò considerato, con Circolare del 12 novembre 2012, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia, ha dettato le prime indicazioni in merito agli effetti della pronuncia della Consulta.

Preliminarmente, come già da più parti osservato (3), è la stessa circolare ad osservare quanto segue.

a)    Chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione”.
La circolare in parola – si ritiene – appare quindi sostanzialmente potersi configurare come un atto che fa (doverosamente) seguito, quasi a mo’ di risposta, al comunicato stampa del 24 ottobre col quale, in modo quantomeno inusuale, la Consulta ha scelto di anticipare il contenuto della propria decisione in merito all’incostituzionalità della mediazione obbligatoria.

b)    Ai sensi dell’art.136 Cost. e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.

Ciò premesso, con la Circolare in parola la Direzione generale della giustizia civile riporta comunque due specifiche indicazioni; indicazioni strettamente connesse ai compiti di vigilanza ad essa affidati dal vigente sistema normativo in materia di mediazione civile e commerciale e concernenti:

1.    Le iscrizione di nuovi organismi di mediazione nel registro degli organismi;

2.    I procedimenti di mediazione obbligatoria precedenti alla pubblicazione della decisione della Consulta.

Quanto al primo aspetto, la Circolare in parola avvisa semplicemente che gli interessati all’iscrizione devono tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni di cui agli artt. 7 , c. 5 lett.d) e 16, c. 4 lett. d) e c. 9, ult. periodo del d.m.180/2010 (4).

Quanto al secondo aspetto, si precisa che gli organismi di mediazione sono tenuti ad uno specifico 
obbligo di informazione ad entrambe le parti in mediazione del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione; ciò, in particolare, per quanto riguarda:
-      i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati; 
-      le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte.

Pubblichiamo di seguito il testo della circolare ministeriale del 12 novembre 2012, così come pubblicata sul sito del Ministero della giustizia.


(2) Sul punto mi si permetta di segnalare G. Spina, Incostituzionalitàdella mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(3) Si veda nota precedente.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 122/2012

Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni

12 novembre 2012
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile

Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.
Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo contesto:

a) gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:
    • art.7 , comma 5 lett.d);
    • art.16, comma 4 lett. d);
    • art. 16, comma 9, ultimo periodo.
b) per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Roma, 12 novembre 2012
Il direttore generale
Maria Teresa Saragnano

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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