DIRITTO D'AUTORE


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22 giugno 2021

29/21. Condominio, mediazione, organismo territorialmente incompetente: improcedibilità della domanda (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2021)

=> Tribunale Foggia, 12 gennaio 2021 

L’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c., al comma 2, statuisce esplicitamente che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”. In altre parole, la norma riconnette inequivocabilmente la sanzione della inammissibilità alla ipotesi in cui la domanda di mediazione venga inoltrata ad un organismo territorialmente incompetente. Pertanto, se la domanda di mediazione è stata depositata presso un organismo incompetente, tanto basta a ritenere la formulata domanda inammissibile, a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta. A tale esito è connessa la declaratoria di improcedibilità della domanda, non potendo ritenersi validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione (I).  

(I) Si veda La mediazione nella riforma del condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 131/2012).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale Foggia
Sentenza n. 58
12 gennaio 2021

Omissis 

Deve essere dichiarata, in conformità a quanto sostenuto dal procuratore del condominio convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta, cessata la materia del contendere.

Invero, è documentato in atti che con delibera del 7 novembre 2013 l’assemblea condominiale ha provveduto a chiarire la portata della statuizione di cui al punto 4 della delibera del 23 maggio 2013, qui impugnata, specificando che “la medesima ha inteso annullare e porre nel nulla la delibera del 14-07-2011 solo nella parte in cui autorizzava il risarcimento, in forma transattiva, dei danni reclamati dal sig. X, ponendosi perciò in contrasto con la validissima e unanime deliberazione sul medesimo argomento precedentemente assunta dall’assise condominiale in data 28-06-2011, che – com’è noto – respinse la richiesta risarcitoria del sig. X, ritenendola del tutto infondata. in sostanza, è da ribadirsi che l’assemblea si è pronunciata a favore del definitivo ripristino della decisione presa al punto 4) del verbale del 28-06-2011”.

Va a tal riguardo richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. 8/06/2020 n. 10847; 11/08/2017, n. 20071; 10/02/2010, n. 2999; 28/06/2004, n. 11961) rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quello che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell’art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società”) ad una valutazione di soccombenza virtuale.

La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

Poiché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377, comma 8, c.c. è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia identico contenuto, e cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. 9.12.1997, n. 12439; 30.12.1992, n. 13740; 19.04.1988, n. 3069): ciò che è avvenuto nel caso in esame.

Ciò posto, ritiene il tribunale che, alla luce di un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, ricorrano i presupposti per disporre una integrale compensazione delle spese di lite.

Ed invero, per come emerge nel riportato svolgimento processuale, con ordinanza resa all’udienza del 21 ottobre 2014, l’allora giudice istruttore delegò alle parti la procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010.

È noto che, per effetto della delega, la mediazione, al pari di quella obbligatoria, diviene condizione di procedibilità della domanda, avvertimento, peraltro, espressamente contenuto nella precitata ordinanza.

In materia di condominio, in particolare, occorre coordinare la disciplina dettata dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. cit. con la previsione di cui all’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c., ratione temporis applicabile alla presente controversia, che al comma 2, statuisce esplicitamente che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato” (id est nella specie Y).

In altre parole, la norma riconnette inequivocabilmente la sanzione della inammissibilità alla ipotesi in cui la domanda di mediazione venga inoltrata ad un organismo territorialmente incompetente.

Ebbene, nella specie risulta ex actis che la domanda di mediazione sia stata depositata presso l’Organismo omissis e, dunque, presso un organismo incompetente ai sensi della disposizione poc’anzi richiamata.

Tanto basta, per quanto sopra detto, a ritenere la formulata domanda inammissibile, a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta in Y.

A tale esito è connessa la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, non potendo ritenersi validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione delegata.

Tuttavia, la valutazione della condotta del condominio che ha partecipato alla procedura di mediazione, senza nulla eccepire in ordine alla incompetenza dell’organismo adito, formulando finanche una proposta transattiva non accettata dalla controparte, salvo poi a sollevare la questione alla prima udienza successiva, integra senz’altro un giusto motivo - alla luce della rilettura offerta dal Giudice delle Lecce con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell’art. 92 c. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità – per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite e non Procedimento - Sentenza - Pag. 4 trarre conseguenze in sfavore dell’attore per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. 

PQM

Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Donatella Cennamo in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

29 gennaio 2019

5/19. Mediazione demandata: effetti negativi dei provvedimenti del giudice che indirizzano la causa; terzi, soluzione conciliativa allargata oltre le domande proposte in giudizio; competenza territoriale degli organismi, deroga consensuale; le parti devono partecipare a tutti gli incontri (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2019)

=> Tribunale di Monza, 18 aprile 2018

Nella fattispecie concreta il Giudice, disponendo l’invio delle parti in mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, afferma che nella fase embrionale della controversia non è stato ancora emanato alcun provvedimento che, allo stato degli atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo negativamente sul possibile superamento del conflitto che dovrà essere tentato attraverso un’attività di mediazione (da svolgersi in maniera costante, accurata e quanto più possibile partecipativa) (I).

Va considerata la possibilità solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito del procedimento – di coinvolgere terzi estranei al giudizio o di tentare una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti (con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia).

È salva la facoltà per le parti di scegliere di comune accordo un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4, d.lgs. 28/2010 (I).

Per  “mediazione  disposta  dal  Giudice” (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) si  intende  che  il  tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le  parti,  anziché  limitarsi  al formale primo incontro, in adempimento effettivo dell’ordine del Giudice, dovranno  partecipare attivamente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere (I).

Il mediatore non deve limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni (nella specie “economiche”) tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2019

Tribunale di Monza
Sezione I Civile
Ordinanza
18 aprile 2018

Omissis

valutati la natura della causa e il comportamento delle parti e considerato, in particolare, quanto di seguito esposto:
- la natura strettamente personale dei rapporti tra le parti (la presenza di figli, la necessità di evitare la proliferazione di ulteriori giudizi che comporterebbero, di certo e nell’immediato, una cospicua erosione del loro patrimonio personale già messo a dura prova dalle ben sei azioni giudiziali di cui, a dire di entrambi, sarebbero attualmente protagonisti) che indica la necessità di preservare una pacifica relazione attraverso una soluzione condivisa e, almeno auspicabilmente, potenzialmente tombale del contrasto in essere;
- il loro comportamento processuale: entrambi i difensori, appositamente ascoltati in udienza anche sull’effettiva praticabilità di un procedimento di mediazione demandata dal Tribunale, hanno accolto con favore tale invito, facendosi anzi essi stessi portatori (e promotori) di tale esigenza che, pur non obbligatoriamente imposta da alcuna norma processuale, nel caso di specie appare essere ancora più necessaria (e latu sensu “obbligatoria”) prima di dare ulteriormente corso all’ennesima (e presumibilmente neppure l’ultima) battaglia legale instaurata tra esse;
- la fase processuale in cui è destinato ad innestarsi il percorso di mediazione demandato dal Tribunale: essendo, cioè, la controversia in fase embrionale non è stato ancora emanato alcun provvedimento che, allo stato degli atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo negativamente sul possibile superamento del conflitto che dovrà essere tentato attraverso un’attività di mediazione da svolgersi in maniera costante, accurata e quanto più possibile partecipativa;
- la particolare complessità dell’istruttoria espletanda, verosimilmente finalizzata a dimostrare tutti gli atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere dal socio/legale rappresentante delle società attrici con ulteriori copiose produzioni documentali e, soprattutto, mediante l’articolazione di una prova orale volta all’escussione, nella qualità di testimoni, di numerosi dipendenti e/o clienti di entrambe le società;
- la possibilità solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito del presente procedimento – di coinvolgere terzi estranei al presente giudizio o di tentare, comunque così come auspicato dal Tribunale, una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia;

ravvisata, pertanto, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati, la concreta possibilità di percorrere una soluzione condivisa;

ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione prima di ogni ulteriore attività e/o concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c.;

viste le modifiche introdotte dal d. l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

letto ed applicato l’art. 5 comma 2 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

PQM

Dispone espletarsi tra le parti un procedimento di mediazione ed assegna alle stesse termine di quindici giorni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4 comma 1 del d. lgs. n. 28/2010, fatta salva la facoltà di scegliere di comune accordo un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4; avvisa e precisa che dinanzi al mediatore le parti dovranno essere presenti personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato regolarmente iscritto all’Albo; precisa,  altresì,  che  per  “mediazione  disposta  dal  Giudice”  si  intende  che  il  tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le  parti,  anziché  limitarsi  al  formale primo incontro, in adempimento effettivo dell’ordine del Giudice, dovranno  partecipare attivamente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere; rappresenta al mediatore che non dovrà limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del presente giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta (ed auspicabile) disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni “economiche” tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si potrebbe anche valutare la praticabilità di una soluzione che conduca, previa adeguata compensazione in danaro e/o cessione di quote, ad una netta separazione degli attuali assets patrimoniali comuni composti dalle tre società escludendo per il futuro una contaminazione tra le rispettive attività così da scongiurare eventuali ulteriori rivendicazioni sotto il profilo della concorrenza sleale); fissa la nuova udienza omissis al fine di verificare l’esito della procedura di mediazione e provvedere, nell’ipotesi di mancata risoluzione del conflitto in essere, alla concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c.
Si comunichi alle parti.

Monza, 18 aprile 2018
Il Giudice dott. Carlo Albanese

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

28 marzo 2018

17/18. Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo senza concessione della provvisoria esecuzione; chiamata di soggetti diversi dalle parti processuali; delega alla competenza territoriale dell’organismo (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2018)

=> Tribunale di Pavia, 9 marzo 2017

Sebbene in caso di opposizione a decreto ingiuntivo la parte onerata dell’avvio della procedura di mediazione, come stabilito da Cass. 24629/15, sarebbe normalmente l’opponente, si ritiene (alla luce della discrezionalità del magistrato da applicare nel caso di specie) più opportuno porre l’onere dell’avvio in capo al convenuto opposto, non essendo stata concessa la provvisoria esecuzione. La citata Cass. 24629/15, difatti, non aveva infatti mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti ingiuntivi ai quali è concessa la provvisoria esecuzione (che da una prima valutazione possono apparire fondati) e decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è stata negata (che da una prima valutazione possono invece apparire infondati) (I) (II).

La mediazione è una procedura informale che consente, con l’accordo delle parti, di chiamare in mediazione anche soggetti diversi da quelli coinvolti nel giudizio, specie se con la loro partecipazione a quella procedura essi possono oggettivamente aiutare le parti processuali nella ricerca di una soluzione amichevole della causa in corso e, nel contempo, prevenire la formazione di ulteriore contenzioso giudiziario.

Inviate le parti in mediazione, la procedura va avviata avanti a un organismo (regolarmente iscritto nel registro ministeriale) operante nel circondario del Tribunale (art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010) (I); ciò salvo diverso accordo delle parti.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2018

Tribunale di Pavia
Ordinanza
9 marzo 2017

Omissis

Valutati la natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti.
Ritenuto opportuno nel presente giudizio disporre che sia svolta una procedura di mediazione con le modalità di cui infra e con onere dell’avvio in capo alla parte più diligente.
Considerato che le difese della --- opponente, sulle quali è fondata l’impossibilità di consegnare al fideiussore convenuto opposto, la documentazione fideiussoria in possesso della --- opponente, si richiamano – tra l’altro – alla mancanza di un esplicito assenso del terzo, debitore principale, alla consegna della documentazione chiesta dal fideiussore con l’ingiunzione, ex art. 633 cpc di consegna di documenti, oggetto di opposizione da parte della ---.
Rilevato che il terzo, debitore principale, non è parte del presente giudizio, che pende invece solo tra la --- opponente, creditrice sostanziale e il presunto fideiussore, convenuto opposto, che ha chiesto in via monitoria la documentazione fideiussoria oggetto di contestazione.
Considerato che la mediazione è una procedura informale che consente, con l’accordo delle parti, di chiamare in mediazione anche soggetti diversi da quelli coinvolti nel giudizio, specie se con la loro partecipazione a quella procedura essi possono oggettivamente aiutare le parti processuali nella ricerca di una soluzione amichevole della causa in corso e, nel contempo, prevenire la formazione di ulteriore contenzioso giudiziario, rispetto al quale la definizione giudiziale della presente opposizione sarebbe l’antecedente logico.
Valutato preliminarmente che la parte onerata dell’avvio della procedura di mediazione, come stabilito da Cass. 24629/15, sarebbe normalmente l’opponente e che il mancato avvio della mediazione determinerebbe la sanzione della conferma del decreto, ex art. 653, co. 1, c.p.c.
Ritenuto tuttavia che, da un lato, con ordinanza del 17.09.2015 non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto di consegna della documentazione fideiussoria, emesso in sede monitoria e, dall’altro, che residua al magistrato la discrezionalità, da applicare nel caso di specie, di ritenere più opportuno porre l’onere dell’avvio in capo al convenuto opposto, dissentendo motivatamente da quanto stabilito dalla citata Cass. 24629/15, che non aveva mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti ingiuntivi ai quali è concessa la provvisoria esecuzione (che da una prima valutazione possono apparire fondati) e decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è stata negata (che da una prima valutazione possono invece apparire infondati), come appunto verificatosi nella specie.
Ritenuto infine che per imprescindibili motivi di organizzazione del ruolo, l’udienza di precisazione conclusioni, già programmata per il --- deve necessariamente essere rinviata al ---.

Ciò premesso, visto l’art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010, dispone che le parti partecipino a una procedura di mediazione, invitando la parte più diligente ad avviare la procedura ma ponendo l’onere formale dell’avvio in capo al convenuto opposto, avvisandolo che in difetto la sua domanda di merito sarà dichiarata improcedibile e il decreto sarà revocato; viste le particolarità del presente giudizio, si invita la parte che avvia la procedura di mediazione a convocare avanti al mediatore sia la controparte processuale che il terzo, debitore principale, dal quale dipende, secondo le prospettazioni della --- opponente, l’impossibilità giuridica di produrre la documentazione chiesta dall’opposto con l’ingiunzione di pagamento;  ritenuto che il regolare ed effettivo svolgimento della mediazione sarà condizione di procedibilità del giudizio, si avvisa che non sarà considerata soddisfatta la condizione con un mero incontro preliminare tra i difensori delle parti e il mediatore, essendo all’uopo necessaria la personale presenza delle parti o di loro procuratori ad negotia, muniti del potere di concludere l’accordo; si invitano le parti, ove una di esse dichiarasse la propria impossibilità di partecipare o di proseguire nella mediazione oltre il primo incontro, e ove in tale eventualità non fosse disposto un rinvio per consentirle di partecipare, a chiedere che il mediatore verbalizzi quali ostacoli oggettivi impediscono la partecipazione al primo incontro o si frappongono alla prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro; tale verbalizzazione non sarà considerata in violazione della riservatezza, riportando elementi valutabili ai fini della decisione, ex art. 116, co. 2, c.p.c.; si rammenta che l’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, stabilisce che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, co. 2, cpc. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi dall’art. 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Fissa il termine di 15 giorni dalla comunicazione telematica della presente ordinanza per l’avvio della mediazione avanti a un organismo regolarmente iscritto nel registro ministeriale e operante, salvo diverso accordo delle parti, nel circondario del Tribunale di Pavia. Non autorizza la precisazione delle conclusioni già programmata per il --- e rinvia la causa per la verifica della procedibilità del giudizio e per la precisazione delle conclusioni all’udienza del ---.
Si comunichi. Pavia, 9.03.2017
Il GI, dott. Giorgio Marzocchi


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

29 settembre 2016

68/16. Mediazione obbligatoria: competenza territoriale dell’organismo derogabile con domanda congiunta, altrimenti la domanda è improcedibile; il termine di 15 giorni è perentorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 68/2016)

=> Tribunale di Napoli Nord, 14 marzo 2016

In caso di controversia assoggettata alla c.d. mediazione obbligatoria, qualora il giudice conceda il termine per la presentazione della domanda di mediazione (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di una istanza presso un organismo nel logo del giudice competente territorialmente per la controversia (art. 4, comma 3, d.lgs. cit.). Trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, le parti, se tutte d’accordo, possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Nel caso in cui tale accordo non vi sia stato, e la domanda di mediazione sia stata presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non aveva competenza territoriale, va dichiarata l’improcedibilità della domanda. A tal fine non può neppure essere considerata la successiva domanda di mediazione presentata, oltre il termine di 15 giorni assegnato dal giudice, ad un organismo di mediazione competente per territorio (I) (II).

Il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010) ha carattere di perentorietà, in quanto la normativa riconnette allo spirare del termine in questione la grave sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale, con la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico (I) (III).


(II) La giurisprudenza in tema di competenza territoriale dell’organismo di mediazione è consultabile al seguente link:

(III) La giurisprudenza in tema di mancato rispetto dei termini di presentazione dell’istanza di mediazione è consultabile al seguente link:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 68/2016

Tribunale di Napoli Nord
Aversa
sentenza
14 marzo 2016

Omissis

Il G.U., all’esito di riserva, ha depositato in data omissis ordinanza provvisoria di rilascio, ex art.665 c.p.c. ed ha contestualmente mutato il rito, fissato udienza di comparizione e discussione di fronte a sé per il giudizio a cognizione piena nelle forme del rito locatizio e assegnato un termine alle parti per l’integrazione dei rispettivi atti introduttivi nonché un termine di quindici giorni dalla comunicazione della ordinanza per l’esperimento del tentativo di mediazione.
Sia gli attori che il convenuto hanno depositato memoria integrativa nel rispetto del termine loro concesso. In particolare il omissis ha chiesto dichiararsi la improcedibilità della domanda attorea e la revoca della ordinanza provvisoria di rilascio.
Va premesso che la intimazione di sfratto per morosità e la contestuale richiesta di convalida contenevano la domanda di pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, tantevvero che per effetto della opposizione dell’intimato si instaura su tale domanda il giudizio ordinario a cognizione piena (v. Cass. Civ. se. III, 14/9/1983, n.5566), e che nel caso di specie gli attori con la citazione hanno proposto anche una domanda di pagamento dei canoni e degli oneri condominiali rimasti insoluti oltre i canoni a scadere, non limitandosi a chiedere la condanna al rilascio dell’immobile. A tale domanda si è aggiunta, con la memoria integrativa depositata dal convenuto, la richiesta di revoca della ordinanza provvisoria di rilascio.
In ordine alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e condanna al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere va dichiarata la improcedibilità.
Sul punto l’eccezione del convenuto è fondata.
Invero con l’ordinanza provvisoria di rilascio era stato concesso termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per esperire il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda, posto che le controversie in materia di locazione rientrano tra quelle per le quali è obbligatorio il tentativo di mediazione.
La obbligatorietà è stabilità dall’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, trattandosi di norma applicabile al presente giudizio perché instaurato successivamente all’entrata in vigore di tale nuova disciplina, a pena di improcedibilità secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 5. Di qui la concessione, sempre di cui al comma 1 bis dell’art. 5 D.L.gs 4/3/2010 n.28, del termine per la presentazione della domanda di mediazione.
In concreto la domanda di mediazione è stata proposta dagli attori nel rispetto del termine ma dinanzi ad un organismo di mediazione esistente presso la Camera di Commercio di Napoli, e quindi al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord, nonostante la lite fosse pendente presso quest’ultimo circondario e non presso il Tribunale di Napoli.
Ora, anche per le mediazioni attivate su disposizione del Giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010: la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di una istanza presso un organismo nel logo del giudice competente territorialmente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Nel caso di specie tale accordo non vi è stato, e la domanda di mediazione è stata presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non aveva competenza territoriale, il che significa che non ha prodotto effetti (v. sul punto Tribunale di Milano, sez. IX 29/10/2013). A tal fine non può neppure essere considerata la successiva domanda di mediazione presentata ad un organismo di mediazione esistente a Casoria, che invece rientra nel territorio del Tribunale di Napoli Nord. Invero il termine di quindici giorni per la presentazione della istanza ha carattere di perentorietà. Ciò in quanto, secondo l’opinione prevalente in giurisprudenza i termini sono perentori non solo quando vengono espressamente definiti tali dalla legge, ma anche quando la normativa vigente riconnette allo spirare del termine, come nel caso di specie, la decadenza dal potere di compiere un atto (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ. trib. 8/2/2006, n. 2787; Cass. Civ. sez.III, 5/3/2004 n. 4530; Cass. Civ. sez. un. 12/10/2010 n. 262, in motivazione). Per l’appunto che il termine concesso dal giudice ex art. 5 comma 2, D. Lgs. 28/2010 per il deposito della domanda di mediazione abbia natura perentoria lo si desume dalla stessa gravità della sanzione prevista, perché l’improcedibilità della domanda giudiziale comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico (cfr. sul punto Tribunale di Firenze, 4/6/2015).
Ferma restando la definizione in punto di rito della domanda attorea, occorre pronunciarsi nel merito della domanda di parte convenuta, proposta con la memoria integrativa, di revoca della ordinanza provvisoria di rilascio per perdita di efficacia.
Sul punto va rilevato che la ordinanza  di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto emessa ex art. 665 c.p.c., dal Giudice nell’ambito di un procedimento di convalida di sfratto, sulla opposizione proposta dall’intimato che in tal modo determina la conclusione del procedimento sommario e la instaurazione di un autonomo processo a cognizione ordinaria, conserva la sua efficacia di titolo esecutivo anche in casi di successiva estinzione del giudizio di merito a cognizione piena, atteso che l’ordinanza di rilascio, pur se non idonea ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore, rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva di eccezioni del convenuto, ha natura non di provvedimento cautelare o meramente ordinatorio ma di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti (afferenti alla cessazione o risoluzione della locazione e conseguentemente all’attribuzione del diritto di rilascio dell’immobile, attuabile in via esclusiva) permangono fino a quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l’ordinario giudizio di cognizione, salva restando in casi di estinzione di questo al conduttore di far valere, nel termine di prescrizione, le sue eccezioni in un autonomo nuovo processo (v. Cass. Civ. sez. III 29/3/1995, n.3730) e salvo l’assorbimento della medesima ordinanza nella sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto, con conseguentemente preclusione in appello di ogni questione attinente alla sua validità (c. Cass. Civ. sez. III, 23/1/2006, n. 1223).
Di qui il rigetto della domanda di revoca avanzata dal convenuto a causa della permanente efficacia della ordinanza provvisoria di rilascio, secondo quanto sopra precisato.
Sussistono fondate ragioni per compensare integralmente ex art.92 comma 2 c.p.c., tra le parti le spese di giudizio alla luce della soccombenza reciproca, visto che alla soccombenza in punto di rito sulla domanda attorea di risoluzione del contratto di rilascio.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la improcedibilità della domanda attorea; rigetta la richiesta di revoca della ordinanza provvisoria di rilascio; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

14 settembre 2016

62/16. L’incompetenza territoriale del tribunale va eccepita in giudizio, non in mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 62/2016)

=> Tribunale di Monza, 26 febbraio 2016

L’incompetenza territoriale riguarda il giudizio e quindi va eccepita unicamente in tale sede, mentre l’onere di eccepire l'incompetenza territoriale in sede di mediazione non è imposto da alcuna norma.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 62/2016

Tribunale di Monza
sentenza
26 febbraio 2016

Omissis

Gli attori hanno convenuto in giudizio la Banca avanzando domanda di accertamento in relazione al conto corrente omissis in essere presso la stessa.
Si è costituita la banca eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in forza dell'articolo 20 del contratto di conto corrente.
L'eccezione è fondata.
Invero detto articolo 20 dispone che per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti di conto corrente di ogni altro rapporto di qualunque natura, il correntista e l'azienda di credito convengono che il foro elettivo per chiamare in giudizio l'azienda di credito sia esclusivamente quello di Milano.
E’ evidente che quindi le parti hanno inteso derogare alle norme generali sulla competenza per territorio come previsto dall'articolo 28 del codice di procedura civile.
La clausola è stata specificamente approvata per iscritto ex articolo 1341 cc dalla correntista.
Né può assumere rilevanza il fatto che la banca non abbia eccepito l'incompetenza territoriale in sede di mediazione o meglio nella missiva del 5.2.15, inviata dalla convenuta all’organismo di conciliazione con la quale la stessa comunicava che non intendeva aderire al tentativo di conciliazione.
Infatti in primo luogo la incompetenza territoriale riguarda il presente giudizio e quindi andava eccepita unicamente in questa sede, nella comparsa di risposta.
L’onere di eccepire l'incompetenza territoriale in sede di mediazione, infatti non è imposto da alcuna norma.
In ogni caso il tenore della lettera inviata dalla banca l'organismo di conciliazione non può certo essere equivocato ritenendo che la stessa abbia aderito alla competenza del Tribunale di Monza, precludendosi ogni eccezione in tal senso, in quanto al contrario la banca dopo aver affermato che riteneva la domanda degli attori infondata in fatto e in diritto aggiungeva in ogni caso “riservata ogni ulteriore contestazione e deduzione anche preliminare nel giudizio di merito”.
Posto quanto sopra va affermata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza essendo competente il Tribunale di Milano.
E’ appena il caso di dire che è inammissibile la dichiarazione di “aderire all'eccezione di incompetenza” formulata dalla difesa degli attori.
Infatti in primo luogo tale dichiarazione è stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, atto destinato unicamente ad illustrare domande ed eccezioni già introdotte nel giudizio, in secondo luogo la stessa è stata formulata in via subordinata il che priva di senso la stessa adesione posto che la stessa per sua natura è finalizzata ad evitare una decisione sulla competenza.
Le spese di giudizio seguono la competenza e vengono liquidate in dispositivo

PQM

Il giudice unico dott.ssa Claudia Loiacono definitivamente pronunciando sulla causa proposta da omissis contro la Banca così provvede: dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza essendo competente il Tribunale di Milano; condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 5524,00 oltre accessori di legge e spese generali.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

14 giugno 2016

45/16. Primo incontro: il mediatore deve verbalizzare quale parte dichiari di non voler proseguire nella mediazione. Criterio di competenza territoriale dell’organismo: derogabilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2016)

=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 22 febbraio 2016

Disposta la mediazione ex art. 5 comma II d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare (I).

Disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, la domanda di mediazione va depositata nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia avuto riguardo ai criteri dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 cit. (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2016

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
ordinanza
22 febbraio 2016

Omissis

- letto ed osservato l’art. 5 comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, secondo il quale l’esperimento del procedimento di mediazione disposto dal Giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- precisato che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite
di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
- viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni,
dalla L. 9 agosto 2013 n.98;
- visto il proprio carico di ruolo, il quale consiglia, a seguito dello studio della causa e della
proposta conciliativa effettuata, di demandare alla mediazione delegata la ricerca di una comune volontà delle parti di giungere ad una soluzione concordata;

PQM

Letto ed applicato l’art. 185 bis c.p.c., formula alle parti la seguente proposta conciliativa sulla scorta dei fatti costitutivi portati in giudizio: omissis
Letto ed applicato l’art. 5 comma II d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare; fissa udienza omissis per verificare l’esito della procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia nel luogo avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art.4 citato.
Si riserva all’esito ogni altra eventuale determinazione intesa al proseguimento della causa.
Si comunichi.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 marzo 2016

23/16. Mediazione demandata: invito a scegliere un organismo con mediatori specializzati, derogabilità della competenza territoriale e invito a comunicare con nota l’esito della mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2016)

=> Tribunale di Pistoia, 22 settembre 2015

Disposto dal giudice l’invio delle parti in mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, può essere riferito dal giudice, in ragione del rapporto contrattuale oggetto del contendere, l’opportunità che la scelta del soggetto deputato all’espletamento del procedimento di mediazione cada su di un organismo che annoveri tra i suoi componenti professionisti specializzati (I).

Nella mediazione c.d. demandata (art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010), la competenza territoriale di cui all’art. 4 D.Lvo 28/2010 può essere derogata dalle parti (I).

Disposto dal giudice l’invio delle parti in mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, il giudice può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria contenente informazioni: 
  • in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento;
  • in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. cit., in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;
  • in relazione a quanto stabilito dall’art. 13, D.Lgs. cit., anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2016

Tribunale di Pistoia
Ordinanza
22 settembre 2015


Omissis

valutate le istanze istruttorie articolate dalle parti;
ritenuti, in premessa, estranei all’oggetto della controversia i profili inerenti agli accordi negoziali intercorsi tra le parti, in ragione della mancata evocazione in giudizio di tale società e dell’autonomia giuridica intercorrente tra la stessa e la omissis s.r.l.;
valutate ammissibili e rilevanti la prova per interpello e la prova per testi dedotte dalla omissis s.r.l., sebbene limitatamente ai capitoli n.ri omissis;
valutata la necessità di differire all’esito dell’assunzione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale sui capitoli sopra indicati ogni determinazione circa la rilevanza della prova per testi dedotta dalla omissis s.r.l., relativamente ai capitoli dal omissis al omissis, nonché circa la rilevanza della prova per testi dedotta dalla omissis s.r.l. nella memoria del 20.7.2015;
ritenuto che debba rimanere altresì riservata all’esito della prova orale ogni valutazione circa la necessità di disporre la c.t.u. estimativa invocata dall’opponente, palesandosi, viceversa, l’acquisizione del campionario “Autunno Inverno 2013/2014” non indispensabile ai fini della conoscenza dei fatti di causa (né ai fini dell’espletamento dell’indagine consultiva);
ritenuto, inoltre, che debbano essere disattese, fin d’ora, le prove orali dedotte dalla omissis s.r.l.: quanto ai capitoli dal n.ro omissis, poiché volti a dimostrare fatti non specificamente contestati oltre che emergenti dalla documentazione in atti (in parte, proveniente dalla stessa opponente); quanto ai capitoli riguardanti la omissis s.r.l. (per le ragioni suesposte); quanto al capitolo n. omissis, poiché genericamente formulato ed implicante valutazioni;
ritenuto che, allo stato degli atti, non sia ravvisabile in capo ai Sig.ri omissis un interesse, attuale e concreto, idoneo a giustificare una loro partecipazione al presente giudizio e, con esso, un’incapacità a testimoniare come eccepita; valutata ammissibile la controprova invocata dall’opponente con i testimoni addotti a prova diretta sui capitoli ex adverso dedotti ed ammessi;
ritenuto, tuttavia, che le già acquisite risultanze processuali consentano alle parti contendenti di proficuamente ponderare l’alea dell’esito processuale vuoi in ordine all’an ed al quantum delle domande attorea e riconvenzionale vuoi in merito alla regolamentazione delle spese di lite;
reputato che meritino di essere altresì valorizzati la durata complessiva del giudizio correlata alla necessità di procedere all’istruttoria orale nei termini prima esposti e di - eventualmente - disporre la consulenza tecnica invocata dall’opponente, con conseguente aggravio delle anticipazioni a carico delle parti contendenti;
considerato, inoltre, che il successivo rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni dovrà essere disposto nel rispetto delle priorità del ruolo di questo giudice nonché di quelle indicate nel Programma di Gestione del Contenzioso Civile predisposto dal Presidente del Tribunale, in ragione della data d’instaurazione della controversia e del suo oggetto;
ritenuto, infine, che le parti non possano esimersi dal debitamente valutare le criticità correlate al soddisfacimento (volontario o coattivo) della pretesa eventualmente consacrata nel titolo giudiziale;
considerato piuttosto che, mettendo a frutto l’esperienza maturata nello svolgimento delle rispettive attività d’impresa e nell’ottica di una migliore tutela della rispettiva credibilità commerciale, le parti ben potrebbero addivenire, con il supporto di un mediatore, ad una soluzione mutualmente accettabile e soddisfacente per entrambe, in tempi e con costi assai più contenuti di quelli altrimenti correlati alla definizione giudiziale della controversia (cfr. artt. 17 e 20 D.Lgs 28/2010);
considerato, infine, che, in ragione del rapporto contrattuale oggetto del contendere, appare opportuno che la scelta del soggetto deputato all’espletamento del procedimento di mediazione cada su di un organismo che annoveri tra i suoi componenti professionisti specializzati, con la precisazione che la competenza territoriale di cui all’art. 4 D.Lvo 28/2010 può essere derogata dalle parti;
visto ed applicato l’art. 5, secondo comma, D.Lgs. 28/2010;

PQM

dispone che le parti, assistite dagli avvocati, esperiscano un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato omissis;
precisa che l’esperimento del procedimento di mediazione integra condizione di procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (secondo l’indirizzo seguito da questo tribunale) e che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova ai fini del successivo giudizio;
invita le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza; la nota dovrà contenere informazioni:
a) in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4- bis del D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento;
b) in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;
c) in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
fissa l’udienza del 9 omissis per vagliare l’esito del procedimento di mediazione;
precisa che, in caso di esito infruttuoso del suddetto procedimento, la causa sarà rinviata all’udienza del omissis per l’assunzione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della omissis s.r.l. e per l’audizione di due testi per ciascuna parte (a prova diretta e a controprova contraria) sui capitoli n.ri omissis di parte opposta.

Il Giudice
Dott.ssa Maria Caterina Curci

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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