=> Tribunale di Pistoia, 22 settembre 2015
Disposto dal giudice
l’invio delle parti in mediazione ex art.
5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, può essere riferito dal giudice, in ragione del
rapporto contrattuale oggetto del contendere, l’opportunità che la scelta
del soggetto deputato all’espletamento del procedimento di mediazione cada
su di un organismo che annoveri tra i suoi componenti professionisti
specializzati (I).
Nella mediazione c.d.
demandata (art.
5, comma 2, D.Lgs. 28/2010), la competenza territoriale di cui all’art.
4 D.Lvo 28/2010 può essere derogata dalle parti (I).
Disposto dal giudice l’invio
delle parti in mediazione ex art.
5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, il giudice può invitare le parti a
comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da
depositare in cancelleria contenente informazioni:
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. cit., in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;
- in relazione a quanto stabilito dall’art. 13, D.Lgs. cit., anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 23/2016
Tribunale di Pistoia
Ordinanza
22 settembre 2015
Omissis
valutate le istanze istruttorie articolate dalle parti;
ritenuti, in premessa, estranei all’oggetto della controversia i profili
inerenti agli accordi negoziali intercorsi tra le parti, in ragione della
mancata evocazione in giudizio di tale società e dell’autonomia giuridica
intercorrente tra la stessa e la omissis
s.r.l.;
valutate ammissibili e rilevanti la prova per interpello e la prova per
testi dedotte dalla omissis s.r.l.,
sebbene limitatamente ai capitoli n.ri omissis;
valutata la necessità di differire all’esito dell’assunzione
dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale sui capitoli sopra
indicati ogni determinazione circa la rilevanza della prova per testi dedotta
dalla omissis s.r.l., relativamente
ai capitoli dal omissis al omissis, nonché circa la rilevanza della
prova per testi dedotta dalla omissis
s.r.l. nella memoria del 20.7.2015;
ritenuto che debba rimanere altresì riservata all’esito della prova
orale ogni valutazione circa la necessità di disporre la c.t.u. estimativa
invocata dall’opponente, palesandosi, viceversa, l’acquisizione del campionario
“Autunno Inverno 2013/2014” non indispensabile ai fini della conoscenza dei
fatti di causa (né ai fini dell’espletamento dell’indagine consultiva);
ritenuto, inoltre, che debbano essere disattese, fin d’ora, le prove
orali dedotte dalla omissis s.r.l.: quanto
ai capitoli dal n.ro omissis, poiché
volti a dimostrare fatti non specificamente contestati oltre che emergenti
dalla documentazione in atti (in parte, proveniente dalla stessa opponente); quanto
ai capitoli riguardanti la omissis
s.r.l. (per le ragioni suesposte); quanto al capitolo n. omissis, poiché genericamente formulato ed implicante valutazioni;
ritenuto che, allo stato degli atti, non sia ravvisabile in capo ai
Sig.ri omissis un interesse, attuale
e concreto, idoneo a giustificare una loro partecipazione al presente giudizio
e, con esso, un’incapacità a testimoniare come eccepita; valutata ammissibile
la controprova invocata dall’opponente con i testimoni addotti a prova diretta
sui capitoli ex adverso dedotti ed ammessi;
ritenuto, tuttavia, che le già acquisite risultanze processuali
consentano alle parti contendenti di proficuamente ponderare l’alea dell’esito
processuale vuoi in ordine all’an ed al quantum delle domande attorea e
riconvenzionale vuoi in merito alla regolamentazione delle spese di lite;
reputato che meritino di essere altresì valorizzati la durata
complessiva del giudizio correlata alla necessità di procedere all’istruttoria
orale nei termini prima esposti e di - eventualmente - disporre la consulenza
tecnica invocata dall’opponente, con conseguente aggravio delle anticipazioni a
carico delle parti contendenti;
considerato, inoltre, che il successivo rinvio della causa per la
precisazione delle conclusioni dovrà essere disposto nel rispetto delle
priorità del ruolo di questo giudice nonché di quelle indicate nel Programma di
Gestione del Contenzioso Civile predisposto dal Presidente del Tribunale, in
ragione della data d’instaurazione della controversia e del suo oggetto;
ritenuto, infine, che le parti non possano esimersi dal debitamente
valutare le criticità correlate al soddisfacimento (volontario o coattivo)
della pretesa eventualmente consacrata nel titolo giudiziale;
considerato piuttosto che, mettendo a frutto l’esperienza maturata nello
svolgimento delle rispettive attività d’impresa e nell’ottica di una migliore
tutela della rispettiva credibilità commerciale, le parti ben potrebbero
addivenire, con il supporto di un mediatore, ad una soluzione mutualmente
accettabile e soddisfacente per entrambe, in tempi e con costi assai più
contenuti di quelli altrimenti correlati alla definizione giudiziale della
controversia (cfr. artt. 17 e 20 D.Lgs 28/2010);
considerato, infine, che, in
ragione del rapporto contrattuale oggetto del contendere, appare opportuno che
la scelta del soggetto deputato all’espletamento del procedimento di mediazione
cada su di un organismo che annoveri tra i suoi componenti professionisti
specializzati, con la precisazione che la competenza territoriale di cui
all’art. 4 D.Lvo 28/2010 può essere derogata dalle parti;
visto ed applicato l’art. 5, secondo comma, D.Lgs. 28/2010;
PQM
dispone che le parti, assistite dagli avvocati, esperiscano un tentativo
di mediazione presso un organismo accreditato omissis;
precisa che l’esperimento del procedimento di mediazione integra
condizione di procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (secondo
l’indirizzo seguito da questo tribunale) e che dalla mancata partecipazione
senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere
argomenti di prova ai fini del successivo giudizio;
invita le parti a
comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da
depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza; la
nota dovrà contenere informazioni:
a) in relazione a quanto
stabilito dall’art. 8, comma 4- bis del D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale
mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato
motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento;
b) in relazione a quanto
stabilito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. citato, in merito alle eventuali
ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo
procedimento di mediazione;
c) in relazione a quanto
stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle
spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di
conciliazione formulata dal mediatore;
fissa l’udienza del 9 omissis
per vagliare l’esito del procedimento di mediazione;
precisa che, in caso di esito infruttuoso del suddetto procedimento, la
causa sarà rinviata all’udienza del omissis
per l’assunzione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della omissis s.r.l. e per l’audizione di due
testi per ciascuna parte (a prova diretta e a controprova contraria) sui
capitoli n.ri omissis di parte
opposta.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caterina Curci