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7 marzo 2016

21/16. Mediazione demandata: se la procedura attivata non ha avuto un regolare svolgimento per inefficienze dell’organismo le parti vanno rimesse nei termini (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2016)

=> Tribunale di Pavia, 26 ottobre 2015

Disposta la mediazione demandata, ove la procedura attivata non abbia avuto un regolare svolgimento a causa di impreviste inefficienze dell’organismo prescelto e, in ogni caso, per causa non imputabile alle parti, è necessario che queste possano essere rimesse in termini per valutare se avviare altra mediazione avanti allo stesso o ad altro organismo (le parti, prima della declaratoria di improcedibilità della domanda e indipendentemente da un provvedimento che le mandi in mediazione, sono sempre e comunque titolari della facoltà di avviare la detta procedura, considerata anche la non perentorietà del termine di quindici giorni per l’avvio della mediazione obbligatoria) (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2016

Tribunale di Pavia
Sezione terza
Ordinanza
26 ottobre 2015

Omissis

Osserva
1. che l’ordinanza del 12.01.2015, valutati gli elementi emersi riteneva opportuno disporre una mediazione demandata ponendo l’onere dell’avvio alla parte più diligente;
2. che dagli atti prodotti nel fascicolo cartaceo risulta che una procedura di mediazione era avviata dall’opponente con deposito dell’istanza il 26.01.2015 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro ministeriale e operante in Pavia (prot. n. 4/15);
3. che l’incontro preliminare fissato dall’organismo per il 28.04.2015, per inciso oltre il termine di durata massima fissato dall’art. 6, co. 1, D.Lgs. 28/2010, non si teneva per impossibilità del mediatore nominato;
4. che a quanto si legge nel citato “verbale di rinvio” della mediazione in atti, la procedura era rinviata di comune accordo tra le parti al 5.06.2015;
5. che non è in atti alcun documento che comprovi l’esito del procedimento di mediazione avviato dall’opponente;
6. che il difensore dell’opponente all’udienza del 21.10.2015 deduceva che l’incontro non si sarebbe potuto tenere perché il cliente avrebbe inutilmente chiesto all’organismo di svolgere l’incontro con modalità telematica mentre il procuratore della convenuta opposta deduceva per contro che l’opponente non avrebbe partecipato all’incontro senza addurre alcun giustificato
motivo;
7. che il procuratore della convenuta opposta non svolgeva alcuna espressa contestazione alla precisa deduzione avversaria;
8. che tali contrapposte deduzioni difensive richiedono un approfondimento, viste le conseguenze sanzionatorie che potrebbero avere effetti anche sulla sorte del decreto ingiuntivo;
9. che occorre che le parti forniscano al giudicante ulteriori chiarimenti con eventuali documenti a supporto, sull’esito della procedura tenutasi presso l’organismo di mediazione adito dall’opponente, senza con questo violare l’obbligo di riservatezza che permea la mediazione, non trattandosi certo di entrare nel merito dell’eventuale negoziato tra le parti né delle eventuali dichiarazioni rese o delle informazioni comunque acquisite nel corso della procedura di mediazione;
10. che il D.Lgs. 28/2010 oltre a fissare all’art. 6, co. 1 il termine massimo di durata della procedura di mediazione presuppone, all’art. 16, co. 3, l’eventualità che gli organismi di mediazione adottino modalità telematiche per lo svolgimento degli incontri, purché garantiscano alle parti il rispetto della riservatezza dei dati;
11. che ove la procedura attivata non abbia avuto un regolare svolgimento a causa di impreviste inefficienze dell’organismo prescelto e, in ogni caso, per causa non imputabile alle parti, è necessario che queste possano essere rimesse in termini per valutare se avviare altra mediazione avanti allo stesso o ad altro organismo. Si rammenta che anche l’incontro svolto in via telematica non esonera dal rispetto dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010 (“al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”);
12. che le parti, prima della declaratoria di improcedibilità della domanda e indipendentemente da un provvedimento che le mandi in mediazione, sono sempre e comunque titolari della facoltà di avviare la detta procedura, considerata anche la non perentorietà del termine di quindici giorni per l’avvio della mediazione obbligatoria (Sent. ex art. 281 sexies, cpc, Trib. Pavia RG. 239/14, ud. 14.10.2015).

PQM

Riservato ogni provvedimento sulle istanze verbalizzate all’udienza del 21.10.2015: invita entrambe le parti a fornire ulteriori e documentati chiarimenti in ordine all’esito della procedura di mediazione n. omissis; invita entrambe le parti a valutare l’eventualità di avviare una nuova procedura di mediazione avanti ad un organismo attrezzato per svolgere gli incontri con modalità telematiche; rinvia per gli incombenti di cui sopra e per l’eventuale precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all’udienza del 16.11.2015, ore 12,30.
Si comunichi.
Pavia, 26.10.2015
Dott. Giorgio Marzocchi

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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