=> Tribunale di Pavia, 26 ottobre 2015
Disposta la mediazione
demandata, ove la procedura attivata non abbia avuto un regolare
svolgimento a causa di impreviste inefficienze dell’organismo prescelto e,
in ogni caso, per causa non imputabile alle parti, è necessario che
queste possano essere rimesse in termini per valutare se avviare altra
mediazione avanti allo stesso o ad altro organismo (le parti, prima della
declaratoria di improcedibilità della domanda e indipendentemente da un
provvedimento che le mandi in mediazione, sono sempre e comunque titolari della
facoltà di avviare la detta procedura, considerata anche la non
perentorietà del termine di quindici giorni per l’avvio della mediazione
obbligatoria) (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 21/2016
Tribunale di Pavia
Sezione terza
Ordinanza
26 ottobre 2015
Omissis
Osserva
1. che l’ordinanza del
12.01.2015, valutati gli elementi emersi riteneva opportuno disporre una
mediazione demandata ponendo l’onere dell’avvio alla parte più diligente;
2. che dagli atti prodotti
nel fascicolo cartaceo risulta che una procedura di mediazione era avviata dall’opponente con deposito dell’istanza il 26.01.2015 presso un
organismo di mediazione iscritto nel registro ministeriale e operante in Pavia
(prot. n. 4/15);
3. che l’incontro preliminare
fissato dall’organismo per il 28.04.2015, per inciso oltre il termine di durata
massima fissato dall’art. 6, co. 1, D.Lgs. 28/2010, non si teneva per
impossibilità del mediatore nominato;
4. che a quanto si legge nel
citato “verbale di rinvio” della mediazione in atti, la procedura era rinviata
di comune accordo tra le parti al 5.06.2015;
5. che non è in atti alcun
documento che comprovi l’esito del procedimento di mediazione avviato
dall’opponente;
6. che il difensore
dell’opponente all’udienza del 21.10.2015 deduceva che l’incontro non si
sarebbe potuto tenere perché il cliente avrebbe inutilmente chiesto
all’organismo di svolgere l’incontro con modalità telematica mentre il
procuratore della convenuta opposta deduceva per contro che l’opponente non avrebbe
partecipato all’incontro senza addurre alcun giustificato
motivo;
7. che il procuratore della
convenuta opposta non svolgeva alcuna espressa contestazione alla precisa
deduzione avversaria;
8. che tali contrapposte
deduzioni difensive richiedono un approfondimento, viste le conseguenze
sanzionatorie che potrebbero avere effetti anche sulla sorte del decreto
ingiuntivo;
9. che occorre che le parti
forniscano al giudicante ulteriori chiarimenti con eventuali documenti a
supporto, sull’esito della procedura tenutasi presso l’organismo di mediazione
adito dall’opponente, senza con questo violare l’obbligo di riservatezza che
permea la mediazione, non trattandosi certo di entrare nel merito
dell’eventuale negoziato tra le parti né delle eventuali dichiarazioni rese o
delle informazioni comunque acquisite nel corso della procedura di mediazione;
10. che il D.Lgs. 28/2010 oltre a fissare all’art. 6, co. 1 il termine
massimo di durata della procedura di mediazione presuppone, all’art. 16, co. 3,
l’eventualità che gli organismi di mediazione adottino modalità telematiche per
lo svolgimento degli incontri, purché garantiscano alle parti il rispetto della
riservatezza dei dati;
11. che ove la procedura
attivata non abbia avuto un regolare svolgimento a causa di impreviste
inefficienze dell’organismo prescelto e, in ogni caso, per causa non imputabile
alle parti, è necessario che queste possano essere rimesse in termini per
valutare se avviare altra mediazione avanti allo stesso o ad altro organismo.
Si rammenta che anche l’incontro svolto in via telematica non esonera dal
rispetto dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010 (“al primo incontro e agli incontri
successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con
l’assistenza dell’avvocato”);
12. che le
parti, prima della declaratoria di improcedibilità della domanda e
indipendentemente da un provvedimento che le mandi in mediazione, sono sempre e
comunque titolari della facoltà di avviare la detta procedura, considerata
anche la non perentorietà del termine di quindici giorni per l’avvio della
mediazione obbligatoria (Sent. ex art. 281 sexies, cpc, Trib. Pavia RG. 239/14,
ud. 14.10.2015).
PQM
Riservato ogni provvedimento sulle istanze verbalizzate all’udienza del
21.10.2015: invita entrambe le parti a fornire ulteriori e documentati
chiarimenti in ordine all’esito della procedura di mediazione n. omissis; invita entrambe le parti a
valutare l’eventualità di avviare una nuova procedura di mediazione avanti ad
un organismo attrezzato per svolgere gli incontri con modalità telematiche; rinvia
per gli incombenti di cui sopra e per l’eventuale precisazione delle
conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all’udienza del
16.11.2015, ore 12,30.
Si comunichi.
Pavia, 26.10.2015
Dott. Giorgio Marzocchi