=> Tribunale di Palermo, 24 novembre 2015
Posto che a norma
dell’art. 5, comma 1-bis, d.gs. n. 28/2010 il giudice, quando la
mediazione prevista come obbligatoria ex lege non è stata esperita, fissa
l'udienza successiva dopo 3 mesi e assegna alle parti il termine di 15 giorni
per presentare la domanda di mediazione, nonostante sia vero in generale che il
termine per la mediazione venga per legge assegnato ad entrambe le parti,
secondo parte della giurisprudenza di merito parte attrice deve in generale
ritenersi la parte che ha interesse in quanto la convenuta in giudizio può non
avere alcun interesse alla procedibilità dell'azione, sicché le spese vanno
poste a carico della parte attrice che non ha proposto domanda di mediazione.
Tuttavia, qualora sia interesse di entrambe le parti proporre domanda di
mediazione, il giudice può compensare fra le parti le spese del giudizio
(nella specie parte ricorrente aveva interesse ad ottenere la dichiarazione di
risoluzione del contratto di locazione e la condanna del conduttore al
pagamento dei canoni di locazione e parte resistente aveva interesse a
proseguire il giudizio per far valere la domanda riconvenzionale) (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 25/2016
Tribunale di Palermo
Sezione II
Sentenza
24 novembre 2015, n. 6783
Omissis
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione
per la convalida notificato in data 08/01/2014 i signori XX hanno convenuto in
giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il sig. YY, denunziando la morosità del
conduttore nel pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di settembre,
ottobre, novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014, per un ammontare complessivo
di € 2.000,00, oltre spese condominiali pari ad € 800,00. Chiedevano la
convalida dello sfratto per morosità. Si costituiva in giudizio il conduttore
che contestava la morosità e in via preliminare, chiedeva di dichiarare la
litispendenza della presente causa con quella pendente innanzi a codesto
spettabile Tribunale, Sezione Seconda Civile, G.I. dott. A.C., iscritta al R.G.
N. 16911/2013 disponendo la cancellazione della odierna causa dal ruolo, ex
art. 39 c.p.c.; in via subordinata, disporre la riunione del presente
procedimento al sopra indicato procedimento. Proponeva domanda riconvenzionale.
Questo decidente emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e mutava il
rito. Le parti venivano onerate a proporre domanda di mediazione, che non
veniva proposta.
All'udienza del 23 novembre 2015 veniva pronunciata sentenza ex art. 429
c.p.c.
Va dichiarata la improcedibilità delle domande delle parti per il
mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Questo giudice aveva onerato le parti a proporre domanda di mediazione
in quanto la normativa sulla mediazione stabilisce che: Il giudice, quando la
mediazione non è stata esperita, fissa l'udienza successiva dopo 3 mesi e
assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda di
mediazione a un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia.
Era senza dubbio interesse di entrambe le parti proporre domanda di
mediazione, ed infatti parte ricorrente aveva interesse ad ottenere la
dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione e la condanna del
conduttore al pagamento dei canoni di locazione e parte resistente aveva interesse
a proseguire il giudizio per far valere la domanda riconvenzionale. Pertanto
deve ritenersi che fosse interesse di entrambe le parti proporre la domanda di
mediazione.
Questo giudice non ignora che secondo parte della giurisprudenza di
merito se è vero in generale che il termine per la mediazione viene per legge
assegnato ad entrambe le parti, parte attrice deve ritenersi la parte che ha
interesse in quanto la convenuta in giudizio può non avere alcun interesse alla
procedibilità dell'azione, sicché le spese vanno poste a carico della parte
attrice che non ha proposto domanda di mediazione.
Tuttavia nella fattispecie era interesse anche della parte convenuta
proporre domanda di mediazione proprio perché era stata proposta domanda
riconvenzionale.
Questo decidente pertanto ritiene di compensare fra le parti le spese
del giudizio.
Considerato che entrambe le parti non hanno attivato la procedura di
mediazione, va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dalle
medesime nel presente giudizio, con compensazione delle spese di lite,
dipendendo l'improcedibilità dalla condotta omissiva di entrambe le parti.
PQM
Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta
definitivamente pronunciando dichiara l'improcedibilità delle domande delle
parti per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Compensa fra le
parti le spese del giudizio.