DIRITTO D'AUTORE


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30 aprile 2024

19/24. Azione di più soggetti (nella specie: condòmini) disgiuntamente legittimati ad agire in giudizio, mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte di alcuni, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2024)


=> Corte di Cassazione, 12 dicembre 2023 n. 34714

 

Nell’ipotesi in cui agiscano più soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini lamentavano la lesione di un bene in regime di comproprietà) non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010, il fatto che, prima dell'instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che abbia regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione) (I).

 

(I) Si veda l’art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di cassazione

sezione II

sentenza n. 34714

12 dicembre 2023

 

Omissis

 

Fatti di causa

Nel 2014 alcuni condomini del Condominio --- convenivano dinanzi al Tribunale di Ivrea il condomino --- per la riduzione in pristino di un muro condominiale (sul quale egli aveva apposto una gigantografia, reputando che il muro fosse di sua proprietà esclusiva). Si aggiungeva con intervento volontario ---, in qualità di successore a titolo particolare di uno degli attori. Il convenuto contestava la domanda e in prima udienza eccepiva che il tentativo di conciliazione era stato promosso da un solo degli attori --- presso un organismo di conciliazione estraneo al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Il Tribunale assegnava in sequenza ulteriori termini per lo svolgimento del tentativo e, all'esito del giudizio, accoglieva la domanda degli attori. Su appello del convenuto che ha lamentato l'irrituale espletamento della procedura di mediazione e l'ingiustizia nel merito, la Corte di appello ha accolto la prima censura e dichiarato improcedibile la domanda. Ricorrono in cassazione gli attori con tre motivi. Resiste il convenuto con controricorso.

 

Ragioni della decisione

Il primo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5 e dell'articolo 157 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di rilevare la tardività del rilievo dell'irregolare esperimento del tentativo di mediazione. In particolare, si fa valere che, alla prima udienza utile dopo quella in cui il giudice aveva onerato la parte attrice di attivare la procedura di mediazione, nessuna obiezione è stata sollevata dal convenuto circa la regolarità della procedura, cosicché ogni correlativo rilievo avrebbe dovuto considerarsi precluso. Asseriti vizi della procedura di mediazione sono stati viceversa censurati con successo dal convenuto appellante solo in secondo grado.

Il secondo motivo censura Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5, che si sia ritenuta necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa.

Il terzo motivo lamenta ex articoli 38, 111, 157 e 345 c.p.c., Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articoli 3 e 5 e articolo 2964 c.c. che la Corte di appello abbia ritenuto: la tardività dell'avvio del secondo tentativo di conciliazione da parte dei condomini; l'irregolarità dei tentativi esperiti dalla ---; (c) la necessità della partecipazione al tentativo di conciliazione del condomino ---, quale successore ex articolo 111 c.p.c., di una condomina che aveva partecipato alla procedura.

Nella parte censurata dai motivi di ricorso, la sentenza argomenta in sintesi come segue.

Una sola dei condomini ( ---) aveva dapprima instaurato il procedimento di mediazione presso un organismo di una sede diversa (Torino) da quella (Ivrea) determinata Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 4, in relazione all'ufficio giudiziario territorialmente competente per la controversia. Ciò non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.

A fronte di una prima correlativa eccezione di improcedibilità della domanda, il giudice di prime cure ha assegnato alle parti un termine per l'instaurazione della procedura di mediazione fra tutte le parti ad eccezione di ---. A fronte di un secondo rilievo di irregolarità (cioè, la concessione del nuovo termine non anche alla ---, l'avvio della procedura solo da parte degli altri condomini attori, la tardività dell'avvio rispetto al termine assegnato), il giudice assegnava

un nuovo termine entro il quale la procedura veniva attivata unicamente da ---.

Tutto ciò (anche a causa della cattiva gestione da parte del giudice di primo grado) non consente di ritenere assolta la condizione di procedibilità. D'altra parte, la disciplina legislativa non indica la possibilità di reiterare la concessione dei termini, mentre il primo incontro con l'organismo di conciliazione per essere effettivo deve vedere la partecipazione di tutte le parti in causa. In conclusione, a fronte del mancato esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla legge, è dichiarata l'improcedibilità della domanda.

Il primo motivo è rigettato.

Risulta agli atti che nella prima udienza del 19/3/2014 il convenuto abbia eccepito una serie di profili di irregolarità della procedura di mediazione. Tanto vale a vedere rispettato l'onere di tempestiva eccezione Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5.

Il secondo motivo è fondato.

Si versa in ipotesi in cui hanno agito più soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipotesi non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5, il fatto che, prima dell'instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione).

Il terzo motivo è rigettato in ciascuno dei tre profili in cui si articola.

Quanto al primo, in considerazione della legittimazione disgiunta in capo a ciascuno degli attori, è irrilevante l'irregolare esperimento del primo tentativo di conciliazione a Torino (e non già ad Ivrea) da parte di uno di loro. Quanto al secondo profilo, è irrilevante che il secondo tentativo di conciliazione sia stato avviato un giorno dopo la scadenza del termine all'uopo assegnato dal giudice, trattandosi di un termine non perentorio; rileva che esso si sia espletato entro la data dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo (cfr. Cass. 40035/2021). Quanto al terzo profilo, esso è irrilevante per la stessa ragione a fondamento dell'irrilevanza del primo motivo.

È accolto il secondo motivo di ricorso, sono rigettati i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

30 marzo 2023

12/23. BARNI, Difformità tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del giudizio: quali conseguenze sull’impugnazione della delibera assembleare? (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2023)

Difformità tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del giudizio:
quali conseguenze sull’impugnazione della delibera assembleare?

di Edoardo Luigi BARNI
Mediatore Civile e Commerciale, 
Amministratore di Sostegno, Curatore di Eredità Giacenti 

Introduzione al tema  

Tra le questioni più delicate in materia di mediazione civile e commerciale, si può certamente annoverare quella inerente alla relazione, sul piano contenutistico, tra l’istanza di mediazione, ovverossia l’atto mediante il quale si instaura il procedimento descritto e disciplinato dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e l’atto introduttivo del successivo giudizio. L’importanza di tale questione è legata anche e soprattutto al soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale espressamente prevista dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e da intendersi nel senso che vi è l’obbligo, in capo a chi intenda esperire in sede giudiziale un’azione relativa ad una controversia attinente ad una delle materie elencate dalla medesima disposizione normativa, di esperire, in via preliminare, il procedimento di mediazione ai sensi del succitato decreto. 

Il presente contributo si propone, anzitutto, di trattare il tema della relazione, quanto a contenuti, tra l’istanza di mediazione e l’atto introduttivo del successivo processo, con particolare attenzione ad una recente pronuncia del Tribunale di Roma ed operando un raffronto tra le rispettive disposizioni normative di riferimento, al fine di mettere a fuoco fino a che punto il contenuto dell’atto propulsivo del giudizio possa discostarsi da quello dell’istanza mediante la quale si è precedentemente dato avvio al procedimento di mediazione affinché possa comunque ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010. In secondo luogo, focalizzandosi su controversie in materia condominiale, che notoriamente costituisce una delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex lege, si intende, sempre con riferimento alla giurisprudenza (e soprattutto a quella più recente ), individuare fino a che punto è tollerabile lo scostamento di contenuti in ipotesi di impugnazione di delibera assembleare. 

Gli elementi riguardo ai quali vi deve essere simmetria tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del processo 

Nell’ambito della giurisprudenza di merito sul tema, la sentenza Trib. Mantova, 22 gennaio 2019, in Osservatorio Mediazione Civile, n. 49/2019 (il cui testo è riportato integralmente su https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/21680), aveva affermato che, nel caso di specie, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale dovesse considerarsi avverata dal momento che sussisteva, tra il procedimento di mediazione svoltosi precedentemente e il giudizio, piena identità di causa petendi e parziale identità di petitum, a nulla rilevando invece la circostanza che parte attrice, nella domanda di mediazione, avesse quantificato in maniera diversa le somme richieste rispetto all’atto di citazione. Ciò in quanto, come sottolineato dal Tribunale di Mantova, parte istante, al fine di giungere alla conciliazione, può ben chiedere, in sede di mediazione, meno di quello che chiederebbe in sede giudiziale, mentre a rilevare davvero è che parte convenuta sia posta nelle condizioni di avere, già in sede di mediazione, piena cognizione dei fatti a fondamento della pretesa fatta valere da controparte, così da poter valutare l’opportunità o meno della conciliazione. 

La questione concernente la relazione che deve intercorrere, sul piano dei contenuti, tra istanza ( o, se si preferisce, domanda ) di mediazione e atto introduttivo del successivo ed eventuale giudizio è stata trattata, in maniera più ampia, dalla sentenza Trib. Roma, 11 gennaio 2022, n. 259 (il cui testo è presente in misura integrale su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/vi-deve-essere-simmetria-tra-il-contenuto-dell-istanza-di-mediazione-l-atto-introduttivo-del-giudizio-1083.aspx, e di cui vi è un commento su https://www.condominioweb.com/deve-esserci-corrispondenza-tra-listanza-di-mediazione-e-la-citazione.18962), relativa ad una controversia in ambito condominiale, e pertanto attinente ad una delle materie per le quali si prevede la mediazione obbligatoria ex lege, dovendo quindi l’eventuale esperimento dell’azione giudiziale essere necessariamente preceduto da un tentativo di mediazione. Tralasciando momentaneamente profili specifici inerenti all’ipotesi di impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, costituenti oggetto del paragrafo successivo, ci si concentra ora sulle disposizioni normative di riferimento per quanto riguarda l’istanza di mediazione e l’atto introduttivo del processo, operando un raffronto tra le stesse. 

Per quanto concerne la domanda di mediazione, la disposizione che deve essere presa in esame, tra quelle facenti parte del tessuto normativo del D. Lgs. 28/2010, è l’art. 4, avente appunto rubrica “Accesso alla mediazione” e che, al comma 1, individua l’ambito territoriale ove deve essere ubicato l’organismo presso cui viene depositata l’istanza, tenendo conto che, con la Riforma Cartabia, è stata inserita, tra il primo e l’ultimo periodo di tale comma, la previsione secondo cui vi è la possibilità, su accordo delle parti, di derogare alla competenza dell’organismo. La stessa disposizione normativa specifica poi, al comma 2, i contenuti essenziali dei quali la domanda di mediazione non può difettare. Si tratta dell’indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa. 

Per quanto concerne invece l’atto introduttivo del processo, occorre innanzitutto fare riferimento ad una disposizione del Codice di rito civile che rientra nel novero di quelle riguardanti gli atti processuali in generale e che, tra l’altro, individua i contenuti degli atti di parte. Si tratta dell’art. 125 c.p.c., che quindi non riguarda una specifica tipologia di atto ma riguarda la generalità degli atti promananti dalle parti, i cui contenuti, salvo che la legge disponga altrimenti, consistono nell’indicazione dell’ufficio giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda ed anche delle conclusioni. Vi è poi, all’interno del Codice di rito, una specifica disposizione normativa di riferimento quanto ai contenuti richiesti per ogni tipologia di atto: ad esempio, per l’atto di citazione è l’art. 163, per il ricorso è l’art. 366, per la comparsa di costituzione e risposta è l’art. 167, ecc. Il Codice prevede poi notoriamente, per ciascuna tipologia, determinate conseguenze qualora non siano soddisfatti i requisiti richiesti con riferimento a quello specifico atto. 

Venendo quindi a quanto osservato dal Tribunale di Roma nella summenzionata sentenza, si rileva che il contenuto dell’art. 4 D. Lgs. 28/2010 è “praticamente equivalente” a quello dell’art. 125 c.p.c., e, muovendo da questa constatazione derivante dal raffronto tra le due disposizioni normative, il Tribunale capitolino è dunque giunto ad affermare che l’applicazione dell’art. 4 comporta che vi deve essere una simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e ciò che viene esposto in sede processuale, precisando che tale simmetria debba riguardare quantomeno i fatti principali. Qualora, al contrario, dovesse ravvisarsi una evidente asimmetria tra le rappresentazioni offerte nelle due sedi, ne deriverebbe, come conseguenza, l’improcedibilità della domanda giudiziale, poiché questa non potrà considerarsi passata attraverso il filtro della mediazione obbligatoria. Non si richiede, invece, che l’istanza di mediazione sia l’equivalente, sotto il profilo strettamente formale, di un atto giudiziario, e ciò è evidentemente spiegabile considerando che quello descritto e disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 è un procedimento stragiudiziale. Parimenti, non si richiede l’indicazione degli “elementi di diritto”, ovverossia l’inquadramento giuridico dei fatti, come nel caso, invece, dell’atto di citazione e del ricorso. 

Il disposto dell’art. 4, che richiede l’indicazione delle ragioni della pretesa, deve quindi essere inteso nel senso che la domanda di mediazione deve introdurre gli elementi fattuali che saranno poi introdotti in sede processuale se si agirà in giudizio. Tutto ciò nell’ottica sia di consentire che si realizzi appieno la funzione deflattiva del contenzioso giudiziario propria dell’istituto della mediazione, sia di porre la parte chiamata in mediazione nelle condizioni di avere cognizione della materia del contendere e, di conseguenza, di poter prendere in maniera adeguata posizione su di essa. 

Asimmetria tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del giudizio in ipotesi di impugnazione di delibera assembleare 

Si prendono ora in considerazione pronunce giurisprudenziali di merito inerenti a controversie in materia condominiale. Il primo provvedimento, svolgendo tale disamina in ordine cronologico, che si intende prendere in esame è la sentenza Trib. Roma, 29 dicembre 2021, n. 20160 (il cui testo è riportato interamente su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-istanza-di-mediazione-deve-avere-gli-stessi-elementi-parti-oggetto-e-ragioni-proposti-in-sede-processuale-poiche-in-caso-contrario-l-implementazione-1046.aspx e di cui è presente un commento su https://www.condominioweb.com/difformita-tra-mediazione-e-atto-di-citazione-conseguenze.18878). Nel caso di specie, parte attrice, in qualità di proprietaria di appartamenti facenti parte di uno stabile condominiale, a seguito dell’esito negativo del procedimento di mediazione avviato avverso una delibera assembleare, aveva impugnato in sede giudiziale la medesima delibera, mediante la quale l’assemblea condominiale aveva approvato la proposta transattiva, avanzata da un altro condomino in sede di mediazione, per la correzione e rettifica delle tabelle millesimali precedentemente approvate dall’assemblea condominiale stessa. Venuta poi a mancare l’originaria attrice, e quindi verificatosi uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e 300 c.p.c. quali cause di interruzione del processo, il giudizio veniva proseguito, ai sensi dell’art. 302, dagli eredi della stessa. 

Quanto all’impugnazione della delibera assembleare, la disposizione normativa a cui deve essere fatto riferimento consiste nell’art. 1137 c.c., che, al comma 2, prevede espressamente che ogni condomino assente, dissenziente od astenuto possa adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento della delibera impugnata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente, per i dissenzienti e gli astenuti, dalla data della deliberazione, e, per gli assenti, dalla data di comunicazione della deliberazione. Nel caso di specie, parte attrice poneva a fondamento dell’impugnazione il difetto del quorum deliberativo, osservando che la proposta transattiva di rettifica delle tabelle millesimali era stata adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prevista per legge. Si tratta di un motivo di impugnazione che, in generale, costituisce certamente motivo di annullabilità della delibera assembleare, ma deve essere proposto entro il termine decadenziale di trenta giorni, il che veniva contestato dai convenuti, i quali ritenevano invece tale motivo inammissibile in quanto proposto tardivamente, dal momento che esso non rientrava tra i motivi specificamente individuati nell’istanza di mediazione. 

Veniva così ad inserirsi, in questo quadro, il tema della simmetria tra istanza di mediazione ed atto introduttivo del processo, ampiamente trattato nell’ambito della parte motiva della decisione in esame. Il Tribunale di Roma, partendo dalla sottolineatura del parallelismo tra il disposto dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010 ed il disposto dell’art. 125 c.p.c., ha affermato che l’istanza di mediazione deve presentare gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni stanti alla base della pretesa), che verranno poi eventualmente riproposti nell’ambito del successivo processo (ovverossia personaepetitum e causa petendi). Gli elementi presenti nell’istanza possono anche essere riportati in forma succinta. In particolare, vi si deve necessariamente riscontrare una coincidenza quanto alla causa petendi, ossia le ragioni della domanda, così che la parte chiamata in mediazione sia posta nelle condizioni di conoscere, nell’ipotesi di mediazione avviata prima del giudizio, “tutte le questioni costitutive della pretesa dell’altra parte”. In definitiva, affinché l’istituto della mediazione assolva appieno alla propria funzione ed affinché quindi sia concretamente reso possibile il raggiungimento di un accordo di conciliazione che risolva la lite senza che la si porti in sede giudiziale, caratteristiche dell’istanza di mediazione debbono essere sintesi, completezza, interezza e coerenza. 

Nel caso di speciein sede di mediazione erano state indicate in maniera dettagliata le ragioni della richiesta, che ricalcavano il contenuto trasfuso all’interno dell’atto introduttivo del giudizio, mancando però il motivo di impugnazione concernente il difetto di quorum deliberativo, sollevato dagli attori solo con l’atto di citazione, configurando quindi una implementazione dell’oggetto della controversia e costituendo un motivo nuovo. Veniva rilevata, pertanto, la decadenza dall’impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. per vizio derivante dal mancato rispetto del quorum deliberativo ex art. 1136, co. 2, c.c., poiché tale vizio non era stato prospettato in sede di mediazione obbligatoria. Ne derivava il rigetto della domanda attorea in parte qua per tardività dell’impugnazione. 

Successivamente, a fronte di un’altra controversia in ambito condominiale, un altro Giudice del Tribunale capitolino ha prospettato una soluzione in parte differente nella sentenza Trib. Roma, 11 ottobre 2022, n. 14811 (su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/e-contrario-al-principio-di-speditezza-ed-economia-processuale-ritenere-che-il-modesto-ampliamento-della-causa-petendi-possa-comportare-l-1232.aspx ) rispetto a quella prospettata nella pronuncia esaminata sopra. In questo caso, un condomino conveniva in giudizio il condominio chiedendo che fosse dichiarata la nullità ovvero l’annullamento di delibere assembleari adottate in sua assenza deducendo l’illegittimità delle stesse sulla base di determinati motivi, tra cui l’irrituale ricezione dell’avviso di convocazione all’assemblea, il fatto che un condomino avesse ricevuto un numero eccessivo di deleghe per quella assemblea, lamentate irregolarità relative all’approvazione del bilancio consuntivo. Il Condominio convenuto, dal canto suo, eccepiva, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda giudiziale in ragione dell’asimmetria rispetto all’istanza di mediazione. Il Tribunale, partendo da un raffronto tra la domanda di mediazione e l’atto introduttivo del processo, ha escluso l’improcedibilità, giacché, sebbene l’art. 4 D. Lgs. 28/2010 richieda espressamente l’indicazione delle “ragioni della pretesa” tra i contenuti dell’istanza di mediazione, non può considerarsi necessario, quanto all’istanza,  l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale, e nemmeno l’indicazione degli “elementi di diritto”, ed ha altresì affermato che, sarebbe contrastante con i principi di speditezza ed economia processuale ritenere che un modesto ampliamento della causa petendi possa comportare, come conseguenza, l’improcedibilità dell’intera domanda giudiziale (soprattutto laddove, come nel caso di specie,  la mediazione si sia conclusa con verbale negativo). 

Infine, la recentissima sentenza Trib. Roma, 2 gennaio 2023, in Osservatorio Mediazione Civile, n. 7/2023 (il cui testo è riportato integralmente su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/in-tema-di-impugnazione-di-delibera-assembleare-e-tollerabile-un-margine-di-scostamento-fra-l-oggetto-della-citazione-e-quello-dell-istanza-di-1230.aspx), ancora in materia condominiale e con riferimento alla questione concernente la corrispondenza tra contenuto dell’istanza di mediazione ed atto introduttivo del processo in ipotesi di impugnazione di una delibera, individua espressamente gli elementi la cui indicazione è da ritenersi necessaria all’interno dell’istanza giacché debbono essere portati a conoscenza di parte invitataovverossia: i) la delibera che si intende impugnare; ii) l’indicazione del provvedimento (dichiarazione di nullità ovvero annullamento della delibera impugnata) che si intende chiedere in sede giudiziale qualora il procedimento di mediazione abbia poi esito negativo; iii) l’indicazione, in forma sintetica, dei motivi di impugnazione della delibera assembleare, dal momento che è da ritenersi tollerabile un margine di scostamento tra l’oggetto dell’atto introduttivo del giudizio e l’oggetto dell’istanza di mediazione. 

Pavia, 29/03/2023

Il presente contributo è stato inviato in Redazione quale materiale inedito, di esclusiva paternità dell’Autore e libero da qualunque diritto di sfruttamento, proprietà o altro da parte di terzi. Per contattare la Redazione è possibile scrivere all’indirizzo dell’Osservatorio (info.osservatoriomediazionecivile@gmail.com). 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2023 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

27 febbraio 2023

8/23. PNRR 3 (d.l. 13/2023): mediazione condominiale in vigore dal 30 giugno 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2023)

Come noto, la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022 ha interessato, in tema di mediazione, anche la materia condominiale, novellando:

  • il d.lgs. 28/2010 con l’inserimento del nuovo art. 5-ter, ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 149/2022;
  • le Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, con la modifica dell’art. 71-quater, ad opera dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 149/2022.

Quanto ai contenuti del detto apparato normativo si veda: Riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022): le novità in tema di mediazione obbligatoria in materia di condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2023). 

Quanto alla data di efficacia delle nuove disposizioni si osserva che sul punto è da ultimo intervenuto l’art. 37, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, c.d. PNRR 3 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, in GU n. 47 del 24.2.2023) aggiungendo all’art. 41, d.lgs. 149/2022, dopo le parole: «le disposizioni di cui», le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».

Per effetto di tale modifica, il nuovo art. 41, d.lgs. 149/2022, rubricato “Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” dispone, al comma 1, quanto segue (in grassetto la modifica inserita dal PNRR 3): “Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e),  f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.  

Pertanto, l’intera disciplina della c.d. mediazione obbligatoria in materia condominiale (in coerenza con la nuova disciplina della mediazione obbligatoria, come riformata dal d.lgs. 149/2022), troverà efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023.

Nel dettaglio:

  • quanto al nuovo art. 5-ter, d.lgs. 28/2010, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 41, d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023 (l. 197/2022, art. 1, comma 380), le novità introdotte, per quanto qui rileva, dall’art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 149/2022 cit. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023;
  • quanto al novellato art. 71-quater disp. att. c.p.c., alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 41, d.lgs. 149/2022, come novellato dal c.d. PNRR 3 (d.l. 13/2023), le novità introdotte, per quanto qui rileva, dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 149/2022 cit. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2023 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

24 febbraio 2023

7/23. Impugnazione di delibera condominiale: tollerabile un margine di scostamento fra oggetto della citazione e della domanda di mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2023)

=> Tribunale di Roma, 2 gennaio 2023 

Quanto alla censura di non corrispondenza dei motivi di impugnazione al deliberato dedotti in citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza di mediazione occorre precisare che in tema di impugnazione di delibera assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell'invitato attengono (i) alla delibera che si intende impugnare (ii) all'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in quanto è tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione e quello dell'istanza di mediazione.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma
Sentenza
2 gennaio 2023

Omissis

Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c.

Sostiene il Condominio che parte attrice, presente in assemblea, avrebbe dovuto impugnare la delibera entro la data del 15 novembre 2020 a nulla valendo la mediazione svolta in quanto l'istanza di mediazione sarebbe stata notificata al Condominio omissis in persona dell'amministratore p.t. senza indicare il nominativo dell'amministratore in carica ed inoltre non vi sarebbe coincidenza tra i motivi di impugnazione dedotti nell'atto di citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza.

L'eccezione va disattesa.

Nella notificazione di un atto giuridico rivolto ad un Condominio non sussiste alcuna necessità (nè esiste alcuna disposizione in tal senso) che vi sia espressa indicazione del nominativo (persona fisica) dell'amministratore essendo sufficiente il generico richiamo alla carica di rappresentanza. Ciò che rileva, invece, è che tutti gli atti giuridici rivolti al Condominio siano notificati presso il domicilio dell'amministratore in carica essendo il Condominio puro ente di gestione sfornito di personalità giuridica non dotato di una sede propria. Nella specie vi è prova che parte attrice in data 10 novembre 2020 ha inviato con PEC l'istanza di mediazione all'amministratore in carica (...) all'indirizzo (...) il quale, come attestato dal mediatore nel verbale di mediazione, ha riscontrato l'istanza inviando all'Organismo di Mediazione la comunicazione di non partecipare per volontà dell'assemblea. Vi è, altresì, prova che il verbale di mediazione si è concluso con esito negativo il 30 novembre 2020, depositato in pari data, mentre l'atto di citazione è stato notificato l'11 dicembre 2020. E' da precisare che la procedura conciliativa, instaurata con la domanda di mediazione, impedisce il decorso del termine di decadenza (30 giorni) previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare la delibera condominiale il quale torna nuovamente a decorrere (per ulteriori 30 giorni) dalla data del deposito del verbale di conciliazione negativo presso l'organismo di mediazione (art. 5, co. 6 del D.lgs. n. 28/2010).

Quanto alla censura di non corrispondenza dei motivi di impugnazione al deliberato dedotti in citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza di mediazione occorre precisare che in tema di impugnazione di delibera assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell'invitato attengono (i) alla delibera che si intende impugnare (ii) all'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in quanto è tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione e quello dell'istanza di mediazione. Nella specie, inoltre, come adeguatamente documentato da parte attrice, l'Amministratore del Condominio non riscontrava le plurime richieste inviate dall'attrice di accesso ed esame dei documenti (foglio presenze e deleghe conferite) che hanno poi costituito l'oggetto di approfondimento delle ulteriori censure. Invero l'amministratore ha concesso di prendere visione dei documenti richiesti solo in data 10 novembre 2020 e, dunque, dopo che l'attrice aveva promosso il procedimento di mediazione con la conseguenza che fino a tale momento parte attrice non è stata messa in condizione di valutare adeguatamente e specificare analiticamente al momento della presentazione dell'istanza tutte le censure al deliberato impugnato.

In sintesi la domanda giudiziale proposta è pienamente ammissibile e procedibile.

Venendo al merito, l'impugnazione è fondata e va accolta per le ragioni omissis.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Inoltre, tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione e considerata la mancata partecipazione alla mediazione del Condominio senza giustificato motivo con conseguente compromissione delle finalità proprie dell'istituto, parte convenuta va condannata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo pari al contributo unificato versato dall'attrice per il presente giudizio. 

PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede accoglie l'impugnazione ed annulla tutte le deliberazioni omissis (punti 1, 2, 3 e 4 all'o.d.g.); condanna il Condomino omissis alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in Euro 210,00 per spese vive ed Euro 4.782,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%; condannata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, il Condomino omissis al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo pari al contributo unificato versato dall'attrice per il presente giudizio. 


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 febbraio 2023

6/23. Riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022): le novità in tema di mediazione obbligatoria in materia di condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2023)

La riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022 ha interessato, in tema di mediazione, anche la materia condominiale, novellando sia il d.lgs. 28/2010, sia le Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie. 

Di seguito, le nuove norme d’interesse. 

Decreto legislativo n. 28 del 2010, art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio).

1. L'amministratore del condominio e' legittimato  ad  attivare  un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine  la conciliazione si intende non conclusa.

NOTA dell’OSSERVATORIO: articolo aggiunto dal d.lgs. 149/2022, art. 7, comma 1, lett. e)

Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, art. 71-quater. 

NOTA dell’OSSERVATORIO: articolo modificato dal d.lgs. 149/2022, art. 2, comma 2. 

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o  dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

NOTA dell’OSSERVATORIO: il d.lgs. 149/2022 ha abrogato il seguente comma: “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”.

Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

NOTA dell’OSSERVATORIO: articolo modificato dal d.lgs. 149/2022, che ha sostituito le parole “, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice” con le seguenti “secondo quanto previsto dall' articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

NOTA dell’OSSERVATORIO: il d.lgs. 149/2022 ha altresì abrogato i seguenti commi:

“Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare”. 

Per approfondimenti si veda lo speciale, a cura dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile, “MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI AL D.LGS. N. 149 DEL 2022 (ATTUATIVO DELLA L. 206/2021)”. 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

14 dicembre 2022

41/22. Simmetria tra fatti (principali) narrati in mediazione ed esposti in giudizio: la domanda di mediazione generica comporta l’improcedibilità e non interrompe le decadenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2022)

=> Tribunale di Roma, 11 gennaio 2022 

L’art. 4, d.lgs. 28/2010, comma 2 del medesimo articolo specifica che: "L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa". Il contenuto del suddetto articolo è praticamente equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli "elementi di diritto". L'applicazione di detta norma impone, quindi, una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali; diversamente, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità, per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore (l'art. 4 pretende, infatti, l'indicazione delle "ragioni della pretesa", con ciò potendosi solo intendere l'allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: come detto, l'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione di "elementi di diritto"). In particolare, l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio. In tema di mediazione c.d. obbligatoria, quindi, una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione, così come una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum o della causa petendi (come nella specie), va sanzionata con l'improcedibilità della stessa. Orbene, se è vero che per la mediazione ante causam è sempre possibile sanare l'improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione e, solo in caso di mancato (valido) esperimento di tale nuova mediazione, pronunciare l'improcedibilità della domanda, è anche vero che (fattispecie in tema di impugnazione di delibera condominiale) l’effetto interruttivo della decadenza connesso alla "comunicazione" dell’istanza di mediazione alla controparte, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all'istanza comunicata che sia simmetrica alla domanda giudiziale (tenuto conto della natura deflattiva dell'istituto della mediazione, volto ad instaurare già dinanzi al mediatore un effettivo contraddittorio sulle questioni oggetto di lite), così come l’interruzione, per una sola volta, delle decadenze; diversamente, si incentiverebbe l’uso uso meramente dilatorio della mediazione (I) (II).

(I) Si veda l’art. 4, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) Nel caso di specie l'istanza di mediazione non contiene, diversamente dalla domanda giudiziale, alcun riferimento alle singole delibere condominiali impugnate ed ai vizi ad esse imputati con la conseguenza che la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, quindi, non impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma
sentenza n. 259
11 gennaio 2022

Omissis 

Con atto di citazione omissis ha impugnato la delibera assembleare omissis.

Tanto premesso, deve ritenersi preliminare ed assorbente l'esame dell'eccepita improcedibilità della domanda e della conseguente tardività dell'impugnazione della delibera.

L'art.4 del D.Lgs. n. 28 del 2010 riguardante la mediazione dispone che: "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art.2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.". Il comma 2 del medesimo articolo specifica che: "L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa". Il contenuto del suddetto articolo è praticamente equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli "elementi di diritto".

L'applicazione di detta norma impone, quindi, una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali; diversamente, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità, per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore.

L'art. 4 pretende, infatti, l'indicazione delle "ragioni della pretesa", con ciò potendosi solo intendere - in un procedimento deformalizzato - come fatti l'allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto, come già detto, l'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione di "elementi di diritto", come invece avviene per la citazione ex art. 163 c.p.c., e per il ricorso, ex art. 414 c.p.c. (ovvero per gli atti in generale, ex art. 125 c.p.c.).

Gli accadimenti narrati in fase di mediazione, pero`, perché si possa verificare in giudizio l'esatto adempimento della condizione di procedibilità, devono essere corrispondenti, "simmetrici" a quelli che saranno poi esposti in fase processuale, per le materie obbligatorie.

Pur non richiedendosi l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale (e dell'indicazione degli elementi di diritto), l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio e ciò sia per consentire all'istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore (rafforzata dalla eventuale sanzione della improcedibilità della domanda), sia per consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale.

Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, almeno in astratto, il giudizio sulla procedibilità.

Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum o, come nel caso di specie, della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda. Orbene, se è vero che per la mediazione ante causam è sempre possibile sanare l'improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione e, solo in caso di mancato (valido) esperimento di tale nuova mediazione, pronunciare l'improcedibilità della domanda, è anche vero che nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto (e non sospeso, come ormai chiarito dalla giurisprudenza anche di questo tribunale) dalla "comunicazione" (che può essere fatta sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante) della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all'istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale, tenuto conto della natura deflattiva dell'istituto della mediazione, volto ad instaurare subito, già dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contraddittorio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito. Ed è sempre in virtù della fine della procedura che il legislatore ricollega, per una sola volta, alla mediazione l'interruzione delle decadenze. Diversamente, consentire alla parte di avvalersi del beneficio dell'impedimento delle decadenze con la mera presentazione di una "istanza" che non presenti i requisiti sopra indicati, significherebbe svilire l'istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico, in contrasto con la ratio ad esso sotteso, ed incentivare il suo uso meramente dilatorio, a beneficio di una sola parte.

Nel caso di specie l'istanza di mediazione versata in atti si presenta del tutto generica, non contiene alcun riferimento alle singole delibere impugnate ed ai vizi ad esse imputati; la domanda giudiziale, invece, contiene l'impugnativa di più deliberati (si tratta, infatti, di più delibere assunte su diversi ordini del giorno della stessa seduta) e l'esposizione, per ciascuna di essi, dei singoli vizi denunciati (contemplando, peraltro, in alcuni casi, anche censure che non si sostanziano, strictu sensu, in vizi di legittimità delle delibere).

Mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, quindi, non impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. (per cui sarebbe risultato inutile demandare alle parti una nuova mediazione che mai avrebbe potuto sanare la decadenza nella quale è incorsa la parte attrice).

Per tali ragioni, va dichiarata improcedibile la domanda e inammissibile l'impugnazione per intervenuta decadenza. Le spese, tenuto conto della novità della questione, possono essere compensate. 

PQM 

Il Tribunale omissis dichiara inammissibile la domanda attorea. Compensa le spese.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

24 novembre 2022

38/22. Istanza di mediazione, indicazione esaustiva degli elementi di diritto, non necessità: procedibile la domanda giudiziale in caso di mediazione avente ad oggetto gli stessi fatti dedotti in giudizio e la medesima pretesa (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2022)

=> Tribunale di Firenze, 11 aprile 2022 

Ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 28/2010, l'istanza di mediazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa al fine di consentire alle parti di poter raggiungere un accordo conciliativo: in particolare, il contenuto di tale norma non può considerarsi equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c. e, quindi, non richiede l'indicazione esaustiva degli elementi di diritto come negli atti processuali (nella specie il Giudice afferma che l'eccezione avanzata dal condominio convenuto avente ad oggetto l’improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 28/2010 per la mancata corrispondenza tra l'oggetto e le ragioni della pretesa indicati nella stessa e quelli indicati nella domanda di mediazione risulta infondata e deve essere disattesa, tenuto conto che la mediazione proposta dalle parti attrici aveva ad oggetto gli stessi fatti dedotti in giudizio e la medesima pretesa, ovvero l'impugnazione delle delibere condominiali ivi indicate al fine di vederne dichiarata l'invalidità ex art. 1137 c.c.) (I) (II).

(I) Si veda l’art. 4, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) In senso conforme il Giudicante richiama Trib. Roma 11.1.2022.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Firenze
sentenza n. 1052
11 aprile 2022

Omissis 

Sulle eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità della domanda attrice.

La prima questione che deve essere affrontata, in punto di rito, concerne l'eccezione avanzata dal condominio convenuto avente ad oggetto l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 28/2010 per la mancata corrispondenza tra l'oggetto e le ragioni della pretesa indicati nella stessa e quelli indicati nella domanda di mediazione.

L'eccezione risulta infondata e deve essere disattesa, tenuto conto che la mediazione proposta dalle parti attrici aveva ad oggetto gli stessi fatti dedotti in giudizio e la medesima pretesa, ovvero l'impugnazione delle delibere condominiali ivi indicate al fine di vederne dichiarata l'invalidità ex art. 1137 c.c..

Dall'analisi della domanda di mediazione presentata dalle attrici, prodotta dalle stesse sub doc. 23, nella quale le stesse hanno indicato quale oggetto della controversia l'”impugnazione delle delibere del condominio omissis del 14 giugno e 25 giugno 2018 aventi ad oggetto opere di straordinaria manutenzione ai lastrici di proprietà degli istanti e la relativa ripartizione” con l'aggiunta dell'inciso, redatto a mani “l'Assemblea del 14 è stata rinviata senza riconvocazione al 25/6/2018”, emerge che l'oggetto della controversia avanzata dalle odierne attrici era costituito dall'impugnazione delle delibere condominiali ivi indicate e tale circostanza trova effettivamente corrispondenza nell'atto di citazione, con cui le attrici hanno impugnato le delibere in questione ai sensi dell'art. 1137 c.c. al fine di sentirne dichiarata l'invalidità sotto il profilo della correttezza del criterio di ripartizione delle relative spese ivi deliberato.

D'altronde, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 28/2010 gli atti compiuti in sede di mediazione non sono soggetti a particolari formalità e, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 28/2010, l'istanza di mediazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa al fine di consentire alle parti di poter raggiungere un accordo conciliativo: in particolare, il contenuto di tale norma non può considerarsi equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c. e, quindi, non richiede l'indicazione esaustiva degli elementi di diritto come negli atti processuali (Trib. Roma 11.1.2022).

Pertanto, fin dal ricevimento della domanda di mediazione, l'odierno convenuto aveva avuto piena cognizione dei fatti di causa e delle delibere che le odierne attrici avevano intenzione di impugnare con la successiva azione.

D'altro canto, la circostanza che nel proprio atto di citazione le attrici non abbiano espressamente citato tra i motivi di invalidità della delibera impugnata la mancata riconvocazione dell'assemblea, rinviata, del 25.6.2018, come lamentato da parte convenuta, non contraddice quanto sopra, trattandosi di una specificazione dei fatti di causa, come confermato dalla lettura della delibera in questione.

Tanto premesso, nel caso di specie deve quindi ritenersi rispettata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, D.Lgs. 28/2010 e la domanda attorea, quindi, validamente proposta.

Per l'effetto della tempestiva e valida proposizione della domanda di mediazione da parte delle attrici, anche l'eccezione di inammissibilità della domanda (per essere stata tardivamente proposta ai sensi dell'art. 1137, comma 2 c.c.) deve essere rigettata; infatti, l'introduzione del procedimento di mediazione in questione, avvenuta il 3 luglio del 2018, come documentalmente provato, ha validamente interrotto il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, comma 2 c.c., decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione della deliberazione e, per i condomini dissenzienti o astenuti, dalla data della sua approvazione, e tale termine ha ripreso a decorrere a partire dal 03.07.2018 (ore 9,55), a seguito della conclusione della mediazione con esito negativo per la mancata comparizione del convenuto: di conseguenza, l'atto di citazione, notificato via pec in data 01.08.2018, risulta tempestivamente proposto anche in relazione ai lamentati profili di annullabilità della delibera impugnata.

Nel merito.

Sulla delibera del 14.6.2018.

Le domande di annullamento/nullità avanzate dalle attrici con riguardo alla delibera del 14.6.2018 sono rigettate in quanto omissis.

Sulla delibera del 25.06.2018.

Il primo motivo di impugnazione – relativo alla mancata convocazione e partecipazione all' assemblea del 25.6.2018 di tutti i condomini aventi diritto ex art. 1136 comma 6 c.c. e, nello specifico, di tutti i proprietari delle unità immobiliari servite dal lastrico solare per lo scolo e lo sfiato degli impianti ivi ubicati – non viene accolto.

Infatti, indipendentemente da ogni osservazione in relazione all'unicità o autonomia delle delibere impugnate, le odierne attrici – che sono state regolarmente avvisate per entrambe le assemblee del 14.6.2018 e 24.6.2018 - non possono dolersi della mancata convocazione di altri condomini rispetto ai quali non sono legittimate ad agire.

Premesso che l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni condominiali (SS.UU. n. 4806/2005; Cass. n. 10338/2014; Cass. n. 14786/2006), in materia trova applicazione il disposto dell'art. 1441 c.c., ai sensi del quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse lo stesso è stabilito dalla legge (Cass. n. 8520/2017; Cass. n. 23902/2016; Cass. n. 10338/2014).

Di conseguenza, come più volte chiarito dalla giurisprudenza in materia, la legittimazione ad impugnare la delibera condominiale per il vizio relativo alla mancata convocazione e partecipazione spetta ai soli condomini pretermessi; soltanto i condomini non ritualmente convocati sono titolari dell'interesse all'impugnazione della stessa (Cass. n. 8520/2017; Cass. n. 23902/2016; Cass. n. 10338/2014), con la conseguenza che “il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, modificato dalla l. 11 dicembre 2002, n. 220” (ex multis, Cass. n. 10071/2020, Cass. n. 9082/2014; Cass n. 220/2012).

Il criterio adottato dall'assemblea del 25.6.2018 per ripartire le spese è corretto.

La ripartizione delle spese in ragione di un terzo a carico delle proprietà titolari di diritti esclusivi sui lastrici e di due terzi delle proprietà sottostanti in relazione alle sole parti strutturali del lastrico solare ed ai suoi elementi costitutivi, quali la guaina di impermeabilizzazione, nonché agli elementi accessori funzionalmente collegati, quali la pavimentazione, è conforme all'art. 1126 c.c. ; parimenti corretta è la delibera nella parte in cui imputa le spese relative alla demolizione e ricostruzione delle fioriere a carico esclusivo delle proprietà Ba.-Ba. e Su.-Sa., tenendo a mente il principio per cui la spesa va suddivisa tenendo conto dell'uso (esclusivo) che del bene (che nella specie è da ritenersi incidenter tantum di proprietà privata) fanno le attrici e del maggior godimento del lastrico di cui beneficeranno le attrici.

In un condominio il lastrico di copertura di una determinata dell'edificio condominiale ha la funzione, oltre che di copertura di tale parte, anche di raccolta delle acque di scolo di altre parti dell'edificio deve ritenersi destinato a servire anche queste ultime, con la conseguenza che le relative spese di riparazione e rifacimento, qualora il relativo uso non sia comune a tutti i condomini, sono da ripartire secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. (ex multis, Cass. n. 1977/2017).

Le spese processuali e di CTU seguono la soccombenza. 

PQM 

Il Tribunale di Firenze omissis rigetta le domande attrici e conferma le delibere condominiali del 14.06.2018 e del 25.06.2018. Liquida le spese processuali di parte convenuta in euro 4.835 per compenso professionale, oltre le spese vive documentate e gli accessori di legge (iva e cap) e rimborso forfettario del 15%, ponendole a carico solidale delle attrici, così come le spese di CTU già liquidate. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

22 giugno 2021

29/21. Condominio, mediazione, organismo territorialmente incompetente: improcedibilità della domanda (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2021)

=> Tribunale Foggia, 12 gennaio 2021 

L’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c., al comma 2, statuisce esplicitamente che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”. In altre parole, la norma riconnette inequivocabilmente la sanzione della inammissibilità alla ipotesi in cui la domanda di mediazione venga inoltrata ad un organismo territorialmente incompetente. Pertanto, se la domanda di mediazione è stata depositata presso un organismo incompetente, tanto basta a ritenere la formulata domanda inammissibile, a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta. A tale esito è connessa la declaratoria di improcedibilità della domanda, non potendo ritenersi validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione (I).  

(I) Si veda La mediazione nella riforma del condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 131/2012).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale Foggia
Sentenza n. 58
12 gennaio 2021

Omissis 

Deve essere dichiarata, in conformità a quanto sostenuto dal procuratore del condominio convenuto fin dalla comparsa di costituzione e risposta, cessata la materia del contendere.

Invero, è documentato in atti che con delibera del 7 novembre 2013 l’assemblea condominiale ha provveduto a chiarire la portata della statuizione di cui al punto 4 della delibera del 23 maggio 2013, qui impugnata, specificando che “la medesima ha inteso annullare e porre nel nulla la delibera del 14-07-2011 solo nella parte in cui autorizzava il risarcimento, in forma transattiva, dei danni reclamati dal sig. X, ponendosi perciò in contrasto con la validissima e unanime deliberazione sul medesimo argomento precedentemente assunta dall’assise condominiale in data 28-06-2011, che – com’è noto – respinse la richiesta risarcitoria del sig. X, ritenendola del tutto infondata. in sostanza, è da ribadirsi che l’assemblea si è pronunciata a favore del definitivo ripristino della decisione presa al punto 4) del verbale del 28-06-2011”.

Va a tal riguardo richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. 8/06/2020 n. 10847; 11/08/2017, n. 20071; 10/02/2010, n. 2999; 28/06/2004, n. 11961) rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese (a differenza, peraltro, di quello che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell’art. 2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, il quale dispone che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società”) ad una valutazione di soccombenza virtuale.

La cessazione della materia del contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

Poiché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377, comma 8, c.c. è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia identico contenuto, e cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. 9.12.1997, n. 12439; 30.12.1992, n. 13740; 19.04.1988, n. 3069): ciò che è avvenuto nel caso in esame.

Ciò posto, ritiene il tribunale che, alla luce di un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, ricorrano i presupposti per disporre una integrale compensazione delle spese di lite.

Ed invero, per come emerge nel riportato svolgimento processuale, con ordinanza resa all’udienza del 21 ottobre 2014, l’allora giudice istruttore delegò alle parti la procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010.

È noto che, per effetto della delega, la mediazione, al pari di quella obbligatoria, diviene condizione di procedibilità della domanda, avvertimento, peraltro, espressamente contenuto nella precitata ordinanza.

In materia di condominio, in particolare, occorre coordinare la disciplina dettata dall’art. 4, comma 1, del D.lgs. cit. con la previsione di cui all’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c., ratione temporis applicabile alla presente controversia, che al comma 2, statuisce esplicitamente che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato” (id est nella specie Y).

In altre parole, la norma riconnette inequivocabilmente la sanzione della inammissibilità alla ipotesi in cui la domanda di mediazione venga inoltrata ad un organismo territorialmente incompetente.

Ebbene, nella specie risulta ex actis che la domanda di mediazione sia stata depositata presso l’Organismo omissis e, dunque, presso un organismo incompetente ai sensi della disposizione poc’anzi richiamata.

Tanto basta, per quanto sopra detto, a ritenere la formulata domanda inammissibile, a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta in Y.

A tale esito è connessa la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, non potendo ritenersi validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione delegata.

Tuttavia, la valutazione della condotta del condominio che ha partecipato alla procedura di mediazione, senza nulla eccepire in ordine alla incompetenza dell’organismo adito, formulando finanche una proposta transattiva non accettata dalla controparte, salvo poi a sollevare la questione alla prima udienza successiva, integra senz’altro un giusto motivo - alla luce della rilettura offerta dal Giudice delle Lecce con la sentenza n. 77/2018, a mezzo della quale è stato affermato che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell’art. 92 c. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità – per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite e non Procedimento - Sentenza - Pag. 4 trarre conseguenze in sfavore dell’attore per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. 

PQM

Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Donatella Cennamo in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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