=> Tribunale di Roma, 2 gennaio 2023
Quanto alla censura di non corrispondenza dei motivi di impugnazione
al deliberato dedotti in citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza di
mediazione occorre precisare che in tema di impugnazione di delibera assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza
di mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell'invitato
attengono (i) alla delibera che si intende impugnare (ii)
all'enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s'intende
richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione (iii)
alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in quanto è tollerabile
un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione e quello dell'istanza
di mediazione.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c.
Sostiene il Condominio che parte attrice, presente in assemblea, avrebbe
dovuto impugnare la delibera entro la data del 15 novembre 2020 a nulla valendo
la mediazione svolta in quanto l'istanza di mediazione sarebbe stata notificata
al Condominio omissis in persona
dell'amministratore p.t. senza indicare il nominativo dell'amministratore in
carica ed inoltre non vi sarebbe coincidenza tra i motivi di impugnazione
dedotti nell'atto di citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza.
L'eccezione va disattesa.
Nella notificazione di un atto giuridico rivolto ad un Condominio non
sussiste alcuna necessità (nè esiste alcuna disposizione in tal senso) che vi
sia espressa indicazione del nominativo (persona fisica) dell'amministratore
essendo sufficiente il generico richiamo alla carica di rappresentanza. Ciò che
rileva, invece, è che tutti gli atti giuridici rivolti al Condominio siano
notificati presso il domicilio dell'amministratore in carica essendo il
Condominio puro ente di gestione sfornito di personalità giuridica non dotato
di una sede propria. Nella specie vi è prova che parte attrice in data 10
novembre 2020 ha inviato con PEC l'istanza di mediazione all'amministratore in
carica (...) all'indirizzo (...) il quale, come attestato dal mediatore nel
verbale di mediazione, ha riscontrato l'istanza inviando all'Organismo di
Mediazione la comunicazione di non partecipare per volontà dell'assemblea. Vi
è, altresì, prova che il verbale di mediazione si è concluso con esito negativo
il 30 novembre 2020, depositato in pari data, mentre l'atto di citazione è
stato notificato l'11 dicembre 2020. E' da precisare che la procedura
conciliativa, instaurata con la domanda di mediazione, impedisce il decorso del
termine di decadenza (30 giorni) previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare la
delibera condominiale il quale torna nuovamente a decorrere (per ulteriori 30
giorni) dalla data del deposito del verbale di conciliazione negativo presso
l'organismo di mediazione (art. 5, co. 6 del D.lgs. n. 28/2010).
Quanto alla censura di non corrispondenza dei motivi di impugnazione al
deliberato dedotti in citazione rispetto a quelli indicati nell'istanza di
mediazione occorre precisare che in tema di impugnazione di delibera
assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell'istanza di
mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell'invitato attengono (i)
alla delibera che si intende impugnare (ii) all'enunciazione del provvedimento
(nullità o annullabilità) che s'intende richiedere al giudice in ipotesi di
fallimento della conciliazione (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di
impugnazione in quanto è tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto
della citazione e quello dell'istanza di mediazione. Nella specie, inoltre,
come adeguatamente documentato da parte attrice, l'Amministratore del
Condominio non riscontrava le plurime richieste inviate dall'attrice di accesso
ed esame dei documenti (foglio presenze e deleghe conferite) che hanno poi
costituito l'oggetto di approfondimento delle ulteriori censure. Invero
l'amministratore ha concesso di prendere visione dei documenti richiesti solo
in data 10 novembre 2020 e, dunque, dopo che l'attrice aveva promosso il
procedimento di mediazione con la conseguenza che fino a tale momento parte
attrice non è stata messa in condizione di valutare adeguatamente e specificare
analiticamente al momento della presentazione dell'istanza tutte le censure al
deliberato impugnato.
In sintesi la domanda giudiziale proposta è pienamente ammissibile e
procedibile.
Venendo al merito, l'impugnazione è fondata e va accolta per le ragioni
omissis.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Inoltre, tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione e considerata la mancata partecipazione alla mediazione del Condominio senza giustificato motivo con conseguente compromissione delle finalità proprie dell'istituto, parte convenuta va condannata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo pari al contributo unificato versato dall'attrice per il presente giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede accoglie l'impugnazione ed annulla tutte le deliberazioni omissis (punti 1, 2, 3 e 4 all'o.d.g.); condanna il Condomino omissis alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in Euro 210,00 per spese vive ed Euro 4.782,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%; condannata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010, il Condomino omissis al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo pari al contributo unificato versato dall'attrice per il presente giudizio.