=> Tribunale di Roma, 29 maggio 2014
È un’aporia affermare che
ogni qualvolta la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l’ha
convocata in mediazione, e pertanto inutile la sua partecipazione
all’esperimento di mediazione, essa sia validamente dispensata dal comparirvi.
Così ragionando, infatti, sussisterebbe sempre in ogni causa un giustificato
motivo di non comparizione. La ragione d’essere della mediazione si fonda
proprio sulla esistenza di un contrasto di opinioni, di vedute, di volontà,
di intenti, di interpretazioni etc., che il mediatore esperto tenta di
sciogliere favorendo l’avvicinamento delle posizioni delle parti fino al
raggiungimento di un accordo amichevole.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 18/2015
Tribunale di Roma
Sezione XIII
sentenza
29 maggio 2014
Omissis
Le conseguenze della mancata
partecipazione del convenuto ritualmente convocato al procedimento di
mediazione attivato dall’attore su disposizione del giudice ex art. 5 co. II°
decr. lgsl. 28/10 comma (mediazione demandata).
L’art.8 co.IV° bis prima parte del decr. lgsl. 28/2010 relativamente
alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione prevede che il giudice può desumere argomenti di prova nel
successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
La norma si applica a differenza della seconda parte dell’art. 8 co.IV°
bis (relativa al contributo unificato) che riguarda solo le parti costituite, a
tutte le parti.
La (in)sussistenza di un
giustificato motivo per non aderire, non presentandosi, all’ incontro di
mediazione.
Quanto al giustificato motivo addotto dall’assicurazione per non aderire
alla disposizione del giudice emessa ai sensi dell’art.5 co.II° (che per
l’attore non è più un invito, per quanto autorevole,come previsto dalla
previgente norma, ma un ordine, presidiato com’è dalla improcedibilità della
domanda in caso di inottemperanza), l’affermazione avente ad oggetto la
ritenuta congruità delle somme già versate, non può essere condivisa.
Traslando tale ragionamento in generale si potrebbe infatti affermare
che ogni qualvolta la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l’ha
convocata in mediazione (come in questo caso), e pertanto inutile la sua
partecipazione all’esperimento di mediazione, essa sia validamente dispensata
dal comparirvi.
L’esponente non si avvede nell’aporia in cui incorre posto che così
ragionando sussisterebbe sempre in ogni causa un giustificato motivo di non
comparizione, se è vero com’è vero che se la controparte condividesse la tesi
del suo avversario la lite non potrebbe neppure insorgere e se insorta verrebbe
subito meno. La ragione d’essere della mediazione si fonda proprio sulla
esistenza di un contrasto di opinioni, di vedute, di volontà, di intenti, di
interpretazioni etc., che il mediatore esperto tenta di sciogliere favorendo
l’avvicinamento delle posizioni delle parti fino al raggiungimento di un
accordo amichevole.
In questo caso poi l’assicuratore aveva una doppia ragione per
partecipare alla mediazione: da una parte la sussistenza dell’usuale conflitto
di opinioni fra le parti che in questo caso verteva sulla sussistenza o meno
dell’esatto adempimento dell’obbligo risarcitorio ritenuto sussistente
dall’assicurazione ed insussistente dall’attore.
Dall’altra la circostanza che il giudice aveva evidentemente (come
suggeriva il contenuto della coeva proposta ex art.185 bis) esaminato gli atti,
studiato le posizioni delle parti, ed infine effettuata una delibazione che, in
relazione alle circostanze tutte indicate dal secondo comma dell’art.5 decr.
lgsl.28/2010, lo aveva convinto della utilità di un percorso di mediazione
nell’ambito del quale le parti avrebbero potuto approfondire le rispettive
posizioni fino al raggiungimento di un accordo per entrambe vantaggioso.
Omissis
Roma lì 29.5.2014
Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.