Va preliminarmente respinta
l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte
convenuta sul presupposto che nel caso di specie fosse obbligatorio il previo esperimento del procedimento di
mediazione, giacché la natura della controversia esula dal novero di quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, venendo in rilievo domanda di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità degli Istituti di
credito convenuti per avere operato un'illegittima
segnalazione del nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 24/2020
Tribunale di Roma
Sentenza n. 23664
10 dicembre 2019
Omissis
La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della
domanda sollevata dalla parte convenuta sul presupposto nel caso di specie
fosse obbligatorio il previo esperimento del procedimento di mediazione,
giacché la natura della controversia esula dal novero di quelle previste
dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, venendo in rilievo domanda di risarcimento del
danno derivante dalla responsabilità degli Istituti di credito convenuti per
avere operato un'illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Quanto all'ulteriore eccezione di rito, si è già disposto in sede di
istruzione della causa in ordine al mutamento del rito, dato che il giudizio
era stato erroneamente introdotto nelle forme previste dall'art. 10 del D. Lgs.
150/2011 in difetto dei presupposti.
La domanda risarcitoria è stata fondata sull'assunto che la Banca omissis e successivamente la omissis avessero illegittimamente
mantenuto la segnalazione del nominativo della omissis in Centrale Rischi “a sofferenza”, in difetto dei presupposti,
dato che una precedente posizione debitoria della medesima era stata definita a
seguito di intervenuta transazione e la Banca omissis aveva prestato il proprio assenso alla cancellazione
dell'ipoteca giudiziale iscritta in data omissis.
Invero, tale presupposto è risultato del tutto privo di riscontro
probatorio all'esito dell'istruttoria omissis.
Neppure alcuna prova dell'eventuale condotta negligente delle convenute può
trarsi dal contenuto delle missive che le convenute hanno rispettivamente
inviato all'attrice in data omissis,
giacché in esse è fatto riferimento del tutto generico all'intervenuta
cancellazione di una pregressa segnalazione a sofferenza senza alcuna
specificazione della data in cui essa fosse intervenuta.
Ne discende che la pretesa risarcitoria risulta del tutto sfornita di
prova nell'an.
Per tali ragioni, la domanda è respinta.
In ragione della soccombenza, la parte attrice va condannata al
pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nei confronti delle
convenute nella complessiva misura di euro 12.000 per compensi professionali,
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, così decide: respinge le domande proposte dalla parte attrice;
condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle
spese del procedimento, che liquida complessivi euro 12.000, per compensi
professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per
legge.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.