=> Tribunale di Monza, 12 dicembre 2019
La fattispecie avente ad oggetto il mancato pagamento
degli emolumenti dell'amministratore di condominio per l'attività prestata non
ricade tra le controversie relative a “materia di condominio” ex art. 5 del d.lgs.
28/2010. Deve essere
rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata per il mancato
esperimento della mediazione civile obbligatoria (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 25/2020
Tribunale di Monza
Sentenza
12 dicembre 2019
Omissis
omissis ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo omissis emesso omissis a favore del omissis
per il pagamento della somma di € omissis,
oltre interessi, quale compenso per l'attività di amministratore del suddetto
Condominio.
A sostegno dell'opposizione il Condominio omissis eccepiva in via pregiudiziale il mancato esperimento della
mediazione civile obbligatoria, nel merito la carenza di prova scritta del
credito e la sua inesistenza, nonché l'inadempimento del omissis alle proprie obbligazioni. L'opponente, pertanto, chiedeva
in via preliminare che non fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto e che le parti fossero rimesse davanti al competente
organismo per il tentativo obbligatorio di mediazione, nel merito che il
decreto ingiuntivo fosse revocato, in via subordinata che fosse accertato e
dichiarato che con il pagamento della somma di € omissis nulla era ancora dovuto al omissis, in via di mero subordine che fossero ridotte le somme
eventualmente ancora dovute nel limite del giusto e del provato.
Si costituiva omissis
chiedendo in via preliminare che fosse rigettata l'eccezione di improcedibilità
per non essere la presente questione afferente a rapporti condominiali e nel
merito che il decreto ingiuntivo fosse confermato.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in
decisione.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità
dell'azione sollevata dall'opponente per il mancato esperimento della
mediazione civile obbligatoria. La fattispecie di cui è causa ha come oggetto
il mancato pagamento degli emolumenti dell'amministratore del Condominio per
l'attività prestata e non ricade tra le controversie relative a “materia di
condominio” ex art. D.Lgs n. 28/2010.
Nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Condominio omissis, merita accoglimento omissis non risultando provata la
pretesa creditoria avanzata dal omissis,
l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
PQM
Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal omissis; revoca il decreto ingiuntivo omissis; condanna omissis al pagamento in favore del Condominio omissis, della somma di € omissis
per anticipazioni e della somma di € omissis
per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.