DIRITTO D'AUTORE


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26 aprile 2012

76/12. Mediazione obbligatoria, applicazione, notifica, perfezionamento (Osservatorio Mediazione Civile n. 76/2012)

=> Trib. Torino 27 dicembre 2011

Ex art. 149 c.p.c., costituisce principio di valenza generale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, la scissione degli effetti della notifica per notificante e notificando, sicché per qust'ultimo la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto, mentre per il primo opera l'anticipazione degli effetti al momento della consegna all'ufficiale giudiziario; la scissione non esclude ovviamente che il procedimento notificatorio debba comunque perfezionarsi affinché ne derivino gli effetti che la legge vi fa discendere, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante effetti pregiudizievoli per causa a lui non imputabile. (1) (2)

L'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, costituisce un mutamento della modalità di accesso alla giurisdizione previsto da una norma di legge, che in difetto di specifica previsione mediante norma transitoria, non può applicarsi retroattivamente rispetto al momento in cui il notificante ha compiuto quanto in suo potere (consegna all'ufficiale giudiziario) per radicare il giudizio; diversamente opinando, l’attore sarebbe privato della facoltà di valutare preventivamente, nel momento in cui intraprende l’azione giudiziaria, i costi e i tempi del giudizio, con assoggettamento ad un diverso regime processuale, in dipendenza da eventi esterni e casuali e non rientranti nella sua sfera di disponibilità. Tale soluzione interpretativa, oltre che compatibile con il dato letterale (l'art. 24 parla di processi iniziati), pare altresì in linea con l'art. 30 Reg. C.E. 44/2001. (3)

(1) In senso conforme si veda da ultimo Corte Cost. n. 3 del 2010.

(2) Si veda art. 149 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 

(3) L'art. 30 Reg. C.E. 44/2001 dispone che ai fini della litispendenza internazionale un giudice è considerato adito quando l'autorità competente per la notificazione riceve l’atto da notificare.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 76/2012

Tribunale di Torino
Sezione IV civile
27 dicembre 2011
Ordinanza

Omissis

Il GI designato in sostituzione del dott. Marco Ciccarelli

letto il ricorso con cui parte attrice domanda la revoca dell'ordinanza 6.10.2011 con cui è stata confermata la precedente ordinanza 20.07.2011 di assegnazione del termine ex art. 5 D.lgs. 28/2010 per la proposizione della domanda di mediazione, trattandosi di causa in materia di responsabilità medica;

ritenute condivisibili le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza atteso che:

in adesione all'orientamento espresso dalla giurisprudenza (da ultimo Corte Cost. 3/2010) e fatto proprio dal legislatore (art. 149 c.p.c.), costituisce principio di valenza generale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, la scissione degli effetti della notifica per notificante e notificando, sicché per qust'ultimo la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto (ricevimento della raccomandata o decimo giorno dalla spedizione) mentre per il primo opera l'anticipazione degli effetti al momento della consegna all'ufficiale giudiziario;

la scissione non esclude ovviamente che il procedimento notificatorio debba comunque perfezionarsi affinché ne derivino gli effetti che la legge vi fa discendere, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante effetti pregiudizievoli per causa a lui non imputabile;

ora, l'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, costituisce un mutamento della modalità di accesso alla giurisdizione previsto da una norma di legge, che in difetto di specifica previsione mediante norma transitoria, non può applicarsi retroattivamente rispetto al momento in cui il notificante ha compiuto quanto in suo potere (consegna all'ufficiale giudiziario) per radicare il giudizio;

diversamente opinando, l'attore sarebbe privato della facoltà di valutare preventivamente, nel momento in cui intraprende l'azione giudiziaria ponendo in essere tutti gli atti in suo potere per radicarla, i costi e i tempi del giudizio, con assoggettamento ad un diverso regime processuale, in dipendenza da eventi esterni e casuali e non rientranti nella sua sfera di disponibilità (compimento degli atti di competenza dell'ufficiale giudiziario o postale);

tale conseguenza costituisce indubbiamente – quantomeno sotto il profilo dell'incertezza cui l'attore è sottoposto – conseguenza pregiudizievole, ricorrendo la stessa ratio rispetto a quella sottesa ai ripetuti recenti interventi giurisprudenziali e normativi;

anche in questo caso evidentemente la scissione della decorrenza degli effetti non esclude che il provvedimento notificatorio debba counque perfezionarsi affinché ne derivino gli effetti, tra cui ovviamente la pendenza della lite che dal perfezionamento della notifica non può prescindere, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante decadenze o effetti pregiudizievoli non dipendenti dalla sua volontà;

tale soluzione interpretativa, oltre che compatibile con il dato letterale (l'art. 24 parla di processi iniziati) e conforme ad una lettura costituzionalmente orientata, pare altresì in linea con l'art. 30 Reg. C.E. 44/2001 a norma del quale – ai fini della litispendenza internazionale un giudice è considerato adito quando l'autorità competente per la notificazione riceve l'atto da notificare: la disposizione costituisce ancora una volta espressione del principio generale per cui, salva espressa disposizione di legge, le attività che sfuggono al potere di controllo del notificante non possono rilevare ai fini di determinare effetti processuali (quali il rito applicabile), fermo restando che gli effetti si produrranno solo al perfezionarsi del procedimento notificatorio (non potendo comunque aversi litispendenza se poi il procedimento notificatorio non viene completato);

ritenuto dunque che debba essere revocata la precedente ordinanza di assegnazione dei termini ex art. Dl. Lgs. 5/2010, non applicabile nella specie, e dato atto dell'istanza delle parti di assegnazione dei temrini ex art. 183 c.p.c.;

PQM

revoca l'ordinanza depositata il 20.07.2011 (e la successiva ordinanza 6.10.2011 di conferma della precedente);

assegna i seguenti termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Decorrenti dal 15.1.2012:
- termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni medesime nonché per l'indicazioni dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria;
invitando le parti a specificare i capitoli di prova su cui ciascun testimone deve essere sentito e a fornire nelle memorie eventuali indicazioni sul calendario del processo ex art. 81 bis disp. Att. c.p.c.;

fissa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 22.5.2012 ore 11;

autorizza il ritiro dei fascicoli di parte con termine per deposito unitamente all'ultima memoria.

Si comunichi alle parti
Torino 27 dicembre 2011
Il Giudice
Dott.ssa Anna Castellino

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 marzo 2012

50/12. Mediazione obbligatoria, citazione, notificazione, perfezionamento, sfera di conoscenza del destinatario (Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2012)


=> Trib. Campobasso, 4 gennaio 2012

In tema di mediazione obbligatoria (1), è improcedibile la domanda azionata qualora la citazione (2) introduttiva sia stata consegnata all'ufficiale giudiziario in data anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui si discute, ma il procedimento di notificazione si è perfezionato (3) in data successiva a tale evento (caso di controversia in materia di contratti bancari: domanda di condanna dell’istituto bancario alla restituzione della somma derivante dalla illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici sul conto corrente e dall’applicazione di spese non dovute).


(2) Sull’atto di citazione e sugli effetti della sua notificazione si veda G. Spina, commento all’art. 163 c.p.c. in L. Viola (a cura di), Codice di procedura civile (con schemi, commenti di dottrina e giurisprudenza, formulario), Cedam, 2011.

(3) In merito alle argomentazioni in base alle quali per la pendenza della lite deve aversi riguardo momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato si vada, tra le altre, Corte cost. sent. n. 477 del 2002.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2012

Tribunale di Campobasso
4 gennaio 2012
 Sentenza

…Omissis…

Con atto di citazione notificato il 23 marzo 2011 il signor P.G. conveniva in giudizio la Unicredit S.p.A. onde ottenerne la condanna alla restituzione di Euro 49.144,45 quale somma derivante dalla illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici sul conto corrente e dalla applicazione di spese non dovute.

Si costituiva la Banca convenuta eccependo in via del tutto preliminare l'improcedibilità della domanda per essere stato notificato l'atto introduttivo successivamente all'entrata in vigore della disciplina sulla mediazione obbligatoria.

Le parti venivano invitate a concludere sulla questione preliminare all'udienza del 22.12.2011.

Il Tribunale è chiamato a verificare in questa sede la sussistenza di una delle condizioni dell'azione proposta in considerazione della circostanza che la citazione introduttiva è stata consegnata all'ufficiale giudiziario in data anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui si discute, ma che il procedimento di notificazione si è perfezionato in data successiva a tale evento.

Considerato che il giudizio introdotto dall'attore concerne una controversia in materia di contratti, per la quale l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, osserva quanto segue.

Va premesso in linea generale e di principio che i processi introdotti con citazione si considerano pendenti al momento della notificazione della citazione e che ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all'ufficiale giudiziario, ma è necessario che l'atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicchè - per la pendenza della lite - deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato.

Tale affermazione trova conforto nei percorsi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in tema di litispendenza e continenza di cause, per cui "ai fini dell'applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario, momento, quest'ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell'esclusione di eventuali decadenze per il notificante" (cfr., in tal senso, Cass., ord. 20/04/2006, n. 9181; Cass., ord. 16/12/2005, n. 27710).

Va quindi rilevato che l'assunto difensivo della parte attrice, nella parte in cui pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario, non può che ritenersi infondato.

Di conseguenza va accolta l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e dichiarata l'improcedibilità della domanda azionata.

Considerata la natura interpretativa della questione e la novità della stessa, compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale di Campobasso pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, rigettata ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

dichiara improcedibile la domanda;

compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 febbraio 2012

39/12. Mediazione obbigatoria, entrata in vigore: in caso di litisconsorzio necessario conta la prima notificazione perfezionatasi (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2012)

è Trib. Vasto 9 ottobre 2011

Non è fondato l’assunto secondo cui si pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica della citazione è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario (1) (2).

Ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all’ufficiale giudiziario, ma è necessario che l’atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicché per la pendenza della lite (e dunque anche in tema di applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 28 del 2010) deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato (3).

Atteso che nel caso di specie ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui il giudizio deve considerarsi pendente al momento in cui si è perfezionata la prima notificazione (4), perfezionatasi nei confronti di alcuni convenuti, mediante consegna a mani proprie (ex art. 138 c.p.c.), sin dal 18.03.2011, è a tale data che bisogna far riferimento per individuare il momento di instaurazione del giudizio (epoca anteriore alla entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/10 che impongono il ricorso alla mediazione).


(1) Cfr. art. 24 d.lgs. n. 28 del 2010. Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Sull’atto di citazione e sugli effetti della sua notificazione si veda G. Spina, commento all’art. 163 c.p.c. in L. Viola (a cura di), Codice di procedura civile (con schemi, commenti di dottrina e giurisprudenza, formulario), Cedam, 2011.

(3) In senso conforme si veda Corte cost. n. 477 del 2002, Cass. n. 9181 del 2006, Cass. n. 27710 del 2005.

(4) In senso conforme si veda Cass. n. 8913 del 1998.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2012

Tribunale di Vasto
9 ottobre 2011

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;

letti gli atti e la documentazione di causa;

rilevato che il giudizio introdotto dall’attore concerne una controversia in materia di divisione ereditaria, per la quale l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

rilevato, altresì, che la difesa dei convenuti … (omissis), ha tempestivamente sollevato una preliminare eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della procedura di mediazione;

che parte attrice ha contestato la fondatezza della avversaria eccezione di improcedibilità, assumendo di aver notificato la citazione – con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – in epoca anteriore al 21.03.2011, data di entrata in vigore delle disposizioni del d. lgs. n. 28/10, che rendono obbligatorio il ricorso alla mediazione per le controversie relative alle divisioni;

premesso che, per principio generale, i processi introdotti con citazione si considerano pendenti al momento della notificazione della citazione;

che, ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all’ufficiale giudiziario, ma è necessario che l’atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicché – per la pendenza della lite – deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato;

che tale conclusione trova conforto negli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di litispendenza e continenza di cause, per cui “ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante” (cfr., in tal senso, Cass., ord. 20/04/2006, n. 9181; Cass., ord. 16/12/2005, n. 27710);

che, peraltro, nel caso di più notificazioni della citazione eseguite, in tempi diversi, nei confronti di più litisconsorti necessari, è la prima di esse a determinare la data della formale instaurazione della lite, segnando, nel contempo, il momento decisivo per la determinazione della pendenza del giudizio (cfr., Cass., 09/09/1998, n. 8913);

atteso che, nel caso di specie, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui il giudizio deve considerarsi pendente al momento in cui si è perfezionata la prima notificazione;

rilevato che la notifica dell’atto introduttivo nei confronti di alcuni convenuti si è perfezionata, mediante consegna a mani proprie (ex art. 138 c.p.c.), sin dal 18.03.2011, sicché è a tale data che bisogna far riferimento per individuare il momento di instaurazione del giudizio;

ritenuto, quindi, che – pur non essendo fondato l’assunto difensivo della parte attrice, nella parte in cui pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario – l’eccezione di improcedibilità della domanda non può trovare accoglimento, perché il processo deve considerarsi instaurato in data 18.03.2011, vale a dire in epoca anteriore alla entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/10 che impongono il ricorso alla mediazione.

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione di improcedibilità della domanda;

rinvia la causa all’udienza del 06/02/2012, ore 13.00, per le determinazioni da assumere in ordine al prosieguo della causa;

manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 9 ottobre 2011.

Il giudice
Dott. Fabrizio Pasquale

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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