DIRITTO D'AUTORE


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4 febbraio 2013

14/13. Mediazione, RCA e attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2013)


=> Trib. Palermo (Begheria), 20 luglio 2012

Pronuncia precedente a C. Cost. n. 272 del 2012 (1) (2), e dunque nella vigenza della c.d. mediazione obbligatoria i cui temi d’interesse, specie in prospettiva futura (3), sono:

·         rapporti, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tra la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05 (c.d. codice delle assicurazioni);
·         ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis della c.d. mediazione obbligatoria.

L’attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni (art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05) mira ad evitare la causa ed incide sull’azione (rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece accade con l’art. 5 d.lgs. 28/10); al riguardo si osservi che:
1.    i due istituti sembrano potere convivere in quanto nonostante la raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni sia imposta normativamente (così come è imposta l’attesa di 60 o 90 giorni prima di potere proporre la domanda giudiziale), la stessa, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dovrà essere seguita, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale;
2.    il problema è, semmai, se le due procedure possano essere svolte contestualmente; non si tratta, però, di problema rilevante nel presente giudizio.

Rientra nell’ambito della mediazione obbligatoria non soltanto ratione materiae, ma anche ratione temporis, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti della Fondiaria-SAI n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada la cui notifica a mezzo posta dell’atto di citazione si è perfezionata, nei confronti della Compagnia di Assicurazioni, il 26.3.2012.


(2) Il testo del d.lgs. n. 28 del 2012 (sia nella versione precedente, sia in quella successiva, a C. Cost. n. 28 del 2012) è reperibile nella sezione “Normativa” dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(3) Si veda Rilevanza della giurisprudenza di merito in tema di mediazione precedente a C. Cost. n. 272/2012, in Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2013

Tribunale di Palermo
Sezione distaccata di Bagheria
20 luglio 2012
Ordinanza


Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del giorno 4 luglio 2012;

osserva

Oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti della Fondiaria-SAI n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Tale domanda rientra tra quelle rientranti nell’ambito della mediazione obbligatoria in base alle previsioni del d.lgs. 28/2010. Ciò non soltanto ratione materiae, ma anche ratione temporis.

Invero, la notifica a mezzo posta dell’atto di citazione si è perfezionata nei confronti della Compagnia di Assicurazioni il 26.3.2012.
Né può prendersi in considerazione il termine in cui l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario (nel caso di specie il 19.3.2012).
Infatti, se è vero che l’art. 149, comma 3, c.p.c. prevede, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e se è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna (v. per tutte Corte cost. 477/2002; 28/2004 e ord. 97/2004). Agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza.
Ora, poiché l’art. 24 del D.lgs. 28/2010 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell’art. 5 si applicano ai processi “iniziati” a partire dal 21 marzo 2011 (ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, che era domenica 20 marzo 2011, termine prorogato di un anno per i sinistri stradali, come quello di cui al presente giudizio) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo “inizio” si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria) notificate in tema di sinistri stradali al destinatario a partire dal 21 marzo 2012 (in questo senso da ultimo anche Trib. Trapani 19.6.2012).
Peraltro, come rilevato dalla S.C., “ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante” (cfr. Cass., n. 9181/2006).

Altra questione relativa al presente giudizio è quella relativa ai rapporti, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tra la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05 (c.d. codice delle assicurazioni).
In proposito è noto che anche l’attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni mira ad evitare la causa ed incide sull’azione (rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece accade con l’art. 5 d.lgs. 28/10).
Tuttavia, i due istituti sembrano potere convivere.
La raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni è sì imposta normativamente (così come è imposta l’attesa di 60 o 90 giorni prima di potere proporre la domanda giudiziale), ma non è affatto diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più svariate richieste che normalmente precedono l’instaurazione di un giudizio. Come queste ultime (se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria), anche quella in tema di sinistri stradali dovrà essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale.
Il problema è, semmai, se le due procedure possano essere svolte contestualmente. Non si tratta, comunque, di problema rilevante nel presente giudizio.

P.Q.M.

Assegna alle parti termine di 15 giorni a partire dal 1° settembre 2012 per attivare il procedimento di mediazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del giorno 23.1.2013, ore 10.30.

Si comunichi.

Bagheria, 20.7.2012

Il Giudice
Michele Ruvolo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

26 aprile 2012

76/12. Mediazione obbligatoria, applicazione, notifica, perfezionamento (Osservatorio Mediazione Civile n. 76/2012)

=> Trib. Torino 27 dicembre 2011

Ex art. 149 c.p.c., costituisce principio di valenza generale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, la scissione degli effetti della notifica per notificante e notificando, sicché per qust'ultimo la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto, mentre per il primo opera l'anticipazione degli effetti al momento della consegna all'ufficiale giudiziario; la scissione non esclude ovviamente che il procedimento notificatorio debba comunque perfezionarsi affinché ne derivino gli effetti che la legge vi fa discendere, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante effetti pregiudizievoli per causa a lui non imputabile. (1) (2)

L'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, costituisce un mutamento della modalità di accesso alla giurisdizione previsto da una norma di legge, che in difetto di specifica previsione mediante norma transitoria, non può applicarsi retroattivamente rispetto al momento in cui il notificante ha compiuto quanto in suo potere (consegna all'ufficiale giudiziario) per radicare il giudizio; diversamente opinando, l’attore sarebbe privato della facoltà di valutare preventivamente, nel momento in cui intraprende l’azione giudiziaria, i costi e i tempi del giudizio, con assoggettamento ad un diverso regime processuale, in dipendenza da eventi esterni e casuali e non rientranti nella sua sfera di disponibilità. Tale soluzione interpretativa, oltre che compatibile con il dato letterale (l'art. 24 parla di processi iniziati), pare altresì in linea con l'art. 30 Reg. C.E. 44/2001. (3)

(1) In senso conforme si veda da ultimo Corte Cost. n. 3 del 2010.

(2) Si veda art. 149 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 

(3) L'art. 30 Reg. C.E. 44/2001 dispone che ai fini della litispendenza internazionale un giudice è considerato adito quando l'autorità competente per la notificazione riceve l’atto da notificare.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 76/2012

Tribunale di Torino
Sezione IV civile
27 dicembre 2011
Ordinanza

Omissis

Il GI designato in sostituzione del dott. Marco Ciccarelli

letto il ricorso con cui parte attrice domanda la revoca dell'ordinanza 6.10.2011 con cui è stata confermata la precedente ordinanza 20.07.2011 di assegnazione del termine ex art. 5 D.lgs. 28/2010 per la proposizione della domanda di mediazione, trattandosi di causa in materia di responsabilità medica;

ritenute condivisibili le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza atteso che:

in adesione all'orientamento espresso dalla giurisprudenza (da ultimo Corte Cost. 3/2010) e fatto proprio dal legislatore (art. 149 c.p.c.), costituisce principio di valenza generale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, la scissione degli effetti della notifica per notificante e notificando, sicché per qust'ultimo la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto (ricevimento della raccomandata o decimo giorno dalla spedizione) mentre per il primo opera l'anticipazione degli effetti al momento della consegna all'ufficiale giudiziario;

la scissione non esclude ovviamente che il procedimento notificatorio debba comunque perfezionarsi affinché ne derivino gli effetti che la legge vi fa discendere, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante effetti pregiudizievoli per causa a lui non imputabile;

ora, l'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, costituisce un mutamento della modalità di accesso alla giurisdizione previsto da una norma di legge, che in difetto di specifica previsione mediante norma transitoria, non può applicarsi retroattivamente rispetto al momento in cui il notificante ha compiuto quanto in suo potere (consegna all'ufficiale giudiziario) per radicare il giudizio;

diversamente opinando, l'attore sarebbe privato della facoltà di valutare preventivamente, nel momento in cui intraprende l'azione giudiziaria ponendo in essere tutti gli atti in suo potere per radicarla, i costi e i tempi del giudizio, con assoggettamento ad un diverso regime processuale, in dipendenza da eventi esterni e casuali e non rientranti nella sua sfera di disponibilità (compimento degli atti di competenza dell'ufficiale giudiziario o postale);

tale conseguenza costituisce indubbiamente – quantomeno sotto il profilo dell'incertezza cui l'attore è sottoposto – conseguenza pregiudizievole, ricorrendo la stessa ratio rispetto a quella sottesa ai ripetuti recenti interventi giurisprudenziali e normativi;

anche in questo caso evidentemente la scissione della decorrenza degli effetti non esclude che il provvedimento notificatorio debba counque perfezionarsi affinché ne derivino gli effetti, tra cui ovviamente la pendenza della lite che dal perfezionamento della notifica non può prescindere, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante decadenze o effetti pregiudizievoli non dipendenti dalla sua volontà;

tale soluzione interpretativa, oltre che compatibile con il dato letterale (l'art. 24 parla di processi iniziati) e conforme ad una lettura costituzionalmente orientata, pare altresì in linea con l'art. 30 Reg. C.E. 44/2001 a norma del quale – ai fini della litispendenza internazionale un giudice è considerato adito quando l'autorità competente per la notificazione riceve l'atto da notificare: la disposizione costituisce ancora una volta espressione del principio generale per cui, salva espressa disposizione di legge, le attività che sfuggono al potere di controllo del notificante non possono rilevare ai fini di determinare effetti processuali (quali il rito applicabile), fermo restando che gli effetti si produrranno solo al perfezionarsi del procedimento notificatorio (non potendo comunque aversi litispendenza se poi il procedimento notificatorio non viene completato);

ritenuto dunque che debba essere revocata la precedente ordinanza di assegnazione dei termini ex art. Dl. Lgs. 5/2010, non applicabile nella specie, e dato atto dell'istanza delle parti di assegnazione dei temrini ex art. 183 c.p.c.;

PQM

revoca l'ordinanza depositata il 20.07.2011 (e la successiva ordinanza 6.10.2011 di conferma della precedente);

assegna i seguenti termini ex art. 183 VI comma c.p.c. Decorrenti dal 15.1.2012:
- termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni medesime nonché per l'indicazioni dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria;
invitando le parti a specificare i capitoli di prova su cui ciascun testimone deve essere sentito e a fornire nelle memorie eventuali indicazioni sul calendario del processo ex art. 81 bis disp. Att. c.p.c.;

fissa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 22.5.2012 ore 11;

autorizza il ritiro dei fascicoli di parte con termine per deposito unitamente all'ultima memoria.

Si comunichi alle parti
Torino 27 dicembre 2011
Il Giudice
Dott.ssa Anna Castellino

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 marzo 2012

50/12. Mediazione obbligatoria, citazione, notificazione, perfezionamento, sfera di conoscenza del destinatario (Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2012)


=> Trib. Campobasso, 4 gennaio 2012

In tema di mediazione obbligatoria (1), è improcedibile la domanda azionata qualora la citazione (2) introduttiva sia stata consegnata all'ufficiale giudiziario in data anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui si discute, ma il procedimento di notificazione si è perfezionato (3) in data successiva a tale evento (caso di controversia in materia di contratti bancari: domanda di condanna dell’istituto bancario alla restituzione della somma derivante dalla illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici sul conto corrente e dall’applicazione di spese non dovute).


(2) Sull’atto di citazione e sugli effetti della sua notificazione si veda G. Spina, commento all’art. 163 c.p.c. in L. Viola (a cura di), Codice di procedura civile (con schemi, commenti di dottrina e giurisprudenza, formulario), Cedam, 2011.

(3) In merito alle argomentazioni in base alle quali per la pendenza della lite deve aversi riguardo momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato si vada, tra le altre, Corte cost. sent. n. 477 del 2002.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2012

Tribunale di Campobasso
4 gennaio 2012
 Sentenza

…Omissis…

Con atto di citazione notificato il 23 marzo 2011 il signor P.G. conveniva in giudizio la Unicredit S.p.A. onde ottenerne la condanna alla restituzione di Euro 49.144,45 quale somma derivante dalla illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici sul conto corrente e dalla applicazione di spese non dovute.

Si costituiva la Banca convenuta eccependo in via del tutto preliminare l'improcedibilità della domanda per essere stato notificato l'atto introduttivo successivamente all'entrata in vigore della disciplina sulla mediazione obbligatoria.

Le parti venivano invitate a concludere sulla questione preliminare all'udienza del 22.12.2011.

Il Tribunale è chiamato a verificare in questa sede la sussistenza di una delle condizioni dell'azione proposta in considerazione della circostanza che la citazione introduttiva è stata consegnata all'ufficiale giudiziario in data anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui si discute, ma che il procedimento di notificazione si è perfezionato in data successiva a tale evento.

Considerato che il giudizio introdotto dall'attore concerne una controversia in materia di contratti, per la quale l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, osserva quanto segue.

Va premesso in linea generale e di principio che i processi introdotti con citazione si considerano pendenti al momento della notificazione della citazione e che ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all'ufficiale giudiziario, ma è necessario che l'atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicchè - per la pendenza della lite - deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato.

Tale affermazione trova conforto nei percorsi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in tema di litispendenza e continenza di cause, per cui "ai fini dell'applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario, momento, quest'ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell'esclusione di eventuali decadenze per il notificante" (cfr., in tal senso, Cass., ord. 20/04/2006, n. 9181; Cass., ord. 16/12/2005, n. 27710).

Va quindi rilevato che l'assunto difensivo della parte attrice, nella parte in cui pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario, non può che ritenersi infondato.

Di conseguenza va accolta l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e dichiarata l'improcedibilità della domanda azionata.

Considerata la natura interpretativa della questione e la novità della stessa, compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale di Campobasso pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, rigettata ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

dichiara improcedibile la domanda;

compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 febbraio 2012

39/12. Mediazione obbigatoria, entrata in vigore: in caso di litisconsorzio necessario conta la prima notificazione perfezionatasi (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2012)

è Trib. Vasto 9 ottobre 2011

Non è fondato l’assunto secondo cui si pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica della citazione è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario (1) (2).

Ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all’ufficiale giudiziario, ma è necessario che l’atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicché per la pendenza della lite (e dunque anche in tema di applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 28 del 2010) deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato (3).

Atteso che nel caso di specie ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui il giudizio deve considerarsi pendente al momento in cui si è perfezionata la prima notificazione (4), perfezionatasi nei confronti di alcuni convenuti, mediante consegna a mani proprie (ex art. 138 c.p.c.), sin dal 18.03.2011, è a tale data che bisogna far riferimento per individuare il momento di instaurazione del giudizio (epoca anteriore alla entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/10 che impongono il ricorso alla mediazione).


(1) Cfr. art. 24 d.lgs. n. 28 del 2010. Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Sull’atto di citazione e sugli effetti della sua notificazione si veda G. Spina, commento all’art. 163 c.p.c. in L. Viola (a cura di), Codice di procedura civile (con schemi, commenti di dottrina e giurisprudenza, formulario), Cedam, 2011.

(3) In senso conforme si veda Corte cost. n. 477 del 2002, Cass. n. 9181 del 2006, Cass. n. 27710 del 2005.

(4) In senso conforme si veda Cass. n. 8913 del 1998.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2012

Tribunale di Vasto
9 ottobre 2011

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;

letti gli atti e la documentazione di causa;

rilevato che il giudizio introdotto dall’attore concerne una controversia in materia di divisione ereditaria, per la quale l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

rilevato, altresì, che la difesa dei convenuti … (omissis), ha tempestivamente sollevato una preliminare eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della procedura di mediazione;

che parte attrice ha contestato la fondatezza della avversaria eccezione di improcedibilità, assumendo di aver notificato la citazione – con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – in epoca anteriore al 21.03.2011, data di entrata in vigore delle disposizioni del d. lgs. n. 28/10, che rendono obbligatorio il ricorso alla mediazione per le controversie relative alle divisioni;

premesso che, per principio generale, i processi introdotti con citazione si considerano pendenti al momento della notificazione della citazione;

che, ai fini della instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente la mera consegna del plico da notificare all’ufficiale giudiziario, ma è necessario che l’atto pervenga a legale conoscenza del destinatario, sicché – per la pendenza della lite – deve aversi riguardo non alla data del primo adempimento, bensì al momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona giungendo nella sfera di conoscenza del notificato;

che tale conclusione trova conforto negli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di litispendenza e continenza di cause, per cui “ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il notificante” (cfr., in tal senso, Cass., ord. 20/04/2006, n. 9181; Cass., ord. 16/12/2005, n. 27710);

che, peraltro, nel caso di più notificazioni della citazione eseguite, in tempi diversi, nei confronti di più litisconsorti necessari, è la prima di esse a determinare la data della formale instaurazione della lite, segnando, nel contempo, il momento decisivo per la determinazione della pendenza del giudizio (cfr., Cass., 09/09/1998, n. 8913);

atteso che, nel caso di specie, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui il giudizio deve considerarsi pendente al momento in cui si è perfezionata la prima notificazione;

rilevato che la notifica dell’atto introduttivo nei confronti di alcuni convenuti si è perfezionata, mediante consegna a mani proprie (ex art. 138 c.p.c.), sin dal 18.03.2011, sicché è a tale data che bisogna far riferimento per individuare il momento di instaurazione del giudizio;

ritenuto, quindi, che – pur non essendo fondato l’assunto difensivo della parte attrice, nella parte in cui pretende di individuare il momento della pendenza del processo nella data in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario – l’eccezione di improcedibilità della domanda non può trovare accoglimento, perché il processo deve considerarsi instaurato in data 18.03.2011, vale a dire in epoca anteriore alla entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/10 che impongono il ricorso alla mediazione.

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione di improcedibilità della domanda;

rinvia la causa all’udienza del 06/02/2012, ore 13.00, per le determinazioni da assumere in ordine al prosieguo della causa;

manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 9 ottobre 2011.

Il giudice
Dott. Fabrizio Pasquale

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

4 febbraio 2012

30/12. Mediazione obbligatoria: l’improcedibiltà va rilevata anche se le parti costituite domandano di evitare la mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2012)

è Trib. Palermo 13 luglio 2011

Nonostante gli avvocati delle parti costituite abbiano chiesto di evitare la procedura di mediazione, il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 (1) prevede, letteralmente, che "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza"; si ritiene quindi che la rilevabilità dell'improcedibilità è obbligatoria e non discrezionale; il giudice assegna dunque alle parti il termine di giorni 15 per il deposito della domanda di mediazione.

Si riporta il teso dell’art. 5, primo comma d.lgs. n. 28 del 2010.
“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2012


Tribunale  Palermo
Sezione distaccata di Bagheria
13 luglio 2011
Il  giorno  13  luglio dell'anno 2011, innanzi al Giudice dr. Michele Ruvolo,  viene  chiamata  la  causa  iscritta  al  n.  214/2011 R.G., promossa
da L. P. N., G. A., G. A., G. R. contro G. A., G. S., G. P. e G. V. A.
Si  dà  atto  che  sono  presenti l'avv. Cristina Di Palermo e l'avv. Antonino  Milisenda  per  parte  attrice,  nonché  l'avv.  Mariangela Gristina  in  sostituzione  dell'avv.  Chiarelli,  giusta  delega che deposita,  per  il  sig.  G.  P.,  e l'avv. Antonella Virruso, che si costituisce  per l'avv. Tommaso Sciortino n.q. di tutore della sig.ra G. V. A..
Tutti  i  procuratori  chiedono  che non si dia corso alla mediazione essendo stata già percorsa la via conciliativa in modo fallimentare.
Gli  avv.ti  Di  Palermo  e  Milisenda chiedono che venga disposta la rinnovazione  della  notificazione  nei  confronti  di  G.  A., visto l'esito  negativo  della  notificazione. Gli altri procuratori non si oppongono.
Il Giudice

vista la regolarità della notificazione della citazione a G. S. e la costituzione in giudizio di G. P. e del tutore di G. V. A.;

visto l'esito negativo della notificazione a G. A. e la necessità di disporre la rinnovazione della notificazione in questione;

visto che la citazione introduttiva del presente giudizio (con la quale è stato chiesto lo scioglimento di una comunione ereditaria) è stata notificata ai convenuti dopo il 21.3.2011, ossia dopo l'entrata in vigore delle norme sulla mediazione obbligatoria;

rilevato che l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione il 18.3.2011, e quindi prima dell'entrata in vigore delle dette norme;

considerato che occorre verificare se vada richiesta la condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione nel caso in cui l'attore abbia consegnato la citazione all'ufficiale giudiziario entro il 21 marzo 2011, ma la notifica si sia perfezionata nei confronti del convenuto a partire dal 21 marzo 2011:

considerato che se è vero che l'art. 149, comma 3, c.p.c. prevede, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e se è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna (v. per tutte Corte cost. 477/02; 28/04 e ord. 97/04). Resta il fatto che agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza;
ritenuto che, poiché l'art. 24 del d.lgs. 28/10 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell'art. 5 si applicano ai processi "iniziati" a partire dal 21.3.2011 (ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, che era domenica 20.3.2011) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo "inizio" si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, come quella di cui al presente giudizio) notificate al destinatario a partire dal 21.3.2011;

rilevato, quindi, che le parti vanno mandate in mediazione e che la causa va rinviata ad oltre quattro mesi (e 15 giorni per il deposito della domanda);

considerato che tale soluzione pare poi fornire alle parti maggiore tutela al fine di dotare di sicura procedibilità la domanda (non da parte di tutti, infatti, si ritiene che la questione della procedibilità o meno della domanda non sia più discutibile dopo la prima udienza del giudizio di primo grado; nel senso, invece, che qualora l'improcedibilità dell'azione non venga rilevata dal giudice entro la prima udienza, la questione non possa comunque più essere riproposta nei successivi gradi di giudizio v. invece Cass., sez. lav., 21797/09; 7871/08 e 15956/04);

visto che gli avvocati delle parti costituite hanno chiesto di evitare la procedura di mediazione;
considerato, però, che, letteralmente, il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza";
ritenuto, quindi, che la rilevabilità dell'improcedibilità è obbligatoria e non discrezionale;

rilevato che la rinnovazione della notificazione nei confronti di G. A. va disposta assegnando contestualmente alle parti il termine per la proposizione del procedimento di mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti;

PQM

dichiara la contumacia di G. S.;

dispone la rinnovazione della notificazione della citazione a G. A., nel rispetto dei termini di legge, per l'udienza del giorno 25.1.2012, ore 10.00;

assegna il termine di giorni 15 per il deposito della domanda di mediazione.

Il Giudice dr. Michele Ruvolo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

1 febbraio 2012

28/12. Mediazione obbligatoria, entrata in vigore, data di inizio del processo, notificazione, invio o consegna del plico (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2012)

è Trib. Modena 8 luglio 2011

L'obbligo di mediazione riguarda i processi introdotti a far data dal 21 marzo u.s. (1)
I processi introdotti con citazione (2) si considerano legalmente iniziati con la notificazione (3) e in particolare dal momento della "consegna del plico (da notificare) all'ufficiale giudiziario" (4), ovvero, mercè richiesta della parte a procedere a notificazione (principio applicabile anche alle notifiche non richieste all'ufficiale giudiziario perché eseguite direttamente dall'avvocato ai sensi della. l. n. 53 del 1994); pertanto si applica il regime antecedente l'entrata in vigore il d.lg. n. 28 nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita alla data del 19 marzo u.s., data di invio del piego raccomandato da parte dell'avvocato ai sensi dell'art. 53 del 1994.

(1) Cfr. art. 24 d.lgs. n. 28 del 2010. Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Sull’atto di citazione e sugli effetti della sua notificazione si veda G. Spina, commento all’art. 163 c.p.c. in L. Viola (a cura di), Codice di procedura civile (con schemi, commenti di dottrina e giurisprudenza, formulario), Cedam, 2011.

(3) Art. 39, 3° comma c.p.c.

(4) Art. 149, 3° comma c.p.c.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2012

Tribunale  Modena
Sezione distaccata di Pavullo nel Frignano
8 luglio 2011

Il g.i.

a scioglimento della riserva che precede,

ritenuto che la difesa del convenuto ha sollevato preliminarmente eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per legge in tema di controversie divisionali (art. 5, 1° comma, d.lg. n. 28 del 2010), quale quella agita;

che parte attrice si è difesa assumendo la notificazione della citazione per divisione avvenuta in data 19 marzo;

che in diritto si rileva che, da un punto di vista cronologico l'obbligo di mediazione concerne "i processi successivamente iniziati" dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto sulla mediazione (art. 24 del decreto n. 28), ovvero, introdotti alla data del 20 marzo u.s. Tenendo però conto che il 20 marzo cadeva nella giornata di domenica, l'obbligo riguarda i processi introdotti a far data dal 21 marzo u.s., lunedì;

che il dubbio concernente l'inizio del processo con assoggettamento all'obbligo in discorso appare risolubile mercè i dati normativi emergenti dal sistema processuale, occorrendo al riguardo discernere le diverse tipologie di introduzione del processo;

che i processi introdotti con citazione si considerano legalmente iniziati con la notificazione (art. 39, 3° comma, c.p.c.) e in particolare dal momento della "consegna del plico (da notificare) all'ufficiale giudiziario" (art. 149, 3° comma, c.p.c.), ovvero, mercè richiesta della parte a procedere a notificazione;

che il principio esposto è ritenuto dotato di valenza generale, di talché si ritiene applicabile anche alle notifiche non richieste all'ufficiale giudiziario perché eseguite direttamente dall'avvocato ai sensi della. l. n. 53 del 1994, come nella specie è riscontrabile;

che in tal senso è assestata la giurisprudenza: "in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della legge n. 53 del 1994" (Cass. 30 luglio 2009, n. 17748; Cass. 13 novembre 2009, n. 24.041; Cass. 1 aprile 2004, n. 6402);

che poi per i processi che iniziano con ricorso, la litispendenza è determinata dal deposito del ricorso in cancelleria (art. 39, 3° comma, c.p.c.), mentre per i procedimenti monitori dispone l'art. 643, 3° comma, c.p.c.: "la notificazione determina la pendenza della lite";

che, in conclusione, l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del convenuto va reietta, stante l'applicabilità del regime antecedente l'entrata in vigore il d.lg. n. 28 che esentava dall'obbligo legale di mediazione, posto che la notificazione può ritenersi eseguita in forza del riferito formante interpretativo alla data del 19 marzo u.s., data di invio del piego raccomandato da parte dell'avvocato ai sensi dell'art. 53 del 1994;

che vanno, poi, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. nella misura massima di legge, come richiesto,

P.Q.M.

concede i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. nella misura massima consentita dalla legge, rimettendo le parti avanti a sé all'udienza del 26 gennaio 2012 h. 9,00.

Pavullo, 8 luglio 2011 Si comunichi

Il g.i. (dott. R. Masoni)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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