è Trib. Palermo 13 luglio 2011
Nonostante gli avvocati delle parti costituite abbiano chiesto di evitare la procedura di mediazione, il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 (1) prevede, letteralmente, che "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza"; si ritiene quindi che la rilevabilità dell'improcedibilità è obbligatoria e non discrezionale; il giudice assegna dunque alle parti il termine di giorni 15 per il deposito della domanda di mediazione.
(1) Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Si riporta il teso dell’art. 5, primo comma d.lgs. n. 28 del 2010.
“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2012
Tribunale Palermo
Sezione distaccata di Bagheria
13 luglio 2011
Il giorno 13 luglio dell'anno 2011, innanzi al Giudice dr. Michele Ruvolo, viene chiamata la causa iscritta al n. 214/2011 R.G., promossa
da L. P. N., G. A., G. A., G. R. contro G. A., G. S., G. P. e G. V. A.
Si dà atto che sono presenti l'avv. Cristina Di Palermo e l'avv. Antonino Milisenda per parte attrice, nonché l'avv. Mariangela Gristina in sostituzione dell'avv. Chiarelli, giusta delega che deposita, per il sig. G. P., e l'avv. Antonella Virruso, che si costituisce per l'avv. Tommaso Sciortino n.q. di tutore della sig.ra G. V. A..
Tutti i procuratori chiedono che non si dia corso alla mediazione essendo stata già percorsa la via conciliativa in modo fallimentare.
Gli avv.ti Di Palermo e Milisenda chiedono che venga disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti di G. A., visto l'esito negativo della notificazione. Gli altri procuratori non si oppongono.
Il Giudice
vista la regolarità della notificazione della citazione a G. S. e la costituzione in giudizio di G. P. e del tutore di G. V. A.;
visto l'esito negativo della notificazione a G. A. e la necessità di disporre la rinnovazione della notificazione in questione;
visto che la citazione introduttiva del presente giudizio (con la quale è stato chiesto lo scioglimento di una comunione ereditaria) è stata notificata ai convenuti dopo il 21.3.2011, ossia dopo l'entrata in vigore delle norme sulla mediazione obbligatoria;
rilevato che l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione il 18.3.2011, e quindi prima dell'entrata in vigore delle dette norme;
considerato che occorre verificare se vada richiesta la condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione nel caso in cui l'attore abbia consegnato la citazione all'ufficiale giudiziario entro il 21 marzo 2011, ma la notifica si sia perfezionata nei confronti del convenuto a partire dal 21 marzo 2011:
considerato che se è vero che l'art. 149, comma 3, c.p.c. prevede, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e se è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna (v. per tutte Corte cost. 477/02; 28/04 e ord. 97/04). Resta il fatto che agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza;
ritenuto che, poiché l'art. 24 del d.lgs. 28/10 prevede che le disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell'art. 5 si applicano ai processi "iniziati" a partire dal 21.3.2011 (ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, che era domenica 20.3.2011) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo "inizio" si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria, come quella di cui al presente giudizio) notificate al destinatario a partire dal 21.3.2011;
rilevato, quindi, che le parti vanno mandate in mediazione e che la causa va rinviata ad oltre quattro mesi (e 15 giorni per il deposito della domanda);
considerato che tale soluzione pare poi fornire alle parti maggiore tutela al fine di dotare di sicura procedibilità la domanda (non da parte di tutti, infatti, si ritiene che la questione della procedibilità o meno della domanda non sia più discutibile dopo la prima udienza del giudizio di primo grado; nel senso, invece, che qualora l'improcedibilità dell'azione non venga rilevata dal giudice entro la prima udienza, la questione non possa comunque più essere riproposta nei successivi gradi di giudizio v. invece Cass., sez. lav., 21797/09; 7871/08 e 15956/04);
visto che gli avvocati delle parti costituite hanno chiesto di evitare la procedura di mediazione;
considerato, però, che, letteralmente, il comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza";
ritenuto, quindi, che la rilevabilità dell'improcedibilità è obbligatoria e non discrezionale;
rilevato che la rinnovazione della notificazione nei confronti di G. A. va disposta assegnando contestualmente alle parti il termine per la proposizione del procedimento di mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti;
PQM
dichiara la contumacia di G. S.;
dispone la rinnovazione della notificazione della citazione a G. A., nel rispetto dei termini di legge, per l'udienza del giorno 25.1.2012, ore 10.00;
assegna il termine di giorni 15 per il deposito della domanda di mediazione.
Il Giudice dr. Michele Ruvolo