è Trib. Cassino 11 novembre 2011
La minuziosa elencazione delle ipotesi riportate dall’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 (1) fa ritenere tassativo e non semplicemente esemplificativo quell'elenco e tale tassatività impedisce qualsiasi interpretazione estensiva, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi (2); pertanto, non ricorre alcuna delle ipotesi che impongono la mediazione obbligatoria, ma al più quella facoltativa, nel caso vertente in materia di risarcimento dei danni derivante da fatto illecito e, per di più, correlato ad un reato ai sensi, fra l'altro, degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ.
(1) Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Si riporta il testo dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (disposizioni preliminari al codice civile).
Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2012
Tribunale Cassino
11 novembre 2011
Ordinanza
…omissis…
- rilevato che con atto di citazione notificato il 15 aprile 2011 chiedeva Group s.r.l. a questo Tribunale di pronunciare la condanna di .... la Dicos esponeva di aver promosso contro il R. un procedimento iscritto al n. r.g. 1000/2003 del Tribunale di Cassino per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di somministrazione di caffé stipulato il 17 luglio 2002 (interruzione nel ritiro dei quantitativi di caffé) e ottenere il risarcimento dei danni; egli, però, aveva affermato nel corso del giuramento deferitogli di non aver interrotto la regolare esecuzione del contratto. A seguito di denuncia per falso giuramento, ..... aveva chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (sentenza penale n. 885/2008 di questo Tribunale).
- rilevato che la Dicos Group s.r.l. formulava le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare la sussistenza dei fatti suesposti e, per l'effetto, condannare .... al pagamento, in favore dell'odierna attrice, della complessiva somma di euro 11.653,60 a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito... (ossia il falso giuramento)";
- rilevato che con comparsa nel costituirsi in giudizio .... chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, perché si trattava di materia elencata al comma 1 dell'art. 5 d. lgs. n. 28 del 2010, non preceduta dall'esperimento della mediazione.
- rilevato che all'udienza del 28 settembre 2011 le parti chiedevano che questo Giudice si pronunciasse sulla predetta eccezione e il Giudice si riservava concedendo termini per note;
- ritenuto che per questo Giudice l'eccezione del .... è infondata. A seguito dell'approvazione del decreto legislativo che introduce la mediazione nell'ordinamento (con il d.lgs. 28/2010, "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"), dal 21 marzo 2011 la mediazione obbligatoria è entrata in vigore come espressamente previsto dal provvedimento legislativo. Prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 (che attua l'art. 60 della legge 69/2009), la mediazione dovrà essere esperita a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, in materia condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per permettere un avvio del meccanismo della mediazione graduale, l'obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012. In ogni caso, è fatta salva la possibilità, di richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili. La mediazione facoltativa, e cioè la mediazione esperibile nel caso in cui si controverta su diritti disponibili, così come prevista dall'art. 2 del decreto legislativo n. 28, è già entrata in vigore il 20 marzo 2010.
- ritenuto che, nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi le ipotesi che impongono la mediazione obbligatoria, ma al più quella facoltativa: nel caso in esame si verte, infatti, in materia di risarcimento dei danni derivante da fatto illecito e per di più correlato ad un reato ai sensi, fra l'altro, degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ., che non rientra nell'elencazione di quell'articolo citato. La minuziosa elencazione delle ipotesi riportate fa ritenere tassativo e non semplicemente esemplificativo (come, invece, sostenuto dal convenuto) quell'elenco e tale tassatività impedisce qualsiasi interpretazione estensiva, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi.
PQM
- letti gli artt. 186 segg cpc e gli altri articoli di legge;
RIGETTA l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione;
FISSA l'udienza del 25 gennaio 2012 ore 9 per la prosecuzione (concessione dei termini ai sensi dell'art. 183 comma 6 cpc) Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Cassino, 11 novembre 2011
Il Giudice istruttore Dott. Federico Eramo
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.