DIRITTO D'AUTORE


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24 febbraio 2012

45/12. Verbale di conciliazione: irregolarità formali e rigetto della richiesta di omologazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2012)

è Trib. Modica, 9 dicembre 2011

La “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto (1):
1.      la sottoscrizione delle parti e del mediatore;
2.      la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;
3.      la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n. 180/2010 (2);
4.      l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro;
5.      la riconducibilità dell’accordo all’ambito della mediazione ex art. 2 e cioè l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale.

Il processo verbale in esame non può essere omologato per le seguenti irregolarità formali:
-         per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;
-         per la mancanza, nel processo verbale, dell’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale.
Viene pertanto rigettata la chiesta omologazione.

L’omissione da parte del mediatore, nel verbale di conciliazione, della certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 può ritenersi superata dalla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo”, stante che l‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2012

Tribunale  di Modica
9 dicembre 2011
Sentenza

…Omissis…

Letta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ... ... ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art.12 D.Lgs. n.28/2010 del “verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11 …. alla presenza del mediatore Avv. ... con firme autenticate” nel procedimento di mediazione n. 5/2011 proposto nei confronti di ... ... e ... ... innanzi all’organismo di mediazione forense istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica;

ritenuto che la ricorrente ha allegato all’istanza copia conforme all’originale del processo verbale del 28.7.2011 dell’accordo amichevole raggiunto con allegato il testo dell’accordo medesimo;

ritenuto che l’art. 12 D.Lgs. n.28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, dispone, al comma 1, che “il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo” ed, al comma 2, che “il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”;

ritenuto che il controllo che il presidente del tribunale deve effettuare per l′attribuzione di efficacia esecutiva al verbale di conciliazione deve avere ad oggetto, data la congiunzione “anche” contenuta nel comma 1, sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ordine pubblico e delle norme imperative;

ritenuto che la “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto: 1) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 3) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n. 180/2010; 4) l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità dell’ accordo all’ambito della mediazione ex art. 2 e cioè l’appartenenza dell’ accordo alla materia civile e commerciale;

ritenuto che nella fattispecie il mediatore Avv. ... ha omesso la certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010;

ritenuto che tale omissione può ritenersi superata dalla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale di Modica in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo” stante che l‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari (in quest’ultimo caso il notaio o “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” dovrà effettuare, sotto la sua personale responsabilità, tutti quegli accertamenti che normalmente vengono svolti nei trasferimenti immobiliari quali, ad esempio, l’accertamento della identità personale dei sottoscrittori ma, anche, l’indagine della volontà e capacità di agire delle parti, la verifica della legittimazione e degli eventuali poteri di rappresentanza, gli accertamenti ipocatastali ventennali che assicurino la provenienza del documento dall’effettivo proprietario dell’immobile, l’assenza di gravami pregiudizievoli, l’esatta, completa ed esaustiva descrizione catastale degli immobili con indicazione dei confini acquisendo inoltre tutti i documenti richiesti per la validità degli atti relativi a diritti reali immobiliari in tema di normativa edilizia ed urbanistica, di stato civile, di regime patrimoniale per le persone coniugate etc … “);

ritenuto che in ogni caso il processo verbale in esame non può essere omologato per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;

ritenuto che il processo verbale non contiene nemmeno l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale;

ritenuto che le suddette irregolarità formali impongono il rigetto della chiesta omologazione e rendono superflua ogni indagine circa ipotetiche violazioni di norme imperative o contro l’ordine pubblico.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ... ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/20 10 del processo verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20.

Manda al cancelliere di comunicare il presente provvedimento alle parti, all’Organismo di Mediazione Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica ed al responsabile dell’Organismo medesimo.

Modica 9 dicembre 2011
II Presidente del Tribunale
Dott. Giuseppe Tamburini

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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