è Trib. Prato 18 luglio 2011
Nei procedimenti per ingiunzione la mediazione non è obbligatoria né nella fase di deposito del ricorso monitorio né in quella eventuale di opposizione: l’obbligo, qualora si tratti di materia
obbligatoria, sorge nel momento in cui il giudice si è pronunciato in merito alla concessione e sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto (1).
(1) Cfr. art. 5 comma 4, d.lgs. n. 28 del 2010. Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2012
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)