DIRITTO D'AUTORE


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30 giugno 2020

33/20. Legge 25 giugno 2020, n. 70 (giustzia-Covid-19) e mediazione: nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria e mediazione telematica (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2020)


La legge 25 giugno 2020, n. 70 di conversione in legge del c.d. decreto giustizia (d.l.  30 aprile 2020, n. 28), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29-6-2020) ha apportato alcune novità in tema di mediazione civile (riportate sotto in grassetto).

Nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria

Novella all’art. 3, d.l. 6/2020 conv., con mod., dalla l. 5 marzo 2020, n. 13.

…omissis…

6-bis. Il rispetto delle dette misure ivi previste è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6 -bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 -bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda.

MEDIAZIONE TELEMATICA

Novella all’art. 83, comma 20-bis, d.l. 18/2020 conv., con mod., dalla l. 24 aprile 2020, n. 27

…omissis…

…gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, puo' dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica e' sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutivita' dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

AVVISO. I testi riportati non rivestono carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2020

26 giugno 2020

32/20. Amministratore di condominio in mediazione: necessaria la previa delibera assembleare (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2020)

=> Corte di Cassazione 8 giugno 2020, n. 10846

Alla luce della riforma del condominio di cui alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, la condizione di procedibilità della "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata allorché all’incontro davanti al mediatore l’amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. comma 2, non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8, comma 1. Si aggiunga che pur in relazione alle cause inerenti all’ambito della rappresentanza istituzionale dell’amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell’assemblea, in quanto l’amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2, è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia. In tale evenienza, ancor prima che mancato, l’accordo amichevole di definizione della controversia è privo di giuridica possibilità. Spetta infatti all’assemblea (e non all’amministratore) il "potere" di approvare una transazione riguardante spese d’interesse comune, ovvero di delegare l’amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell’attività dispositiva negoziale affidatagli (I) (II).

L’art. 71 quater disp. att. c.c. (inserito dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) al comma 1 indica quali siano le "controversie in materia di condominio" che, ai sensi del D.Lgs.4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, sono soggette alla condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione, tra le quali certamente rientra la domanda avanzata dall’amministratore di condominio per conseguire di condanna di una condomina al pagamento dei contributi (I) (II).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2020

Corte di Cassazione
Ordinanza n. 10846
8 giugno 2020

Omissis

Il Condominio ---, ha proposto ricorso articolato in unico motivo (denunciando l’"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5") avverso la sentenza 10 settembre 2018, n. 17024, resa dal Tribunale di Roma.
Resiste con controricorso P.M.
Il Condominio ---, aveva avanzato gravame contro la decisione pronunciata in primo grado il 24 gennaio 2017 dal Giudice di pace di Roma. Il Giudice di pace aveva dichiarato improcedibile la domanda dello stesso Condominio volta alla condanna della condomina --- al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata dalla deliberazione assembleare di approvazione del consuntivo per il 2015, in quanto l’attore, pur invitato dal giudice, non aveva attivato la procedura di mediazione obbligatoria, a causa della mancata adozione da parte dell’assemblea condominiale, nonostante il rinvio dell’incontro di mediazione, della delibera di autorizzazione all’amministratore di parteciparvi. Ad avviso del Tribunale, meritava conferma la soluzione della questione raggiunta dal primo giudice, visto, appunto, che la procedura di mediazione obbligatoria era rimasta infruttuosa per il difetto dell’autorizzazione assembleare alla partecipazione dell’amministratore (essendo la relativa riunione andata deserta). La decisione del giudice di appello poggiò sul testo dell’art. 71 quater c.c., comma 3, disp. att., dovendosi nella specie dire mancata la procedura di mediazione, che si era chiusa senza neppure sentire le parti e tentare la conciliazione a seguito dell’inerzia dell’assemblea nel concedere la necessaria autorizzazione. Sempre secondo il Tribunale, occorre distinguere il profilo della autonoma legittimazione processuale dell’amministratore ad agire in giudizio per la riscossione dei contributi dalla legittimazione dello stesso a partecipare alla procedura di mediazione, spiegandosi nel secondo caso l’indispensabilità della delibera dell’assemblea in base all’esigenza di conferire a chi interviene in mediazione la "possibilità di disporre della lite, vale a dire di negoziare sulla res controversa, salva poi la ratifica da parte dell’assemblea della proposta di mediazione". La sentenza impugnata osservò, dunque, come il mancato concreto svolgimento della mediazione fosse da addebitare al Condominio attore, essendo rimasto insoddisfatto l’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 e successive modificazioni di attivare la procedura di mediazione, obbligo che comporta non soltanto l’introduzione della stessa, ma anche di presenziarvi "munito dei necessari poteri, essendo questi necessari per il buon esito del procedimento".
L’unico motivo di ricorso del Condominio (omissis) , rubricato "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", evidenzia come la mediazione doveva dirsi, piuttosto, ritualmente introdotta e dunque svolta, seppur poi negativamente chiusa, senza così comportare alcun riflesso sulla procedibilità della domanda.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Va dapprima considerato come, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è proprio più configurabile in radice il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Neppure può ritenersi che il ricorrente abbia inteso far riferimento ad una ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4, 12, n. 134, ipotesi integrabile allorché venga denunciata una anomalia motivazionale che si sostanzia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). La sentenza impugnata, d’altro canto, contiene esaurientemente le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. La controricorrente oppone altresì l’inammissibilità della censura riferita al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la regola emergente dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, la quale, tuttavia, opera in senso proprio allorché la sentenza di appello risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado, mentre il Tribunale di Roma ha condiviso essenzialmente le ragioni di diritto su cui poggiava la pronuncia del Giudice di pace. È poi da superare anche l’ulteriore di eccezione di inammissibilità del ricorso per "violazione del principio di autosufficienza", contenendo lo stesso, al contrario, le indispensabili minime specificazioni relative ai fatti di causa, nonché agli atti ed i documenti che fondano la censura. Ove peraltro il contenuto della doglianza del ricorrente voglia essere ricondotto, più appropriatamente, alla denuncia di una violazione di norme di diritto, occorre evidenziare come il Tribunale di Roma abbia comunque fatto corretta applicazione del testo dell’art. 71 quater disp. att. c.c. (inserito dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220).
Tale norma al comma 1 indica quali siano le "controversie in materia di condominio" che, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, sono soggette alla condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione, tra le quali certamente rientra la domanda avanzata dall’amministratore di condominio per conseguire di condanna di una condomina al pagamento dei contributi (come nella specie). Il medesimo art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, aggiunge, quindi, che "al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2". L’art. 71 quater, comma 4, contempla poi l’ammissibilità di una proroga del termine di comparizione davanti al mediatore per consentire di assumere la deliberazione autorizzativa dell’assemblea, alla quale, infine, il comma 5 di tale disposizione rimette l’approvazione della proposta di mediazione, da votare con la medesima maggioranza occorrente per garantire la partecipazione dell’amministratore alla procedura. L’art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, lettera, porta, allora, a concludere, identicamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Roma, che la condizione di procedibilità della "controversie in materia di condominio" non possa dirsi realizzata allorché, come avvenuto nel caso in esame, all’incontro davanti al mediatore l’amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. comma 2, non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, comma 1. Non rileva nel senso di escludere la necessità della delibera assembleare ex art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, il fatto che si tratti, nella specie, di controversia che altrimenti rientra nell’ambito delle attribuzioni dell’amministratore, in forza dell’art. 1130 c.c., e con riguardo alla quale perciò sussiste la legittimazione processuale di quest’ultimo ai sensi dell’art. 1131 c.c., senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea. Pur in relazione alle cause inerenti all’ambito della rappresentanza istituzionale dell’amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell’assemblea, in quanto l’amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2, è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia (arg. da Cass. Sez. 3, 27/03/2019, n. 8473). Tale evenienza non corrisponde, dunque, all’ipotesi contemplata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 2 bis, il quale dispone che "quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo", in quanto, ancor prima che mancato, qui l’accordo amichevole di definizione della controversia è privo di giuridica possibilità.
Spetta infatti all’assemblea (e non all’amministratore) il "potere" di approvare una transazione riguardante spese d’interesse comune, ovvero di delegare l’amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell’attività dispositiva negoziale affidatagli (cfr. Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2, 25/03/1980, n. 1994). Parimenti, l’art. 1129 c.c., comma 9 (sempre introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) obbliga l’amministratore ad "agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea", non rientrando, quindi, tra le attribuzioni dell’amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi senza apposita autorizzazione dell’assemblea.
Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 giugno 2020

31/20. Avvocato in mediazione in rappresentanza della parte, procura speciale notarile, mancanza, improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2020)

=> Tribunale di Roma, 16 dicembre 2019, n. 24058

In materia di mediazione c.d. obbligatoria, qualora il procuratore, in sostituzione di quello costituito, abbia dichiarato di aver partecipato all'incontro di mediazione in virtù di “procura ad hoc” mediante la quale la parte la aveva investito della facoltà di rappresentarla nel corso della procedura obbligatoria, ma ciò in mancanza di procura speciale notarile in sede di mediazione, l'unica in grado di investire il procuratore della facoltà di rappresentare sul campo del diritto sostanziale i propri assistiti e quindi giustificare la mancata partecipazione della parte personalmente nella procedura di mediazione, s’impone, in linea con la recente pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 8473 del 2019 (la quale si è pronunciata sulla vexata quaestio della obbligatorietà della presenza personale delle parti in mediazione, nonché sulla questione che individua il momento in cui può dirsi assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, sancendo che l'onere della parte 4 che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria si ritiene adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, ben potendo solo la parte istante manifestare liberamente un parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione), la declaratoria di improcedibilità delle azioni e domande proposte, non potendosi ritenere assolta la condizione di procedibilità (I) (II).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2020

Tribunale di Roma
Sentenza n. 24058
16 dicembre 2019

Omissis

In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
Sono improcedibili le domande attoree volte ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione di avvenuta occupazione sine titulo da parte della --- S.R.L. dell'immobile di proprietà dei ricorrenti sito ---, nonché la conseguente condanna della società resistente al risarcimento del maggior danno ex. art. 1591 c.c. a favore dei ---.
Con D.lgs n. 28 del 2010 (pubblicato sulla Ga.. Uff. il 5/03/2010 n. 53, come successivamente modificato dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella materia del condominio e della r.c.a.) il Legislatore ha previsto che chiunque intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio (dal 20.3.2012), diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (dal 20.3.2012) responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari e contratti finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 28 del 2010 ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi 3 in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
Per tale ragione, all'udienza odierna del 16/12/2019, vertendo la causa in materia locatizia, il Tribunale adito ha verificato la sussistenza o meno della condizione di procedibilità ed ha rilevato d'ufficio che la parte attrice ha esperito la mediazione obbligatoria, presentando all'organismo competente per territorio l'istanza, ma non ha diligentemente e correttamente coltivato ed esaurito la procedura nelle forme e nei termini prescritti dalla disciplina vigente.
Nella fattispecie, la mediazione in concreto è stata attivata ma non ha mai avuto inizio per assenza delle parti interessate istanti ovvero di loro procuratore speciale, al primo ed unico effettivo incontro innanzi al mediatore.
Invero, dall'esame della documentazione depositata, risulta che all'incontro del 16.04.2019, i --- non fossero comparsi personalmente ed in vece del proprio procuratore, costituito nel giudizio ordinario, ha presenziato un avvocato privo di procura speciale notarile (v. verbale di mediazione in atti).
All'udienza odierna il procuratore presente, in sostituzione di quello costituito per le parti ricorrenti, ha, infatti, dichiarato di aver partecipato all'incontro di mediazione in virtù di “procura ad hoc”, estratta dal sito dell'Organismo di Mediazione e ritenuta valida dallo stesso, mediante la quale i Sig.ri D'archino la avevano investita della facoltà di rappresentarli nel corso della procedura obbligatoria.
Ebbene, come si evince dalla lettura del verbale di mediazione in atti nonché dalla predetta dichiarazione formulata a verbale, l'avvocato, presente oggi in udienza, era priva di procura speciale notarile in sede di mediazione, l'unica in grado di investire il procuratore della facoltà di rappresentare sul campo del diritto sostanziale i propri assistiti e quindi giustificare la mancata partecipazione della parte personalmente nella procedura di mediazione.
S'impone, pertanto, in linea con la recente pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 8473 del 2019 (la quale si è pronunciata sulla vexata quaestio della obbligatorietà della presenza personale delle parti in mediazione, nonché sulla questione che individua il momento in cui può dirsi assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, sancendo che l'onere della parte 4 che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria si ritiene adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, ben potendo solo la parte istante manifestare liberamente un parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione), la declaratoria di improcedibilità delle azioni e domande proposte nel presente giudizio, non potendosi ritenere assolta la condizione di procedibilità prescritta dal cd. Decreto del Fa. del 2009, con cui è stato riscritto, novellandolo, il D. Lgs. n. 28 del 2010.
In tale preminente e “più liquido” apprezzamento di rito resta assorbita qualsivoglia valutazione sull'ammissibilità e sulla fondatezza delle domande attoree, che potranno essere riproposte con separato giudizio (v., per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida”, S.U. Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008).
La peculiarità della lite, le ragioni della decisione, la qualità delle parti, il comportamento processuale delle stesse, la tenuità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, i motivi della statuizione, il mutamento della giurisprudenza in materia, l'esito complessivo della lite nonché, soprattutto, il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità delle domande declinano i “giusti gravi motivi” per compensare le spese e le competenze del presente giudizio tra le parti costituite.
La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Roma, sez. VI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'improcedibilità delle domande attoree; dichiara integralmente compensate le spese e le competenze di giudizio.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

7 giugno 2020

30/20. Danno da infiltrazioni subite da un condomino: no alla mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2020)

=> Tribunale di Roma, 12 dicembre 2019, n. 23886

Il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal 1117 al 1139 del codice civile, considerato che l'art.71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma che per controversie in materia di condominio che, in base all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono sottoposte a mediazione obbligatoria, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2020

Tribunale di Roma
Sentenza n. 23886
12 dicembre 2019

Omissis

Nell'esaminare, in via pregiudiziale, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, se ne deve rilevare l'infondatezza, considerato che il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal 1117 al 1139 del codice civile, considerato che l'art.71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma che per controversie in materia di condominio che, in base all'art 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono sottoposte a mediazione obbligatoria, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione; del pari, deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, considerato che, nella specie, la domanda non ha contenuto meramente risarcitorio, ma ha per oggetto anche l'accertamento della responsabilità e la condanna ad un facere, ovvero all'esecuzione di tutti gli interventi necessari a rimuovere la causa dell'evento dannoso lamentato.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini di seguito precisati.
In relazione ai danni lamentati dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, il nominato c.t.u. ha riscontrato soltanto in parte la situazione di fatto lamentata, e precisamente omissis Orbene, alla luce di quanto evidenziato dalla richiamata c.t.u. - alle cui conclusioni questo giudice pienamente aderisce in quanto fondate su puntuali ed approfondite indagini e su argomentazioni esenti da vizi logici - risulta evidente la responsabilità del Condominio convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine all'evento dannoso verificatosi negli appartamenti dell'attrice, considerato che il Condominio è tenuto, ai sensi della richiamata previsione normativa ed in considerazione della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini.
Tale responsabilità deve essere affermata anche in riferimento alle infiltrazioni riconducibili alla inadeguata coibentazione o impermeabilizzazione dei muri perimetrali, risultando pacifico in giurisprudenza che “i muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. in quanto determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso” (cfr., ex plurimis, Cass. 3867/1986).
Peraltro, anche se le infiltrazioni provenienti dalle mura perimetrali sono sostanzialmente imputabili a vizi addebitabili all'impresa costruttrice, la quale non ha adeguatamente provveduto all'impermeabilizzazione delle stesse, tuttavia quando tale inadeguata coibentazione causi danni ai singoli condomini, nei confronti dei danneggiati risulta responsabile in via autonoma il Condominio, il quale è tenuto ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria, salvo poi eventualmente il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa che ha edificato l'immobile (cfr., ex plurimis, Cass. 1230/2013).
Orbene, in considerazione di quanto sinora argomentato, deve affermarsi la responsabilità del Condominio, cui incombe l'obbligo di custodia dei beni comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine alla causazione dell'evento lesivo.
Ed invero, come noto (Cass., sez. III, sentenza n. 20427 del 25/07/2008), la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito, circostanza neanche allegata nel caso di specie omissis.
Diversamente, non devono essere posti a carico del Condominio i lavori di ripristino, peraltro non considerati dal c.t.u., relativi alla soffitta del ripostiglio posto nel sottoscala omissis.
Il Condominio convenuto deve essere, altresì, condannato al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, delle somme necessarie al completo ripristino dello stato dei luoghi, come quantificate dallo stesso c.t.u., per complessivi €. 2.900,00, oltre i.v.a.
Quanto agli ulteriori danni richiesti, il c.t.u. ha rilevato che omissis.
In accoglimento della domanda in parte qua deve, invece, essere riconosciuto il risarcimento dei danni per il mancato o ridotto godimento del bene omissis.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: in parziale accoglimento della domanda omissis dichiara il Condominio omissis responsabile dell'evento dannoso denunciato dall'attrice nell'atto di citazione e, per l'effetto, lo condanna all'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. omissis; condanna il Condominio convenuto a pagare omissis; rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di omissis; rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di Roma capitale omissis; rigetta la domanda proposta dal Condominio convenuto nei confronti della omissis;
rigetta la domanda proposta nei confronti del Condominio omissis; dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dal Condominio omissis; dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da omissis; condanna il Condominio omissis e rimborso forfettario delle spese generali come per legge; condanna il Condominio omissis e rimborso forfettario delle spese generali come per legge; condanna il Condominio omissis e rimborso forfettario delle spese generali come per legge; nulla per le spese in riferimento alla omissis; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra la parte attrice e la convenuta omissis; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra la parte attrice e Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t.; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra omissis ed il Condominio omissis; pone definitivamente a carico del Condominio omissis le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

2 giugno 2020

29/20. MEDIA Magazine n. 6 del 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2020)

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Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 6/20  Giugno 2020


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GIURISPRUDENZA

=> Corte di Giustizia UE, 14 maggio 2020

=> Tribunale di Monza, 12 dicembre 2019

=> Tribunale di Roma, 10 dicembre 2019, n. 23664


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Gianluca LUDOVICI, CORONAVIRUS E LOCAZIONI. Strumenti di tutela negoziali e processuali. Guida teorico-pratica con formule e modelli con prefazione di Francesco FELIS, Notaio), Diritto Avanzato, Milano, 2020


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