=> Tribunale di Roma, 29 maggio 2019
Il Tribunale ritiene che in un procedimento di sfratto
per morosità, ove il Giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente
all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la
procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.
5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di
introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in
sede di intimazione di sfratto (I) (II.
(I) Si vedano
gli artt. 5, comma 6 e 8, D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
(II) In senso conforme Tribunale Busto Arsizio, 20 Marzo 2018. Il
Tribunale osserva al riguardo che sussistono posizioni contrastanti in
giurisprudenza, che oscillano da valutazioni in cui si accollano al locatore
sia l'onere della mediazione che le conseguenze del suo mancato esperimento,
con dichiarazione di improcedibilità e condanna alle spese in caso di mancato
avveramento della condizione (Trib. Mantova 15.1.2015) sino a per pervenire a
letture, invece, in totale favore della parte attrice, nelle quali - ritenuta
improcedibile la domanda, si considerano comunque consolidati gli effetti del
provvedimento provvisorio reso ex art. 665 c.p.c e sostanzialmente vittoriosa
l'intimante a cui devono essere riconosciute le spese (Tribunale Bologna
17.11.2015 n. 21324), sino a posizioni intermedie che, pur a fronte del
consolidarsi degli effetti del provvedimento interinale, ritengono sussistenti
idonee ragioni per provvedere a totale compensazione delle spese (Trib. Rimini
24 maggio 2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 48/2019
Tribunale di Roma
Sentenza
29 maggio 2019
Omissis
Omissis intimava nei confronti della omissis
lo sfratto per morosità relativamente all'immobile omissis. Deduceva che il prezzo della locazione veniva fissato omissis mensili, comprensivi di
condominio e che dal gennaio 2018 la convenuta sospendeva interamente il
pagamento del canone di locazione, risultando morosa fino all'intimazione della
somma omissis.
Si costituiva la conduttrice che deduceva il recesso dal contratto di
locazione sin dal 25 giugno 2018 ed il rifiuto della locatrice a ottenere la
consegna dell'immobile; contestava, altresì, la morosità.
All'udienza omissis i
procuratori delle parti davano atto del rilascio dell'immobile in data
12.11.2018.
Denegato il rilascio, veniva disposto il mutamento del rito: solo parte
convenuta depositava memorie integrative.
Alla prima udienza successiva al mutamento del rito, il Giudice fissava
il termine per l'esperimento della mediazione, ai sensi ell'art.5 D.Lgs. n. 28
del 2010. Non veniva espletata la procedura di mediazione obbligatoria.
La causa veniva decisa all'udienza del 29.05.2019 e il Giudice dava
lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione.
E' dirimente rilevare l'improcedibilità della domanda d'intimazione di
sfratto per morosità svolta, dalla parte attrice, nell'atto introduttivo del
giudizio, per omesso esperimento della procedura di media-conciliazione ex
D.Lgs. n. 28 del 2010, vertendosi di controversia soggetta a tale obbligatoria
condizione di procedibilità (art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010), il cui
mancato avveramento è preclusivo dell'esame del merito della lite. Ed infatti,
con provv. del 4 febbraio 2019, il Giudice assegnava termine di giorni 15 per
la proposizione della domanda di mediazione, ai sensi dell'articolato
legislativo sopra indicato.
Tale incombente non risulta esser stato mai eseguito, né prima, né dopo
la scadenza del termine indicato nel detto provvedimento; non v'è dubbio,
d'altronde, che la materia locatizia sia annoverata tra le controversie
soggette a mediazione obbligatoria, ex lege.
Il D.Lgs. n. 28 del 2010, all'art. 5, infatti, ha introdotto, quale
condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti
locativi, l'esperimento di un procedimento di mediazione, prevedendo che,
altresì, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal
convenuto o rilevato dal Giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni
alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in
parola. L'articolo in questione, infatti, recita: "chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia
di...locazione...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione (comma 1′)... I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti
per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui
all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)".
Dunque, la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile.
La tematica che qui si pone, però, è quella dell'individuazione della
parte su cui grave l'onere di attivare la mediazione obbligatoria nel
procedimento per convalida di sfratto per morosità in caso di opposizione.
Il Tribunale osserva che sussistono posizioni contrastanti in
giurisprudenza, che oscillano da valutazioni in cui si accollano al locatore
sia l'onere della mediazione che le conseguenze del suo mancato esperimento,
con dichiarazione di improcedibilità e condanna alle spese in caso di mancato
avveramento della condizione (Trib. Mantova 15.1.2015) sino a per pervenire a
letture, invece, in totale favore della parte attrice, nelle quali - ritenuta
improcedibile la domanda, si considerano comunque consolidati gli effetti del
provvedimento provvisorio reso ex art. 665 c.p.c e sostanzialmente vittoriosa
l'intimante a cui devono essere riconosciute le spese (Tribunale Bologna
17.11.2015 n. 21324), sino a posizioni intermedie che, pur a fronte del
consolidarsi degli effetti del provvedimento interinale, ritengono sussistenti
idonee ragioni per provvedere a totale compensazione delle spese (Trib. Rimini
24 maggio 2016).
Ebbene, il Tribunale ritiene che in un procedimento di sfratto per
morosità, ove il Giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente
all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la
procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena
di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto (v.
Tribunale Busto Arsizio, 20 Marzo 2018).
Con la sentenza che dichiara l'improcedibilità il Giudice, poi, è
tenuto a regolare le spese di lite e, facendo applicazione del principio della
soccombenza, si dovrà condannare l'attore che ha promosso l'azione di
risoluzione del contratto.
Si consideri, peraltro, che, nel caso di specie, la locatrice non
otteneva ordinanza provvisoria di rilascio (intervenuto nelle more della fase
sommaria), per cui non risulta vittoriosa avuto riguardo alla propria domanda
di condanna al rilascio dell'immobile.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda omissis, così decide: dichiara
improcedibile la domanda di parte attrice ex art.5 D.Lgs. n. 28 del 2010; condanna
la parte attrice alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di
lite che liquida in Euro 515,00 per compensi legali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.