=> Tribunale di Verona, 12 maggio 2016
La domanda di risarcimento danni per diffamazione inferiore a euro
50.000 è soggetta alla sola mediazione c.d. obbligatoria (art.
5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010) e non alla negoziazione assistita c.d.
obbligatoria (art.
3, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014. L’art.
3, comma 1, primo periodo, d.l. 132/2014, infatti, esclude dalla
negoziazione assistita le controversie che rientrano nel novero di quelle
contemplate dall’art.
5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010. (I) (II).
(II) Si veda l’art.
3, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014, in Osservatorio Mediazione
Civile n. 60/2014.
Per approfondimenti si veda SPINA, Danni inferiori a € 50.000 per diffamazione: mediazione o negoziazioneassistita?, Altalex, 2016.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 51/2016
Tribunale di Verona
ordinanza
12 maggio 2016
Omissis
A sostegno delle
domanda l’attrice, dopo aver premesso di gestire, insieme al proprio figlio,
una rivendita speciale secondaria di valori bollati al piano terra
dell’edificio ove è ubicato il tribunale civile e penale di Verona, ha dedotto
che i convenuti, suoi concorrenti, in quanto titolari di una tabaccheria e
rivendita di valori bollati posta a distanza di poche centinaia di metri dalla
predetta rivendita, avevano esposto, per circa due mesi, un articolo del
quotidiano veronese --- del 26 aprile 2015 nel quale era stato riferito che il
figlio dell’attrice, il giorno precedente al predetto, era stato controllato
dalla polizia ferroviaria e trovato in possesso di alcune marche da bollo
apparentemente contraffatte.
Secondo l’attrice
l’esposizione di quell’articolo aveva avuto l’unico scopo di screditarla e
diffamarla davanti ai clienti della tabaccheria --- (soprattutto avvocati e
segretarie di studi legali) e presso gli uffici comunali che avevano bandito la
gara per l’assegnazione dei citati locali proprio nel predetto periodo. L’attrice
ha individuato espressamente il fondamento della propria domanda risarcitoria
sia nel disposto dell’art. 2043 c.c., in relazione alla condotta di
diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità attribuita ai
convenuti, sia in quello dell’art. 2598, comma 1 n.2 c.c. c.c. in tema di
concorrenza sleale.
I convenuti nel
costituirsi in giudizio hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di
procedibilità della domanda attorea per non essere stata preceduta dalla
mediazione finalizzata alla conciliazione.
A prima vista, alla
luce della prospettazione attorea, parrebbe esservi la necessità di far
espletare sia la mediazione, tenuto conto del primo dei titoli di
responsabilità invocato dalla ricorrente, sia la negoziazione assistita avuto
riguardo all’entità della condanna richiesta sulla scorta del diverso e concorrente
titolo di responsabilità.
Deve però
escludersi che nel caso di specie possa trovare applicazione il disposto
dell’art. 3, comma 5, d.l. 132/2015 che, come già affermato da questo giudice
in altro provvedimento, effettivamente consente il cumulo tra negoziazione
assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità. Infatti l’ambito di
applicazione di tale norma, la cui legittimità costituzionale, per contrasto
con l’art. 24, comma 1, Cost è alquanto dubbia, ad avviso di questo giudice, va
limitato ai casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte
siano soggette a condizioni di procedibilità diverse. Si può pensare, a titolo
esemplificativo, al caso della domanda di condanna la pagamento di una somma
fino ad euro 50.000,00 che si fondi su un contratto agrario, che come tale è
soggetta sia a negoziazione assistita che al tentativo obbligatorio di
conciliazione davanti all’ispettorato agrario, o a quello di una domanda di
condanna al pagamento di una somma fino ad euro 50.000,00 fondata su una
ipotesi di responsabilità professionale alla quale sia connessa una domanda
relativa ad un contratto assicurativo, atteso che mentre la prima è soggetta a
negoziazione assistita la seconda soggiace a mediazione.
Il caso in esame
esula dall’ambito di applicazione della norma succitata in virtù del disposto
dell’art. 3, comma 1, primo periodo del d.l. 132/2014 che esclude dalla
negoziazione assistita le controversie che rientrano nel novero di quelle
contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, quale è la presente in
relazione alla prospettata condotta di diffamazione;
PQM
Assegna alle parti
termine di quindici giorni dal momento della comunicazione del presente
provvedimento per presentare l’istanza di mediazione e rinvia la causa
all’udienza ---.