=> Tribunale di Verona, 12 maggio 2016
La riconvenzionale c.d. inedita (domanda riconvenzionale su questione con
riferimento alla quale nella fase di mediazione precedentemente svolta le parti
non discussero), è anch’essa soggetta alla disciplina della c.d. mediazione
obbligatoria di cui all’art. 5 comma 1-bis d. lgs. 28/2010 (I) (II) (III).
(II) In argomento si rimanda a Spina,La mediazione obbligatoria si applica anche alle domande riconvenzionali e alle domande di terzo? I contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito(2011-2014), in La Nuova Procedura Civile, 5, 2014.
(III) Per approfondimenti sulla pronuncia massimata si veda Spina, La riconvenzionale inedita è soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione, Altalex, 2016.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 44/2016
Tribunale di Verona
ordinanza
12 maggio 2016
Omissis
Rilevato il difetto della condizione di procedibilità della
riconvenzionale spiegata dall’istituto di credito e avente ad oggetto la
condanna degli attori al pagamento in proprio favore della somma di euro omissis a titolo di saldo di un rapporto
di conto corrente;
che a tale conclusione non osta la circostanza che la mediazione si è
svolta prima dell’inizio del giudizio su iniziativa degli attori perché,
sebbene alla procedura stragiudiziale abbia partecipato validamente ed
efficacemente il difensore dell’istituto di credito, dal verbale del
procedimento, invero piuttosto sintetico, che è stato dimesso all’odierna
udienza risulta che in quella fase le parti non discussero della pretesa oggi
svolta dalla banca;
che si è pertanto in presenza di una riconvenzionale c.d. inedita,
anch’essa soggetta a mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis d.lgs.
28/2010;
che a favore della sottoposizione anche di tale domanda al tentativo
obbligatorio di conciliazione militano le seguenti considerazioni: 1) la
Cassazione (Cass. sez. III, 18 gennaio 2006, n.830) ha interpretato una norma
analoga, ed anzi identica nella sua prima parte, all’art. 5 comma 1 bis d. lgs.
28/2010, ossia l’art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 3, ora art. 11 d. lgs. 150/2011
(norma che esordisce così: “Chi intende proporre in giudizio una domanda
relativa ad una controversia agraria…”), nel senso che l’onere del preventivo
esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del
convenuto che proponga una riconvenzionale secondo uno dei criteri di
collegamento previsti dall’art. 36 c.p.c.; 2) il termine convenuto utilizzato
dall’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010. per indicare il soggetto che
eccepisce l’improcedibilità della domanda ben può essere riferito all’attore
rispetto alla domanda riconvenzionale; 3) l’esclusione della domanda del
convenuto dall’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 1 bis provocherebbe
un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto
illegittima;
che alle suddette considerazioni non potrebbe validamente obiettarsi che
la norma in esame deve essere interpretata restrittivamente, costituendo una
deroga al diritto di azione, atteso che tale argomento presuppone che la norma
sia inequivoca nell’escludere dall’obblio di mediazione le domande cumulate
mentre, dopo quanto detto sopra, così non è;
che deve parimenti escludersi che lo svolgimento di un secondo
procedimento di mediazione dopo l’esito infruttuoso del primo sia inutile e
dispendioso poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta
costituita dalla domanda di condanna del soggetto convenuto ed essa è idonea a
indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva
della controversia.
PQM
Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del
presente provvedimento per depositare l’istanza di mediazione e rinvia la causa
all’udienza del omissis.