DIRITTO D'AUTORE


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30 maggio 2018

28/18. Comunicazione della domanda di mediazione alla parte invitata: onere dell’istante o dell’organismo? (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2018)


Di seguito quanto esposto dal Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile, con provvedimento 27 febbraio 2018 (Foglio Informativo n. 1/2018)

QUESITO
Chi è tenuto alla comunicazione della domanda di mediazione alla parte invitata? La parte istante o l’organismo di mediazione?

RISPOSTA
del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile
In virtù dell’articolo 8 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la comunicazione alla controparte della domanda di mediazione è a carico dell’organismo di mediazione e può essere effettuata, eventualmente, in aggiunta dalla parte istante. Non è dunque conforme al detto dato normativo la disposizione regolamentare che ponga esclusivamente a carico della parte istante, l’adempimento della comunicazione della propria domanda alla controparte (I) (II).

(I) Il grassetto è a cura della Redazione dell’Osservatorio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2018

25 maggio 2018

27/18. MEDIAZIONE 3.0 - IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: mediazione telematica, web 3.0, Online dispute Resolution e digitalizzazione del procedimento (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2018)


Disponibile dal 24 maggio 2018


Mediazione telematica, web 3.0, Online dispute Resolution 
e digitalizzazione del procedimento

di Alessandra Grassi

Diritto Avanzato, Milano, 2018

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2018

22 maggio 2018

26/18. Compenso avvocato, mediazione obbligatoria conclusasi positivamente: no al gratuito patrocinio (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2018)

=> Tribunale di Roma, 11 gennaio 2018

Va risposto in senso negativo alla possibilità di porsi a carico dello Stato il compenso dell’avvocato che abbia assistito una parte ammessa al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura obbligatoria di mediazione (art. 5 d.lgs. 28/2010) conclusasi con l’accordo (non essendo di conseguenza stato instaurato il giudizio) (I) (II) (III).


(II) la pronuncia è consultabile gratuitamente in La Nuova Procedura Civile 2, 2018.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2018
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

15 maggio 2018

25/18. Mediazione obbligatoria conclusasi con l’accordo: sì al gratuito patrocinio (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2018)

=> Tribunale di Trieste, 29 novembre 2017

Ritenuto che la mediazione obbligatoria (art. 5 d.lgs. 28/2010) sia sempre connessa e funzionale alla fase processuale, ancorché questa possa rimanere eventuale, in caso di raggiungimento del fine che si è preposto il Legislatore con l’istituto stesso, va affermato che l’art. 75 del D.P.R. n. 115/2002, in tema di ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, nella parte in cui prevede che essa è valida per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, debba essere interpretato nel senso che al suo interno sia compresa anche la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale (cfr. Tribunale di Firenze, ord. 13.12.2016). Va quindi accolta l’istanza, proposta dall’avvocato di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per la liquidazione del compenso professionale relativo all’attività svolta in sede di mediazione conclusasi col raggiungimento dell’accordo (I) (II).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2018

Tribunale di Trieste
Decreto
29 novembre 2017

Omissis

Il Presidente della sezione civile del Tribunale di Trieste, delegato alla trattazione degli affari civili di competenza del Presidente del Tribunale, vista l’istanza dell’avv. omissis, quale difensore di omissis, per la liquidazione del compenso professionale relativo all’attività svolta in sede di mediazione, obbligatoria, in vista della proposizione di una azione per la reintegrazione della quota di legittima, per la quale era stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del 18.2.2014;
visto l’accordo raggiunto in sede di mediazione;
ritenuto che la mediazione, siccome obbligatoria, sia sempre connessa e funzionale alla fase processuale, ancorché questa possa rimanere eventuale, in caso di raggiungimento del fine che si è preposto il Legislatore con l’istituto stesso;
stimato che l’articolo 75 del D.P.R. n.115/2002, in tema di ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, nella parte in cui prevede che essa è valida per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, debba essere interpretato nel senso che al suo interno sia compresa anche la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale, richiamando sul punto le condivise considerazioni di giurisprudenza di dottrina e merito (Tribunale di Firenze, ord. 13.12.2016, Pres. Est. Br., pluriedita, e che richiama altro precedente dello stesso ufficio);
osservato che la liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 (attività stragiudiziale), considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02;
apprezzata la natura dell’impegno professionale profuso da quanto emerge dalla documentazione allegata,
appare congruo liquidare all’Avv. omissis in relazione all’attività espletata la somma di Euro 4320 per compensi (scaglione da Euro 26.001,00 a 52.000,01 in base al valore della quota rivendicata, ridotti ad Euro 1.986,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al 7%, oltre IVA e CAP, senza aumento per la conciliazione, attesa la incompatibilità della voce con la procedura stessa, in quanto finalizzata proprio alla conciliazione;

tutto ciò premesso

conferma in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di nel procedimento suindicato; liquida omissis Euro 1.986,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 7%, oltre IVA e CAP.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il collegamento ipertestuale alla giurisprudenza richiamata è stato inserito a cura dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

8 maggio 2018

24/18. Compenso avvocato in mediazione: in vigore i nuovi paramenti di cui al DM 8 marzo 2018, n. 37 (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2018)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2018 n. 96, il Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


In particolare:
- viene aggiunto, all’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il nuovo comma 1-bis, secondo cui “l’’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”;
- dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è aggiunta la tabella n. 25-bis (Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita).

Si ricorda che le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del DM in parola, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Di seguito la tabella recante i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense relativamente al procedimento di mediazione (ed alla procedura di negoziazione assistita).


(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

4 maggio 2018

23/18. MEDIA Magazine n. 5 del 2018 (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2018)


MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 5/18  Maggio 2018

Buona lettura.


GIURISPRUDENZA

=> Corte di appello di Milano, 24 maggio 2017

=> Tribunale di Napoli Nord, 15 dicembre 2017

=> Tribunale di Messina, 10 maggio 2017


DATI E STATISTICHE



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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2018
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

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