DIRITTO D'AUTORE


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13 luglio 2012

102/12. Garante per la Privacy, provvedimento del 28/6/2012: differita al 31 dicembre 2012 l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 102/2012)

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 21 aprile 2011, aveva provveduto all’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (1);
Col medesimo provvedimento si fissava al 30 giugno 2012 l’efficacia di detta autorizzazione.

Ciò premesso, con provvedimento del 28 giugno 2012, il Garante ha deliberato di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficacia dell'autorizzazione del 21 aprile 2011, al fine di “permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati sensibili già autorizzati, uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice”.

Ciò – si legge nel recente provvedimento in parola – alla luce della necessità di “differire l'adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni già impartite, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti dal settore interessato”.

Si riporta di seguito il testo del provvedimento del 28 giugno 2012 (registro dei provvedimenti n. 181/2012) pubblicato sul sito web istituzionale del Garante per la privacy.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 102/2012

Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 28 giugno 2012
(In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

Registro dei provvedimenti
n. 181 del 28 giugno 2012


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n. 101 (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1808658), efficace sino al 30 giugno 2012;
Ritenuta la necessità di differire l'adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni già impartite, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti dal settore interessato;
Ritenuto, pertanto, di differire sino al 31 dicembre 2012 l'efficacia della predetta autorizzazione generale per permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati sensibili già autorizzati, uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

DELIBERA:

di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficacia dell'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n. 101, efficace sino al 30 giugno 2012.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Soro


IL RELATORE
Iannini


IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 aprile 2012

73/12. Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario nell'attività di mediazione: provvedimento del Garante per la privacy n. 162 del 21 aprile 2011 (Osservatorio Mediazione Civile n. 73/2012)

In seguito ai provvedimenti n. 160 e 161 del 21 aprile 2011 (1) (2), il Garante per la privacy è nuovamente intervenuto in materia di mediazione (3) col provvedimento n. 162 del 21 aprile 2011, relativo all’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
In merito a quanto previsto dal provvedimento in analisi si evidenzia, in particolare, quanto segue.
L’autorizzazione in parola riguarda, tra l’altro:
-          gli organismi di mediazione costituiti da enti privati, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonché dei mediatori iscritti;
-          gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti;
-          gli enti di formazione, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti.
L’autorizzazione riguarda anche il Ministero della giustizia, per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 180/2010 di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori.
Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento.
Anche in questo caso, così come previsto nel provvedimento n. 161 del 2011, i dati giudiziari possono essere conservati per il periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario.
Il provvedimento n. 162 del 2011, inoltre, dispone che i titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione all’Autorità per la privacy, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni ivi contenute.
Detta autorizzazione è valida fino al 30 giugno 2012.
Si riporta di seguito il testo del provvedimento n. 162 del 21 aprile 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011 n. 101.




Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 73/2012

Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 21 aprile 2011)

Registro dei provvedimenti
n.  162 del 21 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, il quale individua i dati giudiziari;
Visti gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili;
Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II del Codice e, in particolare, il Capo IV del Titolo IV nel quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Visto l’art. 22 del Codice, che enuncia i princìpi applicabili, in particolare, al trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d’ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Visto il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180 emanato ai sensi dell’art. 16 del predetto decreto legislativo;
Considerato che il d.lg. n. 28/2010 e il d.m. n. 180/2010, prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati giudiziari per l’accertamento dei requisiti di onorabilità dei mediatori nonché dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e attribuiscono al Ministero della giustizia l’esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti;
Vista l’autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici che non contempla il predetto trattamento correlato all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Ritenuto necessario, pertanto, prevedere una nuova autorizzazione al fine di consentirne il relativo trattamento;
Considerato opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del Codice; ritenuto congruo, in particolare, statuirne l’efficacia, nella fase di prima applicazione della disciplina normativa di cui al menzionato d.lg. n. 28/2010, fino al 30 giugno 2012, ciò in quanto entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per dare attuazione all’art. 16 del d.lg. n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall’art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall’art. 1 del Codice;
Visto l’art. 167 del Codice;
Visto l’art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l’art. 41 del Codice;
Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Autorizza

i trattamenti di dati giudiziari per le finalità di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli artt. 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1) Soggetti ai quali è rilasciata l’autorizzazione e finalità del trattamento.
a) Per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico individuata dall’art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali:
1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lg. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonché dei mediatori iscritti;
2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lg. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti;
3. gli enti di formazione di cui all’art. 16, comma 5, del d.lg. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1, lett. n) del d.m. n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti;
b) Per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall’art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti), nonchè dall’art. 67 (Attività di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia è autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice ai sensi dell’art. 16 del d.lg. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonché relative disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 180/2010 di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori ("non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza").
3) Categorie di dati e operazioni di trattamento.
Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento.
4) Comunicazione dei dati.
Il Ministero della giustizia, nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore può comunicare i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del Codice:
- agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 4, comma 2, lett. c) e 18, comma 2, lett. b), del d.m. n. 180/2010 per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti;
- agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4, comma 3, lett. c), del d.m. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri elenchi.
5) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i dati giudiziari possono essere conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario.
I soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi e compiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell’art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali.
Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.
8) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

18 aprile 2012

72/12. Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione: provvedimento del Garante per la privacy n. 162 del 21 aprile 2011 (Osservatorio Mediazione Civile n. 72/2012)

Il Garante per la privacy già era intervenuto con un primo provvedimento (1) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 (2) in quanto tale procedimento comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile e giudiziario.

Il provvedimento n. 161 del 21 aprile 2011 del Garante per la protezione dei dati personali concerne l’autorizzazione per gli organismi privati di mediazione al trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003) delle parti coinvolte nei procedimenti di mediazione.

Gli Organismi, in particolare, dovranno attenersi – tra l’altro – alle seguenti prescrizioni.

Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell’assistenza delle parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (ovvero, ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa) e può riguardare i soli dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione. I dati sensibili relativi ai terzi, invece, possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l’attività di mediazione.

Il trattamento, inoltre, può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica controversia oggetto di mediazione e rispetto ad attività che non possano essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Il limite generale posto alla comunicazione dei dati è quello della stretta pertinenza all’espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito ed al rispetto del d.lgs. n. 28/2010. I dati sensibili, inoltre, non possono essere diffusi.

Allo stesso modo, la conservazione dei dati è ammessa per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per la gestione dell’attività di mediazione.

Da ultimo, in tema di autorizzazione è stabilito che i titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione in parola non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione all’Autorità per la privacy qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Detta autorizzazione è valida fino al 30 giugno 2012.

Si riporta di seguito il testo del provvedimento n. 161 del 21 aprile 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011 n. 101.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 72/2012

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011)

Registro dei provvedimenti
n. 161 del 21 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;
Considerato che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d’ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Visto il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180 emanato ai sensi dell’art. 16 del predetto decreto legislativo;
Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da parte degli organismi definiti a norma dell’art. 1 comma 1, lett. d) del d.lg. n. 28/2010 per l’espletamento delle rispettive attività;
Vista l’autorizzazione generale n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale rilasciata, altresì, quando il trattamento sia necessario "per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento" (punto 1.3., lett. a);
Ritenuto che il trattamento di dati sensibili effettuato dagli organismi di mediazione ai sensi del d.lg. n. 28/2010 non sia riconducibile all’autorizzazione generale n. 5/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari in considerazione delle categorie di soggetti a cui si rivolge e delle relative prescrizioni;
Ritenuto necessario, pertanto, per permettere il trattamento di dati sensibili nell’esercizio della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lg. n. 28/2010, rilasciare una nuova autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
Visto l’art. 27 del Codice, che consente il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili;
Vista l’autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici rilasciata "a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi […]" (punto 2) lett. a), e, quindi, applicabile anche al trattamento di dati a carattere giudiziario indispensabili nell’ambito dell’attività di mediazione di cui al d.lg. n. 28/2010;
Considerato opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del Codice; ritenuto congruo, in particolare, statuirne l’efficacia, nella fase di prima applicazione della disciplina normativa di cui al menzionato d.lg. n. 28/2010, fino al 30 giugno 2012, ciò in quanto entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per dare attuazione all’art. 16 del d.lg. n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall’art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall’art. 1 del Codice;
Visto l’art. 167 del Codice;
Visto l’art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l’art. 41 del Codice;
Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Autorizza
1) Soggetti ai quali è rilasciata l’autorizzazione.
Sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate gli organismi di mediazione privati di cui all’art. 1, comma 1, del d.lg. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.
2) Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell’espletamento di un’attività che rientri tra quelle che i soggetti indicati al punto 1) possono svolgere ai sensi del d.lg. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, per assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione.
I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l’attività di mediazione.
4) Categorie di dati e operazioni di trattamento.
Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica controversia oggetto di mediazione e rispetto ad attività che non possano essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/2009.
5) Comunicazione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati, laddove indispensabile, alle parti nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito e nel rispetto del d.lg. n. 28/2010.
I dati sensibili non possono essere diffusi.
6) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per la gestione dell’attività di mediazione.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l’indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
7) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell’art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
8) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali.

Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.
9) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti 
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 aprile 2012

71/12. Mediazione e privacy: provvedimento del Garante per la privacy n. 160 del 21 aprile 2011 (Osservatorio Mediazione Civile n. 71/2012)

Il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 (1) comporta il trattamento di dati personali (sia delle parti, sia di altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento di mediazione); a volte, inoltre, possono essere anche trattati dati sensibili (si pensi, ad esempio, ai procedimenti in materia di risarcimento del danno da responsabilità medica) e giudiziari (si pensi, ad esempio, ai dati relativi a sentenze di condanna in base alle quali si può richiedere il risarcimento del danno).

Detto trattamento deve essere effettato in conformità alla legge.

Al riguardo, assume rilievo il provvedimento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del Garante per la protezione dei dati personali n. 160 del 21 aprile 2011.

Con tale provvedimento, il Garante individua innanzitutto che la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita dagli Organismi di mediazione è individuata dall'art. 71, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003), in base al quale si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità (…) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo. Il seguente comma 2, inoltre, prevede che quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Ciò considerato, con provvedimento n. 160 del 21 aprile 2011 il Garante per la protezione dei dati personali individua i tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico per le attività svolte da soggetti pubblici per la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal d.lg. n. 28/2010.

Pertanto, conclude il provvedimento in parola, “gli enti pubblici che intendano costituire un organismo di mediazione, nell'adeguare il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari -che ciascun soggetto pubblico deve avere adottato ai sensi dell'art. 20 del Codice, per il corretto utilizzo di tale categoria di dati per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali- possono adottare tale allegato, in conformità al presente provvedimento, senza richiedere all'Autorità un parere specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari per l'attività degli organismi di mediazione”.

Ciò posto, il Garante, con l’allegato al provvedimento n. 160 del 21 aprile 2011, che ne costituisce parte integrante, individua in modo analitico: le principali fonti normative di riferimento, le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento, i tipi di dati trattati, i tipi di operazioni eseguibili nonché la descrizione del trattamento.
Si riportano di seguito il testo del provvedimento n. 160 del 21 aprile 2011, unitamente al relativo allegato, così come pubblicati sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 71/2012

Provvedimento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n. 160 del 21 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTO il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
VISTO il d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è stato reso obbligatorio avvalersi preliminarmente della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali per chi intenda esercitare in giudizio un'azione nelle materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5, comma 1).
La gestione del procedimento di mediazione è affidata a organismi di mediazione costituiti da enti pubblici o privati che, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, designano un mediatore o più mediatori ausiliari. La mediazione è, quindi, volta ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Gli organismi di mediazione devono essere iscritti nel registro degli organismi di mediazione istituito, a norma del predetto decreto legislativo, presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, ove è istituito anche l'elenco degli enti di formazione per la mediazione (art. 16 del d.lg. 28 del 2010 e d.m. 18 ottobre 2010, n. 180).
Il procedimento di mediazione comporta il trattamento di dati personali riferiti alle parti della mediazione e ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento medesimo, in conformità alla legge; in tale attività possono essere anche trattati tutti i tipi di dati sensibili (si pensi, ad esempio, ai procedimenti inerenti il risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione) e giudiziari (ad esempio, i dati relativi a sentenze di condanna in base alle quali si può richiedere il risarcimento del danno).
Il Codice prevede che i soggetti pubblici possano trattare dati sensibili e giudiziari in base a un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare - in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante - e rendere pubblici i tipi di dati, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi. In armonia con il principio di semplificazione, nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti, il predetto parere può essere espresso anche su uno schema-tipo (artt. 20 e 21 del Codice).
Nel caso in esame, la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita dai predetti organismi tramite la mediazione è individuata dall'art. 71, comma 1, lett. b) del Codice, in base al quale "si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità (…) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo". Sul punto, inoltre, il medesimo art. 71, comma 2, prevede che "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile."
Ad oggi non è pervenuto nessuno schema di regolamento da parte degli enti pubblici che intendono trattare dati sensibili e giudiziari per la finalità di mediazione né gli organismi rappresentativi dei medesimi enti hanno sottoposto a questa Autorità lo schema tipo di regolamento. Il Garante ha pertanto sviluppato con il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia un'attività di collaborazione istituzionale nell'ambito della quale è stato predisposto l'allegato documento, condiviso dal predetto Ministero da ultimo con comunicazione del 13 aprile 2011, con il quale sono stati identificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili, per il perseguimento della rilevante finalità di cui al citato art. 71, comma 1, lett. b) del Codice.
Tale documento riguardante il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di tali enti pubblici è stato predisposto al fine di assicurare che il trattamento della medesima categoria di dati personali sia effettuato in modo omogeneo rispetto all'analogo trattamento svolto dagli organismi di mediazione privati (in ordine ai quali l'Autorità in data odierna ha adottato opposita autorizzazione generale).
Pertanto, gli enti pubblici che intendano costituire un organismo di mediazione, nell'adeguare il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari -che ciascun soggetto pubblico deve avere adottato ai sensi dell'art. 20 del Codice, per il corretto utilizzo di tale categoria di dati per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali- possono adottare tale allegato, in conformità al presente provvedimento, senza richiedere all'Autorità un parere specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari per l'attività degli organismi di mediazione (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, lett. g) del Codice individua nel documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, i tipi di dati e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 71, comma 1, lett. b), del Codice, per le attività svolte da soggetti pubblici per la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal d.lg. n. 28/2010.
Gli enti pubblici che intendano costituire un organismo di mediazione, nell'adeguare il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari -che ciascun soggetto pubblico deve avere adottato ai sensi dell'art. 20 del Codice, per il corretto utilizzo di tale categoria di dati per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali- possono adottare tale allegato, in conformità al presente provvedimento, senza richiedere all'Autorità un parere specifico per poter trattare dati sensibili e giudiziari per l'attività degli organismi di mediazione.
Roma, 21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli


Allegato al provvedimento del 21 aprile 2011
Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al d.lg. 4 marzo 2010, n. 28.

Principali fonti normative di riferimento
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28– attuazione dell'articolo 60, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e disposizioni attuative.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività sanzionatorie e di tutela, art. 71, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati
Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso) e la vita sessuale, nonché l'origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere, le convinzioni politiche e sindacali (art. 4, comma 1, lett. d), d.lg. n. 196/2003). Dati  di carattere giudiziario (art. 4, comma1, lett. e), d.lg. n.196/2003).

Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea ed automatizzata e altre operazioni ordinarie.


Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie:
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
- Comunicazione alle parti nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali laddove indispensabile, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito e nel rispetto del d.lg. n. 28/2010


Descrizione del trattamento
L'organismo di mediazione tratta i dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali relative alle materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In particolare, all'atto di presentazione della domanda di mediazione (attraverso il deposito di un'istanza che reca l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa), l'organismo designa un mediatore presente nel proprio elenco che si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.










Nel caso in cui sia indispensabile, l'accordo amichevole o la proposta di conciliazione formulata dal mediatore possono contenere dati sensibili e giudiziari relativi alle parti o a terzi. Il processo verbale formato dal mediatore con allegato l'accordo amichevole ovvero l'indicazione della proposta (anche nel caso in cui la conciliazione non riesca) viene depositato presso la segreteria dell'organismo e le parti possono richiederne copia anche ai fini dell'omologazione da parte del tribunale.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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