DIRITTO D'AUTORE


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20 giugno 2023

27/23. La mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2023)

=> Tribunale di Alessandria, 22 agosto 2022 

Si ritiene di aderire alla tesi che ritiene che la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti. A tale conclusione si giunge sulla scorta di argomenti che attengono sia alla rigorosa interpretazione del dato testuale (che prevede che l'improcedibilità sia sollevata dal "convenuto", qualificazione che il codice di rito annette non al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore), sia alla finalità che l'istituto della mediazione, in generale, intende assolvere (l'evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all'evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo) (I).

Con particolare riferimento alla chiamata del terzo in garanzia, se la domanda di un convenuto verso il terzo presuppone la soccombenza del primo nei confronti dell'attore, l'invito alla mediazione, successivo all'esito negativo della mediazione sulla domanda principale e precedente alla statuizione giudiziale definitiva sulla domanda attorea, rischierebbe d'essere del tutto inutile, dal momento che la domanda del convenuto verso il terzo dipende dall'esito della domanda promossa dall'attore. La mediazione, quindi, in tal caso avrebbe minime possibilità di evitare la controversia e, oltre ad allungare i tempi di definizione del processo, non perseguirebbe l'intento deflattivo cui è improntata (II).

(I) In senso conforme la pronuncia massimata richiama Trib. Palermo 11 luglio 2011, Trib. Reggio Calabria 22 aprile 2014, Trib. Roma 18 gennaio 2017 e Trib. Pavia 5 aprile 2022.

(II) In senso conforme la pronuncia massimata richiama Trib. Palermo 11 luglio 2011 e Trib. Pavia 5 aprile 2022.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Alessandria

Sentenza

22 agosto 2022

Omissis

Con atto di citazione ritualmente notificato omissis, conseguentemente, di condannarla al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 140.997,38, maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi dalla richiesta sino al saldo.

In particolare, parte attrice ha allegato: di essere l'assicuratrice di omissis; di agire nella presente sede di giudizio in surrogazione, facendo valere la responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c. anche per l'operato dei propri ausiliari, per la perdita della merce, sottratta da ignoti durante una sosta intermedia del trasporto, quando il furgone su cui era caricata la merce, si trovava parcheggiato su una pubblica via, senza nessuna sorveglianza a protezione del carico.

Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita in giudizio la convenuta omissis, deducendo la mancata prova della propria colpa grave e così invocando a proprio favore il limite risarcitorio di cui all'art. 1696 c.c. oltre alla mancata prova in ordine al quantum della domanda risarcitoria di controparte e chiedendo in ogni caso l'autorizzazione alla chiamata in causa di omissis, da lei incaricata dell'esecuzione del trasporto per cui è causa, per esserne manlevata.

Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio omissis, che, confermando di aver preso in carico le merci affidatele da omissis per il trasporto via terra nella tratta omissis, ha chiesto il rigetto della domanda attorea - aderendo sostanzialmente alle difese di omissis in punto di responsabilità vettoriale e quantificazione del danno da perdita della merce; oltre al rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti, stante l'assenza di propria responsabilità - dovendo il furto ad opera di ignoti essere considerato in termini di caso fortuito - e considerato anche "il fatto del mittente" omissis, da rinvenirsi nella mancata comunicazione al vettore dell'ingente valore del carico oggetto di causa; chiedendo, in ogni caso, autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia Assicurativa omissis, per esserne manlevata.

Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio omissis eccependo: in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione di manleva proposta nei suoi confronti dall'assicurata omissis, stante la mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria D.lgs. 28/2010 ed in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di omissis; nel merito, domandando il rigetto della domanda attorea aderendo, sostanzialmente, alle difese di omissis in punto di responsabilità vettoriale e quantificazione del danno; eccependo nei confronti della propria assicurata i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie ai sensi di Polizza; deducendo la carenza di garanzia assicurativa del sinistro vista la mancata custodia del mezzo e l'assenza di antifurto e la mancata copertura dei costi relativi alle spese legali dell'assicurato ed in ogni caso, il limite di copertura ex art. 1911 c.c. limitatamente alla quota di coassicurazione di propria spettanza (60%).

Espletata la trattazione ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

Con decreto presidenziale del 16.09.2021 la causa è stata assegnata alla scrivente giudice innanzi al quale le parti, all'udienza del 15.03.2022 hanno precisato le conclusioni.

Il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Sull'eccezione pregiudiziale sollevata omissis.

In via pregiudiziale la terza chiamata omissis ha eccepito l'improcedibilità della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dall'assicurata omissis, rilevando il mancato esperimento della procedura di mediazione di cui al D.lgs 28/2010, la quale assurge a condizione di procedibilità nelle controversie inerenti - ex multis - i contratti assicurativi.

L'eccezione è infondata.

La Giurisprudenza di merito, a cui questo Tribunale aderisce ed intende dare continuità, ha da tempo ritenuto che la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti (cfr. Trib. Palermo, 11 luglio 2011; Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014; Trib. Roma, 18 gennaio 2017; Trib. Pavia, 5 aprile 2022).

A tale conclusione si giunge sulla scorta di argomenti che attengono sia all'interpretazione dell'art. 5 co. 1 bis D.lgs. 28/2010, sia alla finalità che l'istituto della mediazione, in generale, intende assolvere.

L'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010 - così come inserito dal d.l. 69/2013, c.d. "Decreto del fare", convertito, con modificazioni, in L. 98/2013-98/2013 - prevede la facoltà per "il convenuto" di eccepire il mancato tentativo di mediazione - a ciò conseguendo che possa essere considerato tale "chi viene citato in giudizio" e non già "chi, avendo promosso un'azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria".

Ciò premesso circa il dato testuale della norma, deve escludersi che una disposizione come quella in disamina, la quale prevede una condizione di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., possa essere interpretata in senso estensivo (Cass. Civ. n. 16092/12, n. 967/04); non può prescindersi quindi, dalla rigorosa interpretazione del dato testuale, che prevede che l'improcedibilità sia sollevata dal "convenuto", qualificazione che il codice di rito annette non al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore.

A tale argomento, come anticipato, se ne aggiunge un altro, logico e coerente con la ratio deflattiva dell'istituto della mediazione. L'evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all'evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo. Tali osservazioni impongono a maggior ragione di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo di cui all'art. 5.

In ultimo, con particolare riferimento alla chiamata del terzo in garanzia, come efficacemente osservato da alcuna giurisprudenza di merito a sostegno della tesi della non estensione dell'obbligo di mediazione: se la domanda di un convenuto verso il terzo presuppone la soccombenza del primo nei confronti dell'attore, l'invito alla mediazione, successivo all'esito negativo della mediazione sulla domanda principale e precedente alla statuizione giudiziale definitiva sulla domanda attorea, rischierebbe d'essere del tutto inutile, dal momento che la domanda del convenuto verso il terzo dipende dall'esito della domanda promossa dall'attore. La mediazione, quindi, in tal caso avrebbe minime possibilità di evitare la controversia e, oltre ad allungare i tempi di definizione del processo, non perseguirebbe l'intento deflattivo cui è improntata (v. Trib. Palermo, 11 luglio 2011 e Trib. Pavia, 5 aprile 2022).

omissis

La domanda svolta dall'attrice nei confronti del vettore convenuto omissis è fondata e va accolta. omissis

Per contro, la responsabilità della società convenuta sussiste anche "nell'ipotesi - pacificamente verificatasi nel caso di specie - in cui la stessa si sia avvalsa per il trasporto de quo di un altro vettore, nella specie il sub vettore omissis.

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di contratto di trasporto di merci "il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto” (in tal senso, Cass. Civ. n. 19050/2003; n. 2483/2009). omissis

A proposito del quantum debeatur omissis. 

PQM 

Il Tribunale di Alessandria, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad omissis la somma di Euro 140.997,38 con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato dalla data del pagamento (26.02.2018) sino alla data di pronuncia della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali maturandi con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo; condanna omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare omissis di tutto quanto qui la medesima, viene condannata a pagare a parte attrice, per capitale, interessi e spese di lite; condanna omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare omissis nei confronti di omissis, per Euro 60.910,87 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite; rigetta la domanda di manleva promossa da omissis relativamente alle spese di resistenza ex art. 1917 co. III c.p.c.; condanna omissis a rifondere ad omissis le spese di lite di questo giudizio liquidate in Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge; condanna omissis a rifondere a omissis le spese di lite di questo giudizio liquidate in Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge; condanna omissis, a rifondere a omissis, le spese di lite di questo giudizio liquidate in Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

14 giugno 2023

26/23. Deposito della domanda di mediazione: il termine entro cui fissare il primo incontro ha natura ordinatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2023)

=> Tribunale di Roma, 8 maggio 2023 

Il termine di 30 giorni stabilito dall'invocato art. 8, I co, d.lgs., primo periodo, nel testo precedente la c.d. riforma Cartabia (oggi 20 giorni), decorrente dal giorno del deposito della domanda di mediazione, entro il quale l'organismo di mediazione deve fissare il primo incontro, non ha, per assenza di espresse disposizioni in tal senso, natura di termine perentorio (v. art. 152, II co, c.p.c.: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”), talché il suo eventuale mancato rispetto non implica, comunque, alcuna nullità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com) 

Tribunale di Roma

Sentenza

8 maggio 2023 

Omissis 

Dell'eccezione di irregolarità della procedura di mediazione obbligatoria esperita dalla convenuta-attrice in riconvenzionale omissis, quale formulata dai terzi chiamati in causa omissis.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione processuale, con la quale, i terzi chiamati in causa omissis, intendono far valere l'irregolarità della procedura di mediazione obbligatoria, quale, con riferimento alle domande di merito in questa sede proposte, dalla convenuta-attrice in riconvenzionale omissis introdotta con istanza in data 26.7.2018, per essere stato il primo incontro, dall'organismo di mediazione, fissato al successivo 18.10.2018, oltre il termine, loro dire, perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 8, I co, l. n. 28/2010, con conseguente pretesa necessità di assegnazione, alla stessa convenuta- attrice in via riconvenzionale, del termine di legge per l'esperimento della mediazione stessa. E ciò perché - al di là di ogni altra possibile considerazione in ordine alla sussistenza dell'obbligo, per il convenuto che agisca in via riconvenzionale, di esperire la procedura di mediazione obbligatoria - contrariamente a quanto sostenuto da essi terzi chiamati, il termine di 30 giorni stabilito dall'invocato art. 8, I co, d.lgs., primo periodo, nel testo previgente applicabile ratione temporis (“All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.), decorrente dal giorno del deposito della domanda di mediazione, entro il quale l'organismo di mediazione deve fissare il primo incontro, non ha, per assenza di espresse disposizioni in tal senso, natura di termine perentorio (v. art. 152, II co, c.p.c.: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”), talché il suo eventuale mancato rispetto non implica, comunque, alcuna nullità.

Delle domande riconvenzionali di accertamento della simulazione relativa dei contratti di compravendita stipulati omissis.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione con la quale l'attrice omissis ed i convenuti omissis, alla prima udienza di comparizione del 28.3.2019, hanno tempestivamente eccepito la prescrizione della domanda di simulazione, quale in via riconvenzionale proposta dalla convenuta omissis; poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale; quando invece essa è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso di specie, di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione (così, Cass. Civ. n. 14562/04; conf., Cass. Civ. n. 7682/97, n. 3067/74, n. 231/70).

Del merito delle descritte domande di accertamento della simulazione e della nullità dei dissimulati contratti di donazione Le domande in esame non possono essere accolte poiché, sebbene sia generalmente riconosciuto che l'erede legittimario il quale agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione, assuma, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo, per cui egli non è come tale soggetto ai vincoli probatori stabiliti, per le parti, dall'art. 1417 c.c., con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni (v., tra le tante, Cass.Civ. n. 19912/14; n. 6632/06; n. 20868/04; n. 6632/03), la convenuta-attrice in riconvenzionale omissis, che tali domande ha, nella specie, proposto, e che è quindi, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697, I co, c.c., gravata del relativo onere, non ha, per le ragioni di seguito esposte, in alcun modo provato, neppure secondo siffatte modalità, l'accordo simulatorio sotteso alla pretesa simulazione.

L'invocato rapporto di parentela, quale corrente tra omissis non è certo, di per sé, sufficiente, a norma dell'art. 2729, I co, c.c. (“Le presunzioni semplici sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”), per consentire di desumere, con ragionevole certezza, che gli atti di compravendita dei descritti immobili simulassero atti di liberalità; ché, in assenza di altri elementi significativi in tal senso, il rapporto di filiazione tra il venditore e l'acquirente non costituisce circostanza che, secondo criteri di normalità esperienziale ovvero in termini di razionalità delle azioni umane, si accompagni, con elevata probabilità, alla liberalità dell'atto; amplissimo risultando, come noto, il perimetro delle situazioni pratiche che, nell'ambito delle rispettive esigenze economiche e di vita, determinano genitori e figli a concludere, tra loro, contratti di acquisto a titolo oneroso.

La stessa attrice in riconvenzionale omissis, non ha, poi, dimostrato la sussistenza altre circostanze di riconosciuta elevata sintomaticità, che, complessivamente valutate nel quadro dei descritti rapporti familiari, avrebbero potuto assumere, nel prospettato senso della liberalità, valenza decisiva, ragionevolmente escludendo ogni ipotesi alternativa, quali, ad esempio, i)- l'eventuale impossidenza dei figli acquirenti, che all'epoca dei fatti erano entrambi ultrasessantenni (come risulta dagli atti omissis), e, come tali, quindi da ritenersi a priori suscettibili di autonoma capacità economica e reddituale, ovvero ii)- la mancata corresponsione del prezzo delle impugnate compravendite, che, oggetto di mera allegazione, a fronte delle dichiarazioni di relativo integrale pagamento, quali dalle parti rese al Notaio rogante (v. contratti di compravendita, in fascicolo di parte convenuta-attrice in riconvenzionale, all.ti n. 1 e n. 4), avrebbe potuto essere agevolmente accertata a mezzo dei movimenti risultanti dagli estratti conto dei conti correnti eventualmente intrattenuti dal venditore defunto padre omissis, in piena disponibilità della stessa attrice in riconvenzionale quale erede di quest'ultimo, la quale si è, invece, limitata a produrre una semplice, quanto irrilevante, Richiesta movimentazione rapporto, inoltrata presso il Banco Posta, con riferimento ad un libretto di risparmio intrattenuto dal padre medesimo (v. memoria ex art. 183, VI, co, n. 2, c.p.c., di parte convenuta-attrice in riconvenzionale, all. n. 17).

L'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesta dall'attrice in riconvenzionale, quali, con riferimento al tema che qui interessa, incentrate sulla circostanza che il defunto omissis avesse semplicemente “donato” gli immobili oggetto delle impugnate compravendite (v. memoria ex art. 183, Vi., n. 2, c.p.c., di parte convenuta-attrice in riconvenzionale), e non già orientate sul diverso affermato fatto che le parti avessero inteso, solo in apparenza realizzare le compravendite stesse, in concreto non volute, intendendo, in realtà, esse, diversamente, concludere dei contratti di donazione, sono state correttamente disattese, siccome inconferenti rispetto alla materia del contendere (v. ordinanza in data 29.3.2020).

Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice in riconvenzionale (v. memoria ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c. di detta parte), l'affermazione dei terzi chiamati omissis, per cui la compravendita dal defunto omissis stipulata con omissis che aveva poi, a sua volta, venduto l'immobile così acquistato alla stessa attrice in riconvenzionale, fosse da accomunarsi alle compravendite dai primi contestate, siccome anch'essa simulata e dissimulante donazione nulla per difetto di forma (cfr. comparsa di costituzione dei terzi chiamati, pp. 5, penultimo cpv., e 6, secondo cpv.), non costituisce, a fronte delle ripetute e circostanziate contestazioni dei chiamati stessi, quali contenute nella loro comparsa di costituzione (v., spec., p. 4), confessione alcuna dei fatti posti a fondamento dell'avversa domanda di simulazione, ma è da considerarsi quale mero espediente retorico, con il quale vuolsi far intendere che la compravendita da essi impugnata presenta le stesse caratteristiche che la controparte vorrebbe connotassero quelle da lei, a sua volta, denunciate di simulazione.

Della riconvenzionale domanda di riduzione per lesione di legittima delle pretese donazioni dissimulate, quale proposta dalla convenuta omissis.

Non v'è luogo a provvedere in ordine alla domanda in esame, essendo stata essa proposta, in via subordinata, per l'eventualità, non realizzatasi, che le compravendite impugnate dalla stessa omissis, quali concluse dal defunto omissis con il figlio omissis (poi deceduto il 26.4.2014) e con la di lui moglie omissis e dallo stesso defunto con la figlia omissis, venissero qualificate quali valide donazioni dissimulate.

Delle domande i)- di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita stipulato omissis, e ii)- di riduzione per lesione di legittima della stessa pretesa donazione dissimulata, quali proposte dai terzi chiamati in causa omissis.

Non v'è parimenti luogo a provvedere in ordine alle domande in esame, essendo state le stesse proposte, in via subordinata, per l'eventualità, non realizzatasi, che le domande di accertamento della simulazione proposte dalla convenuta-attrice in riconvenzionale omissis venissero accolte.

Della domanda di divisione Tanto sin qui stabilito, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'istruzione e la definizione della domanda di divisione.

Del regolamento delle spese.

Stante la natura non definitiva della presente pronuncia, la liquidazione delle spese processuali è rimessa alla decisione definitiva. 

PQM 

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: respinge le di domande riconvenzionali di accertamento della simulazione relativa dei contratti di compravendita omissis; dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima delle dette pretese donazioni dissimulate, quale proposta dalla stessa convenuta omissis; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle domande i)- di accertamento della simulazione omissis e ii)- di riduzione per lesione di legittima di detta pretesa donazione, quali proposte dai terzi chiamati in causa omissis; rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per l'istruzione e la definizione della domanda di divisione. Spese alla sentenza definitiva. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

12 giugno 2023

25/23. Mancata partecipazione alla mediazione, argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., rifiuto giustificato da discrepanza tra pretese e CTU: non provato danno morale e nesso eziologico tra sinistro e patologia (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2023)

=> Corte appello di Roma, 20 aprile 2023 

La previsione dell'art. 8, co. 4, d.lgs. 28/2010 ha certamente una portata punitiva, volta per lo più a dissuadere le parti dal non partecipare al tentativo di mediazione; di fatto, permette al giudice di desumere prove ex 116 c.p.c. in virtù del solo comportamento omissivo della parte che illegittimamente si sottrae alla mediazione. Tale comportamento della parte è associato dall'ordinamento ad intenti dilatori, volti ad ostacolare la giustizia e porre gli interessi in gioco sul più scivoloso piano della disputa davanti ad un organo giudicante, in cui gli oneri probatori possono essere utilizzati come strumento per disinnescare le pretese avversarie, anche quando astrattamente fondate. Tuttavia gli elementi di prova desumibili dalla mancata ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria non possono prescindere dalla circostanza che la parte abbia comunque fornito una semiplena probatio sui fatti di causa (così, la parte ha giustificato il rifiuto in ragione della discrepanza tra le pretese risarcitorie attoree e gli esiti delle risultanze peritali, rendendosi al contempo disponibile a concludere un accordo che ricalcasse le risultanze della CTU in punto di quantum debeatur, riproponendo inoltre al Giudice di formulare una proposta ex art. 185 bis c.p.c. basata sulle risultanze del CTU, vedendosi rigettare l'istanza; il Giudice non poteva quindi: i) ricollegare alla detta condotta la presenza del danno morale; ii) ritenere - sol per tali ragioni - provato un nesso eziologico tra il sinistro stradale e patologia oculistica lamentata; iii) ritenere provato il nesso causale tra il sinistro e la detta patologia in via sanzionatoria applicando la disposizione di cui all'art. 8 co. 4, d.lgs. 28/2010, in quanto il riconoscimento del nesso eziologico non può essere considerato una conseguenza logico-giuridica della mancata partecipazione alla mediazione; iv) riconoscere l'aumento da danno morale – tenuto conto della assoluta genericità delle allegazioni e della modestia dei postumi riconosciuti dal ctu – che non può scaturire come esito sanzionatorio dell'applicazione dell'art. 8 co. 4 d.lgs. 28/2010 cit.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Corte di appello di Roma

Sentenza

20 aprile 2023 

Omissis 

A seguito della discussione orale il Giudice Monocratico ha dato lettura della sentenza a fine udienza, riconoscendo a parte attrice il diritto al risarcimento del danno quantificato come segue:

- a omissis ha riconosciuto l'invalidità permanente nella misura del 4% (ricalcando quanto valutato dal CTU), una invalidità temporanea 100% di giorni 30, una invalidità temporanea 50% di giorni 20 e spese medico sanitarie di 3.000,00 euro; per un totale di complessivi 5.000,00 euro di risarcimento danni alla persona;

- a omissis ha riconosciuto invalidità permanente del 12% (così ritenuto dal giudice in veste di peritus peritorum), invalidità temporanea 100% di 20 giorni e invalidità temporanea 50% di 20 giorni; per un totale di 31.000,00 euro;

- a omissis ha invece confermato l'invalidità permanente nella misura dell'1% come valutato dal CTU, inoltre riconoscendo invalidità temporanea 100% di giorni 20, invalidità temporanea 50% di giorni 20; per un totale di 800,00 euro a titolo di risarcimento danni alla persona.

Queste somme sono state calcolate tenendo conto degli importi tabellari, delle spese affrontate da omissis per le cure mediche, di quanto già versato dall'assicurazione e soprattutto dell'incremento per danno morale e del riconoscimento del nesso eziologico tra il sinistro e la patologia oculare che ha interessato omissis.

Si legge in motivazione che il Tribunale di Roma è pervenuto a tali conclusioni facendo applicazione dell'art. 8 co. 4 del d.lgs. 28/2010 relativo alla “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione” in base al quale il Giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., a fronte dell'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria di una parte (ritenendo così provato il danno morale , il nesso eziologico tra la patologia oftalmica e il sinistro e le spese affrontate dalla omissis ancorché non riconducibili al sinistro in base alla ctu).

Ancora, il Tribunale di Roma ha condannato X ad una sanzione pecuniaria di 9.000,00 euro, in applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c., avendo dunque considerato che i convenuti abbiano “agito o resistito in giudizio in mala fede o colpa grave” (e nel caso specifico con dolo, secondo il Giudice Monocratico) e condannato altresì la x al pagamento di una somma pari al contributo unificato in favore dell' erario ex art. 8, comma 4 bis, d.lvo n. 28/2010.

Con atto di citazione in appello X e omissis hanno convenuto presso questa Corte di Appello le danneggiate - risultate pienamente vittoriose di fronte al Tribunale - formulando a tal fine motivi di gravame riferiti essenzialmente alla asserita illogicità della sentenza di primo grado.

Gli appellanti si lamentano di come nella pronuncia del Tribunale sia stato applicato l'art. 8 co. 4 del d.lgs. 28/2010 travisando la ratio dell'istituto e dunque travalicando il perimetro di legittima applicazione della norma.

Il Collegio ritiene che i motivi di appello siano fondati.

Deve infatti sottolinearsi come il Giudice di primo grado abbia frainteso le ragioni per cui l'ordinamento gli riconosce la possibilità di desumere argomenti di prova ex 116 c.p.c. in caso di mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

La previsione dell'art. 8 co. 4 del d.lgs. 28/2010 ha certamente una portata punitiva, volta per lo più a dissuadere le parti dal non partecipare al tentativo di mediazione; di fatto, permette al giudice di desumere prove ex 116 c.p.c. in virtù del solo comportamento omissivo della parte che illegittimamente si sottrae alla mediazione chiudendo qualsiasi finestra di dialogo volta al raggiungimento di un accordo bonario.

Tale comportamento della parte che si sottrae alla mediazione, come sottolinea ampiamente anche il Giudice di prime cure in sentenza, è associato dall'ordinamento ad intenti dilatori, volti ad ostacolare la giustizia e porre gli interessi in gioco sul più scivoloso piano della disputa davanti ad un organo giudicante, in cui gli oneri probatori possono essere utilizzati come strumento per disinnescare le pretese avversarie, anche quando astrattamente fondate.

Tuttavia gli elementi di prova desumibili dalla mancata ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria non possono prescindere dalla circostanza che la parte abbia comunque fornito una semiplena probatio sui fatti di causa.

Nel caso di specie, X ha giustificato il rifiuto a partecipare ad un tentativo di composizione bonaria della lite in ragione della discrepanza tra le pretese risarcitorie attoree e gli esiti delle risultanze peritali , rendendosi al contempo disponibile a concludere un accordo che ricalcasse le risultanze della CTU in punto di quantum debeatur. La compagnia di assicurazioni ha inoltre riproposto al Giudice di formulare una proposta ex art. 185 bis cpc basata sulle risultanze del CTU, vedendosi rigettare l'istanza da parte del omissis. Alla luce di tali comportamenti il Giudice non poteva ricollegare alla condotta tenuta dalla Sa. la presenza del danno morale o ritenere - sol per tali ragioni - provato un nesso eziologico tra sinistro stradale e patologia oculistica del tutto non prova altrimenti avuto riguardo agli esiti dell' istruttoria che deponevano inequivocabilmente per la mancanza del nesso causale tra il sinistro stradale e la patologia oculistica da cui è risultata affetta omissis e del rilevante lasso di tempo trascorso fra l'insorgenza della malattia e il sinistro.

Tantomeno si può pensare di provare tale nesso in via sanzionatoria applicando la disposizione di cui all' dell'art. 8 co. 4 del d.lgs. 28/2010, in quanto il riconoscimento del nesso eziologico non può essere considerato una conseguenza logico-giuridica della mancata partecipazione alla mediazione.

Un discorso non dissimile deve essere esteso alla circostanza del riconoscimento a favore dei danneggiati dell'aumento da danno morale che tenuto conto della assoluta genericità delle allegazioni e della modestia dei postumi riconosciuti dal ctu non può trovare riconoscimento come esito sanzionatorio all'applicazione dell'art. 8 co. 4 del d.lgs. 28/2010.

Né- si osserva- possono ritenersi provate le spese mediche affrontate da omissis e riconosciute dal primo Giudice sulla base di una censurabile deduzione di elementi di prova.

Quindi ad omissis spetterà un risarcimento danni così ridimensionato e riadattato alle valutazioni del CTU: - 5.765,00 euro per I.P. al 4%, I.T. di 50 giorni e spese mediche; a omissis spetterà un risarcimento danni così ridimensionato e riadattato alle valutazioni del CTU: 1.468,00 euro per l'invalidità di un punto percentuale; a omissis spetterà un risarcimento danni così ridimensionato e riadattato alle valutazioni del CTU: 1.483,00 euro per l'invalidità di un punto percentuale; per quanto concerne la doglianza che verte sulla inflizione della sanzione ex art. 96 di 9000 euro, anche riguardo tale circostanza il Collegio ritiene di dover riformare il provvedimento impugnato in quanto il comportamento della compagnia assicurativa è giustificato dal fatto che controparte insisteva nel richiedere somme sulla base della valutazione del proprio CTP, il quale ha basato la propria consulenza su affermazioni e circostanze sprovviste della necessaria prova, così tentando di intavolare una trattativa partendo da presupposti che non avrebbero potuto realisticamente portare ad una composizione bonaria della lite.

In conclusione l' appello deve essere accolto mediante rideterminazione delle somme dovute e condanna dei responsabili civili alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso nonché revoca della sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 3, c.p.c. e della condanna della X, d'ufficio, al pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 8 comma 4 bis D.Lvo 4 marzo 2010 n. 28 testo applicabile ratione temporis.

Tenuto conto dell' esito finale della lite che ha visto solo parzialmente vittoriosi gli attori, si compensano in ragione di un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio e si condannano i responsabili civili alla rifusione agli antistatari avv. omissis della residua parte liquidata nella misura indicata nella parte dispositiva. 

PQM 

La Corte  omissis riduce il risarcimento danni alla persona nel seguente modo: omissis ha diritto a 5.765,00 euro di risarcimento danni; omissis ha diritto a 1.468,00 euro di risarcimento danni; omissis ha diritto a 1.483,00 euro di risarcimento danni; compensa in ragione di un terzo le spese di lite del doppio grado nei rapporti appellanti omissis e condanna X Assicurazioni Spa e omissis in solido a rifondere agli antistatari avv. omissis la residua parte che liquida per la quota di spettanza in euro 2.000,00 per il primo grado e euro 2.644,00 per il secondo grado, il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; condanna omissis a restituire alla X le somme ricevute in eccesso rispetto a quelle dovute in forza della presente sentenza; revoca il capo di condanna della X e omissis in solido al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96 c.p.c..; revoca la condanna della X al pagamento di una somma pari al contributo unificato in favore dell' erario. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

6 giugno 2023

24/23. MEDIA Magazine n. 6 del 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2023)


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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N. 6/23  Giugno 2023

 

 

Buona lettura.

 

 

Giurisprudenza

 

Mancato avvertimento dell’avvocato sulla possibilità di esperire la mediazione e annullamento del contratto col cliente: irrilevante stabilire se il giudizio sia o meno sottoposto all'onere di mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2023)

 => Corte di Cassazione, 7 dicembre 2022, n. 35971

 

In mediazione si può chiedere qualcosa di diverso o minore rispetto al petitum immediato processuale: la pretesa risarcitoria generica o inferiore alla domanda giudiziale comporta l’improcedibilità? (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2023)

=> Tribunale di Treviso, 6 ottobre 2022

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

 

CNF, parere n. 16 del 2021: organismo di mediazione articolazione interna dell’Ordine degli Avvocati e disponibilità dei locali del Tribunale (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2023)

 

 

COMMENTI E APPROFONDIMENTI

 

Mediazione e riforma Cartabia: SPINA, Atto di citazione: l'assolvimento degli oneri previsti per il superamento della condizione di procedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2023)

 

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2023

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