DIRITTO D'AUTORE


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30 gennaio 2017

7/17. Istanza di mediazione sottoscritta solo dal difensore: improcedibilità. Termine di 15 giorni per avviare la mediazione: natura perentoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2017)

=> Tribunale di Modena, 10 giugno 2016

La domanda di mediazione con cui la parte chieda l'avvio di una procedura di mediazione (assistito dal proprio difensore, ma senza prevedere nella delega che il difensore avesse facoltà di presentare in proprio la domanda e sottoscriverla) se viene sottoscritta dal solo difensore, è affetta da insanabile contraddittorietà intrinseca che impedisce di considerarla validamente presentata. In caso di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, quindi, va dichiarata l’improcedibilità della domanda. Sarebbe infatti stata necessaria procura specifica (I).

In caso di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 è da aderire all'opinione per la quale il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per il deposito della domanda di mediazione ha natura perentoria implicita, stante la sanzione di improcedibilità contemplata dalla legge e portando l’opposta interpretazione ad arbitrarie dilatazioni del processo. Comunque, pure se la natura del termine fosse stata ordinatoria, la parte avrebbe dovuto almeno segnalare al giudice istruttore, prima della scadenza, l'opportunità di prorogarlo o proporre corrispondente istanza, ovvero successivamente alla scadenza chiedere remissione in termini, a norma degli artt. 153 e 154 c.p.c.  (I) (II).


(II) Per approfondimenti sugli artt. 153 e 154 c.p.c. si veda di recente VIOLA, CODICE DI PROCEDURA CIVILE con schemi, formule e approfondimenti(dottrina e giurisprudenza), Cedam, 2016.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2017

Tribunale di Modena
Sentenza
10 giugno 2016

Omissis

omissis ha chiesto che, previa dichiarazione di invalidità delle relative clausole contrattuali, il omissis, presso il dante causa del quale lui intestatario di conto corrente e di conto anticipi, sia condannato alla restituzione di quanto in tesi addebitato illecitamente per interessi ultralegali, interessi usurari, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni non dovute, erronee date di valute, variazioni peggiorative non concordate.
Il omissis oltre a contestare nel merito le domande, ha eccepito l'incompetenza territoriale per essere in tesi competente il tribunale di omissis, luogo di sua sede; dopo che il giudice istruttore aveva con ordinanza 3 aprile 2015 assegnato termine di quindici giorni per la presentazione di domanda di mediazione, ha eccepito l'improcedibilità delle domande giudiziali, giacché omissis non avrebbe validamente introdotto e esperito la mediazione.
Per quel che riguarda la questione di competenza territoriale omissis; da presumere, dunque, che i contratti siano stati conclusi nel circondario del tribunale.
Ciò posto, risulta che l'unica domanda di mediazione presentata sia quella prodotta in copia dal omissis e non è controverso che essa sia sottoscritta solamente da un difensore di omissis in questa causa, l'avvocato omissis, e non da lui personalmente; alla medesima conclusione si arriverebbe con esame “ictu oculi” delle sottoscrizioni nella citazione (l'una a grafia somigliante e inclinata, l'altra no).
Ma tale domanda di mediazione cominciava con “Il/la sottoscritto/a omissis assistito dal proprio difensore di fiducia omissis in virtù di delega allegata alla presente domanda”, sottoscritto “omissis” che “chiede l'avvio di una procedura di mediazione omissis”; nel momento in cui sottoscrive soggetto diverso da “omissis”, la domanda di mediazione è affetta da insanabile contraddittorietà intrinseca che impedisce di considerarla validamente presentata.
In ogni caso, la domanda di mediazione così come formulata prevedeva l'ipotesi di semplice assistenza del difensore di fiducia ed eventualmente delega allegata, non che il difensore di fiducia avesse facoltà di presentare in proprio la domanda e sottoscriverla; sarebbe stata necessaria, quindi, procura specifica affinché soggetto diverso dall'interessato potesse divenire “Il/la sottoscritto/a” che in nome e per conto “chiede l'avvio di una procedura di mediazione”.
Eccezioni concernenti la tempestività della costituzione del omissis sono superate dalla circostanza che la questione rilevante è venuta alla luce dopo l'ordinanza omissis del giudice istruttore; è da aderire all'opinione per la quale il termine assegnato in quell'occasione aveva natura perentoria implicita, stante la sanzione di improcedibilità contemplata dalla legge e opposta interpretazione portando ad arbitrarie dilatazioni del processo.
Comunque, pure se la natura del termine fosse stata ordinatoria, omissis avrebbe dovuto almeno segnalare al giudice istruttore, prima della scadenza, l'opportunità di prorogarlo o proporre corrispondente istanza, ovvero successivamente alla scadenza chiedere remissione in termini, a norma degli artt. 153 e 154 cod. proc. civ.; nessuna di queste attività esercitate, ugualmente ne deriverebbe improcedibilità se il termine di natura ordinatoria.
Le spese processuali seguono la maggior soccombenza, che è della parte che prima del giudizio era onerata dello svolgimento di procedura di mediazione; l'ammontare è liquidato conformemente a dispositivo, ricordandosi che la sentenza è titolo esecutivo per il rimborso dell'Iva se dovuta, per il contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge n. 576/80, per la tassa giudiziale di registro, senza che occorrano pronunce sui punti.
Nella causa omissis, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide: rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dal omissis; dichiara improcedibili le domande proposte da omissis; condanna omissis a rimborsare al omissis le spese processuali da esso sostenute e dovute; liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 48,00 euro di esborsi e in 8.030,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge; rigetta le contrarie e diverse domande o eccezioni.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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