=> Tribunale di Verona, 15 dicembre 2016
In caso di mediazione
obbligatoria ante causam, la condizione
di procedibilità di cui all’art. 5 comma
1-bis, d.lgs. 28/2010 è soddisfatta se l’istanza di mediazione individua con sufficiente precisione la materia
del contendere, esplicitando le relative ragioni (art. 4 comma 2, d.lgs. 28/2010)
(I).
La mediazione esperita ante causam, non soddisfa la
condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
qualora l’attore abbia posto a
fondamento della domanda giudiziale pretese ulteriori da quelle menzionate nell’istanza
di mediazione (I).
(I) Si vedano gli artt. 5, comma 1-bis, e 4, comma 2, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28
aggiornato al D.L. 132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in
L. 162/2014, in Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR,
Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 4/2017
Tribunale di Verona
Ordinanza
15 dicembre 2016
Omissis
Rilevato che la
mediazione esperita ante causam, per iniziativa dell’attrice, non soddisfa la
condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010; infatti,
nell’istanza di mediazione, prodotta su invito di questo Giudice, le ragioni
della pretesa dell’attrice sono state indicate, testualmente, nella
“applicazione di interessi illegittimi su n. 2 rapporti contrattuali”, e tale
dicitura non individua con sufficiente precisione la materia del contendere
poiché non esplicita la ragione della pretesa illegittimità dei citati
interessi; inoltre l’istanza non precisa i rapporti intercorsi tra le parti
poiché si limita a menzionare due, non meglio individuati, rapporti di conto
corrente; ancora deve evidenziarsi come l’attrice abbia posto a fondamento
della domanda giudiziale pretese ulteriori da quelle menzionate, nei termini
assai generici sopra riferiti, nell’istanza di mediazione, vale a dire
l’addebito della commissione di massimo scoperto e di spese nonché la
responsabilità precontrattuale della convenuta; l’esplicitazione delle ragioni
delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della
procedura, come si evince dal disposto dell’art.4, II comma, d.lgs. 28/2010.
PQM
Assegna alle parti
il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente
ordinanza, per presentare l’istanza di mediazione con riguardo alle ragioni
delle pretese azionate in giudizio che non sono state oggetto della precedente
mediazione e rinvia la causa all’udienza del omissis.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.