DIRITTO D'AUTORE


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10 ottobre 2024

32/24. Mediazione obbligatoria: apposita prima udienza anticipata per sentire i difensori sul tema della condizione di procedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2024)


=> Tribunale di Bologna, 15 aprile 2024


Posto che non è preclusa al giudice che ne sia richiesto la possibilità di fissare un'apposita udienza, la "prima udienza" in senso cronologico cui si riferisce l'art. 648 c.p.c., in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa, allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e decidere su di essa, detta udienza ben può consentire anche il confronto diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla mediazione obbligatoria. L’art.171-bis c.p.c. non esclude infatti che il giudice possa sentire direttamente i difensori sul tema della condizione di procedibilità, anche in relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed in particolare all’immediato invio in mediazione: esso non stabilisce che il giudice debba limitarsi ad indicare la questione relativa alla condizione di procedibilità e non vieta al giudice, né si vede come ciò potrebbe giustificarsi quando invece si attua il principio del contraddittorio, di sentire sul punto le parti, o comunque i difensori, in una apposita udienza, se del caso richiesta dalle parti stesse, prima ancora che la questione venga trattata nelle memorie integrative (come prevede il secondo periodo del primo comma dell’art. 171-bis, c.p.c., con riguardo, peraltro, ad una serie eterogenea di questioni preliminari): audizione dei difensori che potrebbe essere particolarmente utile non solo nelle ipotesi in cui sia dubbio se la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma anche in quelle, certamente più numerose, nelle quali le parti, caso per caso, possono concordare circa l’opportunità di un immediato invio in mediazione (con fissazione dell’udienza di trattazione in data successiva allo scadere del termine previsto dall’art. 6, d.lgs. 28/2010 e conseguente differimento dei termini a ritroso di cui all’art. 171-ter c.p.c.) (I) (II).


(I) Si veda il d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.


(II) In argomento Trib. Bologna, 8 marzo 2024.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Bologna

15.4.2024

decreto ex art. 171-bis c.p.c.


Omissis


La richiesta della convenuta può essere accolta: ne consegue la fissazione di una udienza anticipata rispetto a quella indicata nell'atto di citazione (o determinata, come nel caso di specie, ex artt. 168-bis, comma 4 c.p.c. e 82, comma 1, disp. att. c.p.c.) o a quella differita dal giudice ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. (sui termini a ritroso per la costituzione del convenuto, con riferimento alla previgente disciplina, v. le ordinanze n. 461/1997, n. 164/1998, n. 134/2009 e n. 174/2013 della Corte costituzionale); tale udienza consentirà inoltre alle parti, tramite i loro difensori, di prendere posizione sulla questione relativa alla mediazione obbligatoria, rilevabile d'ufficio e che sin d'ora di segnala (l'art. 171-bis c.p.c. non esclude che il giudice possa sentire direttamente i difensori sul tema della condizione di procedibilità, anche in relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed in particolare all'immediato invio in mediazione), nonché di discutere davanti al giudice della chiamata del terzo ad opera dell'attrice opponente, la quale ha veste sostanziale di convenuta e necessita di essere autorizzata dal giudice (sul tema, da ultimo, v. Cass., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6503);

- con specifico riferimento alla discussione anticipata sull'istanza ex art. 648 c.p.c., a tale risultato, pur in assenza di una espressa previsione, si perviene in via di interpretazione sulla base di una serie di passaggi argomentativi:

a) le norme generali sull'introduzione della causa, come modificate dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, vanno coordinate con le speciali disposizioni relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimaste inalterate, e con la nuova disciplina della mediazione obbligatoria, anch'essa frutto della riforma Cartabia, con riguardo all'ipotesi di domanda di condanna proposta con ricorso per decreto ingiuntivo (v. ora gli artt. 5,5-bis, 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis);

b) la riforma Cartabia non ha toccato l'art. 648 c.p.c., il cui primo comma, nel testo applicabile ai procedimenti instaurati (a norma dell'art. 643, u.c., c.p.c.) dopo il 22 giugno 2013 (art. 78, comma 1, lett. b), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98), disponeva, e tuttora dispone, che il giudice può concedere la provvisoria esecuzione "provvedendo alla prima udienza", ma nel contesto in cui era intervenuta la novella del 2013 la prima udienza precedeva il maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie: il silenzio del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, dunque, non ostacola di per sé una lettura volta a ritenere possibile la fissazione di una apposita udienza, la "prima" in ordine cronologico e anteriore al maturare delle preclusioni, nella quale discutere dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (come certamente è consentito fare quando sia chiesta la sospensione ex art. 649 c.p.c.);

c) la novella del 2013, mirante ad introdurre "misure per la tutela del credito", aveva altresì previsto uno speciale e più rigido meccanismo di "anticipazione" della "udienza per la comparizione delle parti" (il raffronto va fatto con l'art. 163-bis, u.c., c.p.c., ora modificato) proprio al fine di ridurre i tempi per la decisione sulla provvisoria esecuzione: infatti, il secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.p.c. è stato aggiunto dall'art. 78, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98. Tale meccanismo, che richiama il terzo comma dell'art. 163-bis, c.p.c. (articolo oggi in realtà composto da soli due commi, l'ultimo dei quali mal congegnato e meritevole di una correzione anche nel secondo periodo, laddove mantiene la previsione, ormai incompatibile col nuovo rito e col deposito delle memorie integrative, secondo cui il decreto di anticipazione deve essere comunicato all'attore "almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza [per la comparizione delle parti, n.d.r.] fissata dal presidente") e che impone di fissare la prima udienza a "non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire" (previsione oggi inattuabile, se l'udienza da anticipare è quella regolata dal nuovo art. 183 c.p.c., perché interferisce coi termini fissati dall'art. 171-ter c.p.c.), è rimasto formalmente immutato nonostante l'allungamento da novanta a centoventi giorni del termine minimo a comparire (v. il nuovo art. 163-bis, comma 1, c.p.c.) e la radicale ristrutturazione della fase introduttiva, sì da essere oggi di fatto inutilizzabile, ove l'"udienza per la comparizione delle parti" da anticipare sia fatta coincidere – come sempre è avvenuto ante riforma Cartabia - con quella regolata dall'art. 183 c.p.c. L'anticipazione dell'udienza di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.pc. è infatti incompatibile, nelle cause soggette al nuovo rito, con la trattazione scritta regolata dall'art. 171-ter c.p.c. Ci si trova dunque di fronte ad una disposizione priva di senso, una sorta di relitto, a meno di ritenere che per udienza anticipata ai sensi dell'art. 645, comma 2, secondo periodo, c.p.c., debba oggi intendersi quella che viene fissata dal giudice, ai fini della sola decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione, in una data successiva, ovviamente, alla effettiva costituzione del convenuto opposto (il difettoso coordinamento tra i nuovi artt. 163, comma 3, n.7, 163-bis, 166,171-bis, 171-ter, 183 c.p.c. e l'inalterato secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.p.c. non lascia spazio che ad un'interpretazione c.d. ortopedica) ma anteriore a quella dell'udienza di trattazione regolata dall'art. 183 c.p.c. Resta il fatto che il legislatore aveva avvertito l'esigenza di ridurre i tempi tra la notifica del decreto ingiuntivo (non munito della clausola di cui all'art. 642 c.p.c.) e la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. e che quell'esigenza non può dirsi venuta meno;

d) tornando all'art. 648, comma 1, c.p.c., con l'inserimento dell'inciso "provvedendo alla prima udienza" il legislatore del 2013 aveva inteso confermare la possibilità, e di regola la doverosità, salva diversa valutazione discrezionale del giudice (ad esempio, nel caso di tardiva costituzione dell'opposta, avvenuta solo alla prima udienza), di una pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. sin dal primo contatto tra parti e giudice ("generalmente in limine litis", osservava già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65) e dunque anche prima del maturare delle preclusioni assertive e istruttorie. In tal senso, peraltro, era orientata, con il conforto della dottrina, la prevalente giurisprudenza nella fase iniziale di applicazione della riforma introdotta con la l. 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, quando ancora si distingueva tra udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 180 c.p.c. e prima udienza di trattazione, regolata dall'art. 183 c.p.c. (fra le tante, v. Trib. Milano, ord. 20 luglio 1995, in Foro it., 1995, I, 1994, in Giur. It., 1996, I, 2, 196; Pret. Monza, ord. 29 settembre 1995, in Foro it., 1995, I, 3298; Trib. Firenze, 13 ottobre 1995, in Foro it., 1996, I, 1074; Trib. Bari, ord. 20 maggio 1996, in Giust. it., 1997, I, 2, 104; Trib. Reggio Emilia, ord. 25 settembre 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 738; Pret. Verona, ord. 7 marzo 1997, in Giur. merito, 1997, 695), mentre Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, aveva osservato che

"[a]i (soli) fini dei provvedimenti che accordano o negano la provvisoria esecuzione, secondo le complementari norme ex artt. 648 e 649 cod. proc. civ., le difese dell'opponente si presentano ontologicamente complete ed esaustive; e proprio per questo al giudice è attribuita, in particolare nella denunciata norma, una piena discrezionalità […]). D'altronde, la presentazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e la decisione sulla provvisoria esecuzione alla prima udienza erano sempre state ritenute ammissibili anche nel regime anteriore alla c.d. miniriforma del 1990 e dunque nel quadro di un sistema di preclusioni del tutto elastico. Dunque, già nel vigore di una disciplina (quella ora superata dalla riforma Cartabia) che collegava le preclusioni assertive ed istruttorie ad un momento successivo alla prima udienza di trattazione e quando l'intervento legislativo del 2013 era ancora di lì da venire, l'art. 648 c.p.c. era inteso come disposizione che "mira manifestamente ad indurre "l'opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento"" (così Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306, 3.2, che riprende un passo di Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, a sua volta in continuità con Corte cost., 8 marzo 1996 n. 65). In altri termini, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti al 28 febbraio 2023, compresi quelli instaurati con atto notificato dopo quella data se il decreto era stato emesso o richiesto prima (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 19 maggio 2023; Trib. Bologna, ord. 5 giugno 2023), si è applicata la regola che consente al giudice, "provvedendo in prima udienza" sull'istanza ex art. 648 c.p.c., di emettere una decisione allo stato degli atti, quando thema decidendum e thema probandum non sono ancora pienamente definiti;

e) a ben vedere, quella regola, che consente di provvedere allo stato degli atti "attraverso un giudizio di mera prognosi" (Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2), non è venuta meno, poiché non abrogata, né espressamente né per effetto di disposizioni incompatibili, e non in contrasto con la (apparente) rigidità del processo ordinario di cognizione dopo la riforma Cartabia;

f) manca in particolare l'espressa previsione secondo cui l'ordinanza sull'istanza ex art. 648 c.p.c. è pronunciata "all'esito dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.", come invece stabilito dall'art. 183-quater c.p.c. a proposito della nuova "ordinanza di rigetto della domanda" (regola che gli interpreti ritengono implicita nell'art. 183-ter c.p.c., atteso il riferimento alla prova dei fatti). D'altronde, come già osservato, l'applicazione dell'art. 648 c.p.c. non presuppone il completo dispiegamento delle istanze istruttorie (prima demandato alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ora alle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.) ma consente l'adozione di un provvedimento allo stato degli atti, "se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione", sulla base di un giudizio di mera prognosi;

g) dunque, nel nuovo contesto normativo, immutati gli artt. 645 e 648 c.p.c. (alla pari dell'art. 649 c.p.c.), sempre attuali le ragioni che nel 2013 avevano indotto il legislatore ad introdurre le già evidenziate "misure per la tutela del credito" (l'anticipazione della prima udienza, art. 645, comma 2, secondo periodo, c.p.c.; l'esplicita previsione della decisione con ordinanza non impugnabile "in prima udienza", art. 648, comma 1, c.p.c.) e considerati gli "obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile" (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206) nonché i molteplici interventi per dare attuazione alle misure P.N.R.R., deve ritenersi tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, adottare allo stato degli atti, quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, un provvedimento che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

h) pertanto, in mancanza di previsioni contrarie, non vi è motivo di ritenere che la "prima udienza" nella quale il giudice provvede sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. debba necessariamente coincidere con quella regolata dall'art. 183 c.p.c. (eventualmente anticipata ai sensi dell'art. 163-bis, comma 2, c.p.c., ma che può essere discrezionalmente differita dal giudice ai sensi del comma 3 dell'art. 171-bis c.p.c.), la quale, nel disegno della riforma Cartabia, si tiene solo dopo il deposito, o almeno il compimento dei termini per il deposito, delle tre memorie integrative previste dall'art. 171-ter c.p.c., a preclusioni ormai compiutamente maturate; se così non fosse, si giungerebbe, paradossalmente e senza una ragionevole motivazione, ad un risultato in contrasto con gli obiettivi della riforma e con l'esigenza di conservare le "misure a tutela del credito" ormai da lungo tempo operanti nel sistema (cfr. ancora Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2);

i) l'astratta possibilità per il convenuto opposto di chiedere un sequestro conservativo nelle more dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (evenienza molto rara) non appare ragione sufficiente a contrastare l'interpretazione qui accolta, non essendovi oltretutto piena equivalenza tra le due vie alternative, la cui scelta spetta alla parte interessata in relazione alle circostanze del caso concreto, poiché solo la concessione della provvisoria esecuzione consente (almeno ove vi siano beni da aggredire) l'immediata soddisfazione del credito;

l) ove l'opponente chieda la sospensione ex art. 649 c.p.c. non si è mai dubitato della possibilità di fissare una apposita udienza anteriore a quella di prima comparizione e trattazione "ai fini di una delibazione anticipata rispetto all'udienza delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto" (così Corte cost., ord. 28 luglio 1998, n. 936; sulla complementarietà delle norme di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., v. Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2; sulla natura interinale dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., v. Cass., sez. VI-2, 16 giugno 2014, n. 13596; Cass., sez. VI-3, ord. 13 novembre 2015), benché non appaia configurabile la concessione della provvisoria esecuzione con decreto inaudita altera parte (v. anche l'obiter dictum contenuto in Cass., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3979, 5.2);

m) i termini della questione non mutano per il solo fatto che la controversia sia soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria: da un lato, nel giudizio ex art. 645 c.p.c. gli artt. 5, comma 1 e 5-quater, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non si applicano fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo il disposto dell'art. 5-bis (art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. cit., nel testo applicabile a decorrere dal 30 giugno 2023; in materia di locazione, Trib. Bologna, ord. 10 marzo 2024); dall'altro, l'art. 5-bis, d.lgs. cit., dispone unicamente che il giudice provvede sulle istanze di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. "alla prima udienza" senza escludere che tale possa essere una udienza fissata, anteriormente a quella regolata dall'art. 183 c.p.c., per la sola discussione sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Per altro verso, l'art. 171-bis, comma 1, c.p.c. non stabilisce che il giudice debba limitarsi ad indicare la questione relativa alla condizione di procedibilità e non vieta al giudice, né si vede come ciò potrebbe giustificarsi quando invece si attua il principio del contraddittorio, di sentire sul punto le parti, o comunque i difensori, in una apposita udienza, se del caso richiesta dalle parti stesse, prima ancora che la questione venga trattata nelle memorie integrative (come prevede il secondo periodo del primo comma dell'art. 171-bis, c.p.c., con riguardo, peraltro, ad una serie eterogenea di questioni preliminari): audizione dei difensori che potrebbe essere particolarmente utile non solo nelle ipotesi in cui sia dubbio se la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma anche in quelle, certamente più numerose, nelle quali le parti, caso per caso, possono concordare circa l'opportunità di un immediato invio in mediazione (con fissazione dell'udienza di trattazione in data successiva allo scadere del termine previsto dall'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e conseguente differimento dei termini a ritroso di cui all'art. 171-ter c.p.c.), perché, ad esempio, ritengono tale percorso, non appesantito dal triplice deposito di memorie che sovente conduce ad un irrigidimento delle posizioni processuali, più favorevole al raggiungimento dell'accordo. D'altronde, di regola il procedimento di mediazione obbligatoria dovrebbe esperirsi "preliminarmente" all'instaurazione del giudizio (art. 6, comma 1, d.lgs. cit) e, ove la causa sia già pendente, come avviene nell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia contemplata dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, l'esercizio del potere di cui all'art. 175 c.p.c. dovrebbe privilegiare le soluzioni concordemente proposte dalle parti al duplice fine di evitare l'immediato compimento di (costose) attività processuali che potrebbero rivelarsi inutili una volta trovato un accordo amichevole, ad esempio, davanti al mediatore (sul differimento della prima udienza congiuntamente chiesto dalle parti in pendenza di serie trattative, Trib. Bologna, ord. 8 marzo 2024), e di realizzare in concreto l'effetto deflattivo perseguito dal legislatore e così risparmiare risorse giurisdizionali (Cass., sez. un., 7 febbraio 2024, n. 3452, 3.3.2.3); ferme restando, in caso di mancato accordo, la garanzia del contraddittorio e la parità delle armi, così come la possibilità di un ordinato svolgimento del giudizio col graduale maturare delle preclusioni nei termini inizialmente differiti;

- in conclusione, benché non espressamente contemplata, non è preclusa al giudice che ne sia richiesto, titolare del potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), la possibilità di fissare un'apposita udienza, la "prima udienza" in senso cronologico cui si riferisce l'art. 648 c.p.c., in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa (art. 183 c.p.c., cui si collegano, tra gli altri, gli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. nonché l'art. 163-bis c.p.c.), e ciò allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria, totale o parziale, e decidere su di essa, emettendo un'ordinanza "che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare" (Cass., sez. III, ord. 26 luglio 2004, n. 14051; Cass., sez. VI-1, 3 ottobre 2019, n. 24658; Cass., sez. III, ord. 11 agosto 2022, n. 24683; v. già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2. a proposito di "ordinanza […] emessa nel reale e pieno contraddittorio delle parti", che "non ha natura decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse (del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità"), esercitando il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 648 c.p.c. (Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023);

- né può ritenersi che l'attore opponente (convenuto in senso sostanziale) sia pregiudicato dalla possibilità di una pronuncia anticipata sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, vuoi perché l'opponente ha comunque l'onere di proporre difese che siano "ontologicamente complete ed esaustive" (Corte cost., 13 marzo 1996, n. 11), caratterizzate da "una particolare esaustività dell'atto di opposizione" (Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, richiamata da Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306), tanto più che secondo la nuova disciplina degli atti introduttivi i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle domande e delle difese vanno illustrati "in modo chiaro e specifico"; vuoi perché è possibile adottare ai sensi dell'art. 175 c.p.c. meccanismi di riequilibrio, ad esempio autorizzando l'opponente a depositare una sintetica memoria, secondo modi e tempi correlati e proporzionati alla maggiore o minore complessità del caso da discutere;

- va dunque fissata udienza per la discussione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., senza necessità di comparizione personale delle parti (peraltro sempre possibile), con termine all'opponente per eventuale breve memoria;

- nel caso di specie, detta udienza consentirà anche il confronto diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla mediazione obbligatoria e alla chiamata del terzo per cui l'attrice opponente ha chiesto l'autorizzazione: in ogni caso, è auspicabile una soluzione amichevole e i difensori potranno riferire in proposito;

- avuto riguardo alle già programmate udienze, è opportuno un differimento, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., della prima udienza ex art. 183 c.p.c.: dalla nuova data decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.


PQM


Visti gli artt. 175 e648 c.p.c., fissa per la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., oltre che per un confronto sulle questioni relative alla mediazione e alla chiamata del terzo ad opera dell'opponente, l'udienza giovedì 9 maggio 2024 ore 11:00, con termine all'opponente per eventuale breve memoria sino al 7 maggio 2024; visto l'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., fissa per la comparizione delle parti e la trattazione ex art. 183 c.p.c. la nuova udienza omissis, data rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.; dispone pertanto il seguente calendario delle udienze: omissis; visto l'art. 121 c.p.c., invita sin d'ora i difensori ad attenersi, sia nella redazione degli atti che nella produzione dei documenti (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzi in sintesi e chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 (https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614) da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del thema probandum; si richiamano dunque il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. eart. 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023; invita le parti ad una soluzione amichevole possibilmente anteriore all'udienza: in mancanza di accordo le spese processuali saranno regolate secondo il principio della soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 ottobre 2022

28/22. Opposizione a decreto ingiuntivo: decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione il giudice deve invitare la parte a promuovere la procedura di mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2022)


=> Corte di Cassazione, 11 aprile 2022 n. 11598

 

Nelle controversie soggette ai mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, occorre che la parte su cui grava l'onere sia inviata a promuovere la procedura di mediazione ovvero sia concesso un lasso di tempo per detti adempimenti e ove essa non si attivi, seguirà la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis e conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (I) (II).

 

(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

 

(II) La pronuncia in commento rileva che nella specie in sentenza non viene neanche dato atto della concessione da parte del giudice del termine di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, che prevede sia fissato in 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione; né il giudice di merito risulta avere formulato quanto previsto dalla norma in esame, ossia l'invito delle parti a perfezionare il procedimento di mediazione.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2022

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Corte di Cassazione

Sezione II

Ordinanza n. 11598

11 aprile 2022

 

Omissis

 

Ritenuto che:

- il Tribunale di Bolzano, con sentenza omissis, ha confermato la decisione del Giudice di pace di Brunico, di cui alla pronuncia omissis, che aveva dichiarato improcedibile, per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, l'opposizione proposta da E. avverso il decreto notificato dal Condominio omissis con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 2.060,40 dovuto per oneri condominiali.

Il giudice del gravame ha rilevato che anche nel procedimento monitorio sussisteva l'onere di esperire il tentativo di mediazione una volta che il giudice si fosse pronunciato sulle istanze di concessione, o sospensione di provvisoria esecuzione. Ai fini della individuazione della parte tenuta ad attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione, doveva farsi riferimento alla posizione sostanziale delle parti nel processo, per cui pur avendo il giudice di prime cure più volte rinviato la causa, pur senza invitare le parti alla proposizione del tentativo di mediazione obbligatorio, l'opponente era tuttavia rimasto inerte e in accoglimento dell'eccezione di parte opposta correttamente aveva dichiarato la improcedibilità della domanda. Ne' l'opponente-appellante aveva esperito tentativo di mediazione a seguito della sentenza di primo grado;

- per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Bolzano, ricorre l'E., sulla base di un unico motivo;

- resiste con controricorso il Condominio intimato.

 

Atteso che:

- con l'unico motivo di ricorso l' E. deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis e comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la interpretazione, fornita dai Giudici di merito, della norma che disciplina la condizione di procedibilità del giudizio non sia conforme alla corretta applicazione del criterio ermeneutico delle leggi, in quanto sarebbe spettato al giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, comma 1, la fissazione di una successiva udienza con invito ad introdurre la mediazione.

 

La censura è fondata e con essa il ricorso.

Recente arresto di questa Corte a Sezioni Unite (sent. n. 19596 del 2020) ha affermato il principio secondo cui "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Le Sezioni Unite sono pervenute a siffatte conclusioni valorizzando: a) l'elemento letterale della norma (art. 4, comma 2 ed art. 5 comma 1 bis) secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve indicare specificamente "l'oggetto e le ragioni della pretesa" - essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni - che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice nella specie in senso sostanziale - con quella che presenta la istanza di mediazione; b) l'elemento logico sistematico - applicato alla stregua dell'insegnamento del Giudice delle Leggi che riguarda con sfavore l'effetto decadenziale dall'azione giudiziaria per omesso esperimento di forme di accesso alla giurisdizione - secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c., con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione.

Tali argomenti sono assunti come dirimenti ad orientare la scelta interpretativa, tra l'addossare all'opponente detta sanzione per inosservanza della condizione di procedibilità - con la conseguenza della definitiva irrevocabilità del decreto ingiuntivo - ed invece farla gravare sull'opposto - con la conseguenza della mera revoca del decreto ingiuntivo che non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto - a favore di quest'ultima soluzione.

Il Collegio al riguardo rileva che nella specie in sentenza non viene neanche dato atto della concessione da parte del giudice del termine di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, che prevede sia fissato in 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione; né il giudice di merito risulta avere formulato quanto previsto dalla norma in esame, ossia l'invito delle parti a perfezionare il procedimento di mediazione, dovendo risulta, comunque chiara l'intenzione del giudice di avviare le parti alla specifica procedura di conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 28 del 2010.

Infatti nelle controversie soggette ai mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, occorre che la parte su cui grava l'onere sia inviata a promuovere la procedura di mediazione ovvero sia concesso un lasso di tempo per detti adempimenti e ove essa non si attivi, seguirà la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis e conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (v. in motivazione Cass. n. 19614 del 2021). Di siffatta attività non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata.

Conclusivamente il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, che provvederà agli accertamenti sopra indicati.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese di cassazione.

 

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese di cassazione.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

13 giugno 2021

28/21. Opposizione a decreto ingiuntivo, inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della mediazione, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2021)

=> Corte di Cassazione, 22 marzo 2021 n. 8015

In caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione va dichiarata improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, gravando l'onere di attivare la mediazione in capo all'opposto (conformemente a quanto statuito da Cortedi Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596), alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo (I).  

(I) Si veda Sezioni Unite, opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere della mediazione grava sul creditore opposto (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Corte di Cassazione
Ordinanza n. 8015
22 marzo 2021

Omissis

Fatti di causa 

Su istanza di UUU SPA il Tribunale di Vasto ha emesso decreto ingiuntivo contro omissis, che hanno di conseguenza proposto opposizione, nel corso della quale, pronunciati i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione, il Tribunale ha concesso il termine per l'attivazione della procedura di mediazione.

Nessuna delle due parti ha provveduto, e cosi il giudice di primo grado, con sentenza, ha dichiarato improcedibile l'opposizione, dichiarando che l'onere di proporre mediazione incombeva agli ingiunti e che costoro non lo avevano assolto.

Questi ultimi hanno proposto appello lamentando di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della procedura di mediazione, ma la Corte di secondo grado ha confermato la decisione del primo giudice, statuendo che l'onere incombesse proprio agli opponenti.

I due ingiunti ora ricorrono per Cassazione con due motivi. V'è controricorso di UUU e memorie di entrambe le parti.

Ragioni della decisione

La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello osserva che il Tribunale ha ritenuto che l'onere di attivare la procedura di mediazione spettasse agli opponenti in base ad una decisione di questa Corte (n. 24629/2015), alle cui motivazioni ha fatto integralmente rinvio.

Questa ratio è contestata con due motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c..

Secondo i ricorrenti la corte avrebbe motivato in modo apodittico, non sufficiente, la sua conclusione, limitandosi a fare riferimento ad un precedente giurisprudenziale, di legittimità, peraltro non seguito dalla maggior parte dei giudici di merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 28 del 2010, art. 5.

I ricorrenti assumono che, contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, l'onere di iniziare la procedura di mediazione spetta all'opposto, in quanto sostanziale attore alla luce della disciplina della L. n. 28 del 2010, la quale prevede, per l'appunto, che l'onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, segno che è interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente.

In ragione della circostanza che il dispositivo è comunque conforme a diritto, nel senso che nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione, e dunque correttamente stata pronunciata l'improcedibilità, il dispositivo stesso non può essere oggetto di riforma in questa sede, dove solo può correggersi la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c..

Va evidenziato infatti come, dopo la proposizione del ricorso, è stata pubblicata la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 19596 del 2020, che, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, ha statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto (p. 12) e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere e fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile.

Si intende che, per quanto ci occupa, e per quanto detto prima, questa conseguenza ulteriore della pronuncia di improcedibilità è, per l'appunto, ulteriore e non rende la decisione della corte difforme dal diritto (che pretende che sia dichiarata improcedibile l'opposizione in ogni caso), e dunque non serve ai fini dell'accoglimento del ricorso.

In sostanza, il ricorso va rigettato in quanto la decisione di dichiarare improcedibile l'opposizione è conforme a diritto, non potendosi decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione, mentre va corretta la motivazione della decisione impugnata nel senso che l'onere di attivare la mediazione compete all'opposto anzichè, come ritenuto dai giudici di merito, all'opponente, con la conseguenza che, come esplicitato innanzi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo.

In ragione del sopravvenuto chiarimento da parte delle Sezioni Unite, le spese vanno compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 aprile 2021

19/21. Mediazione espletata da parte opponente invece che dal creditore opposto: quali conseguenze? (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2021)

=> Tribunale di Cosenza, 24 novembre 2020 

L'improcedibilità della domanda ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 può essere pronunciata nell'ipotesi in cui la mediazione non viene esperita e non nella diversa ipotesi in cui una parte ha dato comunque impulso alla mediazione. Il mutamento di giurisprudenza [di cui a Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596, secondo cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto] incide sugli effetti del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sull'assunto che la stessa non sia stata avviata da nessuna delle parti del giudizio, ma non anche la diversa ipotesi in cui la mediazione è stata espletata, seppur da parte opponente (I) (II).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) Si veda Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596, in Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Cosenza
Sentenza
24 novembre 2020

Omissis

Con ricorso depositato il 16.01.2017 la Banca omissis chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Cosenza ingiunzione di pagamento nei confronti di omissis, relativamente ad una esposizione debitoria derivante da due contratti di prestito finanziario omissis.

Con atto di citazione gli ingiunti proponevano opposizione al suddetto decreto chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, la revoca dello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto omissis.

Si costituiva in giudizio la Banca omissis, contestando le avverse deduzioni e richieste, chiedendo, l'integrale rigetto dell'opposizione.

Concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 10.08.2018 ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, a seguito delle memorie istruttorie ex art 183, co. 6, c.p.c, gli opponenti eccepivano la nullità parziale della fideiussione con riguardo alla deroga di cui all'art. 1957 c.c. in quanto vessatoria ex art 33 del Codice del Consumo.

La causa, rinviata per la precisazione delle conclusomi, all'udienza del 26.06.2020, dato atto della rituale comunicazione del decreto con il quale era stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento e viste le note depositate dalle parti, si tratteneva in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione a cura della banca opposta. L'improcedibilità della domanda ex art 5., comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 può essere pronunciata nell'ipotesi in cui la mediazione non viene esperita e non nella diversa ipotesi in cui una parte ha dato comunque impulso alla mediazione. Il mutamento di giurisprudenza a cui fa riferimento parte opponente nella comparsa conclusionale incide sugli effetti del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sull'assunto che la stessa non sia stata avviata da nessuna delle parti del giudizio, ma non anche la diversa ipotesi in cui la mediazione è stata espletata, seppur da parte opponente. In ogni caso, ebbene osservare, che l'improcedibilità della domanda va comunque rilevata entro la prima udienza, rimanendo preclusa nelle fasi successive del giudizio.

Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevata, va osservato che per costante giurisprudenza, l'imprenditore individuale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale sicché vi è piena coincidenza tra chi è indicato come titolare di una ditta (rectius impresa) individuale e il medesimo soggetto inteso come persona fisica, con la conseguenza che un decreto ingiuntivo emesso contro il primo s'intende senz'altro pronunciato nei confronti del secondo; non è possibile, infatti, tenere distinti, in capo allo stesso individuo, i rapporti a lui facenti capo quale imprenditore da quelli estranei all'impresa (cfr. Cass. n. 6734/11). Il titolare di un'impresa individuale, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ditta, in quanto l'impresa individuale, non costituendo un soggetto distinto dal suo titolare, si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale sia processuale, di talché è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che l'impresa venga indicata con la qualificazione della ditta, mero segno distintivo dell'imprenditore, o col nome del suo titolare.

Per le ragioni sopra esposte l'eccezione va rigettata.

In merito alle censure sollevate dai fideiussori, appare assorbente l'eccezione di nullità parziale relativa alla deroga pattizia all'art. 1957 c.c. omissis. Assorbite le ulteriori questioni.

In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione unicamente nei confronti della debitrice principale. Nei confronti dei fideiussori l'opposizione va accolta e revocato, per l'effetto, il decreto ingiuntivo.

La vicenda complessiva da cui ne è conseguita la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale omissis rigetta l'opposizione di omissis, confermando il decreto opposto, già esecutivo; accoglie l'eccezione di omissis e dichiara l'inefficacia della clausola di rinuncia espressa ad avvalersi dei termini e diritti di cui all'art. 1957 c.c. e dichiara la decadenza di Banca omissis Spa dall'azione nei confronti dei fideiussori e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti. Compensa le spese di lite. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

30 settembre 2020

37/20. Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo: tutte le soluzioni adottate dalla giurisprudenza fino alle Sezioni Unite 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2020)

La questione dell’identificazione della parte (debitore-ingiunto-opponente oppure opposto-creditore) in capo alla quale grava l’onere di esperire la mediazione c.d. obbligatoria, con le relative conseguenze connesse all’improcedibilità da comminarsi in caso di mancato esperimento del relativo procedimento (irrevocabilità del decreto ingiuntivo e consolidamento dei relativi effetti  oppure revoca del decreto ingiuntivo opposto) è stata decisa da Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596 (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020), con nota di SPINA, Le Sezioni Unite su mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: prime osservazioni tra prevedibilità delle decisioni e overrulingin La Nuova Procedura Civile, 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2020), in seguito all’ordinanza di rimessione Cassazione civile, 12 luglio 2019, n. 18741, con NOTA di SPINA, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: parola alle Sezioni Unite, in Altalex, 2019 (Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2019).

In precedenza, la Suprema Corte si era pronunciata sul punto con Cassazione civile, 3 dicembre 2015, n. 24629 (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016), con NOTA di SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 2016 (cui il link rimanda direttamente) laddove, dopo aver ricostruito i contrastanti orientamenti in materia, viene in vari passaggi, in particolare nel par. 3.3 e nel par. 5, evidenziata l’opportunità, contrariamente alla tesi sostenuta da Cass. 24629/2015 cit., di prediligere la tesi per cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto, così come in effetti affermato oggi dalle sezioni unite.

Sui contrastanti orientamenti in materia nella giurisprudenza di merito, anche successivi a Cass. 24629/2015 cit., si veda SPINA, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, i contrastanti orientamenti interpretativi sulla sanzione dell’improcedibilità della domanda, in La Nuova Procedura Civile, 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2017) ovvero SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo, contrasto giurisprudenziale, chi è tenuto ad esperire la mediazione a pena di improcedibilità della domanda?, in La Nuova Procedura Civile, 2018 (cui il link rimanda direttamente; trattasi però – in questo caso – di contributo riservato agli abbonati alla Rivista).

Tutti i contributi pubblicati in materia sull'Osservatorio (con numerosa giurisprudenza di merito) possono essere consultati alla voce "procedimento di ingiunzione".

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2020 - www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com

21 settembre 2020

35/20. Sezioni Unite, opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere della mediazione grava sul creditore opposto (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020)

=> Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596 

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art.5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (I) (II).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) NDR (Redazione La Nuova Procedura Civile: i link riportati di seguito sono collegati alla detta Rivista)per approfondimenti si veda Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.7.2019, n. 18741 (ordinanza di rimessione alle s.u.). Si veda altresì Cassazione del 3.12.2015, n. 24629, con nota di SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione (laddove, dopo aver ricostruito i contrastanti orientamenti in materia – sui quali può farsi riferimento anche allo SCHEMA: Opposizionea decreto ingiuntivo, contrasto giurisprudenziale, chi è tenuto ad esperire lamediazione a pena di improcedibilità della domanda? – viene in vari passaggi, in particolare nel par. 3.3 e nel par. 5, evidenziata l’opportunità, contrariamente alla tesi sostenuta da Cass. 24629/2015 cit., di prediligere la tesi per cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto, così come in effetti affermato oggi dalle sezioni unite).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020 - (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 Corte di Cassazione

Sezioni Unite

Sentenza n. 19596

18 settembre 2020

 

Il testo della sentenza è reperibile per esteso, gratuitamente, sul portale della Rivista La Nuova Procedura Civile al seguente URL: https://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-lonere-della-mediazione-grava-sul-creditore-a-pena-della-revoca-del-decreto-ingiuntivo-opposto/

17 marzo 2020

14/20. Verbale di mediazione e termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo. Mancata partecipazione: no alla giustificazione di contatti tra i difensori e sanzione intrasmissibile agli eredi (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2020)

=> Tribunale di Roma, 14 novembre 2019, n. 22084

Giusto il disposto di cui al comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, dalla data del deposito del verbale di mediazione (con esito negativo) decorre il termine dei 40 giorni per presentare l’opposizione a decreto ingiuntivo (I).

La giustificazione dei presunti contatti tra difensori non andati a buon fine non esclude la responsabilità di cui al comma 4 bis dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione alla mediazione, con la conseguente applicazione della condanna, in capo al convenuto, del pagamento, in favore dello Stato Italiano, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (I).

Con riferimento alla sanzione di cui al comma 4 bis dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione alla mediazione (condanna al pagamento, in favore dello Stato Italiano, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), va affermato che il
decesso della parte impedisce l'inflizione della sanzione agli eredi in applicazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni amministrative (I).

(I) Si vedano gli artt. 5, comma 6, e 8, comma 4 bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2020

Tribunale di Roma
Sentenza n. 22084
14 novembre 2019

Omissis

Esposizione dei fatti e delle posizioni delle parti
Con ricorso iscritto a ruolo il 22.12.2017 omissis ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo 20732/2017 emesso il 11.09.2017 dal Tribunale di Roma e notificato il 02.10.2017 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione disattesa, accogliere il presente ricorso e conseguentemente: condannare il sig. omissis al versamento in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 8, comma 4 - bis, d.lgs. 28/2010, della somma di € 145,00 a titolo di contributo unificato e importo a titolo di anticipazione forfettarie dovuto per il presente giudizio in virtù della sua ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione; revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per tutte le ragioni indicate in narrativa; con vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari".
Si è costituito omissis con memoria depositata il 24.05.2018 nella quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza per i motivi di cui in premessa: in via preliminare: accertare la tardività dell'opposizione proposta con ricorso del 22 dicembre 2017, iscritta al n. RG 476/2018, avverso il decreto ingiuntivo n. RG 20732/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 11 settembre 2017; in via principale, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. RG 20732/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 11 settembre 2017; nel merito, rigettare l'avversa opposizione proposta con ricorso del 22 dicembre 2017, iscritta al n. RG omissis /2018, avverso il decreto ingiuntivo n. omissis /2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 11 settembre 2017, per i motivi di fatto e di diritto in premessa spiegati; con vittoria di diritti ed onorari del presente giudizio".
Il presente contenzioso è stato introdotto da omissis mediante deposito di ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto il 08.08.2017 nel quale viene richiesta l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 6.000,00. Le ragioni di credito poste a fondamento della richiesta, che costituiscono la causa petendi del presente giudizio, sono costituite dall'esistenza di un contratto di locazione del 20.05.2015, registrato il 11.06.2015, che sarebbe rimasto inadempiuto per le mensilità di aprile e maggio 2017 per un totale di € 1.500,00. A questi devono aggiungersi € 4.500,00 dovuti a titolo di indennità di preavviso. Invero, secondo omissis, omissis avrebbe rilasciato l'immobile il 31.05.2017 senza alcuna comunicazione di preavviso. In data 07.09.2017 è stato emesso il decreto ingiuntivo poi notificato il 02.10.2017. Il 24.10.2017 omissis ha presentato istanza di mediazione che si è conclusa con il verbale negativo del 23.11.2017.
Avverso il provvedimento monitorio ha presentato opposizione omissis evidenziando la mancata partecipazione senza giustificato motivo di omissis alla procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito la ricorrente eccepisce di aver effettuato il pagamento del mese di maggio 2017 e che le mensilità di marzo e aprile 2017 devono ritenersi compensate con il deposito cauzionale. Con riguardo alla indennità di mancato preavviso la omissis sostiene che il locatore era già stato reso edotto per le vie brevi dell'intenzione di recedere dal contratto e che vi sarebbero state delle trattative per stipulare un contratto solutorio della locazione in essere. Da qui l'odierna opposizione.
omissis si è costituito sostenendo la tardività dell'odierna opposizione perché presentata oltre il termine di 40 giorni prescritto dal codice di rito. Inoltre il resistente evidenzia di non aver presenziato al tentativo di mediazione perché erano intercorsi dei contatti tra i Signori Avvocati delle parti non andati a buon fine. Nel merito omissis ammette l'avvenuto pagamento del canone di maggio 2017 ma sostiene di averlo imputato al canone non pagato più risalente del marzo 2017. Inoltre il resistente sostiene che il deposito cauzionale non possa essere compensato stante la presenza di danni nell'immobile. Infine omissis sostiene che nessun accordo solutorio è intercorso tra le parti e che le conversazioni riportate dalla controparte si riferiscono unicamente alle modalità di rilascio dell'immobile.
All'udienza del 16.05.2019 il processo è stato interrotto per il decesso di omissis. Il giudizio è stato riassunto da omissis con ricorso depositato il 17.06.2019 e notificato agli eredi dell'opposto il 17.07.2019. All'udienza del 14.11.2019 la causa è stata discussa.
In via preliminare
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per scadenza dei termini. Invero, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 28/2010 prescrive che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo".
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato notificato il 02.10.2017, la domanda di mediazione il 24.10.2017 (entro i termini di opposizione) e il verbale con esito negativo è stato depositato il 23.11.2017. Da quest'ultima data decorre il termine dei 40 giorni per presentare opposizione. Nel caso di specie il ricorso di omissis è stato iscritto a ruolo il 22.12.2017, quindi nei termini. Di conseguenza l'eccezione di omissis deve essere rigettata.
Inoltre deve evidenziarsi come la Suprema Corte richieda la presenza personale delle parti al tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 8473 del 27.03.2019) così che la giustificazione dei presunti contatti tra difensori, oltre che non provata, non esclude la responsabilità di cui al comma 4 bis dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010. In conclusione omissis deve essere condannato al pagamento, in favore dello Stato Italiano, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. D'altra parte il decesso dello stesso impedisce l'inflizione della sanzione agli eredi in applicazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni amministrative.
Nel merito
Sui canoni non pagati omissis è accertato un credito degli eredi di omissis di € 750,00 per la mensilità di aprile 2017.
Sull'indennità di preavviso omissis deve essere accertato un ulteriore credito degli eredi di omissis di € 4.500,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Sulla compensazione del deposito cauzionale omissis residua un credito degli eredi di omissis per € 3.750,00.
In conclusione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato ma omissis deve essere condannata al pagamento, in favore degli eredi di omissis, della somma di € 3.750,00 oltre interessi nella misura legale dalla data di presentazione della domanda del 08.08.2017 fino a quella di effettivo pagamento.
Sulle spese
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riferimento alle controversie innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 e applicando i parametri medi ma eliminando la fase istruttoria e quella decisoria per la mancata costituzione degli eredi di omissis. Infatti la Suprema Corte chiarisce che "La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute" (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 9587/2015). Pertanto omissis deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli eredi di omissis che si liquidano in € 810,00 per compensi ed € 121,50 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 20732/2017 emesso il 11.09.2017 dal Tribunale di Roma; condanna omissis al pagamento, in favore degli eredi di omissis, della somma di € 3.750,00 oltre interessi nella misura legale dalla data di presentazione della domanda del 08.08.2017 fino a quella di effettivo pagamento; condanna omissis alla rifusione delle spese di lite in favore degli eredi di omissis che si liquidano in € 810,00 per compensi ed € 121,50 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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