=> Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria
ai sensi dell’art.5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti
con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e
decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di
promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne
consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui
al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (I) (II).
(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
(II) NDR (Redazione La Nuova Procedura Civile: i link riportati di seguito sono collegati alla detta Rivista): per approfondimenti si veda Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.7.2019, n. 18741 (ordinanza di rimessione alle s.u.). Si veda altresì Cassazione del 3.12.2015, n. 24629, con nota di SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione (laddove, dopo aver ricostruito i contrastanti orientamenti in materia – sui quali può farsi riferimento anche allo SCHEMA: Opposizionea decreto ingiuntivo, contrasto giurisprudenziale, chi è tenuto ad esperire lamediazione a pena di improcedibilità della domanda? – viene in vari passaggi, in particolare nel par. 3.3 e nel par. 5, evidenziata l’opportunità, contrariamente alla tesi sostenuta da Cass. 24629/2015 cit., di prediligere la tesi per cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto, così come in effetti affermato oggi dalle sezioni unite).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020 - (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Sezioni Unite
Sentenza n. 19596
18 settembre 2020
Il testo della sentenza è reperibile per esteso, gratuitamente, sul portale della Rivista La Nuova Procedura Civile al seguente URL: https://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-lonere-della-mediazione-grava-sul-creditore-a-pena-della-revoca-del-decreto-ingiuntivo-opposto/