DIRITTO D'AUTORE


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15 novembre 2021

43/21. Controversie riguardanti i contratti di locazione di beni mobili: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2021)

=> Tribunale di Bologna, 22 aprile 2021

In relazione alla mediazione obbligatoria, disciplinata dall’art. 5, d.lgs. 28/2010, si ritiene che essa non sia applicabile alle controversie riguardanti i contratti di locazione di beni mobili. A favore di tale tesi milita l’identità delle materie richiamate dal disposto dell'art. 5 (locazione, comodato e affitto di azienda) rispetto a quelle indicate nell'art. 447-bis c.p.c. (I).  

(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Bologna
Sentenza
22 aprile 2021

Omissis

Va in primo luogo affrontata la questione pregiudiziale di rito concernente le condizioni di procedibilità della domanda.

Entrambe le eccezioni sono state sollevate da parte convenuta davanti al Tribunale di Palermo e in detta sede dovevano essere decise prima ancora della declinatoria di incompetenza, per cui il rilievo è tardivo in questa sede.

In ogni caso la scrivente rileva quanto segue.

In relazione alla mediazione obbligatoria, disciplinata dall’art.5 D.Lvo 28/2010, si ritiene che essa non sia applicabile alle controversie riguardanti i contratti di locazione di beni mobili.

A favore di tale tesi milita l’identità delle materie richiamate dal disposto dell'art. 5 (locazione, comodato e affitto di azienda) rispetto a quelle indicate nell'art. 447-bis c.p.c., benché la norma possa prestarsi anche ad un’interpretazione più estensiva.

Quanto alla negoziazione assistita, l’attrice all’udienza del 19.09.2019 ha dato atto di aver inoltrato a mezzo pec in data 5.7.2019 l’invito alla negoziazione assistita (riservandosi il deposito telematico, che non risulta mai effettuato), invito a cui controparte non avrebbe risposto; la circostanza non è stata contestata da parte convenuta in udienza e neppure nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., che non ha curato di depositare; pertanto, nonostante la medesima insista nelle conclusioni precisate su entrambe le eccezioni di improcedibilità, la questione deve ritenersi superata, considerato che l’art. 3, D.L.132/2014 prevede unicamente che, in caso di omissione della condizione di procedibilità, il giudice debba limitarsi ad assegnare alle parti il termine per il relativo espletamento.

Passando alla seconda questione pregiudiziale sollevata da parte convenuta, inerente il difetto di legittimazione attiva di omissis, in quanto non proprietaria della vettura né al momento del sinistro né all’inizio del presente giudizio né successivamente, si osserva che: omissis.

Vi è dunque prova scritta che il bene sia stato acquistato da omissis, a nulla rilevando a chi spettasse la proprietà al momento del giudizio.

In ogni caso il libretto di circolazione menzionava il contratto di locazione, con la conseguenza che il conduttore, il quale a sua volta cede in sublocazione il bene, è tenuto a custodirlo osservando la diligenza del buon padre di famiglia in forza dell’art.1587 c.c. Inoltre il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avviene nel corso della locazione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile nei confronti del suo dante causa ai sensi dell’art. 1588 c.c.; trattandosi di bene concesso in sublocazione, pertanto, la conduttrice omissis rispondeva nei confronti di omissis e omissis nei confronti del sublocatore.

La proprietà del bene non rileva nei rapporti tra le parti del contratto di locazione ai fini della legittimazione ad agire, essendo sufficiente che il locatore abbia piena disponibilità della cosa.

“In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c.”. (Cass. 12 ottobre 2010, n. 21011; Cass. 12 gennaio 2011, n. 534; Cass., 23 febbraio 2006, n. 4003; Cass. 20 agosto 2003 n. 12215); nel caso di specie il conduttore omissis aveva la detenzione qualificata in forza del contratto di locazione con omissis, oltre ad esserne divenuto proprietario successivamente per le ragioni già esposte.

In definitiva, si fa prevalere l’effettivo potere sulla cosa danneggiata sulla formale intestazione nel pubblico registro automobilistico.

Sono agli atti il libretto del veicolo noleggiato e la fattura di acquisto del veicolo.

A conferma di quanto sopra si pongono le condizioni generali di contratto omissis.

Affermata in considerazione delle argomentazioni sopra esposte la legittimazione del locatore omissis, occorre valutare se sussista la responsabilità del conduttore in relazione ai danni provocati all’autovettura nel sinistro avvenuto in data 14.04.2015, dandosi per pacifico che il mezzo sia uscito di strada senza collidere con altri veicoli, si sia capottato ed abbia subito i danneggiamenti visibili nella documentazione fotografica prodotta da parte attrice omissis.

Il convenuto va pertanto dichiarato tenuto e condannato al risarcimento del danno patito da parte attrice a seguito della pressoché distruzione del veicolo noleggiato, quantificato in € 8000,00, già rivalutato, oltre interessi dalla domanda, come proposta davanti al Tribunale di Palermo, al saldo effettivo.

Proprio sulla scorta di tali valori la scrivente aveva formulato all’udienza del 19 settembre 2019 (cioè l’udienza successiva alla prima, nella quale era stata autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta dal convenuto, mai effettuata, e quindi prima ancora della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.) la proposta ex art. 185 bis c.p.c., che poneva a carico del convenuto l’importo complessivo di €7.000,00 comprese le spese legali, da versarsi entro il 31.12.2019, per definire la vertenza; la proposta era stata accettata dall’attrice, ma non dal convenuto, il quale soltanto all’udienza del 13 ottobre 2020, fissata per il suo interrogatorio formale e dopo il conferimento dell’incarico al CTU, ha proposto di chiudere la vicenda con il versamento di €3.000,00.

Va invece esclusa qualsivoglia responsabilità extracontrattuale ex art.2051 c.c. in capo al conduttore, posto che la norma citata disciplina il danno provocato dalla cosa in custodia, mentre nel presente giudizio si discute del danno provocato al conduttore alla cosa locata, sulla quale il predetto doveva esercitare la necessaria custodia.

Ne consegue che le spese di lite debbano essere integralmente poste a carico del convenuto, sulla cui qualità di consumatore nella conclusione del contratto di noleggio per cui è causa la scrivente ha motivo di dubitare, nonostante la sentenza resa dal Tribunale di Palermo, posto che tutta la corrispondenza intercorsa tra il predetto e omissis depone nel senso di configurare il contraente come professionista, nella sua veste di omissis.

Le spese vanno poste a carico di parte convenuta stante la sua soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla scorta dei valori medi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00.

PQM

Il Giudice istruttore, in qualità di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, condanna omissis al risarcimento del danno patito dall’attrice e liquidato in € 8.000,00, già rivalutato all’attualità, oltre interessi dalla domanda, come proposta davanti al Tribunale di Palermo, al saldo effettivo; condanna omissis al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per anticipazioni ed € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU come già liquidate con ordinanza resa a verbale di udienza del 19 maggio 2020 a titolo di fondo spese.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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