DIRITTO D'AUTORE


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10 ottobre 2024

32/24. Mediazione obbligatoria: apposita prima udienza anticipata per sentire i difensori sul tema della condizione di procedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2024)


=> Tribunale di Bologna, 15 aprile 2024


Posto che non è preclusa al giudice che ne sia richiesto la possibilità di fissare un'apposita udienza, la "prima udienza" in senso cronologico cui si riferisce l'art. 648 c.p.c., in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa, allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e decidere su di essa, detta udienza ben può consentire anche il confronto diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla mediazione obbligatoria. L’art.171-bis c.p.c. non esclude infatti che il giudice possa sentire direttamente i difensori sul tema della condizione di procedibilità, anche in relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed in particolare all’immediato invio in mediazione: esso non stabilisce che il giudice debba limitarsi ad indicare la questione relativa alla condizione di procedibilità e non vieta al giudice, né si vede come ciò potrebbe giustificarsi quando invece si attua il principio del contraddittorio, di sentire sul punto le parti, o comunque i difensori, in una apposita udienza, se del caso richiesta dalle parti stesse, prima ancora che la questione venga trattata nelle memorie integrative (come prevede il secondo periodo del primo comma dell’art. 171-bis, c.p.c., con riguardo, peraltro, ad una serie eterogenea di questioni preliminari): audizione dei difensori che potrebbe essere particolarmente utile non solo nelle ipotesi in cui sia dubbio se la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma anche in quelle, certamente più numerose, nelle quali le parti, caso per caso, possono concordare circa l’opportunità di un immediato invio in mediazione (con fissazione dell’udienza di trattazione in data successiva allo scadere del termine previsto dall’art. 6, d.lgs. 28/2010 e conseguente differimento dei termini a ritroso di cui all’art. 171-ter c.p.c.) (I) (II).


(I) Si veda il d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.


(II) In argomento Trib. Bologna, 8 marzo 2024.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Bologna

15.4.2024

decreto ex art. 171-bis c.p.c.


Omissis


La richiesta della convenuta può essere accolta: ne consegue la fissazione di una udienza anticipata rispetto a quella indicata nell'atto di citazione (o determinata, come nel caso di specie, ex artt. 168-bis, comma 4 c.p.c. e 82, comma 1, disp. att. c.p.c.) o a quella differita dal giudice ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. (sui termini a ritroso per la costituzione del convenuto, con riferimento alla previgente disciplina, v. le ordinanze n. 461/1997, n. 164/1998, n. 134/2009 e n. 174/2013 della Corte costituzionale); tale udienza consentirà inoltre alle parti, tramite i loro difensori, di prendere posizione sulla questione relativa alla mediazione obbligatoria, rilevabile d'ufficio e che sin d'ora di segnala (l'art. 171-bis c.p.c. non esclude che il giudice possa sentire direttamente i difensori sul tema della condizione di procedibilità, anche in relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed in particolare all'immediato invio in mediazione), nonché di discutere davanti al giudice della chiamata del terzo ad opera dell'attrice opponente, la quale ha veste sostanziale di convenuta e necessita di essere autorizzata dal giudice (sul tema, da ultimo, v. Cass., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6503);

- con specifico riferimento alla discussione anticipata sull'istanza ex art. 648 c.p.c., a tale risultato, pur in assenza di una espressa previsione, si perviene in via di interpretazione sulla base di una serie di passaggi argomentativi:

a) le norme generali sull'introduzione della causa, come modificate dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, vanno coordinate con le speciali disposizioni relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimaste inalterate, e con la nuova disciplina della mediazione obbligatoria, anch'essa frutto della riforma Cartabia, con riguardo all'ipotesi di domanda di condanna proposta con ricorso per decreto ingiuntivo (v. ora gli artt. 5,5-bis, 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis);

b) la riforma Cartabia non ha toccato l'art. 648 c.p.c., il cui primo comma, nel testo applicabile ai procedimenti instaurati (a norma dell'art. 643, u.c., c.p.c.) dopo il 22 giugno 2013 (art. 78, comma 1, lett. b), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98), disponeva, e tuttora dispone, che il giudice può concedere la provvisoria esecuzione "provvedendo alla prima udienza", ma nel contesto in cui era intervenuta la novella del 2013 la prima udienza precedeva il maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie: il silenzio del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, dunque, non ostacola di per sé una lettura volta a ritenere possibile la fissazione di una apposita udienza, la "prima" in ordine cronologico e anteriore al maturare delle preclusioni, nella quale discutere dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (come certamente è consentito fare quando sia chiesta la sospensione ex art. 649 c.p.c.);

c) la novella del 2013, mirante ad introdurre "misure per la tutela del credito", aveva altresì previsto uno speciale e più rigido meccanismo di "anticipazione" della "udienza per la comparizione delle parti" (il raffronto va fatto con l'art. 163-bis, u.c., c.p.c., ora modificato) proprio al fine di ridurre i tempi per la decisione sulla provvisoria esecuzione: infatti, il secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.p.c. è stato aggiunto dall'art. 78, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98. Tale meccanismo, che richiama il terzo comma dell'art. 163-bis, c.p.c. (articolo oggi in realtà composto da soli due commi, l'ultimo dei quali mal congegnato e meritevole di una correzione anche nel secondo periodo, laddove mantiene la previsione, ormai incompatibile col nuovo rito e col deposito delle memorie integrative, secondo cui il decreto di anticipazione deve essere comunicato all'attore "almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza [per la comparizione delle parti, n.d.r.] fissata dal presidente") e che impone di fissare la prima udienza a "non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire" (previsione oggi inattuabile, se l'udienza da anticipare è quella regolata dal nuovo art. 183 c.p.c., perché interferisce coi termini fissati dall'art. 171-ter c.p.c.), è rimasto formalmente immutato nonostante l'allungamento da novanta a centoventi giorni del termine minimo a comparire (v. il nuovo art. 163-bis, comma 1, c.p.c.) e la radicale ristrutturazione della fase introduttiva, sì da essere oggi di fatto inutilizzabile, ove l'"udienza per la comparizione delle parti" da anticipare sia fatta coincidere – come sempre è avvenuto ante riforma Cartabia - con quella regolata dall'art. 183 c.p.c. L'anticipazione dell'udienza di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.pc. è infatti incompatibile, nelle cause soggette al nuovo rito, con la trattazione scritta regolata dall'art. 171-ter c.p.c. Ci si trova dunque di fronte ad una disposizione priva di senso, una sorta di relitto, a meno di ritenere che per udienza anticipata ai sensi dell'art. 645, comma 2, secondo periodo, c.p.c., debba oggi intendersi quella che viene fissata dal giudice, ai fini della sola decisione sull'istanza di provvisoria esecuzione, in una data successiva, ovviamente, alla effettiva costituzione del convenuto opposto (il difettoso coordinamento tra i nuovi artt. 163, comma 3, n.7, 163-bis, 166,171-bis, 171-ter, 183 c.p.c. e l'inalterato secondo periodo del comma 2 dell'art. 645 c.p.c. non lascia spazio che ad un'interpretazione c.d. ortopedica) ma anteriore a quella dell'udienza di trattazione regolata dall'art. 183 c.p.c. Resta il fatto che il legislatore aveva avvertito l'esigenza di ridurre i tempi tra la notifica del decreto ingiuntivo (non munito della clausola di cui all'art. 642 c.p.c.) e la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. e che quell'esigenza non può dirsi venuta meno;

d) tornando all'art. 648, comma 1, c.p.c., con l'inserimento dell'inciso "provvedendo alla prima udienza" il legislatore del 2013 aveva inteso confermare la possibilità, e di regola la doverosità, salva diversa valutazione discrezionale del giudice (ad esempio, nel caso di tardiva costituzione dell'opposta, avvenuta solo alla prima udienza), di una pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. sin dal primo contatto tra parti e giudice ("generalmente in limine litis", osservava già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65) e dunque anche prima del maturare delle preclusioni assertive e istruttorie. In tal senso, peraltro, era orientata, con il conforto della dottrina, la prevalente giurisprudenza nella fase iniziale di applicazione della riforma introdotta con la l. 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, quando ancora si distingueva tra udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 180 c.p.c. e prima udienza di trattazione, regolata dall'art. 183 c.p.c. (fra le tante, v. Trib. Milano, ord. 20 luglio 1995, in Foro it., 1995, I, 1994, in Giur. It., 1996, I, 2, 196; Pret. Monza, ord. 29 settembre 1995, in Foro it., 1995, I, 3298; Trib. Firenze, 13 ottobre 1995, in Foro it., 1996, I, 1074; Trib. Bari, ord. 20 maggio 1996, in Giust. it., 1997, I, 2, 104; Trib. Reggio Emilia, ord. 25 settembre 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 738; Pret. Verona, ord. 7 marzo 1997, in Giur. merito, 1997, 695), mentre Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, aveva osservato che

"[a]i (soli) fini dei provvedimenti che accordano o negano la provvisoria esecuzione, secondo le complementari norme ex artt. 648 e 649 cod. proc. civ., le difese dell'opponente si presentano ontologicamente complete ed esaustive; e proprio per questo al giudice è attribuita, in particolare nella denunciata norma, una piena discrezionalità […]). D'altronde, la presentazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e la decisione sulla provvisoria esecuzione alla prima udienza erano sempre state ritenute ammissibili anche nel regime anteriore alla c.d. miniriforma del 1990 e dunque nel quadro di un sistema di preclusioni del tutto elastico. Dunque, già nel vigore di una disciplina (quella ora superata dalla riforma Cartabia) che collegava le preclusioni assertive ed istruttorie ad un momento successivo alla prima udienza di trattazione e quando l'intervento legislativo del 2013 era ancora di lì da venire, l'art. 648 c.p.c. era inteso come disposizione che "mira manifestamente ad indurre "l'opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento"" (così Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306, 3.2, che riprende un passo di Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, a sua volta in continuità con Corte cost., 8 marzo 1996 n. 65). In altri termini, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti al 28 febbraio 2023, compresi quelli instaurati con atto notificato dopo quella data se il decreto era stato emesso o richiesto prima (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 19 maggio 2023; Trib. Bologna, ord. 5 giugno 2023), si è applicata la regola che consente al giudice, "provvedendo in prima udienza" sull'istanza ex art. 648 c.p.c., di emettere una decisione allo stato degli atti, quando thema decidendum e thema probandum non sono ancora pienamente definiti;

e) a ben vedere, quella regola, che consente di provvedere allo stato degli atti "attraverso un giudizio di mera prognosi" (Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2), non è venuta meno, poiché non abrogata, né espressamente né per effetto di disposizioni incompatibili, e non in contrasto con la (apparente) rigidità del processo ordinario di cognizione dopo la riforma Cartabia;

f) manca in particolare l'espressa previsione secondo cui l'ordinanza sull'istanza ex art. 648 c.p.c. è pronunciata "all'esito dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.", come invece stabilito dall'art. 183-quater c.p.c. a proposito della nuova "ordinanza di rigetto della domanda" (regola che gli interpreti ritengono implicita nell'art. 183-ter c.p.c., atteso il riferimento alla prova dei fatti). D'altronde, come già osservato, l'applicazione dell'art. 648 c.p.c. non presuppone il completo dispiegamento delle istanze istruttorie (prima demandato alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ora alle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.) ma consente l'adozione di un provvedimento allo stato degli atti, "se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione", sulla base di un giudizio di mera prognosi;

g) dunque, nel nuovo contesto normativo, immutati gli artt. 645 e 648 c.p.c. (alla pari dell'art. 649 c.p.c.), sempre attuali le ragioni che nel 2013 avevano indotto il legislatore ad introdurre le già evidenziate "misure per la tutela del credito" (l'anticipazione della prima udienza, art. 645, comma 2, secondo periodo, c.p.c.; l'esplicita previsione della decisione con ordinanza non impugnabile "in prima udienza", art. 648, comma 1, c.p.c.) e considerati gli "obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile" (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206) nonché i molteplici interventi per dare attuazione alle misure P.N.R.R., deve ritenersi tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, adottare allo stato degli atti, quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, un provvedimento che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

h) pertanto, in mancanza di previsioni contrarie, non vi è motivo di ritenere che la "prima udienza" nella quale il giudice provvede sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. debba necessariamente coincidere con quella regolata dall'art. 183 c.p.c. (eventualmente anticipata ai sensi dell'art. 163-bis, comma 2, c.p.c., ma che può essere discrezionalmente differita dal giudice ai sensi del comma 3 dell'art. 171-bis c.p.c.), la quale, nel disegno della riforma Cartabia, si tiene solo dopo il deposito, o almeno il compimento dei termini per il deposito, delle tre memorie integrative previste dall'art. 171-ter c.p.c., a preclusioni ormai compiutamente maturate; se così non fosse, si giungerebbe, paradossalmente e senza una ragionevole motivazione, ad un risultato in contrasto con gli obiettivi della riforma e con l'esigenza di conservare le "misure a tutela del credito" ormai da lungo tempo operanti nel sistema (cfr. ancora Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2);

i) l'astratta possibilità per il convenuto opposto di chiedere un sequestro conservativo nelle more dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (evenienza molto rara) non appare ragione sufficiente a contrastare l'interpretazione qui accolta, non essendovi oltretutto piena equivalenza tra le due vie alternative, la cui scelta spetta alla parte interessata in relazione alle circostanze del caso concreto, poiché solo la concessione della provvisoria esecuzione consente (almeno ove vi siano beni da aggredire) l'immediata soddisfazione del credito;

l) ove l'opponente chieda la sospensione ex art. 649 c.p.c. non si è mai dubitato della possibilità di fissare una apposita udienza anteriore a quella di prima comparizione e trattazione "ai fini di una delibazione anticipata rispetto all'udienza delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto" (così Corte cost., ord. 28 luglio 1998, n. 936; sulla complementarietà delle norme di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., v. Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2; sulla natura interinale dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., v. Cass., sez. VI-2, 16 giugno 2014, n. 13596; Cass., sez. VI-3, ord. 13 novembre 2015), benché non appaia configurabile la concessione della provvisoria esecuzione con decreto inaudita altera parte (v. anche l'obiter dictum contenuto in Cass., sez. III, 13 marzo 2012, n. 3979, 5.2);

m) i termini della questione non mutano per il solo fatto che la controversia sia soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria: da un lato, nel giudizio ex art. 645 c.p.c. gli artt. 5, comma 1 e 5-quater, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non si applicano fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo il disposto dell'art. 5-bis (art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. cit., nel testo applicabile a decorrere dal 30 giugno 2023; in materia di locazione, Trib. Bologna, ord. 10 marzo 2024); dall'altro, l'art. 5-bis, d.lgs. cit., dispone unicamente che il giudice provvede sulle istanze di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. "alla prima udienza" senza escludere che tale possa essere una udienza fissata, anteriormente a quella regolata dall'art. 183 c.p.c., per la sola discussione sulla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. Per altro verso, l'art. 171-bis, comma 1, c.p.c. non stabilisce che il giudice debba limitarsi ad indicare la questione relativa alla condizione di procedibilità e non vieta al giudice, né si vede come ciò potrebbe giustificarsi quando invece si attua il principio del contraddittorio, di sentire sul punto le parti, o comunque i difensori, in una apposita udienza, se del caso richiesta dalle parti stesse, prima ancora che la questione venga trattata nelle memorie integrative (come prevede il secondo periodo del primo comma dell'art. 171-bis, c.p.c., con riguardo, peraltro, ad una serie eterogenea di questioni preliminari): audizione dei difensori che potrebbe essere particolarmente utile non solo nelle ipotesi in cui sia dubbio se la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma anche in quelle, certamente più numerose, nelle quali le parti, caso per caso, possono concordare circa l'opportunità di un immediato invio in mediazione (con fissazione dell'udienza di trattazione in data successiva allo scadere del termine previsto dall'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e conseguente differimento dei termini a ritroso di cui all'art. 171-ter c.p.c.), perché, ad esempio, ritengono tale percorso, non appesantito dal triplice deposito di memorie che sovente conduce ad un irrigidimento delle posizioni processuali, più favorevole al raggiungimento dell'accordo. D'altronde, di regola il procedimento di mediazione obbligatoria dovrebbe esperirsi "preliminarmente" all'instaurazione del giudizio (art. 6, comma 1, d.lgs. cit) e, ove la causa sia già pendente, come avviene nell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia contemplata dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, l'esercizio del potere di cui all'art. 175 c.p.c. dovrebbe privilegiare le soluzioni concordemente proposte dalle parti al duplice fine di evitare l'immediato compimento di (costose) attività processuali che potrebbero rivelarsi inutili una volta trovato un accordo amichevole, ad esempio, davanti al mediatore (sul differimento della prima udienza congiuntamente chiesto dalle parti in pendenza di serie trattative, Trib. Bologna, ord. 8 marzo 2024), e di realizzare in concreto l'effetto deflattivo perseguito dal legislatore e così risparmiare risorse giurisdizionali (Cass., sez. un., 7 febbraio 2024, n. 3452, 3.3.2.3); ferme restando, in caso di mancato accordo, la garanzia del contraddittorio e la parità delle armi, così come la possibilità di un ordinato svolgimento del giudizio col graduale maturare delle preclusioni nei termini inizialmente differiti;

- in conclusione, benché non espressamente contemplata, non è preclusa al giudice che ne sia richiesto, titolare del potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), la possibilità di fissare un'apposita udienza, la "prima udienza" in senso cronologico cui si riferisce l'art. 648 c.p.c., in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa (art. 183 c.p.c., cui si collegano, tra gli altri, gli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. nonché l'art. 163-bis c.p.c.), e ciò allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria, totale o parziale, e decidere su di essa, emettendo un'ordinanza "che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare" (Cass., sez. III, ord. 26 luglio 2004, n. 14051; Cass., sez. VI-1, 3 ottobre 2019, n. 24658; Cass., sez. III, ord. 11 agosto 2022, n. 24683; v. già Corte cost., 8 marzo 1996, n. 65, par. 2.2. a proposito di "ordinanza […] emessa nel reale e pieno contraddittorio delle parti", che "non ha natura decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse (del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità"), esercitando il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 648 c.p.c. (Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023);

- né può ritenersi che l'attore opponente (convenuto in senso sostanziale) sia pregiudicato dalla possibilità di una pronuncia anticipata sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, vuoi perché l'opponente ha comunque l'onere di proporre difese che siano "ontologicamente complete ed esaustive" (Corte cost., 13 marzo 1996, n. 11), caratterizzate da "una particolare esaustività dell'atto di opposizione" (Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 428, richiamata da Corte cost., 20 luglio 2007, n. 306), tanto più che secondo la nuova disciplina degli atti introduttivi i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle domande e delle difese vanno illustrati "in modo chiaro e specifico"; vuoi perché è possibile adottare ai sensi dell'art. 175 c.p.c. meccanismi di riequilibrio, ad esempio autorizzando l'opponente a depositare una sintetica memoria, secondo modi e tempi correlati e proporzionati alla maggiore o minore complessità del caso da discutere;

- va dunque fissata udienza per la discussione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., senza necessità di comparizione personale delle parti (peraltro sempre possibile), con termine all'opponente per eventuale breve memoria;

- nel caso di specie, detta udienza consentirà anche il confronto diretto tra difensori e giudice sulle questioni relative alla mediazione obbligatoria e alla chiamata del terzo per cui l'attrice opponente ha chiesto l'autorizzazione: in ogni caso, è auspicabile una soluzione amichevole e i difensori potranno riferire in proposito;

- avuto riguardo alle già programmate udienze, è opportuno un differimento, ai sensi dell'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., della prima udienza ex art. 183 c.p.c.: dalla nuova data decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.


PQM


Visti gli artt. 175 e648 c.p.c., fissa per la discussione sull'istanza ex art. 648 c.p.c., oltre che per un confronto sulle questioni relative alla mediazione e alla chiamata del terzo ad opera dell'opponente, l'udienza giovedì 9 maggio 2024 ore 11:00, con termine all'opponente per eventuale breve memoria sino al 7 maggio 2024; visto l'art. 171-bis, comma 3, c.p.c., fissa per la comparizione delle parti e la trattazione ex art. 183 c.p.c. la nuova udienza omissis, data rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.; dispone pertanto il seguente calendario delle udienze: omissis; visto l'art. 121 c.p.c., invita sin d'ora i difensori ad attenersi, sia nella redazione degli atti che nella produzione dei documenti (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzi in sintesi e chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 (https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614) da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del thema probandum; si richiamano dunque il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. eart. 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023; invita le parti ad una soluzione amichevole possibilmente anteriore all'udienza: in mancanza di accordo le spese processuali saranno regolate secondo il principio della soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

24 novembre 2018

52/18. Corte di Cassazione su mancata partecipazione alla mediazione: sanzione pecuniaria in sentenza e condanna sempre appellabile (Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2018)

=> Cassazione civile, 26 gennaio 2018, n. 2030

Il fatto che l’ordinanza di condanna alla pena pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 in tema di mancata partecipazione alla mediazione, sia non impugnabile è smentito dal tenore della norma, che non fa menzione di tale connotazione del provvedimento di condanna e, ancor più, a contrario, dalla mancata conversione in legge del D.L. n. 212 del 2011, secondo cui la sanzione andava comminata "con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparazione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'art. 5, comma 1". Una volta riconosciuto che l'ordinanza in questione è impugnabile, va affermato che essa lo debba essere attraverso l'appello della sentenza che definisce il giudizio che è seguito al procedimento di mediazione: sentenza che deve contenere anche la comminatoria della pena pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4 bis in esame. Non può di contro essere condivisa la tesi per cui, richiamando l'art. 179 c.p.c., comma 2, contro l'esercizio del potere sanzionatorio in questione potrebbe proporsi ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., comma 7 (I).

La mancata conversione in legge del D.L. n. 212 del 2011, secondo cui la sanzione andava comminata "con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparazione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'art. 5, comma 1", costituisce elemento per poter affermare che il provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 costituisca capo accessorio della sentenza. Ove il provvedimento venga poi adottato non già con sentenza, in esito al giudizio, ma con ordinanza, nel corso della trattazione di questo, il mancato rispetto dei tempi e delle forme del processo, che imporrebbe al giudice di emettere la sanzione allorquando definisce il giudizio, non può costituire argomento per affermare che l'irrogazione della pena pecuniaria sia in questo caso inappellabile, dal momento che il contenuto del provvedimento è, nelle due ipotesi, il medesimo. Se è impugnabile con l'appello il capo della sentenza che ha ad oggetto il versamento del contributo, sarà allo stesso modo impugnabile il provvedimento che, impropriamente, nella forma dell'ordinanza, disponga nel medesimo senso nel corso del giudizio (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2018

Cassazione civile
Sezione VI
Ordinanza
26 gennaio 2018, n. 2030

Omissis

Fatti di causa

E' impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8, comma 4 bis constatato che la Banca --- aveva mancato di partecipare al procedimento di mediazione introdotto prima dell'instaurazione del giudizio civile, ha condannato la stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, dell'importo di Euro 759,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il ricorso è fondato su due motivi.
Non vi sono controricorrenti.

Ragioni della decisione

Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8, comma 4 bis nella parte in cui il Tribunale ha condannato la banca al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, nonostante la ricorrente stessa avesse evidenziato un giustificato motivo circa il proprio rifiuto a presenziare. Osserva, in proposito, l'istante che la ragione della propria mancata comparizione era stata comunicata formalmente all'organismo di mediazione e che la giustificazione addotta dava conto di un impedimento avente i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità.
Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8, comma 4 bis nonchè per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di integrità del contraddittorio (art. 101 c.p.c.). L'istante si duole del fatto che il Tribunale abbia pronunciato la condanna con provvedimento non definitivo, nel corso dell'udienza del 15 dicembre 2016, senza attendere la decisione del merito della causa.
Il ricorso è inammissibile.
La disposizione di cui ha fatto applicazione il giudice di prime cure è il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 8, comma 4 bis comma che è stato aggiunto dal D.L. n. 69 del 2013, art. 84, comma 1, lett. i) convertito con modificazioni in L. n. 98 del 2013. Dispone la norma testé richiamata: "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puoi desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". Dunque, e per quanto qui interessa, il cit. art. 8, comma 4 bis accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato obbligatoriamente - l'espressione "condanna" non lascia spazio a dubbi in proposito - in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
Assume la banca ricorrente che contro l'esercizio di tale potere sanzionatorio essa potrebbe proporre ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., comma 7. Lo sostiene osservando come l'ordinanza pronunciata dal giudice è stata emessa alla presenza del proprio procuratore: il che renderebbe applicabile l'art. 179 c.p.c., comma 2, secondo cui l'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato non è impugnabile, ma pur sempre ricorribile per cassazione, incidendo con efficacia di giudicato su diritti soggettivi.
Tale tesi non può essere condivisa.
L'art. 179 c.p.c. fa riferimento alle condanne a pene pecuniarie previste nel codice di rito: si tratta delle sanzioni comminate dal giudice nell'esercizio di un potere latamente disciplinare (il quale, secondo risalente ma autorevole dottrina, avrebbe un suo fondamento testuale nei poteri di polizia di cui all'art. 128 c.p.c., comma 2 e di direzione del procedimento, previsti dall'art. 175 c.p.c., comma 1) e di cui costituiscono espressione, a livello esemplificativo, le pene pecuniarie prescritte per la mancata esecuzione dell'incarico da parte del custode (art. 67 c.p.c., comma 1) o il rifiuto del terzo di consentire all'ispezione (art. 118 c.p.c., comma 3). Di contro, nella fattispecie si fa questione di una sanzione che è prevista da una legge speciale, che non ha nulla a che vedere col richiamato potere disciplinare e che colpisce condotte di inerzia anteriori all'instaurazione del processo ed esterne ad esso.
Che l'ordinanza di condanna alla pena pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4 bis sia non impugnabile è, del resto, smentito dal tenore della norma, che non fa menzione di tale connotazione del provvedimento di condanna e, ancor più, a contrario, dalla mancata conversione in legge del D.L. n. 212 del 2011, secondo cui la sanzione andava comminata "con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparazione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'art. 5, comma 1".
Una volta riconosciuto che l'ordinanza in questione è impugnabile, va affermato che essa lo debba essere attraverso l'appello della sentenza che definisce il giudizio che è seguito al procedimento di mediazione: sentenza che deve contenere anche la comminatoria della pena pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4 bis in esame. Va detto, in proposito, che la mancata conversione del cit. D.L. n. 212 del 2011 costituisce elemento per poter pure affermare che il provvedimento sanzionatorio costituisca capo accessorio della sentenza, come affermato da più parti in dottrina e come ritenuto in alcune delle poche pronunce di merito edite intervenute sull'argomento. Del resto, significativamente, la disciplina normativa non individua per la statuizione di cui trattasi uno speciale mezzo di reclamo.
Ove - come nella fattispecie è avvenuto - il provvedimento venga poi adottato non già con sentenza, in esito al giudizio, ma con ordinanza, nel corso della trattazione di questo, le conclusioni non muteranno. Il mancato rispetto dei tempi e delle forme del processo, che imporrebbe al giudice di emettere la sanzione allorquando definisce il giudizio, non può costituire argomento per affermare che l'irrogazione della pena pecuniaria sia in questo caso inappellabile, dal momento che il contenuto del provvedimento è, nelle due ipotesi, il medesimo. Se è impugnabile con l'appello il capo della sentenza che ha ad oggetto il versamento del contributo, sarà allo stesso modo impugnabile il provvedimento che, impropriamente, nella forma dell'ordinanza, disponga nel medesimo senso nel corso del giudizio.
Il ricorso è quindi inammissibile.
Nulla deve statuirsi in punto di spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.

23 giugno 2017

43/17. Domanda riconvenzionale in materia soggetta alla mediazione obbligatoria: tutta la causa in mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2017)

=> Tribunale di Verona, 21 febbraio 2017

Con riferimento al caso in cui a seguito della domanda riconvenzionale l’oggetto della controversia sia ampliato a ricomprendere una materia per la quale l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, va affermato che tale previsione è idonea a ricomprende qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, che non sia stata oggetto di mediazione, con la precisazione che al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche l’originaria domanda attorea (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2017

Tribunale di Verona
Sezione terza
Ordinanza
21 febbraio 2017

Omissis

Rilevato che

alla scorsa udienza, a seguito della eccezione di beneficio d’inventario sollevata tempestivamente dalla convenuta, citata in giudizio in qualità di erede del proprio zio, dal quale l’attore assume di aver subito gravi danni alla persona, lo stesso attore ha avanzato domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di erede senza beneficio di inventario della convenuta
a seguito di tale domanda l’oggetto della controversia è stato ampliato a ricomprendere una materia, quella delle successioni, per la quale l’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda; 
tale previsione è idonea a ricomprende qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, che, come quella in esame, non sia stata oggetto di mediazione;
al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche controversia risarcitoria introdotta dall’attore;

PQM

Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione in relazione a tutte le domande svolte nel presente giudizio e rinvia la causa all’udienza del omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 giugno 2017

40/17. Il giudice può invitare le parti a comunicargli l’esito della mediazione, con nota su mancata partecipazione, ragioni preliminari che ne hanno impedito l’avvio e rifiuto della proposta conciliativa (Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2017)

=> Tribunale di Firenze, 17 febbraio 2017

Disposta la mediazione c.d. delegata (art. 5, comma 2, s.lgs. 28/2010) il giudice può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota (nella specie da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza) contenente informazioni in relazione: a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. cit., in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, d.lgs. cit., in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; a quanto stabilito dall’art. 13, d.lgs. cit., anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2017

Tribunale di Firenze
Sezione terza
17 febbraio 2017

Omissis

Il Giudice Visto l’art. 5, c.2, d. lgs. 28/2010, così come modificato dalla l. 98/2013, dispone che le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni decorrenti da oggi;
fa presente che, ai sensi dell’art. 5, c.2, d.lgs. citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
invita:
gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art. 4, c.3, d.lgs. citato;
le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza; la nota dovrà contenere informazioni: in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, c.4-bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; - in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; - in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Rinvia per in prosieguo all’udienza omissis
Il Giudice dott. Ada Mazzarelli

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

22 marzo 2017

21/17. Mediazione demandata, appello, valutazione del giudice sull’invio delle parti in mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2017)

=> Corte di appello di Potenza, 15 novembre 2016

Non appaiono sussistere ostacoli all’esercizio del potere giudiziale relativo all’invio delle parti in mediazione nel giudizio d’appello (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) qualora non appaiano sussistere significativi squilibri di interessi tra le parti o particolari esigenze di ottenere una interpretazione autorevole della legge o di un precedente vincolante.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2017

Corte di appello di Potenza
ordinanza
15 novembre 2016

Omissis

Rilevato che con la sentenza gravata, il Tribunale di Potenza ha disposto, conformemente alla volontà di tutte le parti, lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il compendio immobiliare omissis.
che inammissibile è l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado chiesta dagli odierni appellanti;
a) nella parte in cui vi è condanna per entrambe in solido tra loro alla realizzazione, con spese a carico di entrambe in parti uguali, ai lavori di adeguamento relativi all’accesso comune nella parte residua di mq omissis di lastrico solare, poiché la condanna è in solido e gli appellati hanno espressamente dichiarato di voler attendere l’esecutività della sentenza;
b) sia nella parte in cui vi è condanna al pagamento della somma di euro omissis oltre interessi, dovuta agli appellati a titolo di conguaglio, in quanto il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all’effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell’apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; non opera invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell’altrui quota (Cass. 6653/2003);
considerato, in conseguenza di ciò che l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costituive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, quando la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico e non meramente dipendente, come appunto nella specie, in cui il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti da parte dell’assegnatario sorge nel momento in cui viene a cessare lo stato di indivisione e trova fonte nell’attribuzione ad altro condividente di un bene eccedente la sua quota (Cass. n. 406/2014);
rilevato che i motivi di gravame attengono:
1) alla assegnazione agli appellati della quota di terreno di mq omissis quale rampa di accesso al garage seminterrato, in quanto, secondo gli appellati, con tale assegnazione gli stessi non avrebbero più la possibilità di accedere ai locali seminterrati dalla via pubblica rappresentata da  omissis;
2) alla prospettata contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale ha da un canto definito la corte come bene di uso comune e dall’altro ne ha disposto lo scioglimento attribuendo ad entrambe il diritto di passaggio;
considerato che l’art. 5 d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013, testualmente prevede che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione: in tal caso, l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”;
ritenuto che la norma in esame intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire una alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato, in attuazione dell’art. 5 della direttiva 2008/52/CE;
ritenuto che nel caso in questione, non appaiono sussistere ostacoli all’esercizio di detto potere giudiziale, non apparendo sussistere significativi squilibri di interessi tra le parti o particolari esigenze di ottenere una interpretazione autorevole della legge o di un precedente vincolante, posto che la controversia permane su aspetti marginali (gli appellati non hanno proposto appello incidentale sul rigetto della domanda risarcitoria) facilmente superabili con l’ausilio della CTU espletata in primo grado e della CTP, che fotografano lo stato dei luoghi.

PQM

Dichiara inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza; assegna alle parti il termine di giorni 15 per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’organismo che ritengono più idoneo a trattare la controversia in oggetto, a far tempo dalla comunicazione della presente ordinanza; assegna il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione; dispone che le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato; dispone che l’esito del procedimento di mediazione venga comunicato in Cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza; fissa la data del omissis per l’eventuale prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte di Appello.
Si comunichi.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 febbraio 2017

12/17. Mediazione delegata: cosa accade se il mediatore contravviene alla prescrizione del giudice di formulare la proposta conciliativa? (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2017)

=> Tribunale di Vasto, 15 giugno 2016

Nell’ipotesi in cui il giudice, con l’ordinanza ex art. art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 con cui invia le parti in mediazione, statuisca che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore debba comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, se il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ometta immotivatamente di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo, la procedura di mediazione va essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore; il procedimento di mediazione deve essere quindi riaperto, innanzi allo stesso mediatore e senza oneri economici aggiuntivi per le parti (I).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2017

Tribunale di Vasto
Ordinanza
15 giugno 2016

Omissis

vista l’ordinanza del omissis, con la quale questo giudice ha disposto, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
rilevato, in particolare, che con la predetta ordinanza il giudice ha statuito che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si fosse concluso con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore dovesse comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
preso atto che, per concorde deduzione svolta dalle parti all’udienza del omissis, il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ha immotivatamente omesso di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo;
ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione non è stata ritualmente svolta, essendo stato omesso un passaggio cruciale e ineludibile, che connota la natura stessa dell’attività del mediatore (viepiù alla luce della riforma introdotta dal D.L. 21.06.2013 n. 69, a seguito del quale la mediazione, all’art. 1, comma 1°, lett. a), non viene più definita come «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa», bensì come «l’attività [...] per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa») e senza il quale al giudice è preclusa la possibilità di compiere le valutazioni ad esso spettanti, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 28/10;
ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione debba essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive impartite dal giudice con l’ordinanza del 14.07.2015;
considerato, peraltro, che il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici aggiuntivi per le parti, dal momento che la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore;

PQM

dispone che le parti provvedano, senza oneri economici aggiuntivi, a riattivare la procedura di mediazione innanzi allo stesso mediatore che l’ha precedentemente condotta, affinché il mediatore formuli una proposta di conciliazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/10, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti; assegna alle parti termine di giorni quindici per la riattivazione della procedura di mediazione, rendendo noto che l’omissione è sanzionata – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale; precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.; invita le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito ai motivi del rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore; rinvia la causa all’udienza del omissis, per le determinazioni da assumere in ordine al prosieguo della causa; manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 febbraio 2017

11/17. Voce enciclopedica “Mediazione demandata” (Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2017)

Mediazione demandata (voce)
di Giulio SPINA
AltalexPedia, Altalex, 2017
(voce agg. al 19/01/2017)




1. Introduzione
2. Apparato regolatorio ed evoluzione normativa
2.1. Disciplina originaria
2.2. Disciplina vigente
3. Diffusione della mediazione delegata
4. Ambito di applicazione
5. Disciplina e funzionamento in generale
6. Approfondimenti: questioni pratiche e dubbi interpretativi
6.1. La condizione di procedibilità
6.2. Il provvedimento del giudice
6.3. Corretto esperimento del procedimento di mediazione delegata
6.3.1. Termine per la presentazione della domanda di mediazione
6.3.2. Competenza territoriale
6.3.3. Contenuto dell’istanza di mediazione
6.3.4. Primo incontro di mediazione
6.4. Mancato esperimento del procedimento di mediazione
6.4.1. Conseguenze pratiche
6.4.2. La scelta di non partecipare alla mediazione va motivata
6.4.3. Irrogazione delle sanzioni
6.5. Mediazione demandata e art. 185-bis c.p.c.
6.6. Mediazione demandata in appello
6.7. Mediazione delegata e contumacia
6.8. E' oggi ammissibile l’invito del giudice alla mediazione?
6.9. La c.d. doppia mediazione

Il contributo è consultabile gratuitamente al seguente link:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2017

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