=> Tribunale di Firenze, 17 febbraio 2017
Disposta la mediazione c.d. delegata (art.
5, comma 2, s.lgs. 28/2010) il giudice può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota
(nella specie da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della
prossima udienza) contenente informazioni in relazione: a quanto stabilito
dall’art.
8, comma 4-bis, d.lgs. cit., in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali)
senza giustificato motivo; a quanto stabilito dall’art.
5, comma 2, d.lgs. cit., in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo
procedimento di mediazione; a quanto stabilito dall’art.
13, d.lgs. cit., anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in
merito ai motivi del rifiuto
dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).
(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L.
132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in
Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR,
Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 40/2017
Tribunale di Firenze
Sezione terza
17 febbraio 2017
Omissis
Il Giudice Visto
l’art. 5, c.2, d. lgs. 28/2010, così come modificato dalla l. 98/2013, dispone
che le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, esperiscano il procedimento
di mediazione presso un organismo di mediazione accreditato ai sensi dell’art.
4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il
termine di 15 giorni decorrenti da oggi;
fa presente che, ai
sensi dell’art. 5, c.2, d.lgs. citato, il mancato esperimento dell’effettivo
tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
invita:
gli avvocati delle
parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art.
4, c.3, d.lgs. citato;
le parti a
comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da
depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza; la
nota dovrà contenere informazioni: in relazione a quanto stabilito dall’art. 8,
c.4-bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva)
partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; - in
relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle
eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio
dell’effettivo procedimento di mediazione; - in relazione a quanto stabilito
dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese
processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di
conciliazione formulata dal mediatore.
Rinvia per in
prosieguo all’udienza omissis.
Il Giudice dott.
Ada Mazzarelli