DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

8 giugno 2017

39/17. La mancata partecipazione alla mediazione concorre alla valutazione del materiale probatorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2017)

=> Tribunale di Roma, 28 novembre 2016

Gli argomenti di prova che possono essere desunti dalla ingiustificata mancata comparizione in mediazione hanno lo scopo e l'utilità di integrare gli elementi di giudizio già presenti, con la conseguenza che l’assenza di giustificati motivi per la mancata partecipazione alla mediazione demandata concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito ex artt. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010 e 116 c.p.c.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2017

Tribunale di Roma
Sezione tredicesima
Sentenza
28 novembre 2016

Omissis

Lo strumento offerto dall'art. 116 cod.proc.civ. attiene ai mezzi che il giudice valuta, nell'ambito delle prove libere (vale a dire dove si esplica il principio del libero convincimento del giudice precluso in presenza di prova legale) ai fini dell'accertamento del fatto. L'argomento di prova appartiene all'ampio armamentario degli strumenti utilizzati dal giudice in un ambito in cui non opera la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si può fondare direttamente il convincimento. Nel processo di inferenza dal fatto al convincimento l'argomento di prova ha la stessa potenzialità probatoria indiretta degli indizi. E come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che deve illuminarne l'utilizzo da parte del giudice.
Va ricordata quella giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che l'effetto previsto dall'art. 116 cod.proc.civ. può - secondo le circostanze - anche costituire unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile, sez. III, 16/07/2002, n. 10268, che così si esprime: quanto a questa ultima norma - art. 116 cod.proc.civ. - in particolare, essa attribuisce certo al giudice il potere di trarre argomento di prova dal comportamento processuale delle parti - e però, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ciò non significa solo che il comportamento processuale della parte può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso può da solo somministrare la prova dei fatti, Cass. 6 luglio 1998 n. 6568; 1 aprile 1995 n. 3822; 5 gennaio 1995 n. 193; 14 settembre 1993 n. 9514; 13 luglio 1991 n. 7800; 25 giugno 1985 n. 3800). Tuttavia il giudice opina che almeno di regola e secondo le circostanze sia preferibile ritenere che gli argomenti di prova che possono essere desunti dalla ingiustificata mancata comparizione della parte chiamata in mediazione abbiano lo scopo e l'utilità di integrare gli elementi di giudizio già presenti.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la ritenuta assenza di giustificati motivi per la mancata partecipazione di --- e di --- alla mediazione demandata dal giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8 c. 4-bis d.lg. 28/2010 e art. 116 cod.proc.civ., concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, nel senso di ritenere raggiunta la prova del mancato pagamento (evidenza del resto già insita nel regime della prova delle obbligazioni pecuniarie) e del conseguente obbligo di pagamento degli onorari da parte dell'attrice in favore del medico; naturalmente con il correttivo logico - giuridico che necessita. Omissis.
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni - orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto – della l. 24.3.2012 n. 27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55) seguono la soccombenza quanto ai rapporti fra l'attrice ed il medico (sia pure con giusta compensazione per due quinti visto la parzialità della stessa) ed il medico e l'assicurazione (il --- si è ripetutamente opposto all'accordo che saggiamente veniva raggiunto con la danneggiata, avanzando addirittura ed al riguardo riserva di azioni contro l'assicurazione).
Le spese di consulenza tecnica, atteso il corretto comportamento dell'assicurazione, vanno poste, in via definitiva, a carico del solo convenuto.
Attrice e assicurazione vanno infine condannati al pagamento di una somma pari al contributo unificato (ex art. 8 d.lg. 28/2010).
La sentenza è per legge esecutiva.

PQM

Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere sull'azione dell'attrice; dichiara --- responsabile per inadempimento colposo omissis; condanna --- al pagamento in favore di --- della somma omissis; condanna --- al pagamento delle spese di causa omissis; condanna --- al pagamento delle spese omissis; condanna --- e --- al pagamento, ciascuno, in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per la riscossione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE