=> Tribunale di Roma, 28 novembre 2016
Gli argomenti di
prova che possono essere desunti dalla ingiustificata
mancata comparizione in mediazione hanno lo scopo e l'utilità di integrare gli elementi di giudizio già
presenti, con la conseguenza che l’assenza di giustificati motivi per la
mancata partecipazione alla mediazione demandata concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito ex
artt.
8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010 e 116 c.p.c.
(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L.
132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in
Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR,
Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 39/2017
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima
Sentenza
28 novembre 2016
Omissis
Lo strumento
offerto dall'art. 116 cod.proc.civ. attiene ai mezzi che il giudice valuta,
nell'ambito delle prove libere (vale a dire dove si esplica il principio del
libero convincimento del giudice precluso in presenza di prova legale) ai fini
dell'accertamento del fatto. L'argomento di prova appartiene all'ampio
armamentario degli strumenti utilizzati dal giudice in un ambito in cui non
opera la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto
dal quale si può fondare direttamente il convincimento. Nel processo di
inferenza dal fatto al convincimento l'argomento di prova ha la stessa
potenzialità probatoria indiretta degli indizi. E come le presunzioni semplici
ha come stella polare il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che deve
illuminarne l'utilizzo da parte del giudice.
Va ricordata quella
giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che l'effetto previsto
dall'art. 116 cod.proc.civ. può - secondo le circostanze - anche costituire
unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile, sez. III, 16/07/2002, n.
10268, che così si esprime: quanto a questa ultima norma - art. 116 cod.proc.civ.
- in particolare, essa attribuisce certo al giudice il potere di trarre
argomento di prova dal comportamento processuale delle parti - e però, secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte, ciò non significa solo che il
comportamento processuale della parte può orientare la valutazione del
risultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso può da solo
somministrare la prova dei fatti, Cass. 6 luglio 1998 n. 6568; 1 aprile 1995 n.
3822; 5 gennaio 1995 n. 193; 14 settembre 1993 n. 9514; 13 luglio 1991 n. 7800;
25 giugno 1985 n. 3800). Tuttavia il giudice opina che almeno di regola e
secondo le circostanze sia preferibile ritenere che gli argomenti di prova che
possono essere desunti dalla ingiustificata mancata comparizione della parte
chiamata in mediazione abbiano lo scopo e l'utilità di integrare gli elementi
di giudizio già presenti.
Alla luce di quanto
precede, si ritiene che la ritenuta assenza di giustificati motivi per la
mancata partecipazione di --- e di --- alla mediazione demandata dal giudice,
in forza del combinato disposto degli artt. 8 c. 4-bis d.lg. 28/2010 e art. 116
cod.proc.civ., concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito,
nel senso di ritenere raggiunta la prova del mancato pagamento (evidenza del
resto già insita nel regime della prova delle obbligazioni pecuniarie) e del
conseguente obbligo di pagamento degli onorari da parte dell'attrice in favore
del medico; naturalmente con il correttivo logico - giuridico che necessita. Omissis.
Le spese (che
vengono regolate secondo le previsioni - orientative per il giudice che tiene
conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione
al caso concreto – della l. 24.3.2012 n. 27 e del D.M. Ministero Giustizia
10.3.2014 n. 55) seguono la soccombenza quanto ai rapporti fra l'attrice ed il
medico (sia pure con giusta compensazione per due quinti visto la parzialità
della stessa) ed il medico e l'assicurazione (il --- si è ripetutamente opposto
all'accordo che saggiamente veniva raggiunto con la danneggiata, avanzando
addirittura ed al riguardo riserva di azioni contro l'assicurazione).
Le spese di
consulenza tecnica, atteso il corretto comportamento dell'assicurazione, vanno
poste, in via definitiva, a carico del solo convenuto.
Attrice e
assicurazione vanno infine condannati al pagamento di una somma pari al
contributo unificato (ex art. 8 d.lg. 28/2010).
La sentenza è per
legge esecutiva.
PQM
Definitivamente
pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così
provvede: dichiara cessata la materia del contendere sull'azione dell'attrice;
dichiara --- responsabile per inadempimento colposo omissis; condanna --- al pagamento in favore di --- della somma omissis; condanna --- al pagamento delle
spese di causa omissis; condanna ---
al pagamento delle spese omissis;
condanna --- e --- al pagamento, ciascuno, in favore dell'Erario di una somma
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla
cancelleria per la riscossione.