La manovra correttiva 2017,
c.d. manovrina (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo) ha novellato
l’art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 (in
Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014) in tema di mediazione obbligatoria.
Tra le novità spicca l’eliminazione
del carattere temporaneo dell’istituto, con l’effetto di stabilizzare nell’ordinamento l’efficacia
della disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
Di seguito il nuovo testo dell’art.
5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, alla luce dell’art. 11-ter, d.l. 50/2017, conv.,
con mod., in l. 96/2017 (in grassetto barrato i periodi eliminati - il terzo ed il quarto - e in
grassetto quanto aggiunto).
Al riguardo si segnala unicamente l’esigenza che l’art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 prenda altresì atto della l. 24/2017 in tema di responsabilità sanitaria, che incide sul regime di obbligatorietà della mediazione in tale materia (si veda Mediazione obbligatoria e nuova responsabilità medica e sanitaria: necessariocoordinamento tra d.lgs. 28/2010 e l. 24/2017,in Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2017).
Al riguardo si segnala unicamente l’esigenza che l’art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 prenda altresì atto della l. 24/2017 in tema di responsabilità sanitaria, che incide sul regime di obbligatorietà della mediazione in tale materia (si veda Mediazione obbligatoria e nuova responsabilità medica e sanitaria: necessariocoordinamento tra d.lgs. 28/2010 e l. 24/2017,in Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2017).
Art. 5
Condizione di procedibilità
e rapporti con il processo
1-bis.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in
materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha
efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in
vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è
attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli
esiti di tale sperimentazione. A decorrere dall'anno
2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli
effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle
disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di
quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non
si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 44/2017
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)