=> Tribunale di Verona, 25 giugno 2015
Qualora siano proposte due
domanda, una – in tema di diritti reali - rientrante nella disciplina
della mediazione obbligatoria, ed una relativa al risarcimento dei danni patiti
per effetto della condotta censurata nella prima domanda, ma – in quanto non
attinente la lesione della componente non patrimoniale del diritto di cui alla
prima domanda – non soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 1-bis. D.lgs.
n. 28/2010, è opportuno, al fine evitare di separare le due domande per
consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione sulla prima, demandare
alla mediazione anche la controversia sul danno in applicazione del disposto
dell’art. 5, comma 2 d. lgs. 28/2010.
La domanda per il risarcimento
dei danni indeterminata nel quantum non è soggetta a negoziazione assistita
obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 1 d.l. 132/2014, convertito dalla
legge 162/2014.
Per
approfondimenti si veda SPINA, Tutela diun diritto reale e risarcimento danni: mediazione o negoziazione assistita?,Altalex, 2015
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 41/2015
Tribunale di Verona
ordinanza
25 giugno 2015
Omissis
Rilevato che
gli attori, con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2015,
hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il --- per sentirlo
condannare al ripristino dello status quo ante di un’area cortiva,
originariamente destinata a giardino, e la cui proprietà spetta in comune ad
attori e convenuto che quest’ultimo aveva trasformato in parcheggio;
gli attori hanno anche avanzato domanda di condanna del convenuto al
risarcimento dei danni non patrimoniali, da determinarsi in corso di causa, che
hanno assunto di aver patito per effetto della predetta condotta, sul
presupposto che essa avrebbe determinato un cambiamento delle loro abitudini di
vita;
la prima delle predette domande ha introdotto una controversia in
materia di diritti reali che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis d. lgs.
28/2010, è soggetta a mediazione obbligatoria;
tale considerazione non vale per l’altra domanda, proposta dagli attori,
atteso che essa attiene non già alla lesione della componente non patrimoniale
del diritto reale di cui gli stessi sono titolari ma alla lesione del loro
diritto alla salute;
peraltro essa, essendo indeterminata nel quantum, non è nemmeno soggetta
a negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 1 d.l.
132/2014, convertito dalla la legge 162/2014, che è entrato in vigore il 9
febbraio di quest’anno;
alla luce delle superiori considerazioni la domanda risarcitoria
andrebbe separata da quella fondantesi sul diritto di comunione per consentire
lo svolgimento del procedimento di mediazione su quest’ultima ma tale soluzione
rischierebbe di compromettere ab origine la prospettiva conciliativa poiché le
parti si troverebbero a trattare di una parte solamente della complessiva
controversia tra loro pendente;
per ovviare a tale inconveniente è opportuno demandare alla mediazione
anche la controversia sul danno lamentato dagli attori in applicazione del
disposto dell’art. 5, comma 2 d. lgs. 28/2010.
PQM
Fissa alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del
presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione in relazione alla
controversia sul diritto di comunione.
Dispone la mediazione sulla controversia risarcitoria fissando a tal
fine alle parti il medesimo termine sopra indicato e rinvia la causa
all’udienza del ---.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.