=> Tribunale di Siracusa, 30 marzo 2015
In caso di mediazione
c.d. delegata, il giudice può invitare il mediatore ad avanzare proposta
conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex
art. 11 comma 1, D.lgs 28/2010.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 39/2015
Tribunale di Siracusa
ordinanza
30 marzo 2015
Omissis
Il Giudice,
rilevato che il procedimento n. R.G. omissis e chiamata l’odierna
udienza del 30/03/2015 e che i procuratori delle parti hanno dato atto dell’
omesso esperimento dell’ obbligatorio tentativo di mediazione, visto l’ art. 5
del D.lgs 28/2010
visto l’ art. 5, comma 2, D.lgs 28/2010 cosi come introdotto dall’ art.
84 del D.l. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13
dispone che le parti assistite dai rispettivi difensori promuovano il
procedimento di mediazione con deposito della domanda di mediazione presso
organismo abilitato entro il termine di 15 giorni a decorrere da oggi;
evidenzia la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione
sia concretamente espletata;
invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di
congiunta richiesta delle parti ex art. 11 comma 1, D.lgs 28/2010;
rammenta che il mancato effettivo esperimento della suddetta procedura è
sanzionata a pena di improcedibilità della domanda;
invita le parti ad informare tempestivamente il giudice mediante comunicazione
presso l’indirizzo omissis anche in
relazione di quanto stabilito dagli artt. 8 comma IV bis e 13, D.Lgs 28/2010,
rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti
(sostanziali), senza giustificato motivo al procedimento di mediazione e in
tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di
ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata
dal mediatore.
Siracusa, 30 marzo 2015