=> Tribunale di Pavia, 18 maggio 2015
Disposta la mediazione
dal giudice, va confermato che l’esperimento del tentativo di mediazione –
presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori – è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il
giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il provvedimento
del giudice, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice
incontro preliminare tra i soli legali delle parti. Giova al riguardo
rilevare che l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 sia al comma 1 che al comma 2 fa
riferimento esclusivo alla funzione di assistenza del difensore, senza
alcun riferimento alla funzione di rappresentanza, presupponendo con questo la necessaria
dualità dei soggetti che compongono la parte in un procedimento di mediazione.
In mancanza di tale dualità possono derivare conseguenze sia sul regolamento
delle spese del giudizio fino ad influire sulla stessa procedibilità della
domanda giudiziale.
Il giudice può invitare
il mediatore a verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale,
tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione
oltre l’incontro preliminare.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 40/2015
Tribunale di Pavia
ordinanza
18 maggio 2015
Omissis
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo omissis
Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento della
riserva assunta all’udienza del 13.05.2015, sulla provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto
osserva
L’opposizione della omissis
appare fondata su un principio di prova scritta, ovvero sulla documentazione
medico sanitaria relativa al suo pregresso stato di salute psichica, stato che
appare tale da poter incidere, in astratto, sulla sua capacità di intendere e
volere al momento della stipula del contratto di fideiussione omnibus con la
banca opposta e, conseguentemente, sulla validità ed efficacia del contratto
inter partes;
d’altro canto, dalla documentazione allegata dalla banca opposta, in
particolare dal doc. 4 del fascicolo ricostruito della banca opposta (contratto
notarile di apertura di conto corrente con garanzia ipotecaria del 24.09.2009
inter partes), si rileva che una pattuizione prevede che sul credito della
banca possa essere applicato nel calcolo degli interessi passivi il sistema
anatocistico degli interessi composti, vietato dalla legge (artt. 1283, 1284,
1346, 1815 e 1832 c.c.) L’applicazione del detto sistema, determina un
possibile vizio di nullità parziale del contratto, rilevabile d’ufficio (ex
multis Cass. sent. n. 9169 del 7.05.2015, Cass. S.U. sent. n. 21095/ 2004; n.
23974/2010; n. 19882/2005) e una possibile conseguente diminuzione dell’
ammontare del credito.
Visto che il rilievo d’ufficio del possibile errato calcolo degli
interessi, per la valutazione della sua fondatezza, necessita di un
accertamento più approfondito di quanto possa essere effettuato nella presente
fase preliminare, di mera valutazione della provvisoria esecuzione del decreto.
Ciò premesso, rigetta l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto.
Sulle istanze di ammissione dei mezzi istruttori così provvede:
ammette la prova testimoniale proposta dall’opponente con i testi
indicati. Non ammette i capitoli di prova A.1.10 e A.1.11 in quanto valutativi.
Riservata l’ammissione di CTU medica e di eventuale CTU contabile
econometrica.
Ritenuto peraltro opportuno disporre l’esperimento del procedimento di
mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite che possa
eventualmente coinvolgere anche gli altri condebitori i quali, diversamente
dalla omissis, non hanno proposto
opposizione al decreto.
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l’art. 5,
co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
dispone
l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l’onere dell’avvio
della procedura di mediazione a carico della Banca opposta e avvisando entrambe
le parti che, per l’effetto, l’esperimento del tentativo di mediazione –
presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori – sarà
condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il
giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente
provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice
incontro preliminare tra i soli legali delle parti.
Giova rilevare che l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 sia al comma 1 che al
comma 2 fa riferimento esclusivo alla funzione di assistenza del difensore,
senza alcun riferimento alla funzione di rappresentanza, presupponendo con
questo la necessaria dualità dei soggetti che compongono la parte in un
procedimento di mediazione. In mancanza di tale dualità possono derivare
conseguenze sia sul regolamento delle spese del giudizio fino ad influire sulla
stessa procedibilità della domanda giudiziale;
Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 91 e 96 cpc;
invita il mediatore a verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e
quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione
oltre l’incontro preliminare.
Invita mediatore e parti a valutare, già in sede di mediazione e per
economicità processuale, l’opportunità di svolgere una consulenza tecnica
econometrica.
Assegna alla parte opposta il termine di quindici giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione,
da depositarsi presso un organismo di mediazione regolarmente iscritto nel
registro ministeriale che svolga le funzioni nel circondario del Tribunale di
Pavia, ex. art. 4, co. 1, D. Lgs. cit.
Fissa nuova udienza in data 19.10.2015, ore 10,30 per la verifica
dell’esito della procedura di mediazione e per l’eventuale prosieguo del
giudizio con l’esame di tre testimoni di parte opponente;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Pavia, 18.05.2015
Dott. Giorgio Marzocchi
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.