DIRITTO D'AUTORE


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27 giugno 2021

30/21. Domanda dei danni da diffamazione attuata tramite testamento: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2021)

=> Tribunale Roma, 13 gennaio 2021 

La diffamazione attuata tramite testamento non soggiace alla disciplina ex art. 5 d.l.gs. n. 28/2010 (né nella specie – domanda per la liquidazione dei danni subiti per effetto della diffamazione aggravata compiuta all’interno del testamento – la causa non attiene a questioni successorie bensì ad azione risarcitoria). L’eccezione di improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria è quindi infondata (I).  

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale Roma
Sentenza n. 594
13 gennaio 2021

Omissis

Con atto ritualmente notificato omissis, rispettivamente madre e figlia, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale omissis, in qualità di erede testamentario per la quota disponibile del fratello omissis, nato omissis e deceduto omissis 29.12.2007 per la diffamazione aggravata compiuta dallo stesso nel testamento pubblicato il 11.03.2015 omissis nei confronti delle attrici, moglie e figlia del testatore stesso. Chiedevano la liquidazione dei danni subiti per effetto della diffamazione nei loro confronti nella misura equitativa ritenuta dal tribunale, che si indicava in € 50.000 in favore di omissis ed € 200.000 in favore di omissis.

Si costituiva omissis deducendo preliminarmente la improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs.n. 28/2010, la sua infondatezza per essere tenuto per legge a presentare il testamento olografo al notaio per la pubblicazione ai sensi dell'.art. 620 c.c., la accettazione dell'.eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'.art. 484 c.c., la eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947, 1 e ultimo comma c.c., la circostanza che il testamento venne redatto tre anni prima del successivo accordo tra il fratello e la omissis, definito con la transazione dell'aprile del 1996.

Concessi i termini di cui all'.art. 183 co. 6 c.p.c., il GI ha ritenuto la causa matura per la decisione e, sulle conclusioni precisate, all'.udienza del 17.09.2020, l'.ha trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse e repliche. Cambiato il GI, la causa veniva rimessa sul ruolo invitando le parti a nuovamente precisare le conclusioni e poi riservata in decisione alla udienza del 30.12.2020 omissis.

Nel 2007 decedeva omissis e, l'.11.03.2015, veniva pubblicato in Roma un testamento olografo redatto dallo stesso in favore del fratello omissis, in data 28.04.1993, nel quale era stato scritto quanto segue: “In pieno possesso delle mie facoltà mentali oggi 28 Ap. millenovecentotrentatre dispongo che alla mia morte i miei beni vengano consegnati per la quota disponibile a mio fratello omissis. Nulla voglio lasciare per quanto è possibile a omissis che mi sposò solo per avere denaro e a quella che altri ritengono essere mia figlia e che ritengo invece solo figlia di Puttana – e che vorrei con me nell'.oltretomba con la madre omissis.”

Per le attrici, omissis ha realizzato una condotta illecita di diffamazione particolarmente grave per l'.intensità del dolo e oggettivamente aggravata dall'.attribuzione di fatti determinati, dalla circostanza che l'.offesa è resa in un atto pubblico, dall'.avere il testatore agito per motivi abietti.

Prima di esaminare il merito della presente causa, occorre valutare le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.

La eccezione di improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs.n. 28/2010 è infondata atteso che la causa non attiene a questioni successorie bensì ad azione risarcitoria e la diffamazione attuata tramite testamento non soggiace alla disciplina ex art. 5 d.l.gs. n. 28/2010.

Irrilevante è la dedotta circostanza che omissis fosse tenuto per legge a presentare il testamento olografo al notaio per la pubblicazione ai sensi dell'.art. 620 c.c. in quanto egli è il responsabile civile, in qualità di erede testamentario, degli obblighi di risarcimento inerenti alla condotta del fratello, a nulla rilevando che la fattispecie di reato si sia estinta per morte del reo.

La accettazione del testamento con beneficio di inventario ai sensi dell'.art. 484 c.c. attiene al diverso ambito del quantum del risarcimento.

La eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2947,1 e ultimo comma c.c., è infondata sia perché genericamente formulata sia perché il dies a quo è ovviamente la data di pubblicazione del testamento, 11.03.2015.

La produzione dell'.accordo transattivo e la violazione dell'.accordo di riservatezza sottoscritto dalle parti nel 1996 è certamente giustificata dalla avvenuta pubblicazione, nel 2015, del testamento olografo omissis.

Per tale ragione, essendo la redazione del testamento antecedente al 1996 e avendo le parti espressamente preso in considerazione nell'.accordo anche qualsivoglia azione relativa a fatti pregressi, la domanda non può essere accolta.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolare vicenda processuale, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

Il tribunale definitivamente pronunziando, così decide: rigetta la domanda; compensa le spese di lite.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

23 marzo 2012

63/12. SMS e diffamazione: la mediazione non è obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 63/2012)

=> Trib. Varese, 20 dicembre 2011

La responsabilità azionata dall'attore trae linfa da dichiarazioni e sms che la parte convenuta avrebbe reso e inviato sul luogo di lavoro della parte attrice: la diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella a mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e genetica dei due strumenti diffamatori. Pertanto, in tali casi la mediazione non è obbligatoria in quanto non è possibile l'interpretazione analogia o estensiva dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 (1) (2).


(2) Cfr. Corte cost. n. 403 del 2007.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 63/2012

Tribunale di Varese
20 dicembre 2011
Ordinanza

L'atto di citazione è stato notificato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 28/2010 e, dunque, nella vigenza della mediazione cd. obbligatoria per le controversie identificate dal Legislatore nell'art. 5 comma 1 del decreto cit.

Tra le cause soggette all'obbligo della preventiva mediazione, rientrano le controversie da responsabilità civile per "diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità". Nel caso di specie, guardando al petitum sostanziale, la responsabilità azionata dall'attore trae linfa da dichiarazioni e sms che la parte convenuta avrebbe reso e inviato sul luogo di lavoro della parte attrice. SI tratta, a ben vedere, di un evento identico (la presunta diffamazione) con uno strumento diverso (stampa/pubblicità da un lato; telefono/voce dall'altro).

Reputa questo giudice che, in casi quale di specie, la mediazione non sia obbligatoria. L'istituto tipizzato dal legislatore nel decreto 28/2012 va inquadrato sistematicamente nell'ambito delle ipotesi di giurisdizione cd. condizionata, in cui si frappone tra l'utente e l'accesso alla giustizia una condizione di procedibilità. La giurisprudenza Costituzionale, al riguardo, ha, in genere enunciato il principio generale per cui deve essere garantito l'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, ed ha ammesso che questo può essere ragionevolmente derogato; ha, però, precisato che, in questo caso (e, cioè, dove si introduca una giurisdizione cd. condizionata), ciò può avvenire con nonne ordinarie che debbono essere considerate "di stretta interpretazione" (Corte cost., sentenza n. 403 del 2007).

Orbene, l'art. 5, comma 1, d.lgs 28/2010 prevede testualmente l'obbligo della mediazione (per quanto qui interessa) per "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di da responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,". Ebbene, la diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella a mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e genetica dei due strumenti diffamatori.

Non essendo possibile l'interpretazione analogia o estensiva dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, la norma non è quindi applicabile nel caso di specie (così già Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 10 giugno 2011 in materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.).

E' abbastanza evidente lo iato che si crea tra destinatari di un medesimo servizio pubblico (quello di Giustizia) e la difficoltà a reperire un valido appiglio di ragionevolezza per giustificare la diversità: ma sono rilievi che in questo giudizio non rilevano, posto che la parte attrice non è sottoposta alla mediazione obbligatoria e quindi non avrebbe motivi per dolersi della scelta legislativa.

PQM

RINVIA, l'udienza in data (omissis) ore 10.00 per l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.

Si comunichi alle parti.
Giudice Buffone

Varese, 20 dicembre 2011

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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