=> Tribunale Roma, 13 gennaio 2021
La diffamazione attuata tramite testamento non soggiace alla
disciplina ex art. 5 d.l.gs. n. 28/2010 (né nella specie – domanda per la liquidazione dei
danni subiti per effetto della diffamazione aggravata compiuta all’interno del
testamento – la causa non attiene a questioni successorie bensì ad azione
risarcitoria). L’eccezione di improcedibilità della domanda per
omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria è quindi
infondata (I).
(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
Con atto ritualmente notificato omissis, rispettivamente madre e figlia, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale omissis, in qualità di erede testamentario per la quota disponibile del fratello omissis, nato omissis e deceduto omissis 29.12.2007 per la diffamazione aggravata compiuta dallo stesso nel testamento pubblicato il 11.03.2015 omissis nei confronti delle attrici, moglie e figlia del testatore stesso. Chiedevano la liquidazione dei danni subiti per effetto della diffamazione nei loro confronti nella misura equitativa ritenuta dal tribunale, che si indicava in € 50.000 in favore di omissis ed € 200.000 in favore di omissis.
Si costituiva omissis
deducendo preliminarmente la improcedibilità della domanda per omesso
preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5
d.lgs.n. 28/2010, la sua infondatezza per essere tenuto per legge a presentare
il testamento olografo al notaio per la pubblicazione ai sensi dell'.art. 620 c.c.,
la accettazione dell'.eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'.art.
484 c.c., la eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex
art. 2947, 1 e ultimo comma c.c., la circostanza che il testamento venne
redatto tre anni prima del successivo accordo tra il fratello e la omissis, definito con la transazione
dell'aprile del 1996.
Concessi i termini di cui all'.art. 183 co. 6 c.p.c., il GI ha ritenuto
la causa matura per la decisione e, sulle conclusioni precisate, all'.udienza del
17.09.2020, l'.ha trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito
di comparse e repliche. Cambiato il GI, la causa veniva rimessa sul ruolo
invitando le parti a nuovamente precisare le conclusioni e poi riservata in
decisione alla udienza del 30.12.2020 omissis.
Nel 2007 decedeva omissis e,
l'.11.03.2015, veniva pubblicato in Roma un testamento olografo redatto dallo
stesso in favore del fratello omissis,
in data 28.04.1993, nel quale era stato scritto quanto segue: “In pieno
possesso delle mie facoltà mentali oggi 28 Ap. millenovecentotrentatre dispongo
che alla mia morte i miei beni vengano consegnati per la quota disponibile a
mio fratello omissis. Nulla voglio
lasciare per quanto è possibile a omissis
che mi sposò solo per avere denaro e a quella che altri ritengono essere mia
figlia e che ritengo invece solo figlia di Puttana – e che vorrei con me nell'.oltretomba
con la madre omissis.”
Per le attrici, omissis ha
realizzato una condotta illecita di diffamazione particolarmente grave per
l'.intensità del dolo e oggettivamente aggravata dall'.attribuzione di fatti
determinati, dalla circostanza che l'.offesa è resa in un atto pubblico,
dall'.avere il testatore agito per motivi abietti.
Prima di esaminare il merito della presente causa, occorre valutare le
eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.
La eccezione di improcedibilità della domanda per omesso preventivo
esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs.n. 28/2010
è infondata atteso che la causa non attiene a questioni successorie bensì ad
azione risarcitoria e la diffamazione attuata tramite testamento non soggiace alla
disciplina ex art. 5 d.l.gs. n. 28/2010.
Irrilevante è la dedotta circostanza che omissis fosse tenuto per legge a presentare il testamento olografo
al notaio per la pubblicazione ai sensi dell'.art. 620 c.c. in quanto egli è il
responsabile civile, in qualità di erede testamentario, degli obblighi di
risarcimento inerenti alla condotta del fratello, a nulla rilevando che la
fattispecie di reato si sia estinta per morte del reo.
La accettazione del testamento con beneficio di inventario ai sensi
dell'.art. 484 c.c. attiene al diverso ambito del quantum del risarcimento.
La eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex
art. 2947,1 e ultimo comma c.c., è infondata sia perché genericamente formulata
sia perché il dies a quo è ovviamente la data di pubblicazione del testamento,
11.03.2015.
La produzione dell'.accordo transattivo e la violazione dell'.accordo
di riservatezza sottoscritto dalle parti nel 1996 è certamente giustificata
dalla avvenuta pubblicazione, nel 2015, del testamento olografo omissis.
Per tale ragione, essendo la redazione del testamento antecedente al
1996 e avendo le parti espressamente preso in considerazione nell'.accordo
anche qualsivoglia azione relativa a fatti pregressi, la domanda non può essere
accolta.
Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolare vicenda
processuale, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunziando, così decide: rigetta la domanda; compensa le spese di lite.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.