DIRITTO D'AUTORE


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13 giugno 2017

40/17. Il giudice può invitare le parti a comunicargli l’esito della mediazione, con nota su mancata partecipazione, ragioni preliminari che ne hanno impedito l’avvio e rifiuto della proposta conciliativa (Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2017)

=> Tribunale di Firenze, 17 febbraio 2017

Disposta la mediazione c.d. delegata (art. 5, comma 2, s.lgs. 28/2010) il giudice può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota (nella specie da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza) contenente informazioni in relazione: a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. cit., in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, d.lgs. cit., in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; a quanto stabilito dall’art. 13, d.lgs. cit., anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2017

Tribunale di Firenze
Sezione terza
17 febbraio 2017

Omissis

Il Giudice Visto l’art. 5, c.2, d. lgs. 28/2010, così come modificato dalla l. 98/2013, dispone che le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni decorrenti da oggi;
fa presente che, ai sensi dell’art. 5, c.2, d.lgs. citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
invita:
gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art. 4, c.3, d.lgs. citato;
le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza; la nota dovrà contenere informazioni: in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, c.4-bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; - in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; - in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Rinvia per in prosieguo all’udienza omissis
Il Giudice dott. Ada Mazzarelli

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

24 marzo 2017

22/17. Il regolamento dell’organismo non può prevedere che in caso di mancata adesione o partecipazione della parte il mediatore non possa formulare la proposta di conciliazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2017)

=> TAR Abruzzo, Pescara, 13 marzo 2017, n. 98

L’art. 11, comma 1, d.lgs. 28/2010 è chiarissimo nel prevedere che “quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione”. La disposizione di fonte primaria, cioè, conformemente alla funzione attiva e deflattiva della mediazione – non limitata cioè ad una mera ricognizione dell’attività delle parti – prevede che il mediatore possa formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti. Pertanto, il regolamento dell’organismo di mediazione che disponga che, in caso in cui le parti decidano di non proseguire nella conciliazione o comunque nel caso di mancata adesione o partecipazione di una delle parti, il mediatore non possa formulare la proposta si pone in irrimediabile ed evidente contrasto con la richiamata disciplina di legge primaria, apparendo inoltre immediatamente lesivo dell’interesse della parte che viene così privata della chance di ottenere dal mediatore una proposta di conciliazione (I) (II).


(II) Il TAR annulla le disposizioni del regolamento di mediazione nella parte in cui prevedono che “nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di proseguire con il tentativo di mediazione”; e che “in caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti il mediatore non può formulare la proposta”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2017

TAR Abruzzo, Pescara,
sentenza n. 98
13 marzo 2017,

Omissis

La ricorrente riferisce di aver esperito un tentativo di mediazione con l’ASL di omissis, nel corso della quale il procuratore speciale dell’Azienda ha dichiarato di non voler proseguire in tale procedura conciliativa, e quindi il mediatore si è limitato a dichiarare l’esito negativo del procedimento.
Impugna quindi il regolamento di mediazione del omissis, nella parte in cui all’articolo 7 comma 4 prevede che “Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di proseguire con il tentativo di mediazione”; e all’articolo 8 comma 2 prevede che “In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti il mediatore non può formulare la proposta”. Sostanzialmente la ricorrente lamenta il contrasto del citato regolamento, in parte qua, con la disposizione di cui all’articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui “Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13”.
Impugna poi la decisione del 15 giugno 2016 del procuratore speciale della ASL omissis di non proseguire nel tentativo di conciliazione, decisione che sarebbe illegittima in quanto ingiustificata e immotivata e quindi in contrasto con il principio di buona fede; e impugna anche il conseguente verbale omissis del mediatore omissis laddove, preso atto di tale volontà della ASL, si è limitato ad attestare l’esito negativo della mediazione, senza fare ugualmente alcuna proposta.
Secondo l’Amministrazione resistente, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche il regolamento del Ministero della Giustizia di cui al DM n. 180 del 2010 articolo 7, comma 2, lett. b), a mente del quale “L'organismo può prevedere nel regolamento … che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione”.
In sostanza, per l’Amministrazione, la previsione appena richiamata attribuirebbe alla omissis la facoltà e non l’obbligo di prevedere nel regolamento la possibilità del mediatore di formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.
Inoltre il ricorso sarebbe inammissibile per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Giustizia, che sarebbe litisconsorte necessario alla luce della disposizione di cui all’articolo 16 comma 3 del d.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui ai fini dell’iscrizione tra gli organismi di mediazione il Ministero valuta l’idoneità del regolamento adottato.
L’Amministrazione eccepisce poi la tardività e comunque l’inammissibilità del ricorso, atteso che la parte ricorrente all’atto della presentazione della domanda di mediazione ha accettato il regolamento e comunque ha attestato di averne conosciuto il contenuto, sicché vi avrebbe prestato acquiescenza e comunque sarebbe decaduta dal potere di impugnarlo.
All’udienza del 24 febbraio 2017 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva l’infondatezza delle questioni preliminari sollevate da parte resistente.
Come rilevato dalla stessa Amministrazione, a mente dell’articolo 16 comma 3 del d.lgs. n. 28 del 2010, ai fini dell’iscrizione tra gli organismi di mediazione, il Ministero valuta l’idoneità del regolamento adottato.
In sostanza, il Ministero non contribuisce alla formazione, al perfezionamento o a una condizione di efficacia del regolamento oggi impugnato, ma interviene solo nella successiva fase di iscrizione e registrazione, che non è oggetto del presedente giudizio, sicché la sua posizione non può affatto essere quelle di litisconsorte necessario.
Quanto alla dedotta tardività o acquiescenza, è appena il caso di osservare che l’interesse alla impugnazione è maturato ovviamente con riferimento alla decisione del mediatore di non formulare una proposta in seguito alla decisione della Asl di non proseguire la conciliazione.
Vi può essere acquiescenza o decadenza dall’impugnazione per decorso del termine solo dopo che sia maturato l’interesse a ricorre e non prima.
Difatti sia l’inerzia che l’acquiescenza sono modi di disposizione dell’interesse a ricorrere, i quali pertanto implicano che esso sia sorto (cfr. TAR Milano, sentenza n. 834 del 2013; TAR Napoli sentenza n. 1773 del 2016).
La ricorrente poi non aveva alcun onere di impugnare il regolamento ministeriale di cui al DM n. 180 del 2010 articolo 7 comma 2 lett. b), atteso che per il principio di gerarchia delle fonti le disposizioni di natura regolamentare, ove contrastanti con il paradigma primario di riferimento, appaiono suscettibili di disapplicazione, senza necessità di espressa e formale impugnazione (cfr. Tar Salerno, sentenza n. 2037 del 2016).
Come noto, infatti, in sede di controllo giurisdizionale, il Giudice deve valutare la conformità dell’atto impugnato alla legge, disapplicando se del caso la fonte secondaria in palese contrapposizione con quest’ultima (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4009 del 2016).
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità dell’impugnazione della decisione del 15 giugno 2016 del procuratore speciale della ASL di omissis di non proseguire nel tentativo di conciliazione nonché del conseguente verbale omissis del mediatore laddove si è limitato ad attestare l’esito negativo della mediazione, senza fare alcuna proposta.
Quanto al primo atto, si tratta di una manifestazione di volontà di tipo meramente privatistico, che non è esplicazione di alcun pubblico potere o funzione, e quindi v’è difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.
Quanto al secondo, si tratta di un atto il cui giudizio di validità, quale condizione di procedibilità ex articolo 5, comma 1bis del d.lgs. n. 28 del 2010, è rimesso nel caso di specie al Giudice civile.
Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato con riferimento all’azione di annullamento in parte qua del regolamento di mediazione omissis.
L’articolo 11, comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010 è chiarissimo nel prevedere che “Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione”.
La disposizione di fonte primaria, cioè, conformemente alla funzione attiva e deflattiva della mediazione - non limitata cioè ad una mera ricognizione dell’attività delle parti - prevede che il mediatore possa formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti.
Nel combinato disposto di cui all’articolo 7 comma 4 e 8 comma 2 del regolamento impugnato, viceversa, si dispone che, in caso in cui le parti decidano di non proseguire nella conciliazione o comunque nel caso di mancata adesione o partecipazione di una delle parti, il mediatore non possa formulare la proposta.
Tali disposizione si pongono, nei predetti termini, in irrimediabile ed evidente contrasto con la richiamata disciplina di legge primaria e inoltre appaiono immediatamente lesive dell’interesse di parte ricorrente, atteso che nel caso di specie l’hanno privata della chance di ottenere dal mediatore una proposta di conciliazione.
E’ a tal proposito appena il caso di rilevare che è chiaro interesse della medesima ricorrente a partecipare ad un valido procedimento di mediazione prima di intraprendere un giudizio civile, nel caso in questione non ancora instaurato (cfr. Tribunale ordinario di Milano, prima sez. civile, ordinanza del 26 febbraio 2016; nonché l’articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28 del 2010, laddove dispone che “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”).
Le spese, parzialmente compensate per l’accoglimento parziale, seguono per la restante parte il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, secondo quanto meglio specificato in motivazione: in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda nei limiti e termini di cui all’articolo 11 c.p.a.; in parte fondato, e per l’effetto annulla in parte qua l’articolo 7 comma 4 e 8 comma 2 del regolamento impugnato. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.500,00 a titolo di spese processuali, oltre iva, cpa, contributo unificato e accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 febbraio 2017

12/17. Mediazione delegata: cosa accade se il mediatore contravviene alla prescrizione del giudice di formulare la proposta conciliativa? (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2017)

=> Tribunale di Vasto, 15 giugno 2016

Nell’ipotesi in cui il giudice, con l’ordinanza ex art. art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 con cui invia le parti in mediazione, statuisca che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore debba comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, se il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ometta immotivatamente di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo, la procedura di mediazione va essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore; il procedimento di mediazione deve essere quindi riaperto, innanzi allo stesso mediatore e senza oneri economici aggiuntivi per le parti (I).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2017

Tribunale di Vasto
Ordinanza
15 giugno 2016

Omissis

vista l’ordinanza del omissis, con la quale questo giudice ha disposto, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
rilevato, in particolare, che con la predetta ordinanza il giudice ha statuito che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si fosse concluso con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore dovesse comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
preso atto che, per concorde deduzione svolta dalle parti all’udienza del omissis, il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ha immotivatamente omesso di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo;
ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione non è stata ritualmente svolta, essendo stato omesso un passaggio cruciale e ineludibile, che connota la natura stessa dell’attività del mediatore (viepiù alla luce della riforma introdotta dal D.L. 21.06.2013 n. 69, a seguito del quale la mediazione, all’art. 1, comma 1°, lett. a), non viene più definita come «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa», bensì come «l’attività [...] per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa») e senza il quale al giudice è preclusa la possibilità di compiere le valutazioni ad esso spettanti, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 28/10;
ritenuto, pertanto, che la procedura di mediazione debba essere completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive impartite dal giudice con l’ordinanza del 14.07.2015;
considerato, peraltro, che il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici aggiuntivi per le parti, dal momento che la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore;

PQM

dispone che le parti provvedano, senza oneri economici aggiuntivi, a riattivare la procedura di mediazione innanzi allo stesso mediatore che l’ha precedentemente condotta, affinché il mediatore formuli una proposta di conciliazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/10, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti; assegna alle parti termine di giorni quindici per la riattivazione della procedura di mediazione, rendendo noto che l’omissione è sanzionata – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale; precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.; invita le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito ai motivi del rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore; rinvia la causa all’udienza del omissis, per le determinazioni da assumere in ordine al prosieguo della causa; manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

21 dicembre 2016

87/16. Mediazione delegata: sì a delega con procura speciale; proposta conciliativa anche in caso di mancanza di una delle parti e con l’aiuto di consulenti; corretta redazione del verbale (Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2016)

=> Tribunale di Napoli Nord, 10 ottobre 2016

La mediazione disposta dal giudice ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 può svolgersi, oltre che con la presenza, fin dal primo incontro, delle parti personalmente, anche con la presenza di loro delegato munito di procura speciale a trattare la controversia (I).

Il Giudice può prescrivere al mediatore di formulare la proposta conciliativa anche in caso di mancata presentazione di una delle parti; e ciò – qualora ritenuto necessario – anche avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale. In ogni caso, la proposta di mediazione va comunicata a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non abbiano partecipato alla mediazione (I).

Il Giudice può prescrivere al mediatore di dare atto nel verbale di mediazione, in caso di mancato accordo, della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2016

Tribunale di Napoli Nord
10 ottobre 2016

Omissis

valutata la natura della controversia che attiene esclusivamente a diritti disponibili; considerate le dichiarazioni testimoniali acquisite al processo e le prospettazioni difensive delle parti

PQM

dispone l’esperimento del procedimento di mediazione tra le parti che dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:
1. comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro sia ai difensori delle parti costituite sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci;
2. presenza fin dal primo incontro delle parti personalmente ovvero di un loro delegato munito di procura speciale a trattare la controversia avvisando che, come stabilito dall’art. 8 comma 4 bis della L. 28/2010 “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.  Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”;
3. formulazione di una proposta da parte del mediatore – qualora ritenuto necessario anche avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale di Napoli Nord – anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (art. 11 comma 1 e 2 della L.28/2010);
4. comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione, con espresso avviso che, come stabilito dall’art. 13 commi 1 e 2 della L. 28/2010 “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente”;
5. formazione di un processo verbale della mediazione nel quale, in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.
Assegna alle parti giorni 15 decorrenti da oggi per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo di conciliazione che abbia sede nel circondario di questo tribunale; rinvia la causa all’udienza omissis.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

15 luglio 2016

56/16. Il giudice può prescrivere al mediatore di formulare la proposta conciliativa anche senza concorde richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 56/2016)

=> Giudice di pace di Caserta, 24 marzo 2016

Mandate le parti in mediazione, il giudice può ordinare alla parte onerata di attivare una procedura di mediazione per la soluzione della controversia ricorrendo a un organismo di conciliazione il cui regolamento non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa subordinata alla previa richiesta congiunta di tutte le parti, prescrivendo altresì al mediatore di formulare comunque una proposta conciliativa anche in assenza d’una concorde richiesta delle parti (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 56/2016

Giudice di pace di Casera
ordinanza
24 marzo 2016

Omissis

E’ l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione
più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è
l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.

PQM

Il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del omissis, così provvede, letto e applicato l’art. 5 comma 2°, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28:

ordina all’opponente Condominio omissis, nella persona dell’amministratore pro tempore, di attivare una procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo a un organismo di conciliazione, pubblico o privato che sia presente nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa subordinata alla previa richiesta congiunta di tutte le parti;

prescrive al mediatore di formulare comunque una proposta conciliativa anche in assenza d’una concorde richiesta delle parti, nel contempo invitando quest’ultime ad allegare copia dei
verbali d’incontro di mediazione e d’esito conclusivo della stessa;

assegna all’opponente Condominio omissis il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

si riserva ulteriormente sulle questioni preliminari e sulla domanda di provvisoria esecuzione sollecitata dall’opposta omissis all’esito della demandata mediazione, e rinvia la causa per il prosieguo all’udienza del omissis.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito anche via P.E.C.

Caserta, il 24 marzo 2016

Il Giudice di Pace
Dott. Alfonso di Nuzzo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

4 maggio 2016

35/16. Mediazione demandata: il giudice può invitare il mediatore ad avanzare proposta conciliativa pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2016)

=> Tribunale di Siracusa, 11 settembre 2015

In caso di mediazione disposta dal giudice ex art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010, evidenziata la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia certamente espletata, il giudice può invitare il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art.11, comma 1, D.L.gs 28/2010.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2016

Tribunale di Siracusa
Sezione II
11 settembre 2015

Omissis

A fronte dell’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il Giudice deve provvedere “in prima udienza”, di modo che l’istanza di parte opponente di concessione di termine per il deposito di note è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 2697 c.c. la banca che domanda il pagamento del saldo debitore del conto corrente, come attrice, o quale parte opposta – ma attrice in senso sostanziale – nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi posti a base della propria pretesa creditoria.
L’istituto di credito, quindi, ha l’onere di dimostrare l’esistenza e la consistenza del preteso credito, mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto, dall’apertura alla estinzione del conto, atteso che soltanto attraverso una compiuta e integrale valutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può pervenirsi all’accertamento dell’ipotetico saldo debitore finale (tra le tante, Cass. 9695/2011).
Ciò premesso in diritto, omissis ha versato in atti tanto la copia dei contratti di conto corrente ordinario n. omissis e di conto corrente anticipi n. omissis, oltre ai relativi estratti conto a far tempo dalla stipula e sino “al passaggio a sofferenza” dei rapporti, senza che risulti tuttavia dagli atti l’intercorsa estinzione degli stessi alla data della proposizione della domanda monitoria (refluendo tale ultimo profilo sull’esigibilità del credito), di modo che, valutato come parziale l’apparente riconoscimento del debito di cui al doc. 5 di parte opposta – ad ogni modo, sottoscritto dalla sola società opponente – deve denegarsi la richiesta concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Non avendo le parti domandato concedersi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., deve ritenersi la causa matura per la decisione, previa rimessione delle parti in mediazione ex art.5, D.Lgs. 28/2010.

PQM

Visto l’art. 648 c.p.c. rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; dispone che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza; evidenzia la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia certamente espletata; invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 D.L.gs 28/2010; rammenta che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda; invita le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l’indirizzo omissis, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IVbis e 13 D.Lgs. 28/2010, rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore; attesa la necessità di progressiva riorganizzazione del ruolo ed, in particolare, l’esigenza di riorganizzazione delle udienze di discussione e di precisazione delle conclusioni, al fine di garantire il tempestivo deposito dei provvedimenti, avuto riguardo anche all’aggravio del ruolo dello scrivente per l’effetto della migrazione di n. 200 fascicoli (gran parte dei quali già chiamati per l’udienza di precisazione delle conclusioni) dal ruolo di altro magistrato della Sezione, di cui al provvedimento medio tempore adottato di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa ai sensi omissis; ritenuto, in specie, che debba farsi applicazione del criterio oggettivo della priorità di trattazione e decisione dei procedimenti con data di iscrizione a ruolo più risalente, anche alla luce delle indicazioni di cui al programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 del Tribunale di Siracusa per l’anno 2015; rilevato che occorre, quindi, procedere ad una razionale e graduale riorganizzazione del ruolo secondo i criteri sopra individuati ed avuto riguardo anche agli effetti della variazione tabellare urgente medio tempore disposta, di cui sopra; rilevato che la presente causa reca n. omissis, fissa l’udienza del omissis per la precisazione delle conclusioni. Si comunichi alle parti.
Siracusa, 11.09.2015.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 aprile 2016

32/16. Contumacia: sì alla mediazione demandata e alla proposta di conciliazione del mediatore anche se il contumace non compare in mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2016)

=> Tribunale di Roma, 7 dicembre 2015

La condizione di contumace della parte non è di ostacolo all'introduzione di un procedimento di mediazione demandata. Infatti non si può escludere a priori che chi sia rimasto contumace nella causa, possa comparire e partecipare alla mediazione. Peraltro, in caso contrario, non si tratterà nella specie di attività e di oneri inutili e di tempo sprecato, posto che in luogo dell'attività istruttoria orale che la parte costituita ha richiesto di poter espletare (interrogatorio formale e testimonianze), il Giudice, secondo un modello ormai sperimentato, utilizzerà lo strumento di cui all'art.8 d.lgs. 28/2010 (cfr. il richiamo all’art. 116 c.p.c., in via integrativa delle attuali risultanze probatorie escludendo qualsiasi ulteriore attività istruttoria). Inoltre, anche laddove la parte non dovesse comparire, non per questo la mediazione non potrà aver corso potendo il mediatore, se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, formulare una proposta ai sensi dell'art.11 d.lgs. 28/2010, che provvederà a comunicare alla parte anche nel caso in cui questi rimanga assente come è contumace in causa (I) (II).

La soluzione conciliativa va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potendo che essere così vantaggiosa per tutte le parti.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2016

Tribunale di Roma
Sezione XIII
7 dicembre 2015
ordinanza

Omissis

La condizione di contumace del convenuto dott. omissis dottore commercialista, non è di ostacolo all'introduzione di un procedimento di mediazione demandata, specialmente una volta che a mezzo del deposito della relazione peritale siano stati apposti punti fermi alla controversia.
Ed infatti non si può escludere a priori che il convenuto, rimasto contumace nella causa, possa comparire e partecipare alla mediazione.
In caso contrario, non si tratterà comunque di attività e di oneri inutili e di tempo sprecato, posto che in luogo dell'attività istruttoria orale che l'attore ha richiesto di poter espletare (interrogatorio formale e testimonianze), il Giudice, secondo un modello ormai sperimentato, utilizzerà lo strumento di cui all'art. 8 d.lg. 28/2010.
Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti. Specialmente se l'organismo di mediazione ed il mediatore saranno scelti in base ai criteri della competenza e della professionalità, necessari anche per la valorizzazione degli spunti di riflessioni offerti dal presente provvedimento e precisamente l'art. 116 cpc in via integrativa delle attuali risultanze probatorie escludendo qualsiasi ulteriore attività istruttoria.
All'attore si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal omissis per depositare presso un organismo di mediazione la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 d.lg. n. 28/2010; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. artt. 17 e 20 d.lg. n. 28/2010), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art. 5 d.lg. n. 28/2010 come modificato dal d.l. n. 69/2013 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente;
Anche laddove il dottore commercialista omissis non dovesse comparire, non per questo la mediazione non potrà aver corso. Il mediatore infatti potrà se del caso, ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, formulare una proposta ai sensi dell'art. 11 d.lg. n. 28/2010, che provvederà a comunicare al convenuto anche nel caso in cui questi rimanga assente come è contumace in questa causa.
In questo scenario, prima della formulazione della proposta il mediatore dovrà discutere e ragionare con la parte attrice circa la possibilità di riformulazione delle pretese di omissis (l'attore), in relazione ai risultati della consulenza disposta dal giudice. Esplorando la possibilità che un accordo possa essere raggiunto anche su basi diverse da quelle esistenti all'atto della introduzione del giudizio.
Il tutto anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale ai sensi degli artt. 91 e 96 III° cpc.

PQM

A scioglimento della riserva che precede, dispone che l'attore proceda alla mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 comma secondo del d.lg. 28/2010, della controversia; informa che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 2° e che ai sensi dell'art. 8 d.lg. 28/2010 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; va fissato il termine di gg. 15, decorrente dal omissis, per depositare presso un organismo di mediazione la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 d.lg. 28/2010; rinvia all'udienza del omissis per quanto di ragione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

23 novembre 2015

52/15. Mediazione delegata, giudice: proposta conciliativa del mediatore pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2015)

=> Tribunale di Siracusa, 5 luglio 2015

Il giudice, disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/12010, così come introdotto dall'art. 84del D. L. n. 6912013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 (e quindi disposto che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, evidenziando la necessità che al primo incontro l'attività di mediazione sia concretamente espletata) può invitare il mediatore ad avanzare proposte conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, comma 1, d.lgs. 28/2010, nonché invitare le parti ad informare tempestivamente il giudice medesimo in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, comma  4  bis e 13 d.lgs. 28.2010, rispettivamente per l'ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2015

Tribunale di Siracusa
5 luglio 2015
ordinanza

Omissis

ritenuto nel merito che, a fronte della contestazione di parte opponente A. s.r.l. dell'esistenza del rapporto negoziale tra questa e l'opposta, non emerge in atti alcuna prova di pronto apprezzamento dell'esistenza del titolo prova evidentemente a carico di C. s.r.l. ex art. 2697 c.c. in quanto attore sostanziale;
ritenuto sotto tale profilo che la circostanza per cui i pagamenti ex contractu siano stati effettuati da A. s.r.l. non può aprioristicamente fondare, in sé e per sé, anche provata l'esistenza del rivendicato rapporto negoziale in assenza di ulteriori deduzioni prove scritte e/o orali sul punto, né l'emissione da parte di C. s.r.l. di fatture nei confronti di tale soggetto può ritenersi elemento da valutarsi in tal senso, attesa la formazione unilaterale ex parte creditori di tali documenti;
ritenuto che, in migliore delle superiori considerazioni debba denegarsi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di A. s.r.l;
ritenuto che debba rigettarsi anche la medesima istanza proposta da parte opposta nei confronti dell'opponente E.A. atteso che:
a) non è contestata tra le parti la circostanza dell'avvenuto pagamento, da parte della A., della complessiva somma di E 193.061,00 a tutele contrattuale;
b) appare non essere in contestazione anche la circostanza dell'intercorsa pattuizione del corrispettivo ex comractu di E 185.264,76, il tutto, peraltro, a fronte - lo si rammenta - dell'omessa produzione, allo stato, di copia del relativo contratto;
c) appare non emergere allo stato, prova di pronto apprezzamento in ordine ad eventuali variazioni delle modalità convenute dell'opera, non sfuggendo che l'autorizzazione delle stesse debba essere provata '"per iscritte" (art. 1659 .c.c.) né in ordine a presunte "variazioni ordinate dal committente", nemmeno analiticamente specificate da parte opposta nelle proprie di ferire;
letto l'art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/12010. così come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 6912013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 e valutata natura della causa relativa a diritti disponibili e considerata, altresì, l'ammissibilità della mediazione c.d. delegata ai sensi dell'art. 5, comm. 2, d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni
rilevato che l'esperimento del procedimento di mediazione, che deve concludersi entro tre mesi dalla relativa richiesta ex art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche in all'esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l'ulteriore aggravamento delle spese del processo.

PQM

visto l'art. 648 c.p.c., rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
differisce l'udienza al 16 novembre 2015, ore 91 come se fosse prima udienza di comparizione e trattazione;
visto l'art. 5. comma 2, D.lgs. n. 28/2010, cosi come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98113, dispone che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso un organismo abilitato, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza; evidenzia la necessità che al primo incontro l'attività di mediazione sia concretamente espletata; il mediatore ad avanzare proposta conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 d.lgs. 28/2010. Rammenta che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda; invita le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l'indirizzo omissis, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IV bis e 13 d.lgs. 28.2010, rispettivamente per l'ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Si comunichi alle parti.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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