=> Tribunale di Vasto, 15 giugno 2016
Nell’ipotesi in cui il giudice, con l’ordinanza ex art.
art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 con cui invia le parti in mediazione, statuisca che,
in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore debba comunque provvedere alla
formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una
concorde richiesta delle parti, se il mediatore – contravvenendo ad una
puntuale prescrizione del giudice – ometta
immotivatamente di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi
a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo, la procedura di mediazione va essere
completata con la formulazione di una proposta conciliativa da parte del
mediatore; il procedimento di mediazione deve essere quindi riaperto, innanzi allo stesso mediatore e senza oneri
economici aggiuntivi per le parti (I).
(I) Si veda l’art. 5, comma 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, inOsservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 9/2017
Tribunale di Vasto
Ordinanza
15 giugno 2016
Omissis
vista l’ordinanza
del omissis, con la quale questo
giudice ha disposto, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.L.gs. 4 marzo
2010, n. 28, l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di
procedibilità della domanda giudiziale;
rilevato, in
particolare, che con la predetta ordinanza il giudice ha statuito che, in caso
di effettivo svolgimento della mediazione che non si fosse concluso con il raggiungimento
di un accordo amichevole, il mediatore dovesse comunque provvedere alla
formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde
richiesta delle parti;
preso atto che, per
concorde deduzione svolta dalle parti all’udienza del omissis, il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione
del giudice – ha immotivatamente omesso di formulare la propria proposta
conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con
esito negativo;
ritenuto, pertanto,
che la procedura di mediazione non è stata ritualmente svolta, essendo stato
omesso un passaggio cruciale e ineludibile, che connota la natura stessa
dell’attività del mediatore (viepiù alla luce della riforma introdotta dal D.L.
21.06.2013 n. 69, a seguito del quale la mediazione, all’art. 1, comma 1°,
lett. a), non viene più definita come «l’attività, comunque denominata, svolta
da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia
nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa», bensì come
«l’attività [...] per la composizione di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa») e senza il quale
al giudice è preclusa la possibilità di compiere le valutazioni ad esso
spettanti, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 28/10;
ritenuto, pertanto,
che la procedura di mediazione debba essere completata con la formulazione di
una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle
direttive impartite dal giudice con l’ordinanza del 14.07.2015;
considerato,
peraltro, che il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo
stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici
aggiuntivi per le parti, dal momento che la irrituale definizione della
procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore;
PQM
dispone che le
parti provvedano, senza oneri economici aggiuntivi, a riattivare la procedura
di mediazione innanzi allo stesso mediatore che l’ha precedentemente condotta,
affinché il mediatore formuli una proposta di conciliazione, ai sensi dell’art.
11 del D. Lgs. n. 28/10, anche in assenza di una concorde richiesta delle
parti; assegna alle parti termine di giorni quindici per la riattivazione della
procedura di mediazione, rendendo noto che l’omissione è sanzionata – per la
parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale; precisa che
le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con
l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancanza (o il
rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli
incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di
improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite,
presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui
desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.; invita
le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a
comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da
depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la
quale dovrà contenere informazioni in merito ai motivi del rifiuto della
proposta di conciliazione formulata dal mediatore; rinvia la causa all’udienza
del omissis, per le determinazioni da
assumere in ordine al prosieguo della causa; manda alla Cancelleria per la
comunicazione della presente ordinanza per intero.