=> Corte di appello di Milano, 28 giugno 2016
Il mancato
rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in
stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 28/2010, non comporta
l'improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata
osservanza non determina effetti
decadenziali, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente
espletato (I).
(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 13/2017
Corte di appello di Milano
Ordinanza
28 giugno 2016
Omissis
Considerato che:
- il giudice di
prime cure ha disposto l'instaurazione del procedimento di mediazione secondo
quanto previsto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, fissando il termine di
legge di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione;
- a fronte del
tardivo deposito della suddetta domanda, avvenuto il 18 novembre 2015 e,
pertanto, oltre il termine del 31 luglio 2015 indicato dal giudice in
conformità alla norma di cui sopra, il giudice di prima istanza ha dichiarato
l'improcedibilità del giudizio nonostante fosse stata dal medesimo accertata la
natura ordinatoria del termine suddetto;
- il mancato
rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in stretta
applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n.
28/2010, non comporterebbe pertanto l'improcedibilità del giudizio, stante la
natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non
determina certamente gli effetti decadenziali rilevati dal giudice, atteso che
il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato;
- ai fini del
decidere il merito della controversia, risulta pertanto necessario procedere
alla fase istruttoria sollecitata dal sig. omissis
sin dal primo grado di giudizio, francata solo per effetto della declaratoria
d' improcedibilità;
- risulta pertanto
necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico affinché venga
effettuata una perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta alla
fideiussione asseritamente rilasciata da parte del sig. omissis nei confronti di omissis
s.a.s. di omissis, disconosciuta
dalla parte opponente sin dall'atto di opposizione e di cui la controparte ha
chiesto di avvalersi producendone l'originale;
alla stregua di
quanto rilevato, è necessario nominare all'uopo il CTU dott. omissis cui si assegna il seguente
quesito peritale: "omissis".
PQM
La Corte d'Appello nomina
quale CTU dott. omissis, convocandolo
per il conferimento del suddetto incarico innanzi al consigliere relatore omissis all'udienza monocratica che si
terrà il omissis.