DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

30 luglio 2012

105/12. Novità editoriale: “Nuova mediazione obbligatoria. R.C.A., condominio, reclamo tributario” (Osservatorio Mediazione Civile n. 105/2012)

Il volume – dal taglio pratico ed operativo – tratta le recenti novità sull’obbligatorietà della mediazione nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, condominio e reclamo tributario.

Disponibile in libreria ed on-line.







Indice dell’opera.

PRESENTAZIONE
CAPITOLO I
PROFILI GENERALI DELLA MEDIAZIONE
di L. Capacci

1. Nozioni introduttive ... » 11
2. Il quadro europeo ... » 14
3. La mediazione civile e commerciale nel D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 ... » 16
3.1. La mediazione obbligatoria ... » 21
3.2. Il procedimento di mediazione ... » 23
4. I possibili esiti della mediazione ... » 25


CAPITOLO II
LA MEDIAZIONE IN R.C.A.
di L. Capacci

1. La nozione di illecito civile ... » 31
2. La struttura dell’illecito civile ... » 33
3. La responsabilità da circolazione stradale ... » 34
4. Il risarcimento del danno ... » 38
5. La mediazione nelle controversie per risarcimento danni derivante da circolazione di veicoli natanti ... » 39
6. Criticità e peculiarità del procedimento di mediazione ... » 43
6.1. Linee guida Ania ... » 44
7. Un primo, provvisorio, bilancio ... » 45

CAPITOLO III
MEDIAZIONE E CONDOMINIO
di G. Spina
1. L’entrata in vigore della mediazione condominiale ... » 49
2. La questione di litispendenza e dell’improcedibilità della domanda ... » 49
2.1. L’orientamento della giurisprudenza ... » 52
3.2. La questione della pluralità di parti in lite e del litisconsorzio necessario ... » 55
3. La materia condominiale all’interno all’interno dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010 ... » 56
4. L’ambito di applicazione dell’obbligatorietà della mediazione delle controversie in materia
di condominio ... » 57
4.1. I criteri interpretativi ... » 57
4.2. Le controversie in materia di condominio di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28 del
2010 ... » 58
5. Le parti nella mediazione e la legittimazione ad agire ... » 64


CAPITOLO IV
LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
di M. Benigni e P. Vannucci

1. Decorrenza, ambito applicativo e valore della mediazione tributaria ... » 71
2. L’istanza di mediazione ... » 76
3. Gli effetti della presentazione dell’istanza di mediazione ... » 81
4. L’accordo ed il perfezionamento della mediazione ... » 82
5. L’instaurazione del giudizio .... » 85
6. Linee guida per la gestione del contenzioso tributario per l’anno 2012 ... » 86

SCHEMI a cura di L. Capacci ... » 91
APPENDICE NORMATIVA ... » 95


Per ulteriori informazioni consultare il sito web di Altalex Editore.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 105/2012





23 luglio 2012

104/12. Controversia in materia di locazione, intimazione di sfratto, mediazione obbligatoria, mancato esperimento, declaratoria di improcedibilità, sentenza; spese processuali, parte intimante (Osservatorio Mediazione Civile n. 104/2012)

=> Trib. Lamezia Terme, 22 giugno 2012

Nelle controversie in materia di locazione, nel caso in cui all’esito dell’esaurimento della fase a cognizione sommaria del procedimento le parti non diano corso alla procedura di mediazione, la domanda sottesa all’intimazione di sfratto per morosità deve essere dichiarata improcedibile; detta declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito).

Nel caso di intimazione di sfratto per morosità dichiarata improcedibile in quanto le parti non hanno dato corso alla procedura di mediazione, in forza del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c. (1) le spese di lite vanno poste a carico di parte intimante, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione. Se è vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione delle spese legali (2).

(1) Si veda l’art. 91 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 

(2) In tema di mediazione in materia di locazione si veda L’obbligatorietà della media-conciliazione nel processo locatizio ex art. 447-bis in Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fattispecie: all’esito dell’esaurimento della fase a cognizione sommaria del procedimento, con il diniego dell’ordinanza di rilascio invocata dall’intimata e contestualmente al mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per l’instaurazione della procedura di mediazione, rientrando le cause locatizie tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere (in caso di sfratto per morosità una volta disposto il mutamento del rito, ex art. 5, comma 4, lettera b, d.lgs. 28/2010).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 104/2012

Tribunale di Lamezia Terme
22 giugno 2012
Sentenza

…Omissis…

Va dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.
All’esito, infatti, dell’esaurimento della fase a cognizione sommaria del procedimento, con il diniego dell’ordinanza di rilascio invocata dall’intimata e contestualmente al mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., è stato assegnato alle parti termine per l’instaurazione della procedura di mediazione, rientrando le cause locatizie tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere (in caso di sfratto per morosità una volta disposto il mutamento del rito, ex art. 5, comma 4, lettera b, d.lgs. 28/2010) .

Non avendo, pertanto, le parti dato corso alla procedura (per come concordemente dichiarato), la domanda sottesa all’intimazione di sfratto per morosità deve essere dichiarata improcedibile.
La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito).

Le spese di lite si liquidano come da dispositivo e vengono poste a carico di parte intimante, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione.
In forza, infatti, del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla sopportazione di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione. Se, quindi, è vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da --- nei confronti di ---, con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato il 9 settembre 2011, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1. dichiara l’improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale sottesa all’intimazione di sfratto per morosità notificata da ---;

2. condanna, per l’effetto, il --- alla rifusione, in favore del resistente, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.147,00, di cui euro 647,00 per diritti ed euro 500,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;

3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 22 giugno 2012

IL GIUDICE
dott.ssa Giusi Ianni

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

18 luglio 2012

103/12. Mediazione demandata, durata, quattro mesi, termine ordinatorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 103/2012)

=> Trib. Varese 20 giugno 2012

Il tempo di quattro mesi previsto dalla legge come scadenza per la mediazione è un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa – la foce conciliativa – è giustificativa dell’impegno di energie processuali. La richiesta di rinvio in caso di mediazione ancora in corso può dunque essere accolta (I).

Iter argomentativo:

-         diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine, il giudice, pur di fronte alla mediazione in corso, dovrebbe proseguire nelle attività processuali causando così danno alle buone possibilità di assetto di composizione bonario, testimoniato dal fatto che i litiganti sono per loro volontà ancora impegnati al tavolo dei mediatori;

-         se è vero che in linea di principio il tempo del processo è sottratto alla disponibilità delle parti, per il caso della mediazione non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso.

(I) si veda l’art. 5, c. 3 e l’art. 6 c. 1 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fattispecie: caso in cui, in seguito all’invito del giudice alla mediazione ex art. 5, c. 3 d.lgs. n. 28 del 2010 con adesione delle parti e conseguente differimento dell’udienza oltre il termine di quattro mesi, decorso tale termine, le parti chiedevano al giudice un ulteriore rinvio, essendo la mediazione in corso.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 103/2012

Tribunale di Varese
20 giugno 2012
Ordinanza

omissis

- Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti”. Nel caso di specie, rivolto l’invito, le parti hanno aderito e, dunque, l’udienza è stata differita oltre il termine di quattro mesi. Decorso tale termine, le parti chiedono un ulteriore rinvio, essendo la mediazione in corso.

- Il tempo di quattro mesi, previsto dalla Legge come scadenza per la mediazione, è ovviamente un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa – la foce conciliativa – è giustificativa dell’impegno di energie processuali. Non solo, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che, scaduto il termine, il giudice, pur di fronte alla mediazione in corso, dovrebbe proseguire nelle attività processuali causando così danno alle buone possibilità di assetto di composizione bonario, testimoniato dal fatto che i litiganti sono per loro volontà ancora impegnati al tavolo dei mediatori. E’ vero che, in linea di principio, il “tempo del processo” è sottratto alla disponibilità delle parti, ma è anche vero che, per il caso della mediazione, non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso. Ne discende che la richiesta di rinvio può essere accolta.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, rinvia la causa all’udienza del 28 settembre 2012 ore 11.00 per verificare l’esito della mediazione.

Varese lì 20 giugno 2012

Il Giudice
dr. Giuseppe Buffone

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 luglio 2012

102/12. Garante per la Privacy, provvedimento del 28/6/2012: differita al 31 dicembre 2012 l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 102/2012)

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 21 aprile 2011, aveva provveduto all’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (1);
Col medesimo provvedimento si fissava al 30 giugno 2012 l’efficacia di detta autorizzazione.

Ciò premesso, con provvedimento del 28 giugno 2012, il Garante ha deliberato di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficacia dell'autorizzazione del 21 aprile 2011, al fine di “permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati sensibili già autorizzati, uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice”.

Ciò – si legge nel recente provvedimento in parola – alla luce della necessità di “differire l'adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni già impartite, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti dal settore interessato”.

Si riporta di seguito il testo del provvedimento del 28 giugno 2012 (registro dei provvedimenti n. 181/2012) pubblicato sul sito web istituzionale del Garante per la privacy.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 102/2012

Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 28 giugno 2012
(In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

Registro dei provvedimenti
n. 181 del 28 giugno 2012


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n. 101 (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1808658), efficace sino al 30 giugno 2012;
Ritenuta la necessità di differire l'adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni già impartite, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti dal settore interessato;
Ritenuto, pertanto, di differire sino al 31 dicembre 2012 l'efficacia della predetta autorizzazione generale per permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati sensibili già autorizzati, uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

DELIBERA:

di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficacia dell'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n. 101, efficace sino al 30 giugno 2012.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Soro


IL RELATORE
Iannini


IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

11 luglio 2012

101/12. Rito sommario di cognizione, mutamento in rito ordinario, mediazione obbligatoria, applicabilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 101/2012)

=> Trib. Firenze, 22 maggio 2012

Onde pervenire all'armonizzazione del processo sommario di cognizione con le previsioni di cui al D.Lgs 2812010, si ritiene che l'art. 5, comma 4 del decreto sulla mediazione (I) ben possa essere analogicamente applicato al caso del processo sommario di cognizione per l'ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. (II) per la complessità istruttoria contenutistica della controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso, evidentemente dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 D.Lgs 28/2010.

(I) L’art. 5, c. 4, d.lgs. n. 28 del 2010 dispone che “i commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(II) Si vedano gli artt. 702-bis e ss. c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 101/2012

Tribunale di Firenze
Terza sezione civile
22 maggio 2012
Ordinanza

…omissis…

Ritenuto che il procedimento sommario di cognizione previsto dall'art 702 bis e 702 ter c.p.c., pur non delineando un procedimento d'urgenza o cautelare nondimeno prevede un procedimento dove viene massimizzata la velocità della trattazione e della decisione della controversia, con evidente premialità per il ricorrente che riesca a manifestare con forte evidenza le ragioni che militano a favore del proprio diritto. Ciò è reso del tutto evidente dalla stessa previsione di cui al 5° comma dell'art 702 ter c.p.c a mente del quale “... alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande”. Una tale disposizione, che consente evidentemente il rinvio della prima udienza per lo sviluppo degli incombenti necessari, esclude all’evidenza una trattazione frammentata o eccessivamente protratta ed invita le parti ed il giudice ad un confronto processuale concentrato e risolutivo in un medesimo contesto spazio temporale, virtualmente incompatibile con la previsione della concessione di termini per l'esperimento di attività ulteriori e diverse da quelle strettamente tenute in considerazione dalla norma citata e dallo stesso scopo della sua introduzione: svolgere processi semplici, dove le ragioni siano chiare e intellegibili fin dai primi momenti con battute processuali, in brevissimo tempo.

D'altra parte, onde evitare un'interpretazione sostanzialmente abrogans della disposizioni in discorso e invece pervenire all'armonizzazione del processo sommario di cognizione con le previsioni di cui al D.Lgs 2812010, occorre rilevare che l'art. 5, comma 4 del decreto sulla mediazione prevede: "i commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Il Tribunale al riguardo, ritiene che tale disposizione ben possa essere analogicamente applicato al caso del processo sommario di cognizione per l'ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. per la complessità istruttoria  contenutistica della controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso, evidentemente dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 D.Lgs 28/2010.

Nel merito, foro competente è senza dubbio il tribunale di Firenze non potendo il resistente considerarsi consumatore.

Parte ricorrente ha dato prova del rapporto negoziale e del proprio adempimento mentre il resistente non ha dato prova e nemmeno eccepito, la sussistenza di fatti modificativi impeditivi o estintivi.

Sussiste l’adempimento del resistente e la domanda deve essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt.. 7.02 bis e 55. Cp.c.

Dichiara accertata la risoluzione del contratto di leasing immobiliare inter parties

Condanna --- all’immediata restituzione a --- dell'immobile di cui in domanda, libero da persone e da cose.

Condanna --- al pagamento, delle spese processuali che liquida in ---.

Il Giudice
Dott. Roberto Monteverde

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

7 luglio 2012

100/12. E-book “Mediazione e diritti reali” (Osservatorio Mediazione Civile n. 100/2012)

Tra le controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, c. 1, d.lgs. n. 28 del 2010 vi sono anche quelle in materia di diritti reali.

Il legislatore delegato, infatti, ha inserito (anche) le controversie in materia di diritti reali all’interno delle liti per cui è previsto l’esperimento del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, ponendo in evidenza come tali liti possano investire - in via generale - rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale o alla stessa area territoriale.

Il nuovo e-book “Mediazione e diritti reali” (di G. Spina), edito da diritto.it, analizza, alla luce della più recente giurisprudenza di merito, i profili processuali della mediazione obbligatoria delle controversie in materia di diritti reali.

Contenuti dell’opera
- Diritti reali e mediazione: osservazioni generali
- La perimetrazione applicativa della mediazione obbligatoria: criteri interpretativi
- La mediazione obbligatoria in materia di diritti reali
1. I diritti reali
1.1. Iura in re propria
1.2. Iura in re aliena
1.2.1. I diritti reali di godimento
1.2.2. I diritti reali di garanzia
2. I modi di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali
2.1. La questione dell’usucapione
3. Mediazione e oneri reali
4. Mediazione ed obbligazioni propter rem



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 100/2012

5 luglio 2012

99/12. Contratti assicurativi, nozione; terzi chiamati in causa, maggiori soluzioni conciliative, mediazione demandata; decreto ingiuntivo, provvisoria esecuzione, opposizione, integrazione del contraddittorio, avvio mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 99/2012)

=> Trib. Verona, 4 aprile 2012

L’espressione “contratti assicurativi” di cui all’art. 5, c. 1, d.lgs. 28/2010 non corrisponde esattamente a quella che si rinviene nel codice civile o nel codice delle assicurazioni (in entrambi questi testi normativi si parla di “contratti di assicurazione”), cosicché pare avere una portata più ampia della medesima (I).

Il criterio discretivo utile a definire la tipologia di rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi di cui all’art. 5, c. 1, d. lgs. 28/2010 è quello di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima. Tra tali rapporti può pertanto pienamente ricomprendersi anche la polizza fideiussoria sottoscritta da una compagnia assicuratrice (analogamente rientrerà nella tipologia dei contratti bancari quella rilasciata da un istituto di credito), sebbene essa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica se stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore (II).

Un confronto in sede di mediazione tra tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nei fatti di causa potrebbe consentire di individuare un numero e una varietà di soluzioni conciliative maggiori di quelle che si potrebbero ipotizzare nel caso in cui il confronto fosse limitato ad attore e convenuto. Per favorire simili prospettive conciliative è estremamente opportuno che anche le cause tra attore e terzi chiamati vengano demandate alla mediazione utilizzando l’istituto di cui all’art. 5, c. 2, d.lgs. 28/2010 e quindi solo previa acquisizione del consenso delle parti interessate (III).

In caso di necessità di provvedere sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dal convenuto opposto, per contemperare l’interesse del convenuto opposto con quello, più generale, alla definizione conciliativa dell’intera controversia è preferibile ritenere che, in ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice possa decidere alla prima udienza sulla istanza di provvisoria esecuzione e rinviare al momento in cui il contraddittorio sia stato integrato nei confronti dei terzi l’assegnazione del termine per attivare il procedimento di mediazione (IV).


(II) Si veda al riguardoCass. Sez. un. n. 3947/10.

(III) Fattispecie: domanda di manleva svolta dall’attrice nei confronti dei terzi chiamati che, diversamente dalla controversia tra attore e convenuto non rientra in nessuna delle controversie di cui all’art. 5, c. 1, d.lgs. 28/2010).

(IV) Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:
-          sebbene ai sensi dell’art. 5. c. 4 d.lgs. 28/2010 si potrebbe sostenere che – nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo che siano soggette a mediazione obbligatoria – la pronuncia sulla richiesta di concessione della p.e. vada differita al momento successivo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati, è evidente però che una simile interpretazione pregiudicherebbe il convenuto opposto che, ovviamente, ha interesse ad una pronuncia in tempi brevi e, inoltre, favorirebbe chiamate in causa aventi il solo scopo di ritardare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-          non pare poter costituire un ostacolo a tale soluzione la circostanza che l’art. 5 cc 1 d. lgs. 28/2010 stabilisca che la predetta sollecitazione del giudice alle parti sia “contestuale” al rilievo della mancanza della condizione di procedibilità giacché a quest’ultimo termine ben può essere attribuirsi il significato di raccomandazione ad una tempestiva attivazione del procedimento di mediazione.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 99/2012

Tribunale di Verona
sezione distaccata di Monopoli
4 aprile 2012
Ordinanza

…omissis…

Il Giudice designato di Verona, in accoglimento del ricorso proposto da ---, con decreto del 18 agosto 2011, ha ingiunto alla --- Spa di pagare, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 64.986,75, oltre interessi legali dalla data del 01 febbraio 2011 in virtù della polizza fideiussoria assicurativa che la Immobiliare --- s.r.l. aveva stipulato in data 16 aprile 2010 con la stessa --- Spa.

Nel succitato ricorso è stato precisato che:
- la predetta polizza era stata rilasciata a garanzia degli adempimenti alle quali la --- s.r.l era tenuta in virtù di un contratto preliminare di cessione di una unità immobiliare, da realizzarsi da parte della promittente venditrice, che la stessa aveva concluso con il ---;

- la consegna dell’immobile non era avvenuta alla data, prevista nel contratto, del 30 dicembre 2010 cosicché il --- aveva inviato una diffida ad adempiere alla predetta società immobiliare che era rimasta priva di riscontro e, a seguito di ciò, aveva comunicato alla garante la formale escussione della polizza fideiussoria.

La --- Spa ha proposto opposizione avverso il predetto decreto assumendo:
- l’invalidità della polizza per effetto della invalidità della obbligazione principale;
- l’assenza delle condizioni previste per la operatività della fidejussione;

- la mancata dimostrazione da parte del --- della circostanza del pagamento della somma di euro 64.920,77 in favore della --- s.r.l.;
- la temerarietà del comportamento del --- che aveva azionato la polizza sebbene la società garantita si fosse dimostrata disponibile a restituire le somme che il primo le aveva corrisposto.

L’attrice ha comunque chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa la --- s.r.l. e i coobbligati con essa, in virtù di appendice di coobbligazione del 21 luglio 2003, --- per essere manlevata da tali soggetti, ai sensi degli artt. 1949,1950, 1951, 1953 e 1203 in caso di accoglimento delle domande di controparte.

Il ---, nel costituirsi in giudizio, ha resistito alle domande avversarie assumendone l’infondatezza e ha avanzato domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Occorre innanzitutto osservare come, ad avviso di questo giudice, la controversia tra attrice e convenuta rientri in una delle categorie che l’art. 5, comma 1, del d. lgs. 28/2010 prevede debbano essere precedute dal procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda, ossia quella relativa a contratti assicurativi.

Tale conclusione discende da due distinti ordini di ragioni. Innanzitutto giova evidenziare come la suddetta espressione non corrisponda esattamente a quella che si rinviene nel codice civile o nel codice delle assicurazioni (in entrambi questi testi normativi si parla di “contratti di assicurazione”) cosicché pare avere una portata più ampia della medesima. Inoltre la relazione governativa al d.lgs. 28/2010, nell’esporre i criteri che hanno ispirato la scelta delle controversie da sottoporre a mediazione obbligatoria, ha chiarito, con riferimento alle tipologie di quelle relative ai contratti assicurativi, bancari e finanziari che esse, “oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti…, conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso”.

Alla luce di tali considerazioni il criterio discretivo utile a definire la tipologia di rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi di cui al primo comma dell’art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010 è, ad avviso di chi scrive, quello, di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima.

Tra tali rapporti può pertanto pienamente ricomprendersi anche la polizza fideiussoria sottoscritta da una compagnia assicuratrice (analogamente rientrerà nella tipologia dei contratti bancari quella rilasciata da un istituto di credito), sebbene essa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica se stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010.

La domanda di manleva svolta dall’attrice nei confronti dei terzi chiamati non rientra invece in nessuna delle controversie di cui alla norma succitata cosicché, per dar modo ad attore e convenuto di esperire il procedimento di mediazione sulla controversia tra loro in esse, occorrerebbe separare la prima dalla seconda con un provvedimento che sarebbe pienamente legittimo, atteso che le domande di garanzia dell’attrice nei confronti dei terzi chiamati hanno natura impropria.

Una simile prospettiva rischia, però, di ridurre le possibilità di successo della mediazione che sarebbero, invece, maggiori se ad essa partecipassero anche i terzi chiamati nel presente giudizio. Infatti un confronto, in quella sede, tra tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nei fatti di causa potrebbe consentire di individuare un numero e una varietà di soluzioni conciliative maggiori di quelle che si potrebbero ipotizzare nel caso in cui il confronto fosse limitato ad attore e convenuto (ad esempio si potrebbe ipotizzare che fideiussore e garantito o fideiussore e co-obbligati con il soggetto garantito contribuiscano in pari misura o in misura diversa al pagamento in favore del beneficiario della fideiussione ---).

Proprio per favorire simili prospettive conciliative è estremamente opportuno che anche le cause tra attore e terzi chiamati vengano demandate alla mediazione utilizzando l’istituto di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 e quindi solo previa acquisizione del consenso delle parti interessate.

Alla prossima udienza pertanto esse saranno sentite sul punto.

La fattispecie in esame peraltro è complicata dalla necessità di provvedere sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dal convenuto opposto.

Invero poiché, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, che siano soggette a mediazione obbligatoria, l’obbligo per il giudice di assegnare alla parti il termine per presentare la domanda di mediazione non sorge fino alla “pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, si potrebbe sostenere che, in casi come quello di specie, la pronuncia sulla richiesta di concessione della p.e. vada differita al momento successivo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati.

E’ evidente però che una simile interpretazione pregiudicherebbe il convenuto opposto che, ovviamente, ha interesse ad una pronuncia in tempi brevi e, inoltre, favorirebbe chiamate in causa aventi il solo scopo di ritardare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Ed allora, per contemperare l’interesse del convenuto opposto con quello, più generale, alla definizione conciliativa dell’intera controversia è preferibile ritenere che, in ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice possa decidere alla prima udienza sulla istanza di provvisoria esecuzione e rinviare al momento in cui il contraddittorio sia stato integrato nei confronti dei terzi l’assegnazione del termine per attivare il procedimento di mediazione. Non pare poter costituire un ostacolo a tale soluzione la circostanza che l’art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010 stabilisca che la predetta sollecitazione del giudice alle parti sia “contestuale” al rilievo della mancanza della condizione di procedibilità giacchè a quest’ultimo termine ben può essere attribuirsi il significato di raccomandazione ad una tempestiva attivazione del procedimento di mediazione.

Ciò detto va ravvisata la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l’opposizione proposta dalla --- Spa non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

P.Q.M.

concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

autorizza l’attrice a chiamare in causa i terzi --- s.r.l., … nel rispetto del termine a comparire e rinvia la causa all’udienza del 27 settembre 2012 h. 9.30 nella quale le parti verranno sentite sulla possibilità di delegare alla mediazione l’intera controversia.

Verona 04 aprile 2012

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

3 luglio 2012

98/12. Improcedibilità della domanda, rito delle locazioni, udienza immediatamente successiva all’ordinanza di mutamento del rito (Osservatorio Mediazione Civile n. 98/2012)

=> Trib. Bari (sez. dist. Monopoli), 23 febbraio 2012

Pur avendo disposto con ordinanza, in seguito alla prima udienza, il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. (I), considerato che la controversia in tema di locazioni è oggetto di mediazione obbligatoria (II) ex artt. 2 e 5, co. 1 e 4, lett. a) del d.lgs. n. 28 / 2010 (III), detta ordinanza va revocata, essendo possibile rilevare l’improcedibilità della domanda anche in questa sede (udienza immediatamente successiva all’ordinanza di mutamento del rito) in quanto la presente ordinanza costituisce una promanazione di detta prima udienza.

(I) Si veda l’art. 426 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 

(II) In tema di mediazione in materia di locazione si veda L’obbligatorietà della media-conciliazione nel processo locatizio ex art. 447-bis in Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 98/2012

Tribunale di Bari
sezione distaccata di Monopoli
23 febbraio 2012
Ordinanza

…omissis…

letti gli atti e sciolta la riserva che precede;

letta, in particolare, l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

visto l’art. 648 c.p.c.;

ritenuto che la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo possa essere concessa soltanto se, oltre alla circostanza che le eccezioni dell’opponente non siano fondate su prova scritta o non siano di pronta soluzione, sussista il requisito del fumus del diritto di credito azionato da parte opposta (cfr., tra le altre, Corte Cost. 89/295; 84/137; Trib. Alessandria 13.5.1997; Trib. S. Maria Capua Vetere 30.9.1999; Trib. Firenze 2.8.1991; Trib. Catania 31.8.1992);

ritenuto che, nella specie, le eccezioni sollevate da parte opponente in ordine alla sussistenza del credito non appaino, allo stato, meramente dilatorie e necessitino di un approfondimento istruttorio, sicché non ricorrono gli estremi per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

considerato che la presente controversia, che verte in tema di locazioni, è oggetto di mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 e 4, lett. a) del d.lgs. n. 28 / 2010, sicché va revocata l’ordinanza resa all’udienza del 16.2. 2012 nella parte in cui è stato disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. con concessione dei termini alle parti per le prescritte integrazioni fino al 15.6.2012 (si noti che la presente ordinanza costituisce una promanazione di detta prima udienza, sicché anche in questa sede è possibile rilevare l’improcedibilità della domanda);

P.Q.M.

- rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

- revoca in parte qua la suddetta ordinanza e fissa l’udienza. del 4.10. 2012 per l’eventuale prosieguo, avvertendo le parti che la presente controversia è oggetto di mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 e 4, lett. a) del d.lgs. n. 28 / 2010 .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Monopoli, 23/2/2012.

Il Giudice Michele De Palma

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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