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30 maggio 2024

24/24. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2024)


Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative all’intero anno 2023 (1).

 

Si tratta di un dato che evidenzia un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni, già posto in luce dall’Osservatorio; sino a tutto il 2022 si è infatti assistito ad un costante trend di aumento di aumento del numero degli organismi rispondenti alle indagini statistiche ministeriali  (parallelamente alla diminuzione del numero totale degli Organismi di mediazione operanti in Italia): nella rilevazione statistica relativa al primo semestre del 2022, ad esempio, gli organismi rispondenti erano stati 387 su 565 e, nel secondo semestre, 423 su 552. Nel secondo trimestre 2023, invece, gli organismi rispondenti sono stati solo 371 su 557, mentre nell’ultimo trimestre 2023, 378 su 550.

 

Il numero delle mediazioni è in costante crescita: nel 2021 i procedimenti pendenti finali erano 141.480, nel 2022 155.122 e nel 2023 se ne sono registrati 178,182 (dato che non conta i c.d. Organismi «outlier» (Organismi la cui totalità delle iscrizioni riguarda la materia «Contratti assicurativi» e di cui il 99% dei procedimenti si conclude con la mancata comparizione dell’aderente).

 

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione si confermano – dato ormai consolidato – quelle in tema di diritti reali (15 %), contratti bancari (13 %), condominio (13%) e locazione (10%).

 

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 52,5% dei casi.

In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 30,4% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.

Si tratta di dati che confermano il trend identificato dall’Osservatorio di leggera, ma costante, crescita delle percentuali in questione, ad eccezione di quanto riscontrato nell’anno 2020 (con riferimento al quale la precedente rilevazione ministeriale aveva osservato che “La riduzione nella percentuale di aderente comparso osservata nel 2020 ha risentito degli effetti della pandemia Codiv-19”).

La rendicontazione ministeriale relativa all’intero 2023, poi, precisa che “Da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 50,1%  se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro”. Tale dato – come già sottolineato nei precedenti lavori di analisi svolti dall’Osservatorio – risulta sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce, pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre. Si evidenzia, peraltro, che vengono finalmente raggiunte le cifre – significative – del 30 e del 50%, come auspicato nelle precedenti analisi dell’Osservatorio.

 

La rendicontazione in commento osserva inoltre quanto segue: “Nel secondo semestre del 2023, per circa 74.040 procedimenti - pari al 28% del totale di quelli pendenti al 30 giugno più quelli iscritti tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 - si è svolto il primo incontro di mediazione. Nel 52% dei casi, le parti hanno deciso di proseguire la mediazione; le materie con più alta percentuale di prosecuzione sono state … i Diritti reali, il Condominio e la Locazione”.

 

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione, contratti bancari; a queste si aggiungono le nuove materie introdotte dal d.lgs. 149/2023, c.d. riforma Cartabia, dei contratti di subfornitura e del franchising).

 

In merito alla categorie di mediazione, si conferma che la maggior parte dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 (oltre l’80%), e che le tipologie di mediazione con maggiore probabilità di successo sono, ancora, i procedimenti obbligatori ex art. 5, comma 1, nonché quelli volontari (c.d. mediazione facoltativa).

 

Si conferma quindi, in conclusione, il lento, ma progressivo, miglioramento delle performances delle mediazioni gestite nel nostro Paese, nonché l’importanza di riuscire a realizzare dei veri e propri incontri di mediazione che vadano oltre il c.d. primo incontro informativo tra le parti. Dai dati emerge altresì che una volta instaurato il giudizio, il raggiungimento dell’accordo conciliativo diviene meno probabile.

 

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.

 

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 31.12.2023

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

65

10.080

 

ORGANISMI PRIVATI

 

342

92.972

 

ORDINE AVVOCATI

 

108

46.780

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

32

753

 

Totale complessivo

 

548

150.585

 

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie nell’89% dei casi i proponenti sono assistiti dal proprio legale (dato 2022: 78%), mentre il 76% dei chiamati in mediazione è assistito da un avvocato (dato 2022: 86%). Si conferma quindi l’alto ricorso all’assistenza legale in mediazione anche laddove non obbligatoria.

 

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 406 gg. del contenzioso ordinario, la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 179 giorni; dato sostanzialmente in linea con le precedenti rendicontazioni (175 nel 2020, 175 nel 2021 e 186 nel 2022) (2).

 

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

 

(2) Dato relativo alla DURATA EFFETTIVA SICID anno 2020; fonte: Ministero della Giustizia (Direzione generale di statistica e analisi organizzativa), LA DURATA DEI PROCEDIMENTI CIVILI. Analisi ed evoluzione dell’indicatore Durata media Effettiva - ANNI 2012 – 2019 E PRIMI NOVE MESI 2020.  Il registro SICID comprende quattro ruoli o macromaterie: affari contenziosi, controversie in materia di lavoro e previdenza, procedimenti speciali e sommari e volontaria giurisdizione; dal calcolo della durata sono esclusi l’attività del Giudice Tutelare, gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e le verbalizzazioni di dichiarazioni giurate in Tribunale. Per Indicatore di DURATA EFFETTIVA (DE) si intende la misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell’anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione. È la misura utilizzata per il calcolo dell’indicatore di Benessere Equo e Sostenibile (BES) di efficienza della giustizia civile il cui andamento, a partire dall’annualità 2012, viene analizzato nella Relazione allegata al Documento di economia e finanza.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

31 gennaio 2024

4/24. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2024: la mediazione nella relazione di Margherita CASSANO, Prima Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2024)


Di seguito, estratto, in materia di mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023 della Prima Presidente della Corte di Margherita CASSANO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2024, Roma, 25 gennaio 2024 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).

 

Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).

 

…omissis…

 

Gli aspetti della riforma che hanno maggiormente inciso sull’effettività della risposta giudiziaria in ambito civile

 

Nel settore civile hanno contribuito all’inversione della tendenza dei flussi di lavoro talune delle misure introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022. Tra esse si citano, come più significative, le seguenti:

– la configurazione del rito ordinario come rito tendenzialmente a udienza unica in cui il giudice sia immediatamente in grado di valutare la direzione da imprimere al processo (tentativo di conciliazione, oppure mutamento nel rito semplificato; ammissione delle prove e relativa assunzione; immediata decisione della causa);

– la previsione dello scambio degli scritti difensivi prima dell’udienza di comparizione secondo cadenze temporali ravvicinate;

– l’attribuzione al giudice del potere di formulare proposte transattive o conciliative, fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione;

– la semplificazione del processo di cognizione (art. 281-decies, cod. proc. civ.) davanti al Tribunale in composizione sia monocratica che collegiale in presenza di determinate condizioni (fatti di causa solo parzialmente controversi; prova documentale; attività istruttoria non particolarmente complessa e pronta soluzione della domanda);

– il rito unico in materia di persone, minori e famiglie (artt. 473-bis e ss.);

i filtri alle impugnazioni;

– l’informatizzazione del processo;

– il rafforzamento dell’arbitrato;

– l’ampliato ambito applicativo della negoziazione assistita e della

mediazione.

Con specifico riferimento alla mediazione meritano segnalazione gli interessanti risultati desumibili dai dati ministeriali. Da essi risulta un ruolo sempre più attivo dei giudici civili nel promuovere forme di definizione dei procedimenti già instaurati alternative rispetto alla pronuncia della sentenza, a dimostrazione di un mutamento della cultura di magistrati e avvocati.

Con riferimento alla tipologia delle controversie emerge la significativa percentuale di positiva applicazione dell’istituto soprattutto nelle cause in tema di successione, divisione ereditaria, diritti reali, condominio, assicurazione, responsabilità extra-contrattuale.

Come osservato dalla dottrina, il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la “parte”, a restituire agli individui l’opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l’ascolto empatico dell’altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto.

 

…omissis…

 

NOTA: grassetto e link sono a cura dell’Osservatorio.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

22 novembre 2023

43/23. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 giugno 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2023)


Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2023 (1).

Nel secondo trimestre 2023 gli organismi rispondenti sono stati 371 su 557. Si tratta di un dato in forte calo rispetto ai periodi precedenti, laddove dall’analisi delle statistiche ministeriali in questione l’Osservatorio aveva evidenziato, sino a tutto il 2022, un costante trend di diminuzione degli organismi di mediazione operanti in Italia e, parallelamente, di un maggior campione di organismi rispondenti alle indagini statistiche ministeriali (nella rilevazione statistica relativa al 2022, ad esempio, questi erano stati 423).

 

Nel semestre di riferimento si registrano 92.212 procedimenti iscritti e 75.060 procedimenti definiti.

Nella rendicontazione si dà atto di quanto segue: “Il confronto delle iscrizioni e delle definizioni del 1° semestre 2023 con quelle dello stesso periodo del 2022 evidenzia un incremento di circa l’8% per le iscrizioni e dell’1% per le definizioni. Se si esegue lo stesso confronto con i dati del 1° semestre 2019, anno pre pandemia, si evidenzia un incremento di circa il 20% per le iscrizioni e del 2,6% per le definizioni. Pertanto, i confronti eseguiti mostrano un incremento del ricorso all’istituto della mediazione anche se le definizioni recuperano più lentamente la ripresa, registrata nel 2021, dell’attività giudiziaria post pandemia”.

 

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione si confermano – dato ormai consolidato – quelle in tema di diritti reali (16,1 %), condominio (13,6%), contratti bancari (13,2 %) e locazione (10,5%).

 

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 53,4% dei casi.

In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 29% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.

Si tratta di dati che confermano il trend evidenziato da tempo dall’Osservatorio di leggera, ma costante, crescita delle percentuali in questione, ad eccezione di quanto riscontrato nell’anno 2020 (con riferimento al quale il la precedente rilevazione ministeriale aveva osservato che “La riduzione nella percentuale di aderente comparso osservata nel 2020 ha risentito degli effetti della pandemia Codiv-19”).

La rendicontazione ministeriale in questione. poi, precisa che “Da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 48,2% se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro” [grassetto a cura dell’Osservatorio]. Tale dato – come già sottolineato nei precedenti lavori di analisi svolti dall’Osservatorio – risulta sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce, pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre (2).

 

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione, contratti bancari, patti di famiglia).

 

In merito alla categorie di mediazione, si conferma che la maggior parte dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam. Si tratta dell’86,2% dei procedimenti totali, percentuale così composta: 15,3% (invio in mediazione da parte del giudice per mancato esperimento obbligatorio del procedimento prima del giudizio) e 70,9% (esperimento della procedura svolto prima del processo).

L’1,1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione, invece, afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice, mentre il 12,7% dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa.

 

In generale, dai dati si conferma che la mediazione ha maggiore probabilità di successo in caso di procedimento volontario (successo pari al 36% dei casi).

Ad ogni modo, in caso di mediazione obbligatoria, se il procedimento viene svolto prima del giudizio la percentuale di successo è pari al 31%; dato che scende drasticamente al solo 15% in caso invio in mediazione da parte del giudice per mancato esperimento obbligatorio del procedimento prima del giudizio.

Anche la mediazione demandata (quindi invio in mediazione delle parti da parte del giudice in materie non assoggettate alla c.d. mediazione obbligatoria) registra una non trascurabile percentuale di successo (24% dei casi).

Tali percentuali migliorano quando le parti accettano di sedersi al tavolo delle mediazioni anche dopo il primo incontro: rispettivamente 55% (volontaria); 50% e 34% (obbligatoria); 38% (demandata).

Si conferma quindi, anche alla luce di tali dati, il lento, ma progressivo, miglioramento delle performances delle mediazioni gestite nel nostro Paese, nonché l’importanza di riuscire a realizzare dei veri e propri incontri di mediazione che vadano oltre il c.d. primo incontro informativo tra le parti.

D’altro canto, appare anche evidente come, una volta instaurato il giudizio, appaia ormai meno probabile il raggiungimento dell’accordo conciliativo.

Si confermano quindi le riflessioni svolte dall’Osservatorio nelle precedenti analisi.

 

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.

 

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 30.6.2022

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

66

5.113

 

ORGANISMI PRIVATI

 

347

45.398

 

ORDINE AVVOCATI

 

108

24.146

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

34

403

 

Totale complessivo

 

555

75.060

 

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie nell’77% dei casi i proponenti sono assistiti dal proprio legale, mentre l’86% i chiamati in mediazione è assistito da un avvocato. Si tratta di dati ormai consolidati.

 

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 406 gg. del contenzioso ordinario, la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 183 giorni; dato in linea con la rendicontazione precedente. Laddove l’Osservatorio aveva confermato il lieve, costante, trend di aumento della durata delle mediazioni a fronte di un miglioramento delle performances mediatizie (percentuali di procedimenti conclusi con l’accordo) (3).

 

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

 

(2) Si segnala SPINA, Prime considerazioni sul DDL di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019)con particolare riferimento alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n.51/2019)

 

(3) Dato relativo alla DURATA EFFETTIVA SICID anno 2020; fonte: Ministero della Giustizia (Direzione generale di statistica e analisi organizzativa), LA DURATA DEI PROCEDIMENTI CIVILI. Analisi ed evoluzione dell’indicatore Durata media Effettiva - ANNI 2012 – 2019 E PRIMI NOVE MESI 2020.  Il registro SICID comprende quattro ruoli o macromaterie: affari contenziosi, controversie in materia di lavoro e previdenza, procedimenti speciali e sommari e volontaria giurisdizione; dal calcolo della durata sono esclusi l’attività del Giudice Tutelare, gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e le verbalizzazioni di dichiarazioni giurate in Tribunale. Per Indicatore di DURATA EFFETTIVA (DE) si intende la misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell’anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione. È la misura utilizzata per il calcolo dell’indicatore di Benessere Equo e Sostenibile (BES) di efficienza della giustizia civile il cui andamento, a partire dall’annualità 2012, viene analizzato nella Relazione allegata al Documento di economia e finanza.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com) 

30 aprile 2023

18/23. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2022 (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2023)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative all’intero anno 2022 (1).

Nell’ultimo trimestre 2022 gli organismi rispondenti sono stati 423 su 552. Si tratta di un dato sostanzialmente in linea con il trend in atto, di diminuzione degli organismi di mediazione operanti in Italia e, parallelamente, di un maggior campione di organismi rispondenti alle indagini statistiche ministeriali.

 

Dall’inizio del 2022, si registrano 155.122 procedimenti iscritti e 136.233 procedimenti definiti.

Nella rendicontazione si dà atto di quanto segue: “Il confronto delle iscrizioni e delle definizioni dell’anno 2022 con quelle del 2021 evidenzia un decremento di circa il 7% per le iscrizioni e di circa il 11% per le definizioni. Il decremento è probabilmente imputabile a una ripresa, nel 2021, dell’attività giudiziaria post pandemia che ha determinato un recupero, seppur parziale, delle iscrizioni e delle definizioni non effettuate nel corso del 2020. Se si confrontano le iscrizioni dell’anno 2022 con quelle del 2019 si evidenzia un incremento del 5%, mentre per le definizioni si rileva un decremento di circa il 3%, ciò vuol dire che le iscrizioni sono in crescita e non si è riusciti a fronteggiare le numerose iscrizioni post pandemia pervenute nel 2021”.

 

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione si confermano – dato ormai consolidato – quelle in tema di diritti reali (15,4 %), contratti bancari (14 %), condominio (13,6%) e locazione (11,3%).

 

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 51,8% dei casi.

In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 28,9% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.

Si tratta di dati che confermano un trend di leggera, ma costante, crescita delle percentuali in questione, ad eccezione di quanto riscontrato nell’anno 2020 (con riferimento al quale il la precedente rilevazione ministeriale aveva osservato che “La riduzione nella percentuale di aderente comparso osservata nel 2020 ha risentito degli effetti della pandemia Codiv-19”).

La rendicontazione ministeriale relativa all’intero 2022, poi, precisa che “Da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 47,4% se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro”. Tale dato – come già sottolineato nei precedenti lavori di analisi svolti dall’Osservatorio – risulta sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce, pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre; qualcosa in più, però, si ritiene, potrebbe farsi (a livello normativo) per favorire maggiormente la scelta delle parti di proseguire la mediazione oltre il primo incontro, oltre che nel fornire strumenti alle parti e agli organismi per raggiungere, quantomeno, la soglia – che sarebbe significativa, anche mediaticamente – del 50% di successo (2).

 

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione, contratti bancari).

Si confermano poi le alte percentuali di comparizione dell’aderente in procedimenti in materia di inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter (pari al 57,6%; si segnala che nella rendicontazione annuale 2020 la percentuale riscontrata era addirittura pari al 70,3% e in quella relativa al 2021 pari al 61,1%).

 

In merito alla categorie di mediazione, si conferma che la maggior parte dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam. Si tratta di circa l’85 % dei procedimenti totali, percentuale così composta: 15,8% (invio in mediazione da parte del giudice per mancato esperimento obbligatorio del procedimento prima del giudizio) e 71,3% (esperimento della procedura svolto prima del processo).

Circa l’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione, invece, afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice, mentre l’11,7% dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa.

 

In generale, dai dati si conferma che la mediazione ha maggiore probabilità di successo in caso di procedimento volontario(successo pari al 35% dei casi).

Ad ogni modo, in caso di mediazione obbligatoria, se il procedimento viene svolto prima del giudizio la percentuale di successo è pari al 30%; dato che scende drasticamente al solo 15% in caso invio in mediazione da parte del giudice per mancato esperimento obbligatorio del procedimento prima del giudizio.

Anche la mediazione demandata (quindi invio in mediazione delle parti da parte del giudice in materie non assoggettate alla c.d. mediazione obbligatoria) registra una non trascurabile percentuale di successo (24% dei casi).

Tali percentuali migliorano quando le parti accettano di sedersi al tavolo delle mediazioni anche dopo il primo incontro: rispettivamente 55% (volontaria); 49% e 34% (obbligatoria); 38% (demandata).

Si conferma quindi, anche alla luce di tali dati, il lento, ma progressivo, miglioramento delle performances delle mediazioni gestite nel nostro Paese, nonché l’importanza di riuscire a realizzare dei veri e propri incontri di mediazione che vadano oltre il c.d. primo incontro informativo tra le parti.

D’altro canto, appare anche evidente come, una volta instaurato il giudizio, appaia ormai meno probabile il raggiungimento dell’accordo conciliativo.

 

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.

 

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 30.6.2022

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

68

9.660

 

ORGANISMI PRIVATI

 

340

82.558

 

ORDINE AVVOCATI

 

107

43.328

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

35

687

 

Totale complessivo

 

550

136.233

 

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie nell’78% dei casi i proponenti sono assistiti dal proprio legale, mentre l’86% i chiamati in mediazione è assistito da un avvocato. Si tratta di dati ormai consolidati.

 

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 186 giorni; dato che conferma un lieve, costante, trend di aumento della durata delle mediazioni a fronte, come detto, di un miglioramento delle performances mediatizie (percentuali di procedimenti conclusi con l’accordo).

 

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

 

(2) Si veda SPINA, Prime considerazioni sul DDL di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019) con particolare riferimento alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2019)

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

11 febbraio 2023

5/23. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2023: la mediazione nella relazione di Pietro CURZIO, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2023)

Di seguito, estratto, in materia di mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2022 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Petro CURZIO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2023, Roma, 26 gennaio 2023 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione) (I). 

Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013). 

…omissis… 

2.6. Mediazione e deflazione del contenzioso

Nelle Relazioni dei Presidenti delle Corti di appello, l’attenzione viene focalizzata sulla cd. giustizia complementare, nella quale vengono tradizionalmente ricomprese la negoziazione assistita e la mediazione, rilevando come queste forme di risoluzione alternativa delle controversie possono contribuire alla deflazione del contenzioso, con dei positivi effetti ulteriori connessi alla modalità compositiva della lite.

In questa prospettiva, la giustizia complementare, così come la più ampia categoria delle A.D.R., da un punto di vista culturale, viene ad affiancarsi e non a contrapporsi alla giurisdizione, di talché anche il giudice attraverso la mediazione demandata, o esperendo direttamente la conciliazione, può concorrere, promuovendo una dimensione non contenziosa, al conseguimento di quegli obiettivi condivisi di tempestiva soluzione del conflitto, oltre che della causa.

Nel primo semestre del 2022 le iscrizioni di mediazioni sono state 85.269, di cui 16.107 hanno riguardato mediazioni volontarie e per casi non esplicitamente riportati nell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2018, vigente ratione temporis.

…omissis…

Per favorire la mediazione, la riforma del 2022 ha previsto alcuni incentivi fiscali sotto forma di credito di imposta, se le parti raggiungono un accordo, e di esenzione dall’imposta di registro nonché modalità di ricorso al gratuito patrocinio (tema su cui già era già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2022).

Quanto alla negoziazione assistita va osservato che la stessa non ha avuto ampia applicazione, probabilmente per la rigidità del procedimento. La possibilità, prevista dal d.lgs. n. 149 del 2022, all’interno del procedimento di negoziazione assistita, di esperire un’istruttoria stragiudiziale potrebbe contribuire a favorirne l’applicazione.

Il d.lgs. n. 149 del 2022 (art. 9) ha poi stabilito che le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie di cui all’art. 409, cod. proc. civ., senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della negoziazione assistita ciascuna parte potrà essere assistita da almeno un avvocato (o da un consulente del lavoro) e all’accordo, così raggiunto, si applicherà l’articolo 2113, comma 4, cod. civ. Pertanto, l’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita produrrà la medesima efficacia delle conciliazioni svolte nelle sedi cd. protette.

Le iscrizioni di mediazione dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, sono tendenzialmente oggetto di incremento, poiché sono aumentate le materie (oltre quelle già previste: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) in cui la mediazione è stabilita dalla legge come condizione di procedibilità.

Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, tuttavia, si segnala che al numero delle iscrizioni non corrisponde un prevalente numero di accordi raggiunti, mentre quando la mediazione è delegata dal giudice, anche se ancora in misura limitata, si riscontra la volontà delle parti di cercare di raggiungere l’accordo.

Il legislatore, con la novella del d.lgs. n. 28 del 2010, operata dal citato d.lgs. n. 149 del 2022, ha inteso attribuire specifico rilievo sia alla formazione del magistrato che alla valutazione dell’attività da quest’ultimo svolta in materia di conciliazione e mediazione delegata.

Si è infatti previsto (art. 5-quienquies del d.lgs. n. 28 del 2010) la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della Magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata; il rilievo per la valutazione di professionalità della formazione, del numero e della qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi; la rilevazione statistica delle ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e delle controversie definite a seguito della loro adozione.

Tali previsioni dovranno essere completate con la disciplina normativa secondaria adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Dalle Relazioni dei Presidenti delle Corti di appello si evince che oggetto di peculiare riflessione, anche nel Foro e nell’Accademia, è il rapporto tra l’art. 185-bis, cod. proc. civ., che regola la proposta di conciliazione che può essere formulata dal giudice, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, e l’art. 5-quater (già art. 5, comma 2), del d.lgs. n. 28 del 2010, che prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione.

Quando ricorrere all’uno o all’altro istituto e quali siano i fattori che il giudice deve considerare per disporre la mediazione, anche in relazione alla direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, sono rilevanti tema di attualità, in ordine al quale si segnala l’opportunità che siano sviluppate buone prassi applicative. 

…omissis… 

(I) La Relazione è consultabile integralmente al seguente URL: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2023.pdf 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

3 ottobre 2022

27/22. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 giugno 2022 (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2022)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2022 (1).

Con riferimento al periodo in questione, gli organismi rispondenti sono stati 387 su 565. Si tratta di un dato sostanzialmente in linea con il trend in atto, di lieve, costante, diminuzione degli organismi di mediazione operanti in Italia.

 

Dall’inizio del 2022, si registrano 141.480 procedimenti iscritti e 152.484 procedimenti definiti.

Nella rendicontazione si dà atto, tra l’altro, di quanto segue:

- “Il confronto delle iscrizioni e delle definizioni del 1° semestre 2022 con quelle dello stesso periodo del 2021 evidenzia un decremento di circa il 5% per le iscrizioni e di circa il 9% per le definizioni. Il decremento è probabilmente imputabile a una ripresa, nel 2021, dell’attività giudiziaria post pandemia che ha determinato un recupero, seppur parziale, delle iscrizioni e delle definizioni non effettuate nel corso del 2020. Infatti, se si confrontano le iscrizioni e le definizioni del 1° semestre 2022 con quelle dello stesso periodo del 2019 si evidenzia un incremento dell’11% per le iscrizioni e dell’1% per le definizioni”;

- “nel periodo di riferimento le iscrizioni collegate ad inadempienti legati al COVID sono state 2.491, pari al 3% del totale. Il dato è ottenuto sommando le 205 iscrizioni nella specifica materia «Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter», introdotta nel terzo trimestre 2020, e le iscrizioni nelle materie già esistenti, dovute ad inadempimenti connessi con le misure di contenimento COVID, pari a 2.286” (2).

 

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione si confermano – dato ormai consolidato – quelle in tema di diritti reali (15,1%), contratti bancari (14,4%), condominio (12,6%) e locazione (11,1%).

 

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 51,6% dei casi.

In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 28,2% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.

Si tratta di dati che confermano un trend di leggera, ma costante, crescita delle percentuali in questione, ad eccezione di quanto riscontrato nell’anno 2020, con riferimento al quale il documento ministeriale in analisi osserva che “La riduzione nella percentuale di aderente comparso osservata nel 2020 ha risentito degli effetti della pandemia Codiv-19”.

La rendicontazione ministeriale precisa al riguardo che “Da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 46,7% se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro”. Tale dato – come già sottolineato nei precedenti lavori di analisi svolti dall’Osservatorio – risulta sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce, pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre; qualcosa in più, però, si ritiene, potrebbe farsi (a livello normativo) per favorire maggiormente la scelta delle parti di proseguire la mediazione oltre il primo incontro, oltre che nel fornire strumenti alle parti e agli organismi per raggiungere, quantomeno, la soglia – che sarebbe significativa, anche mediaticamente – del 50% di successo (3).

 

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione, contratti bancari).

Si confermano poi le alte percentuali di comparizione dell’aderente in procedimenti in materia di inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter (pari al 55,9%; si segnala che nella rendicontazione annuale 2020 la percentuale riscontrata era addirittura pari al 70,3% e in quella relativa al 2021 pari al 61,1%).

 

In merito alla categorie di mediazione, si conferma che la maggior parte dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010). Si tratta di circa 85% dei procedimenti totali, percentuale così composta: 15,9% (invio in mediazione da parte del giudice per mancato esperimento obbligatorio del procedimento prima del giudizio) e 71,3% (esperimento della procedura svolto prima del processo).

Circa l’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione, invece, afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010), mentre l’11,7% dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa.

 

In generale, dai dati si conferma che la mediazione ha maggiore probabilità di successo in caso di procedimento volontario(successo pari al 34% dei casi).

Ad ogni modo, in caso di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, se il procedimento viene svolto prima del giudizio la percentuale di successo è pari al 30%; dato che scende drasticamente al solo 15% in caso invio in mediazione da parte del giudice per mancato esperimento obbligatorio del procedimento prima del giudizio.

Anche la mediazione demandata (quindi invio in mediazione delle parti da parte del giudice in materie non assoggettate alla c.d. mediazione obbligatoria) registra una non trascurabile percentuale di successo (26% dei casi).

Tali percentuali migliorano ulteriormente quando le parti accettano di sedersi al tavolo delle mediazioni anche dopo il primo incontro: rispettivamente 54% (volontaria); 49% e 34% (obbligatoria); 41% (demandata).

Si conferma quindi, anche alla luce di tali dati, il lento, ma progressivo, miglioramento delle performances delle mediazioni gestite nel nostro Paese.

 

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.

 

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 30.6.2022

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

70

5.272

 

ORGANISMI PRIVATI

 

351

44.401

 

ORDINE AVVOCATI

 

107

24.208

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

35

384

 

Totale complessivo

 

563

74.265

 

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie nell’81% dei casi i proponenti sono assistiti dal proprio legale, mentre l’87% i chiamati in mediazione è assistito da un avvocato. Si tratta di dati ormai consolidati.

 

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 180 giorni; dato che conferma un lieve, costante, trend di aumento della durata delle mediazioni a fronte, come detto, di un miglioramento delle performances mediatizie (percentuali di procedimenti conclusi con l’accordo).

 

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

 

(2) Si veda Legge 25 giugno 2020, n. 70 (giustzia-Covid-19) e mediazione: nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria e mediazione telematica (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2020)

 

(3) Si veda SPINA, Prime considerazioni sul DDL di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019) con particolare riferimento alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2019)

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2022 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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